Art. 11. Modalita' di visura e rilascio certificazioni 1. Il pubblico registro per la cinematografia tenuto dalla S.I.A.E. nonche' gli atti e i documenti allegati sono pubblici; chiunque puo' prenderne visione diretta mediante visura a mezzo terminalevideo ed ottenere certificazione delle registrazioni e delle trascrizioni risultanti nel registro, nonche' copia autentica degli atti e dei documenti allegati. 2. La visura a mezzo terminalevideo consente la visualizzazione su schermo delle registrazioni e delle trascrizioni relative all'opera filmica che si chiede di visionare inserite nel sistema virtuale del registro di cui all'articolo 8, comma 5; dietro espressa istanza dell'utente interessato da aggiungere in calce alla richiesta di visura, e' possibile ottenere la stampa, ad uso privato, di tutte o di tutte o di alcune delle predette formalita' in ordine cronologico di esecuzione. L'utente ha inoltre la possibilita' di richiedere la visura a mezzo terminalevideo della documentazione e degli atti presentati per la trascrizione con le relative note memorizzati su supporti informatici, di cui all'articolo 8, comma 6, e di ottenere in tale eventualita' copia autentica degli atti e documenti cui e' interessato. 3. La richiesta di visura, da compilare su appositi moduli predisposti dall'ufficio del pubblico registro per la cinematografia e debitamente sottoscritta, deve contenere l'indicazione delle generalita' della persona fisica richiedente ed eventualmente la denominazione o la ragione sociale e la sede delle persone giuridiche, delle associazioni non riconosciute e delle societa', anche semplici, per conto delle quali si esegue la visura; deve altresi' essere indicato il titolo o i titoli delle opere filmiche che si chiede di visionare. 4. Possono essere rilasciate le seguenti certificazioni attinenti alle iscrizioni e alle trascrizioni effettuate: a) certificato estratto con attestato di conformita' alle risultanze del pubblico registro per la cinematografia; b) certificato estratto in carta semplice senza attestato di conformita' alle risultanze del pubblico registro per la cinematografia; c) certificato di iscrizione nel pubblico registro per la cinematografia dell'opera filmica e certificato relativo al contributo dello 0,40% spettante ai coautori dell'opera stessa ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213; d) certificato di avvenuta prima proiezione in pubblico e certificato negativo di proiezione per gli effetti delle disposizioni contenute nella legge 4 novembre 1965, n. 1213, cosi' come modificata dal decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito nella legge 1 marzo 1994, n. 153; e) copia autentica degli atti originali e dei documenti allegati custoditi nell'archivio delle cartelle. 5. Per ottenere una delle sopraelencate certificazioni, l'utente interessato deve presentare od inviare a mezzo posta apposita domanda in carta bollata con sottoscrizione autografa contenente le generalita' del richiedente specificando altresi' il tipo di certificazione che si intende ottenere e il titolo o i titoli delle opere filmiche per i quali la predetta certificazione e' richiesta. 6. Il certificato potra' essere ritirato, direttamente o a mezzo incaricato, di norma entro sette giorni dalla presentazione o dal ricevimento tramite servizio postale della relativa domanda, ovvero spedito a mezzo posta, previo versamento anticipato delle conseguenti spese. 7. In caso di richiesta di certificazione proveniente dall'autorita' giudiziaria civile, la parte istante e' tenuta a corrispondere anticipatamente all'ufficio del pubblico registro per la cinematografia l'importo delle tariffe previste all'articolo 12, secondo quanto disposto anche dall'articolo 210 del codice di procedura civile. 8. Al registro virtuale, al protocollo generale, nonche' agli atti e ai documenti originali allegati, si applica il divieto di rimozione previsto e disciplinato dall'articolo 2681 del codice civile.
Note all'art. 11: - Il testo dell'art. 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, recante: "Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia", e' il seguente: "Art. 7 (Incentivi alla produzione). - A favore del produttore del film di cui all'art. 4, commi 4, 5, 6 - con esclusione dei cortometraggi - e 8, e' concesso dall'autorita' competente in materia di spettacolo, su conforme parere della commissione di cui all'art. 46, un contributo pari al 13 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film sia stato proiettato per la durata di due anni dalla sua prima proiezione in pubblico secondo gli accertamenti della SIAE. Il contributo e' prioritariamente finalizzato all'ammortamento dei mutui contratti per la produzione dell'opera filmica, qualora i proventi della stessa non siano stati sufficienti ad ammortizzare i mutui, nonche' al reinvestimento, accertato da una societa' di certificazione, nella produzione di nuovi film di interesse culturale nazionale e film di produzione nazionale; in caso di mancato reinvestimento entro i due anni successivi alla data di erogazione del contributo, il beneficiario e' tenuto a restituire la parte di contributo destinata al reinvestimento maggiorata degli interessi legali. L'importo del contributo reinvestito non e' computato nel costo del film ai fini degli interventi creditizi previsti dalla presente legge. Identico contributo, nella misura dello 0,40 per cento e da dividersi in parti uguali, e' concesso a favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura che siano cittadini italiani e risultino iscritti, con la rispettiva qualifica, nel pubblico registro cinematografico tenuto, ai sensi delle vigenti norme, dalla Societa' italiana autori ed editori". - Il testo dell'art. 210 del codice di procedura civile, e' il seguente: "Art. 210 (Ordine di esibizione alla parte o al terzo). - Negli stessi limiti entro i quali puo' essere ordinata a norma dell'art. 118 l'ispezione di cose in possesso di una parte o di un terzo, il giudice istruttore, su istanza di parte puo' ordinare all'altra parte o a un terzo di esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo. Nell'ordinare l'esibizione, il giudice da' i provvedimenti opportuni circa il tempo, il luogo e il modo dell'esibizione. Se l'esibizione importa una spesa, questa deve essere in ogni caso anticipata dalla parte proposta l'istanza di esibizione". - Il testo dell'art. 2681 del codice civile, e' il seguente: "Art. 2681 (Divieto di rimozione dei registri). - I registri sopra indicati non possono essere rimossi dall'ufficio del conservatore, fuorche' per ordine di una corte d'appello, qualora ne sia riconosciuta la necessita' e mediante le cautele determinate dalla stessa corte".