Art. 13. Disposizioni transitorie 1. Chiunque abbia interesse a richiedere la trascrizione di un atto rispondente ai requisiti previsti agli articoli 4, 5 e 6, ma relativo ad un film gia' iscritto nel soppresso pubblico registro cinematografico, dovra' preliminarmente provvedere alla "rinnovazione" dell'iscrizione del film stesso nel pubblico registro per la cinematografia. Tale rinnovazione sara' effettuata a cura dell'ufficio, dietro presentazione dell'atto e dietro formale apposita domanda in carta bollata contenente anche la dichiarazione della parte interessata di esonerare la S.I.A.E. da qualsivoglia responsabilita' connessa al regime di pubblicita' del soppresso registro, nonche' previo pagamento delle normali tariffe di iscrizione e trascrizione di cui all'articolo 12. 2. Il film reiscritto prendera' il numero d'ordine corrispondente a quello cronologicamente spettantegli sul nuovo pubblico registro per la cinematografia, con aggiunta della seguente indicazione: "iscrizione rinnovata - gia' iscritto in data ... al n... del soppresso pubblico registro cinematografico": il rinnovo dell'iscrizione comporta altresi' il riporto sul nuovo pubblico registro per la cinematografia di tutti i dati di iscrizione del film e delle comunicazioni ovvero dei provvedimenti trasmessi dall'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo riportati sul soppresso registro. 3. Entro il termine perentorio di giorni centottanta dalla data di operativita' del nuovo pubblico registro per la cinematografia, previa reiscrizione del film - ove non gia' effettuata - secondo le modalita' e previo pagamento delle tariffe di cui al comma 1, potra' essere richiesta la ritrascrizione di uno o piu' atti gia' notificati alla S.I.A.E. e trascritti nel soppresso pubblico registro cinematografico, senza la necessita' della presentazione degli atti in questione per la trascrizione con le modalita' previste dagli articoli 4, 5 e 6, mediante apposita domanda in carta bollata e previo pagamento del 10% della tariffa di trascrizione di cui all'articolo 12: la ritrascrizione di tali atti avverra' riportando sul nuovo registro la nota di trascrizione annotata sul soppresso pubblico registro cinematografico, secondo l'ordine cronologico della data della notifica degli atti stessi alla S.I.A.E. Sulla base di tale data, essi potranno assumere grado prioritario rispetto ad eventuali atti piu' recenti registrati e gia' trascritti con l'osservanza delle richiamate modalita' di cui agli articoli 4, 5 e 6 a partire dalla data di operativita' del nuovo pubblico registro per la cinematografia. In ogni caso di ritrascrizione sara' apposta prima della nota la seguente indicazione: "atto ritrascritto - gia' notificato e trascritto nel soppresso pubblico registro cinematografico in data ... prot ...". 4. Entro lo stesso termine perentorio di cui al comma precedente e previa reiscrizione del film, ove non gia' effettuata, potra' essere presentata richiesta di trascrizione di atti relativi a film gia' iscritti nel soppresso pubblico registro cinematografico ma non notificati a suo tempo alla S.I.A.E., osservando pero', in tale ipotesi, le modalita' previste dagli articoli 4, 5 e 6 e previo pagamento della tariffa di trascrizione di cui all'articolo 12. Nel caso di carenza del requisito previsto dall'articolo 4, comma 1, relativamente all'autentica delle sottoscrizioni delle parti, la parte istante e' tenuta a presentare all'ufficio un atto notorio contenente la dichiarazione che la sottoscrizione delle parti e' autografa ed autentica con l'indicazione dei motivi che ostano ovvero rendono impossibile l'autentica stessa, da allegare alla nota di trascrizione: la mancata presentazione dell'atto notorio e' motivo di rifiuto della trascrizione dell'atto e dell'eventuale rinnovazione dell'iscrizione. Ai fini dell'attribuzione del grado prioritario di trascrizione di tali atti fa fede la data certa da desumersi, tassativamente, con riferimento alla data di registrazione dell'atto presso un ufficio del registro oppure alla data accertata giudizialmente o riportata in un atto del proprio ufficio da parte dell'autorita' giudiziaria competente. 5. A seguito della ritrascrizione di cui al comma 3 e della trascrizione di cui al comma 4, gli atti in questione diventeranno opponibili ai terzi, secondo quanto previsto per il nuovo pubblico registro per la cinematografia dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito nella legge 1 marzo 1994, n. 153. 6. Decorso il suddetto periodo di centottanta giorni dalla data di operativita' del nuovo pubblico registro per la cinematografia, nessuna ulteriore trascrizione o ritrascrizione di atti potra' essere effettuata secondo le modalita' e con gli effetti previsti in via transitoria ai commi 3, 4 e 5. 7. Per le opere filmiche prodotte prima della data di operativita' del nuovo pubblico registro per la cinematografia ma non iscritte nel soppresso pubblico registro cinematografico e per le quali sia stata presentata all'autorita' competente per lo spettacolo denuncia di inizio lavorazione, debitamente trasmessa alla S.I.A.E., sara' necessario procedere, ai fini della trascrizione di eventuali atti di disposizione dei relativi diritti, alla formalizzazione dell'iscrizione nel nuovo registro per la cinematografia da parte di chi presenti l'atto, con l'osservanza di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2 e 4; alla domanda di iscrizione andra' allegata una specifica dichiarazione, fatta sotto la personale responsabilita' della parte interessata, di rispondenza a verita' dei dati definitivi del film. Per le opere filmiche prodotte nei termini di cui al precedente capoverso e la cui denuncia di inizio lavorazione o di importazione non sia mai stata presentata, ai fini della trascrizione di eventuali atti di disposizione dei relativi diritti, sara' parimenti necessario procedere all'iscrizione nel nuovo registro, producendo idonea attestazione sostitutiva, rilasciata da parte dell'autorita' di Governo competente per lo spettacolo, completa dei dati definitivi di identificazione, e osservando le modalita' previste dall'articolo 2, comma 2 e 4. 