Art. 12. Modalita' di funzionamento del pubblico registro per la cinematografia e tariffe 1. Il conservatore del pubblico registro per la cinematografia puo' accettare la presentazione di atti per la trascrizione, di domande di iscrizione o di certificazione e di richieste di visura solo nelle ore nelle quali il pubblico registro per la cinematografia stesso e' aperto al pubblico, nei giorni feriali dal lunedi' al venerdi' di ogni settimana. 2. Le tariffe spettanti alla Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), secondo quanto previsto dall'articolo 22 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, cosi' come convertito nella legge 1 marzo 1994, n. 153, e da corrispondere anticipatamente da parte di chi richiede l'adempimento, sono cosi' determinate: a) per ogni iscrizione di opera filmica di lungometraggio L. 350.000; b) per ogni iscrizione di opera filmica di cortometraggio o di attualita' L. 200.000; c) per ogni trascrizione di atti sul registro L. 140.000; qualora un atto abbia per oggetto piu' opere filmiche, l'importo dovuto sara' corrispondente a quello ottenuto moltiplicando la predetta tariffa unitaria per il numero dei film in corrispondenza dei quali e' richiesta la trascrizione; d) per il rilascio di ogni certificato estratto in carta da bollo con attestato di conformita', di cui all'articolo 11, comma 4, lettera a), L. 20.000, piu' L. 2.000 per ogni facciata successiva alla quarta; e) per il rilascio di ogni certificato estratto in carta semplice privo di attestato di conformita', di cui all'articolo 11, comma 4, lettera b), L. 1.000 per ogni pagina, con un importo minimo di L. 10.000; f) per ogni certificato di iscrizione o per ogni certificato relativo allo 0,40%, di cui all'articolo 11, comma 4, lettera c), L. 20.000; g) per ogni certificato di avvenuta prima proiezione in pubblico o per ogni certificato negativo di proiezione, di cui all'articolo 11, comma 4, lettera d), L. 20.000; h) per ogni copia autentica di atto o documento, di cui all'articolo 11, comma 4, lettera e), L. 2.000 a pagina, con un importo minimo di L. 20.000; i) per ogni visura di un'opera filmica a mezzo terminalevideo sul sistema informatizzato del pubblico registro per la cinematografia o dell'archivio delle cartelle, L. 5.000. Nel caso di richiesta di stampa delle note di trascrizione e' dovuto l'ulteriore importo di L. 1.000 per ogni formalita' stampata. 3. A seguito della prima attuazione del pubblico registro per la cinematografia e trascorso un anno solare dalla sua effettiva operativita', le suddette tariffe saranno, ove necessario, soggette a verifica; in base alle risultanze operative del registro ed in relazione ai maggiori o minori costi che si dovessero evidenziare, saranno apportate le conseguenti variazioni, su proposta della S.I.A.E. approvata dall'autorita' competente in materia di spettacolo e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 4. Con tale decreto sara' stabilita altresi' la data di decorrenza delle variazioni, che, in ogni caso, non potra' essere retroattiva. 5. L'ammontare delle tariffe come sopra determinate sara' annualmente aggiornato, calcolando le relative modificazioni sulla base della variazione dell'indice generale dei prezzi al consumo rilevato dall'ISTAT, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta motivata della S.I.A.E. approvata dall'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo. Con lo stesso decreto sara' stabilita la data di decorrenza dell'adeguamento, che non potra' essere retroattiva. 6. La S.I.A.E. potra' presentare alla suddetta autorita' apposita domanda di revisione generale delle tariffe a fronte di significative e motivate variazioni delle spese di gestione non coperte dall'adeguamento periodico previsto al precedente quinto comma. 7. La S.I.A.E. con le modalita' e le caratteristiche tecniche che saranno fissate mediante apposito provvedimento, debitamente comunicato agli organi amministrativi e giudiziari interessati alla tenuta del pubblico registro per la cinematografia, potra' consentire la visura anche mediante interrogazione a distanza tramite collegamento diretto, a mezzo terminalevideo, con gli elaboratori elettronici in uso. 8. Le relative tariffe, da stabilire ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, come convertito nella legge 1 marzo 1994, n. 153, terranno conto delle spese necessarie alla realizzazione e gestione di tale sistema di interrogazione a distanza: per il loro adeguamento o la loro revisione si applichera' quanto previsto ai commi 5 e 6.
Note all'art. 12 e all'art. 13: - Per il testo dell'art. 22 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, vedansi nota all'art. 1. - Il testo degli articoli 2644 e 2650 del codice civile, e' il seguente: "Art. 2644 (Effetti della trascrizione). - Gli atti enunciati nell'articolo precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi. Seguita la trascrizione, non puo' avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l'acquisto risalga a data anteriore". "Art. 2650 (Continuita' delle trascrizioni). - Nei casi in cui per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto e' soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell'acquirente non producono effetto, se non e' stato trascritto l'atto anteriore di acquisto. Quando l'atto anteriore di acquisto e' stato trascritto, le successive trascrizioni o iscrizioni producono effetto secondo il loro ordine rispettivo, salvo il disposto dell'art. 2644. L'ipoteca legale a favore dell'alienante e quella a favore del condividente, iscritte contemporaneamente alla trascrizione del titolo di acquisto o della divisione, prevalgono sulle trascrizioni o iscrizioni eseguite anteriormente contro l'acquirente o il condividente tenuto al conguaglio".