IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista  la  legge  23  agosto   1988,  n.  400,  recante  disciplina
dell'attivita'  di  Governo  ed   ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri;
  Visto  l'articolo 22  del  decreto-legge 14  gennaio  1994, n.  26,
convertito nella  legge 1  marzo 1994,  n. 153,  che ha  istituito il
pubblico registro  per la  cinematografia, tenuto presso  la Societa'
italiana autori ed  editori (S.I.A.E.), ed in particolare  il comma 4
di  detto   articolo  che  autorizza  l'emanazione   di  un  apposito
regolamento;
  Vista la  lettera in data  24 giugno 1994,  con cui la  S.I.A.E. ha
proposto  uno schema  di  regolamento del  pubblico  registro per  la
cinematografia ai sensi della norma sopracitata;
  Sentita  la  commissione centrale  per  la  cinematografia, di  cui
all'articolo 3 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, nella seduta del
4 agosto 1995;
  Udito  il  parere del  Consiglio  di  Stato espresso  nell'adunanza
generale del 16 maggio 1996;
  Vista la  lettera in  data 30  luglio 1996 con  cui la  S.I.A.E. ha
comunicato  di   aver  recepito   nello  schema  di   regolamento  le
osservazioni formulate in motivazione del Consiglio di Stato;
  Vista  la nota  17  aprile 1997,  prot.  n. 6267  con  la quale  la
S.I.A.E. comunica, tra l'altro,  il proprio assenso alla introduzione
di  una  disciplina  transitoria  per  le  opere  gia'  iscritte  nel
precedente pubblico registro;
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi del 27 agosto 1997;
  Sulla proposta  del Ministro  delegato in  materia di  spettacolo e
sport;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
       Articolazione, tenuta e responsabilita' del conservatore
  1. Nel pubblico registro per  la cinematografia, istituito ai sensi
e per gli effetti di cui all'articolo 22 del decreto-legge 14 gennaio
1994,  n. 26,  convertito  nella legge  1 marzo  l994,  n. 153,  sono
iscritte tutte le  opere filmiche prodotte o  importate e distribuite
nel  territorio   italiano  per  la  prioritaria   ma  non  esclusiva
destinazione alla proiezione nelle sale cinematografiche.
  2.  Il registro,  con  riferimento alla  normativa contenuta  nella
legge 4 novembre l965, n. 1213, cosi' come da ultimo modificata dalla
legge 1 marzo l994, n. 153, si articola in cinque sezioni:
  1) sezione film di lungometraggio di nazionalita' italiana;
  2) sezione film di lungometraggio  di nazionalita' di uno dei paesi
aderenti alla Comunita' europea;
  3)  sezione film  di lungometraggio  di nazionalita'  di paesi  non
aderenti alla Comunita' europea;
  4) sezione  film di cortometraggio  (di nazionalita' italiana  o di
altri paesi aderenti o non alla Comunita' europea);
  5) sezione film di attualita'  (di nazionalita' italiana o di altri
paesi aderenti o non alla Comunita' europea).
  3.  Il pubblico  registro  per la  cinematografia  e' tenuto  dalla
Societa'  italiana  degli  autori  ed editori  (S.I.A.E.)  presso  la
propria direzione  generale in Roma, con  collocazione amministrativa
interna nell'ambito della sezione cinema.
  4. Il registro, nelle sue diverse articolazioni strutturali e nella
sua   tenuta,  e'   automatizzato  mediante   l'uso  di   elaboratori
elettronici  ovvero  di  sistemi   integrati  di  memorizzazione  dei
documenti  su dischi  ottici  o altro  analogo supporto  informatico,
sulla base  di appositi  provvedimenti interni  da emanarsi  da parte
della S.I.A.E.
  5.   La   S.I.A.E.   provvede  all'attuazione   della   pubblicita'
concernente  le  opere  filmiche   e  garantisce  l'espletamento  del
pubblico servizio  che ad  essa si  collega, assumendone  la relativa
responsabilita'  in  ordine  all'affidamento  dei  terzi,  secondo  i
principi generali stabiliti dal codice civile.
  6. Il legale rappresentante della S.I.A.E. provvede ad attribuire i
compiti  e le  funzioni di  conservatore al  dirigente preposto  alla
sezione cinema  ed ai dirigenti  e funzionari incaricati  di svolgere
funzioni vicarie o di supplenza, i quali conseguentemente ne assumono
la relativa  responsabilita' secondo  le disposizioni previste  per i
conservatori dei registri immobiliari dal codice civile.
