Art. 12.
           Modalita' di funzionamento del pubblico registro
                   per la cinematografia e tariffe
  1. Il conservatore del pubblico registro per la cinematografia puo'
accettare la presentazione di atti per la trascrizione, di domande di
iscrizione o  di certificazione e  di richieste di visura  solo nelle
ore nelle quali il pubblico  registro per la cinematografia stesso e'
aperto al  pubblico, nei  giorni feriali dal  lunedi' al  venerdi' di
ogni settimana.
  2.  Le tariffe  spettanti alla  Societa' italiana  degli autori  ed
editori  (S.I.A.E.), secondo  quanto  previsto  dall'articolo 22  del
decreto-legge 14  gennaio 1994,  n. 26,  cosi' come  convertito nella
legge 1  marzo 1994,  n. 153, e  da corrispondere  anticipatamente da
parte di chi richiede l'adempimento, sono cosi' determinate:
  a)  per  ogni iscrizione  di  opera  filmica di  lungometraggio  L.
350.000;
  b)  per ogni  iscrizione di  opera filmica  di cortometraggio  o di
attualita' L. 200.000;
  c) per ogni  trascrizione di atti sul registro  L. 140.000; qualora
un atto abbia per oggetto piu' opere filmiche, l'importo dovuto sara'
corrispondente a  quello ottenuto  moltiplicando la  predetta tariffa
unitaria  per il  numero  dei  film in  corrispondenza  dei quali  e'
richiesta la trascrizione;
  d) per il  rilascio di ogni certificato estratto in  carta da bollo
con  attestato  di conformita',  di  cui  all'articolo 11,  comma  4,
lettera a),  L. 20.000,  piu' L. 2.000  per ogni  facciata successiva
alla quarta;
  e) per il  rilascio di ogni certificato estratto  in carta semplice
privo di attestato  di conformita', di cui all'articolo  11, comma 4,
lettera b),  L. 1.000 per  ogni pagina, con  un importo minimo  di L.
10.000;
  f)  per  ogni certificato  di  iscrizione  o per  ogni  certificato
relativo allo 0,40%, di cui all'articolo  11, comma 4, lettera c), L.
20.000;
  g) per ogni certificato di  avvenuta prima proiezione in pubblico o
per ogni certificato negativo di  proiezione, di cui all'articolo 11,
comma 4, lettera d), L. 20.000;
  h)  per  ogni   copia  autentica  di  atto  o   documento,  di  cui
all'articolo  11, comma  4, lettera  e), L.  2.000 a  pagina, con  un
importo minimo di L. 20.000;
  i) per ogni  visura di un'opera filmica a  mezzo terminalevideo sul
sistema informatizzato del pubblico  registro per la cinematografia o
dell'archivio  delle cartelle,  L. 5.000.  Nel caso  di richiesta  di
stampa delle note di trascrizione e' dovuto l'ulteriore importo di L.
1.000 per ogni formalita' stampata.
  3. A  seguito della prima  attuazione del pubblico registro  per la
cinematografia  e  trascorso  un  anno  solare  dalla  sua  effettiva
operativita', le suddette tariffe saranno, ove necessario, soggette a
verifica;  in  base alle  risultanze  operative  del registro  ed  in
relazione ai  maggiori o minori  costi che si  dovessero evidenziare,
saranno  apportate  le  conseguenti  variazioni,  su  proposta  della
S.I.A.E. approvata dall'autorita' competente in materia di spettacolo
e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
  4. Con tale decreto sara'  stabilita altresi' la data di decorrenza
delle variazioni, che, in ogni caso, non potra' essere retroattiva.
  5.  L'ammontare   delle  tariffe   come  sopra   determinate  sara'
annualmente  aggiornato, calcolando  le relative  modificazioni sulla
base  della variazione  dell'indice  generale dei  prezzi al  consumo
rilevato  dall'ISTAT, con  decreto del  Presidente del  Consiglio dei
Ministri,   su    proposta   motivata   della    S.I.A.E.   approvata
dall'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo. Con lo
stesso   decreto    sara'   stabilita    la   data    di   decorrenza
dell'adeguamento, che non potra' essere retroattiva.
  6. La  S.I.A.E. potra' presentare alla  suddetta autorita' apposita
domanda di revisione generale delle tariffe a fronte di significative
e   motivate  variazioni   delle  spese   di  gestione   non  coperte
dall'adeguamento periodico previsto al precedente quinto comma.
  7. La S.I.A.E.  con le modalita' e le  caratteristiche tecniche che
saranno   fissate   mediante  apposito   provvedimento,   debitamente
comunicato agli  organi amministrativi e giudiziari  interessati alla
tenuta del pubblico registro per la cinematografia, potra' consentire
la   visura  anche   mediante  interrogazione   a  distanza   tramite
collegamento  diretto, a  mezzo terminalevideo,  con gli  elaboratori
elettronici in uso.
  8. Le relative tariffe, da  stabilire ai sensi dell'articolo 22 del
decreto-legge 14 gennaio  1994, n. 26, come convertito  nella legge 1
marzo  1994,  n. 153,  terranno  conto  delle spese  necessarie  alla
realizzazione  e  gestione  di   tale  sistema  di  interrogazione  a
distanza: per il loro adeguamento  o la loro revisione si applichera'
quanto previsto ai commi 5 e 6.
 
           Note all'art. 12 e all'art. 13:
            -  Per  il    testo  dell'art.  22  del  decreto-legge 14
          gennaio 1994, n.  26, vedansi nota all'art. 1.
            - Il  testo degli   articoli 2644   e 2650  del    codice
          civile,  e' il seguente:
            "Art.   2644  (Effetti della  trascrizione).  -  Gli atti
          enunciati  nell'articolo  precedente    non  hanno  effetto
          riguardo  ai terzi  che a qualunque titolo hanno acquistato
          diritti  sugli  immobili  in  base  a  un  atto  trascritto
          anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi.
            Seguita  la  trascrizione,  non puo' avere effetto contro
          colui che ha trascritto  alcuna trascrizione  o  iscrizione
          di  diritti    acquistati  verso  il suo autore, quantunque
          l'acquisto risalga a data anteriore".
            "Art. 2650 (Continuita' delle trascrizioni).  - Nei  casi
          in  cui  per le   disposizioni   precedenti,   un   atto di
          acquisto  e'  soggetto   a trascrizione,   le    successive
          trascrizioni  o  iscrizioni  a  carico dell'acquirente  non
          producono    effetto, se   non e'   stato trascritto l'atto
          anteriore di acquisto.
            Quando   l'atto   anteriore   di   acquisto   e'    stato
          trascritto,    le  successive   trascrizioni o   iscrizioni
          producono   effetto secondo   il  loro  ordine  rispettivo,
          salvo il disposto dell'art. 2644.
            L'ipoteca    legale a  favore dell'alienante  e quella  a
          favore   del condividente,   iscritte    contemporaneamente
          alla    trascrizione    del  titolo  di  acquisto  o  della
          divisione,  prevalgono  sulle  trascrizioni  o   iscrizioni
          eseguite     anteriormente    contro  l'acquirente   o   il
          condividente tenuto al conguaglio".