Art. 10. Effetti della trascrizione 1. Gli effetti della trascrizione degli atti nel pubblico registro per la cinematografia sono quelli previsti dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito nella legge 1 marzo 1994, n. 153. 2. Si applicano altresi', in quanto compatibili con le suddette previsioni normative, gli articoli 2644 e 2650 del codice civile concernenti la trascrizione degli atti relativi ai beni immobili.
Note all'art. 10: Il testo dell'art. 22, comma 2, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, e' il seguente: "Art. 22 (Omissis). 2. L'iscrizione e le successive trascrizioni di atti nel pubblico registro per la cinematografia sono obbligatorie ai fini dell'ammissione ai benefici e per la concessione dei premi previsti dalla legge, a pena di decadenza dagli stessi, per l'opponibilita' ai terzi dei contratti e delle convenzioni stipulati per la costituzione e la cessione di diritti connessi allo sfruttamento economico delle opere filmiche, nonche' di atti che costituiscano privilegi e garanzie, di atti cautelativi, di decisioni giudiziarie e arbitrali, comunque connessi con la costituzione, la modificazione, il trasferimento o l'estinzione dei suddetti diritti di sfruttamento economico. (Omissis)". - Il testo degli articoli 2644 e 2650 del codice civile, e' il seguente: "Art. 2644 (Effetti della trascrizione). - Gli atti enunciati nell'articolo precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi. Seguita la trascrizione, non puo' aver effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l'acquisto risalga a data anteriore". "Art. 2650 (Continuita' delle trascrizioni). - Nei casi in cui per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto e' soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell'acquirente non producono effetto, se non e' stato trascritto l'atto anteriore di acquisto. Quando l'atto anteriore di acquisto e' stato trascritto, le successive trascrizioni o iscrizioni producono effetto secondo il loro ordine rispettivo, salvo il disposto dell'art. 2644. L'ipoteca legale a favore dell'alienante e quella a favore del condividente, iscritte contemporaneamente alla trascrizione del titolo di acquisto o della divisione, prevalgono sulle trascrizioni o iscrizioni eseguite anteriormente contro l'acquirente o il condividente tenuto al conguaglio".