  7. Con  apposito provvedimento  la S.I.A.E. determina  le modalita'
pratiche   di   funzionamento   del    pubblico   registro   per   la
cinematografia,  l'orario  di  apertura al  pubblico,  le  indennita'
spettanti ai dirigenti e funzionari  che espletano compiti e funzioni
di conservatore ed al personale addetto all'ufficio.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note all'art. 1:
            - Il testo   dell'art. 22 del  decreto-legge  14  gennaio
          1994,  n.  26,  recante:  "Interventi  urgenti a favore del
          cinema", e' il seguente:
            "Art.22.  -   1.  E'   istituito  il   pubblico  registro
          per  la cinematografia, tenuto dalla  SIAE, nel quale  sono
          iscritte  tutte  le opere   filmiche  prodotte o  importate
          in  Italia e   destinate   alla programmazione  nelle  sale
          cinematografiche.
            2.  L'iscrizione  e   le successive trascrizioni di  atti
          nel pubblico registro    per    la    cinematografia   sono
          obbligatorie   ai   fini dell'ammmissione ai benefici e per
          la  concessione  dei  premi previsti dalla legge, a pena di
          decadenza dagli stessi, per l'opponibilita'  ai  terzi  dei
          contratti e delle convenzioni stipulati per la costituzione
          e  la  cessione    di  diritti connessi allo   sfruttamento
          economico  delle opere   filmiche,   nonche'  di  atti  che
          costituiscano  privilegi  e garanzie, di atti  cautelativi,
          di  decisioni  giudiziarie  e arbitrali, comunque  connessi
          con   la      costituzione,    la      modificazione,    il
          trasferimento    o l'estinzione   dei suddetti   diritti di
          sfruttamento economico.
            3. All'atto    dell'iscrizione  il  soggetto  richiedente
          deve produrre l'attestazione  dell'autorita' competente  in
          materia  di  spettacolo relativa  alla  denuncia  di inizio
          lavorazione  o  all'importazione dell'opera   filmica.   Ad
          ultimazione    del    film   il richiedente   deve altresi'
          presentare   la  dichiarazione  della   Cineteca  nazionale
          attestante l'avvenuto   deposito di  una  copia    positiva
          nuova  conforme al negativo dell'opera filmica. Nel caso in
          cui l'iscrizione  riguardi  opere  filmiche  assistite  dal
          fondo    di  garanzia,  in  luogo  della  copia positiva il
          deposito deve  avere ad   oggetto un   controtipo  negativo
          dell'opera.  La mancata   presentazione della dichiarazione
          comprovante l'avvenuto deposito   della  copia    del  film
          rende priva  di efficacia l'iscrizione gia' eseguita.
            4.    Con   decreto del   Presidente   del  Consiglio dei
          Ministri,    su  proposta  dell'autorita'   competente   in
          materia di spettacolo, sentita la Societa'  italiana autori
          ed    editori,  e' emanato, entro   sei mesi dalla  data di
          entrata   in   vigore della   legge   di conversione    del
          presente decreto, un regolamento che preveda:
            a)  le procedure per l'iscrizione degli atti, mediante un
          protocollo generale;
            b) le modalita' di  trascrizione  e  conservazione  degli
          atti;
            c)  le    modalita' di   visura e   le modalita'   per il
          rilascio delle certificazioni attinenti  alle  trascrizioni
          effettuate;
            d)    le  disposizioni    transitorie  connesse    con la
          soppressione del pubblico registro  cinematografico di  cui
          al  regio    decreto-legge  16  giugnio  1938,    n.  1061,
          convertito  dalla  legge    18  gennaio   1939, n.   458, e
          successive modificazioni;
            e) le tariffe relative  alle  operazioni    di  cui  alle
          lettere  a),  b), c),   al  cui  aggiornamento  annuale  si
          provvedera'   calcolando   le relative    variazioni  sulla
          base dell'indice  generale dei  prezzi al consumo stabilito
          dall'Istituto nazionale  di statistica (ISTAT). Gli importi
          previsti   dalle     tariffe,     oltre  al    costo  delle
          operazioni, devono comprendere anche   la quota  necessaria
          per    la copertura delle spese generali e di funzionamento
          del registro.
            5. La SIAE comunica ogni tre mesi all'Osservatorio  dello
          spettacolo i dati  riepilogativi concernenti  la produzione
          e  l'importazione di opere filmiche".
            -  La  legge    4  novembre 1965, n. 1213, reca:   "Nuovo
          ordinamento    dei    provvedimenti    a    favore    della
          cinematografia".