8. Potra' essere richiesta la trascrizione di atti stipulati antecedentemente la data di operativita' del nuovo pubblico registro per la cinematografia: in questo caso tali atti potranno essere trascritti se ed in quanto presentati al suddetto registro con l'osservanza delle modalita' previste dagli articoli 4, 5 e 6 del presente regolamento, ferma restando l'applicabilita' degli articoli 2644 e 2650 del codice civile cosi' come richiamata dal precedente articolo 10. 9. In via di prima applicazione della normativa, qualora la rinnovazione dell'iscrizione dell'opera filmica di cui al comma 1 venga richiesta entro il termine di centottanta giorni dalla data di operativita' del nuovo pubblico registro per la cinematografia, sara' applicata una tariffa agevolata pari al 10% della normale tariffa di iscrizione. 10. Per il periodo di un anno dalla data di operativita' del nuovo pubblico registro per la cinematografia, le tariffe per l'iscrizione delle opere filmiche e quelle per la trascrizione degli atti di cui all'articolo 12, sono applicate con una riduzione del 30%. Tale riduzione ed il periodo di un anno entro cui e' possibile usufruirne non sono cumulabili con l'agevolazione ed il termine di cui al comma 9; una volta decorso il termine di centottanta giorni, le tariffe per il rinnovamento delle iscrizioni delle opere filmiche nonche' quelle per la trascrizione degli atti che non hanno usufruito delle condizioni agevolate di cui al comma 3 sono ridotte del 30% per i successivi centottanta giorni. 11. A partire dalla data di operativita' del nuovo pubblico registro per la cinematografia non saranno piu' effettuate operazioni ovvero movimentazioni nel soppresso pubblico registro cinematografico, ad eccezione del rilascio delle certificazioni di cui alle lettere a) , c) e d), dall'articolo 11, comma 3, che rimarra' possibile fino all'esaurimento degli adempimenti da espletare nel soppresso registro per la concessione dei premi e contributi governativi legislativamente previsti: su tali certificati verra' annotata la specifica fonte di provenienza e la loro inefficacia per gli effetti di opponibilita' previsti dalla disciplina del nuovo pubblico registro per la cinematografia nei confronti dei terzi. I registri costituenti il soppresso pubblico registro cinematografico e le relative cartelle film rimangono conservati presso la S.I.A.E. quale materiale di archivio storico accessibile per motivi di studio o ricerca secondo modalita' appositamente stabilite dalla S.I.A.E.: per la consultazione sono applicabili, in quanto compatibili, le tariffe previste all'articolo 12.
Note all'art. 12 e all'art. 13: - Per il testo dell'art. 22 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, vedansi nota all'art. 1. - Il testo degli articoli 2644 e 2650 del codice civile, e' il seguente: "Art. 2644 (Effetti della trascrizione). - Gli atti enunciati nell'articolo precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi. Seguita la trascrizione, non puo' avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l'acquisto risalga a data anteriore". "Art. 2650 (Continuita' delle trascrizioni). - Nei casi in cui per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto e' soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell'acquirente non producono effetto, se non e' stato trascritto l'atto anteriore di acquisto. Quando l'atto anteriore di acquisto e' stato trascritto, le successive trascrizioni o iscrizioni producono effetto secondo il loro ordine rispettivo, salvo il disposto dell'art. 2644. L'ipoteca legale a favore dell'alienante e quella a favore del condividente, iscritte contemporaneamente alla trascrizione del titolo di acquisto o della divisione, prevalgono sulle trascrizioni o iscrizioni eseguite anteriormente contro l'acquirente o il condividente tenuto al conguaglio". Note all'art. 13: - Il testo dell'art. 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, recante: "Norme generali sul diritto d'autore", e' il seguente: "Art. 103. - E' istituito presso il Ministero della cultura popolare un registro pubblico generale delle opere protette ai sensi di questa legge. L'Ente italiano per il diritto d'autore cura la tenuta di un registro pubblico speciale per le opere cinematografiche. In detti registri sono registrate le opere soggette all'obbligo del deposito con la indicazione del nome dell'autore, del produttore, della data di pubblicazione e con le altre indicazioni stabilite dal regolamento. Alla Societa' italiana degli autori ed editori e' affidata, altresi', la tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. In tale registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi. La registrazione fa fede, sino a prova contraria, della esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori, o produttori delle opere che sono loro attribuite. Per le opere cinematografiche la presunzione si applica alle annotazioni del registro indicato nel secondo comma. La tenuta dei registri di pubblicita' e' disciplinata nel regolamento. I registri di cui al presente articolo possono essere tenuti utilizzando mezzi e strumenti informatici". - Il regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, reca: "Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio".