Art. 10.
                      Effetti della trascrizione
  1. Gli effetti della trascrizione  degli atti nel pubblico registro
per la cinematografia sono quelli previsti dall'articolo 22, comma 2,
del decreto-legge  14 gennaio 1994,  n. 26, convertito nella  legge 1
marzo 1994, n. 153.
  2. Si  applicano altresi',  in quanto  compatibili con  le suddette
previsioni  normative, gli  articoli 2644  e 2650  del codice  civile
concernenti la trascrizione degli atti relativi ai beni immobili.
 
           Note all'art. 10:
            Il testo dell'art. 22, comma   2,  del  decreto-legge  14
          gennaio 1994, n. 26, e' il seguente:
            "Art. 22 (Omissis).
            2.  L'iscrizione  e   le successive trascrizioni di  atti
          nel pubblico registro    per    la    cinematografia   sono
          obbligatorie   ai   fini dell'ammissione ai benefici  e per
          la  concessione   dei premi previsti dalla legge, a pena di
          decadenza dagli stessi, per l'opponibilita'  ai  terzi  dei
          contratti e delle convenzioni stipulati per la costituzione
          e  la  cessione    di  diritti connessi allo   sfruttamento
          economico delle opere  filmiche,  nonche'   di   atti   che
          costituiscano   privilegi  e garanzie, di atti cautelativi,
          di decisioni giudiziarie e arbitrali,  comunque    connessi
          con    la      costituzione,    la      modificazione,   il
          trasferimento  o l'estinzione   dei suddetti    diritti  di
          sfruttamento economico.
             (Omissis)".
            -  Il    testo degli   articoli 2644   e 2650 del  codice
          civile,  e' il seguente:
            "Art.  2644  (Effetti della  trascrizione).  -  Gli  atti
          enunciati  nell'articolo  precedente    non  hanno  effetto
          riguardo ai terzi  che a qualunque titolo hanno  acquistato
          diritti  sugli  immobili  in  base  a  un atto trascritto o
          iscritto  anteriormente  alla   trascrizione   degli   atti
          medesimi.
            Seguita  la  trascrizione, non puo'   aver effetto contro
          colui che ha trascritto  alcuna trascrizione  o  iscrizione
          di  diritti    acquistati  verso  il suo autore, quantunque
          l'acquisto risalga a data anteriore".
            "Art. 2650 (Continuita' delle trascrizioni).  - Nei  casi
          in  cui  per le   disposizioni   precedenti,   un   atto di
          acquisto  e'  soggetto   a trascrizione,   le    successive
          trascrizioni  o  iscrizioni  a  carico dell'acquirente  non
          producono    effetto, se   non e'   stato trascritto l'atto
          anteriore di acquisto.
            Quando   l'atto   anteriore   di   acquisto   e'    stato
          trascritto,    le  successive   trascrizioni o   iscrizioni
          producono   effetto secondo   il  loro  ordine  rispettivo,
          salvo il disposto dell'art. 2644.
            L'ipoteca    legale a  favore dell'alienante  e quella  a
          favore   del condividente,   iscritte    contemporaneamente
          alla    trascrizione    del  titolo  di  acquisto  o  della
          divisione,  prevalgono  sulle  trascrizioni  o   iscrizioni
          eseguite     anteriormente    contro  l'acquirente   o   il
          condividente tenuto al conguaglio".