Art. 13.
                       Disposizioni transitorie
  1. Chiunque abbia interesse a richiedere la trascrizione di un atto
rispondente ai requisiti previsti agli articoli 4, 5 e 6, ma relativo
ad   un  film   gia'   iscritto  nel   soppresso  pubblico   registro
cinematografico,     dovra'    preliminarmente     provvedere    alla
"rinnovazione" dell'iscrizione del film  stesso nel pubblico registro
per  la cinematografia.  Tale  rinnovazione sara'  effettuata a  cura
dell'ufficio,  dietro   presentazione  dell'atto  e   dietro  formale
apposita domanda  in carta bollata contenente  anche la dichiarazione
della  parte interessata  di  esonerare la  S.I.A.E. da  qualsivoglia
responsabilita'  connessa  al  regime di  pubblicita'  del  soppresso
registro,  nonche'   previo  pagamento   delle  normali   tariffe  di
iscrizione e trascrizione di cui all'articolo 12.
  2. Il film reiscritto prendera' il numero d'ordine corrispondente a
quello cronologicamente spettantegli sul  nuovo pubblico registro per
la   cinematografia,  con   aggiunta   della  seguente   indicazione:
"iscrizione  rinnovata  - gia'  iscritto  in  data  ... al  n...  del
soppresso    pubblico   registro    cinematografico":   il    rinnovo
dell'iscrizione  comporta  altresi'  il riporto  sul  nuovo  pubblico
registro per la cinematografia di tutti i dati di iscrizione del film
e   delle   comunicazioni    ovvero   dei   provvedimenti   trasmessi
dall'autorita'  di  Governo  competente   in  materia  di  spettacolo
riportati sul soppresso registro.
  3. Entro il termine perentorio  di giorni centottanta dalla data di
operativita'  del  nuovo  pubblico registro  per  la  cinematografia,
previa reiscrizione del  film - ove non gia' effettuata  - secondo le
modalita' e previo pagamento delle tariffe  di cui al comma 1, potra'
essere richiesta la ritrascrizione di uno o piu' atti gia' notificati
alla   S.I.A.E.  e   trascritti  nel   soppresso  pubblico   registro
cinematografico, senza  la necessita' della presentazione  degli atti
in  questione per  la trascrizione  con le  modalita' previste  dagli
articoli  4, 5  e 6,  mediante apposita  domanda in  carta bollata  e
previo  pagamento  del  10%  della tariffa  di  trascrizione  di  cui
all'articolo 12:  la ritrascrizione di tali  atti avverra' riportando
sul nuovo  registro la  nota di  trascrizione annotata  sul soppresso
pubblico registro cinematografico, secondo l'ordine cronologico della
data della  notifica degli  atti stessi alla  S.I.A.E. Sulla  base di
tale  data,  essi potranno  assumere  grado  prioritario rispetto  ad
eventuali  atti  piu'  recenti   registrati  e  gia'  trascritti  con
l'osservanza delle richiamate modalita' di cui agli articoli 4, 5 e 6
a partire dalla data di  operativita' del nuovo pubblico registro per
la cinematografia. In ogni caso di ritrascrizione sara' apposta prima
della  nota  la  seguente  indicazione:  "atto  ritrascritto  -  gia'
notificato   e    trascritto   nel   soppresso    pubblico   registro
cinematografico in data ... prot ...".
  4. Entro lo stesso termine perentorio  di cui al comma precedente e
previa reiscrizione del film, ove  non gia' effettuata, potra' essere
presentata richiesta  di trascrizione  di atti  relativi a  film gia'
iscritti  nel  soppresso  pubblico registro  cinematografico  ma  non
notificati  a suo  tempo  alla S.I.A.E.,  osservando  pero', in  tale
ipotesi,  le modalita'  previste dagli  articoli 4,  5 e  6 e  previo
pagamento della tariffa  di trascrizione di cui  all'articolo 12. Nel
caso  di carenza  del requisito  previsto dall'articolo  4, comma  1,
relativamente  all'autentica  delle  sottoscrizioni delle  parti,  la
parte  istante e'  tenuta a  presentare all'ufficio  un atto  notorio
contenente  la dichiarazione  che  la sottoscrizione  delle parti  e'
autografa ed autentica con l'indicazione dei motivi che ostano ovvero
rendono  impossibile l'autentica  stessa,  da allegare  alla nota  di
trascrizione: la mancata presentazione dell'atto notorio e' motivo di
rifiuto  della trascrizione  dell'atto e  dell'eventuale rinnovazione
dell'iscrizione. Ai  fini dell'attribuzione del grado  prioritario di
trascrizione  di  tali atti  fa  fede  la  data certa  da  desumersi,
tassativamente, con riferimento alla  data di registrazione dell'atto
presso   un  ufficio   del  registro   oppure  alla   data  accertata
giudizialmente o  riportata in un  atto del proprio ufficio  da parte
dell'autorita' giudiziaria competente.
