IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto l'articolo 22 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito nella legge 1 marzo 1994, n. 153, che ha istituito il pubblico registro per la cinematografia, tenuto presso la Societa' italiana autori ed editori (S.I.A.E.), ed in particolare il comma 4 di detto articolo che autorizza l'emanazione di un apposito regolamento; Vista la lettera in data 24 giugno 1994, con cui la S.I.A.E. ha proposto uno schema di regolamento del pubblico registro per la cinematografia ai sensi della norma sopracitata; Sentita la commissione centrale per la cinematografia, di cui all'articolo 3 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, nella seduta del 4 agosto 1995; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 16 maggio 1996; Vista la lettera in data 30 luglio 1996 con cui la S.I.A.E. ha comunicato di aver recepito nello schema di regolamento le osservazioni formulate in motivazione del Consiglio di Stato; Vista la nota 17 aprile 1997, prot. n. 6267 con la quale la S.I.A.E. comunica, tra l'altro, il proprio assenso alla introduzione di una disciplina transitoria per le opere gia' iscritte nel precedente pubblico registro; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 27 agosto 1997; Sulla proposta del Ministro delegato in materia di spettacolo e sport; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Articolazione, tenuta e responsabilita' del conservatore 1. Nel pubblico registro per la cinematografia, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 22 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito nella legge 1 marzo l994, n. 153, sono iscritte tutte le opere filmiche prodotte o importate e distribuite nel territorio italiano per la prioritaria ma non esclusiva destinazione alla proiezione nelle sale cinematografiche. 2. Il registro, con riferimento alla normativa contenuta nella legge 4 novembre l965, n. 1213, cosi' come da ultimo modificata dalla legge 1 marzo l994, n. 153, si articola in cinque sezioni: 1) sezione film di lungometraggio di nazionalita' italiana; 2) sezione film di lungometraggio di nazionalita' di uno dei paesi aderenti alla Comunita' europea; 3) sezione film di lungometraggio di nazionalita' di paesi non aderenti alla Comunita' europea; 4) sezione film di cortometraggio (di nazionalita' italiana o di altri paesi aderenti o non alla Comunita' europea); 5) sezione film di attualita' (di nazionalita' italiana o di altri paesi aderenti o non alla Comunita' europea). 3. Il pubblico registro per la cinematografia e' tenuto dalla Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) presso la propria direzione generale in Roma, con collocazione amministrativa interna nell'ambito della sezione cinema. 4. Il registro, nelle sue diverse articolazioni strutturali e nella sua tenuta, e' automatizzato mediante l'uso di elaboratori elettronici ovvero di sistemi integrati di memorizzazione dei documenti su dischi ottici o altro analogo supporto informatico, sulla base di appositi provvedimenti interni da emanarsi da parte della S.I.A.E. 5. La S.I.A.E. provvede all'attuazione della pubblicita' concernente le opere filmiche e garantisce l'espletamento del pubblico servizio che ad essa si collega, assumendone la relativa responsabilita' in ordine all'affidamento dei terzi, secondo i principi generali stabiliti dal codice civile. 6. Il legale rappresentante della S.I.A.E. provvede ad attribuire i compiti e le funzioni di conservatore al dirigente preposto alla sezione cinema ed ai dirigenti e funzionari incaricati di svolgere funzioni vicarie o di supplenza, i quali conseguentemente ne assumono la relativa responsabilita' secondo le disposizioni previste per i conservatori dei registri immobiliari dal codice civile. 7. Con apposito provvedimento la S.I.A.E. determina le modalita' pratiche di funzionamento del pubblico registro per la cinematografia, l'orario di apertura al pubblico, le indennita' spettanti ai dirigenti e funzionari che espletano compiti e funzioni di conservatore ed al personale addetto all'ufficio.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 22 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante: "Interventi urgenti a favore del cinema", e' il seguente: "Art.22. - 1. E' istituito il pubblico registro per la cinematografia, tenuto dalla SIAE, nel quale sono iscritte tutte le opere filmiche prodotte o importate in Italia e destinate alla programmazione nelle sale cinematografiche. 2. L'iscrizione e le successive trascrizioni di atti nel pubblico registro per la cinematografia sono obbligatorie ai fini dell'ammmissione ai benefici e per la concessione dei premi previsti dalla legge, a pena di decadenza dagli stessi, per l'opponibilita' ai terzi dei contratti e delle convenzioni stipulati per la costituzione e la cessione di diritti connessi allo sfruttamento economico delle opere filmiche, nonche' di atti che costituiscano privilegi e garanzie, di atti cautelativi, di decisioni giudiziarie e arbitrali, comunque connessi con la costituzione, la modificazione, il trasferimento o l'estinzione dei suddetti diritti di sfruttamento economico. 3. All'atto dell'iscrizione il soggetto richiedente deve produrre l'attestazione dell'autorita' competente in materia di spettacolo relativa alla denuncia di inizio lavorazione o all'importazione dell'opera filmica. Ad ultimazione del film il richiedente deve altresi' presentare la dichiarazione della Cineteca nazionale attestante l'avvenuto deposito di una copia positiva nuova conforme al negativo dell'opera filmica. Nel caso in cui l'iscrizione riguardi opere filmiche assistite dal fondo di garanzia, in luogo della copia positiva il deposito deve avere ad oggetto un controtipo negativo dell'opera. La mancata presentazione della dichiarazione comprovante l'avvenuto deposito della copia del film rende priva di efficacia l'iscrizione gia' eseguita. 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'autorita' competente in materia di spettacolo, sentita la Societa' italiana autori ed editori, e' emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un regolamento che preveda: a) le procedure per l'iscrizione degli atti, mediante un protocollo generale; b) le modalita' di trascrizione e conservazione degli atti; c) le modalita' di visura e le modalita' per il rilascio delle certificazioni attinenti alle trascrizioni effettuate; d) le disposizioni transitorie connesse con la soppressione del pubblico registro cinematografico di cui al regio decreto-legge 16 giugnio 1938, n. 1061, convertito dalla legge 18 gennaio 1939, n. 458, e successive modificazioni; e) le tariffe relative alle operazioni di cui alle lettere a), b), c), al cui aggiornamento annuale si provvedera' calcolando le relative variazioni sulla base dell'indice generale dei prezzi al consumo stabilito dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Gli importi previsti dalle tariffe, oltre al costo delle operazioni, devono comprendere anche la quota necessaria per la copertura delle spese generali e di funzionamento del registro. 5. La SIAE comunica ogni tre mesi all'Osservatorio dello spettacolo i dati riepilogativi concernenti la produzione e l'importazione di opere filmiche". - La legge 4 novembre 1965, n. 1213, reca: "Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia".