Art. 11.
            Modalita' di visura e rilascio certificazioni
  1. Il pubblico registro per la cinematografia tenuto dalla S.I.A.E.
nonche' gli atti e i  documenti allegati sono pubblici; chiunque puo'
prenderne visione  diretta mediante visura a  mezzo terminalevideo ed
ottenere  certificazione  delle  registrazioni e  delle  trascrizioni
risultanti nel  registro, nonche'  copia autentica  degli atti  e dei
documenti allegati.
  2. La visura a mezzo  terminalevideo consente la visualizzazione su
schermo delle  registrazioni e delle trascrizioni  relative all'opera
filmica che si chiede di  visionare inserite nel sistema virtuale del
registro  di cui  all'articolo 8,  comma 5;  dietro espressa  istanza
dell'utente  interessato da  aggiungere  in calce  alla richiesta  di
visura, e' possibile  ottenere la stampa, ad uso privato,  di tutte o
di tutte o di alcune  delle predette formalita' in ordine cronologico
di esecuzione. L'utente  ha inoltre la possibilita'  di richiedere la
visura  a  mezzo terminalevideo  della  documentazione  e degli  atti
presentati per  la trascrizione con  le relative note  memorizzati su
supporti informatici, di  cui all'articolo 8, comma 6,  e di ottenere
in tale  eventualita' copia autentica  degli atti e documenti  cui e'
interessato.
  3.  La  richiesta  di  visura,  da  compilare  su  appositi  moduli
predisposti dall'ufficio del pubblico  registro per la cinematografia
e  debitamente  sottoscritta,   deve  contenere  l'indicazione  delle
generalita'  della persona  fisica  richiedente  ed eventualmente  la
denominazione  o  la   ragione  sociale  e  la   sede  delle  persone
giuridiche,  delle associazioni  non riconosciute  e delle  societa',
anche  semplici, per  conto delle  quali  si esegue  la visura;  deve
altresi' essere  indicato il titolo  o i titoli delle  opere filmiche
che si chiede di visionare.
  4. Possono  essere rilasciate le seguenti  certificazioni attinenti
alle iscrizioni e alle trascrizioni effettuate:
  a)  certificato   estratto  con   attestato  di   conformita'  alle
risultanze del pubblico registro per la cinematografia;
  b)  certificato  estratto  in  carta semplice  senza  attestato  di
conformita'   alle   risultanze   del  pubblico   registro   per   la
cinematografia;
  c)  certificato   di  iscrizione  nel  pubblico   registro  per  la
cinematografia   dell'opera  filmica   e   certificato  relativo   al
contributo  dello 0,40%  spettante ai  coautori dell'opera  stessa ai
sensi dell'articolo 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213;
  d)  certificato   di  avvenuta  prima  proiezione   in  pubblico  e
certificato negativo di proiezione per gli effetti delle disposizioni
contenute nella legge 4 novembre 1965, n. 1213, cosi' come modificata
dal decreto-legge  14 gennaio 1994,  n. 26, convertito nella  legge 1
marzo 1994, n. 153;
  e) copia  autentica degli atti  originali e dei  documenti allegati
custoditi nell'archivio delle cartelle.
  5. Per  ottenere una  delle sopraelencate  certificazioni, l'utente
interessato deve presentare od inviare a mezzo posta apposita domanda
in  carta   bollata  con   sottoscrizione  autografa   contenente  le
generalita'  del   richiedente  specificando  altresi'  il   tipo  di
certificazione che si  intende ottenere e il titolo o  i titoli delle
opere filmiche per i quali la predetta certificazione e' richiesta.
  6. Il  certificato potra' essere  ritirato, direttamente o  a mezzo
incaricato, di  norma entro  sette giorni  dalla presentazione  o dal
ricevimento tramite  servizio postale della relativa  domanda, ovvero
spedito a mezzo posta, previo versamento anticipato delle conseguenti
spese.
  7.   In   caso   di   richiesta   di   certificazione   proveniente
dall'autorita'  giudiziaria  civile, la  parte  istante  e' tenuta  a
corrispondere anticipatamente  all'ufficio del pubblico  registro per
la cinematografia  l'importo delle tariffe previste  all'articolo 12,
secondo  quanto  disposto  anche  dall'articolo  210  del  codice  di
procedura civile.
  8. Al registro virtuale, al  protocollo generale, nonche' agli atti
e ai documenti originali allegati, si applica il divieto di rimozione
previsto e disciplinato dall'articolo 2681 del codice civile.
 
           Note all'art. 11:
            -  Il testo  dell'art.  7 della  legge 4  novembre  1965,
          n.      1213,  recante:     "Nuovo       ordinamento    dei
          provvedimenti  a    favore   della cinematografia",  e'  il
          seguente:
            "Art.  7  (Incentivi  alla  produzione).   - A favore del
          produttore del film  di  cui  all'art.  4,  commi  4, 5,  6
          -  con  esclusione  dei cortometraggi - e  8,  e'  concesso
          dall'autorita'  competente  in  materia  di  spettacolo, su
          conforme parere della commissione  di cui all'art.  46,  un
          contributo  pari al   13 per   cento dell'introito    lordo
          degli  spettacoli nei   quali il film sia  stato proiettato
          per la  durata di due  anni  dalla  sua  prima   proiezione
          in  pubblico  secondo  gli accertamenti     della     SIAE.
          Il    contributo      e'      prioritariamente  finalizzato
          all'ammortamento  dei mutui  contratti per   la  produzione
          dell'opera  filmica, qualora   i proventi della stessa  non
          siano stati  sufficienti    ad    ammortizzare    i  mutui,
          nonche'    al   reinvestimento, accertato  da una  societa'
          di certificazione,  nella produzione   di nuovi    film  di
          interesse  culturale    nazionale  e   film di   produzione
          nazionale;  in  caso  di  mancato reinvestimento  entro   i
          due      anni   successivi  alla  data  di  erogazione  del
          contributo, il beneficiario e' tenuto   a   restituire   la
          parte     di    contributo   destinata    al reinvestimento
          maggiorata   degli   interessi   legali.   L'importo    del
          contributo  reinvestito    non e' computato   nel costo del
          film   ai fini degli interventi  creditizi  previsti  dalla
          presente legge.
            Identico   contributo,   nella   misura   dello 0,40  per
          cento  e   da dividersi in parti   uguali,  e'  concesso  a
          favore del  regista e degli autori  del  soggetto  e  della
          sceneggiatura  che  siano  cittadini italiani  e  risultino
          iscritti,    con   la   rispettiva qualifica,  nel pubblico
          registro cinematografico  tenuto,  ai  sensi delle  vigenti
          norme, dalla Societa' italiana autori ed editori".
            -  Il    testo dell'art.   210 del   codice di  procedura
          civile,  e' il seguente:
            "Art. 210   (Ordine di esibizione    alla  parte    o  al
          terzo).   - Negli stessi limiti  entro i quali  puo' essere
          ordinata a  norma dell'art.  118 l'ispezione di    cose  in
          possesso  di    una  parte  o  di    un  terzo,  il giudice
          istruttore, su istanza di  parte  puo'  ordinare  all'altra
          parte  o  a un terzo di esibire in  giudizio un documento o
          altra cosa di  cui  ritenga  necessaria  l'acquisizione  al
          processo.
            Nell'ordinare     l'esibizione,   il    giudice  da'    i
          provvedimenti opportuni circa il tempo, il luogo e il  modo
          dell'esibizione.
            Se l'esibizione importa una spesa,  questa deve essere in
          ogni  caso  anticipata  dalla  parte  proposta l'istanza di
          esibizione".
            - Il testo  dell'art.  2681  del  codice  civile,  e'  il
          seguente:
            "Art.  2681  (Divieto  di  rimozione   dei registri). - I
          registri sopra  indicati  non    possono  essere    rimossi
          dall'ufficio   del conservatore, fuorche'  per  ordine   di
          una  corte  d'appello,   qualora  ne   sia riconosciuta  la
          necessita' e  mediante le cautele  determinate dalla stessa
          corte".