  5.  A seguito  della  ritrascrizione  di cui  al  comma  3 e  della
trascrizione di  cui al comma  4, gli atti in  questione diventeranno
opponibili ai  terzi, secondo quanto  previsto per il  nuovo pubblico
registro  per  la  cinematografia  dall'articolo  22,  comma  2,  del
decreto-legge 14 gennaio 1994, n.  26, convertito nella legge 1 marzo
1994, n. 153.
  6. Decorso il suddetto periodo  di centottanta giorni dalla data di
operativita'  del  nuovo  pubblico registro  per  la  cinematografia,
nessuna ulteriore trascrizione o ritrascrizione di atti potra' essere
effettuata secondo  le modalita'  e con gli  effetti previsti  in via
transitoria ai commi 3, 4 e 5.
  7. Per le opere filmiche  prodotte prima della data di operativita'
del nuovo pubblico registro per la cinematografia ma non iscritte nel
soppresso pubblico registro cinematografico e  per le quali sia stata
presentata  all'autorita' competente  per lo  spettacolo denuncia  di
inizio  lavorazione,  debitamente   trasmessa  alla  S.I.A.E.,  sara'
necessario procedere, ai fini della trascrizione di eventuali atti di
disposizione    dei    relativi   diritti,    alla    formalizzazione
dell'iscrizione nel nuovo registro per  la cinematografia da parte di
chi   presenti   l'atto,   con  l'osservanza   di   quanto   previsto
dall'articolo  2, comma  2 e  4;  alla domanda  di iscrizione  andra'
allegata  una  specifica  dichiarazione,  fatta  sotto  la  personale
responsabilita' della parte interessata, di rispondenza a verita' dei
dati definitivi del film. Per  le opere filmiche prodotte nei termini
di  cui  al  precedente  capoverso   e  la  cui  denuncia  di  inizio
lavorazione o di  importazione non sia mai stata  presentata, ai fini
della  trascrizione di  eventuali atti  di disposizione  dei relativi
diritti,  sara'  parimenti  necessario procedere  all'iscrizione  nel
nuovo   registro,   producendo   idonea   attestazione   sostitutiva,
rilasciata  da  parte dell'autorita'  di  Governo  competente per  lo
spettacolo,  completa  dei  dati  definitivi  di  identificazione,  e
osservando le modalita' previste dall'articolo 2, comma 2 e 4.
  8.  Potra'  essere  richiesta  la trascrizione  di  atti  stipulati
antecedentemente la data di  operativita' del nuovo pubblico registro
per  la cinematografia:  in  questo caso  tali  atti potranno  essere
trascritti  se  ed in  quanto  presentati  al suddetto  registro  con
l'osservanza delle  modalita' previste  dagli articoli 4,  5 e  6 del
presente regolamento, ferma  restando l'applicabilita' degli articoli
2644 e  2650 del codice  civile cosi' come richiamata  dal precedente
articolo 10.
  9.  In  via  di  prima applicazione  della  normativa,  qualora  la
rinnovazione  dell'iscrizione dell'opera  filmica di  cui al  comma 1
venga richiesta entro il termine  di centottanta giorni dalla data di
operativita' del nuovo pubblico registro per la cinematografia, sara'
applicata una tariffa agevolata pari  al 10% della normale tariffa di
iscrizione.
  10. Per il periodo di un  anno dalla data di operativita' del nuovo
pubblico registro per la  cinematografia, le tariffe per l'iscrizione
delle opere filmiche  e quelle per la trascrizione degli  atti di cui
all'articolo  12, sono  applicate  con una  riduzione  del 30%.  Tale
riduzione ed il periodo di un  anno entro cui e' possibile usufruirne
non sono cumulabili con l'agevolazione ed  il termine di cui al comma
9; una volta decorso il termine di centottanta giorni, le tariffe per
il rinnovamento delle iscrizioni  delle opere filmiche nonche' quelle
per  la  trascrizione  degli  atti  che  non  hanno  usufruito  delle
condizioni agevolate  di cui al  comma 3 sono  ridotte del 30%  per i
successivi centottanta giorni.
  11.  A  partire  dalla  data di  operativita'  del  nuovo  pubblico
registro per la cinematografia non saranno piu' effettuate operazioni
ovvero    movimentazioni    nel     soppresso    pubblico    registro
cinematografico, ad  eccezione del  rilascio delle  certificazioni di
cui  alle lettere  a)  , c)  e  d), dall'articolo  11,  comma 3,  che
rimarra'   possibile  fino   all'esaurimento  degli   adempimenti  da
espletare  nel soppresso  registro  per la  concessione  dei premi  e
contributi governativi legislativamente previsti: su tali certificati
verra'  annotata  la  specifica  fonte   di  provenienza  e  la  loro
inefficacia  per   gli  effetti   di  opponibilita'   previsti  dalla
disciplina  del nuovo  pubblico  registro per  la cinematografia  nei
confronti  dei terzi.  I registri  costituenti il  soppresso pubblico
registro  cinematografico  e  le  relative  cartelle  film  rimangono
conservati  presso la  S.I.A.E. quale  materiale di  archivio storico
accessibile  per  motivi  di   studio  o  ricerca  secondo  modalita'
appositamente  stabilite dalla  S.I.A.E.: per  la consultazione  sono
applicabili, in quanto compatibili,  le tariffe previste all'articolo
12.
 
           Note all'art. 12 e all'art. 13:
            -  Per  il    testo  dell'art.  22  del  decreto-legge 14
          gennaio 1994, n.  26, vedansi nota all'art. 1.
            - Il  testo degli   articoli 2644   e 2650  del    codice
          civile,  e' il seguente:
            "Art.   2644  (Effetti della  trascrizione).  -  Gli atti
          enunciati  nell'articolo  precedente    non  hanno  effetto
          riguardo  ai terzi  che a qualunque titolo hanno acquistato
          diritti  sugli  immobili  in  base  a  un  atto  trascritto
          anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi.
            Seguita  la  trascrizione,  non puo' avere effetto contro
          colui che ha trascritto  alcuna trascrizione  o  iscrizione
          di  diritti    acquistati  verso  il suo autore, quantunque
          l'acquisto risalga a data anteriore".
            "Art. 2650 (Continuita' delle trascrizioni).  - Nei  casi
          in  cui  per le   disposizioni   precedenti,   un   atto di
          acquisto  e'  soggetto   a trascrizione,   le    successive
          trascrizioni  o  iscrizioni  a  carico dell'acquirente  non
          producono    effetto, se   non e'   stato trascritto l'atto
          anteriore di acquisto.
            Quando   l'atto   anteriore   di   acquisto   e'    stato
          trascritto,    le  successive   trascrizioni o   iscrizioni
          producono   effetto secondo   il  loro  ordine  rispettivo,
          salvo il disposto dell'art. 2644.
            L'ipoteca    legale a  favore dell'alienante  e quella  a
          favore   del condividente,   iscritte    contemporaneamente
          alla    trascrizione    del  titolo  di  acquisto  o  della
          divisione,  prevalgono  sulle  trascrizioni  o   iscrizioni
          eseguite     anteriormente    contro  l'acquirente   o   il
          condividente tenuto al conguaglio".
           Note all'art. 13:
            -  Il testo   dell'art.   103 della   legge  22    aprile
          1941,  n.    633,  recante:  "Norme  generali  sul  diritto
          d'autore", e' il seguente:
            "Art.  103.   -   E'   istituito presso   il    Ministero
          della    cultura  popolare  un  registro  pubblico generale
          delle opere protette ai sensi di questa legge.
            L'Ente  italiano per   il   diritto   d'autore cura    la
          tenuta  di    un  registro  pubblico  speciale per le opere
          cinematografiche.
            In detti  registri  sono  registrate  le  opere  soggette
          all'obbligo  del  deposito   con la   indicazione del  nome
          dell'autore,  del produttore, della data di pubblicazione e
          con le altre indicazioni stabilite dal regolamento.
            Alla  Societa'  italiana  degli  autori  ed  editori   e'
          affidata,  altresi',  la  tenuta  di un   registro pubblico
          speciale per  i  programmi  per    elaboratore.    In  tale
          registro    viene   registrato il   nome   del titolare dei
          diritti  esclusivi di utilizzazione economica  e la data di
          pubblicazione   del      programma,   intendendosi      per
          pubblicazione    il  primo  atto  di  esercizio dei diritti
          esclusivi.
            La registrazione fa  fede, sino a prova  contraria, della
          esistenza  dell'opera    e  del     fatto     della     sua
          pubblicazione.   Gli  autori e  i produttori  indicati  nel
          registro    sono   reputati,   sino   a   prova  contraria,
          autori,  o produttori delle opere che sono loro attribuite.
          Per  le  opere   cinematografiche    la   presunzione    si
          applica  alle annotazioni del registro indicato nel secondo
          comma.
            La    tenuta      dei   registri   di   pubblicita'    e'
          disciplinata  nel regolamento.
            I   registri   di cui   al   presente   articolo  possono
          essere  tenuti utilizzando mezzi e strumenti informatici".
            -  Il  regio  decreto  18  maggio  1942,  n.  1369, reca:
          "Approvazione del regolamento per l'esecuzione della  legge
          22  aprile  1941, n. 633, per la protezione  del diritto di
          autore  e di altri diritti  connessi al suo esercizio".