Art. 14.
                         Disposizioni finali
  1. Il  pubblico registro per  la cinematografia dovra'  essere reso
operativo,   secondo  le   disposizioni   contenute  negli   articoli
precedenti, entro centoventi giorni  dalla pubblicazione del presente
regolamento nella Gazzetta Ufficiale.
  2. Eventuali modificazioni o integrazioni del presente regolamento,
devono essere disposte con uguale strumento normativo.
  3.  Rimangono  applicabili  al   nuovo  pubblico  registro  per  la
cinematografia le  presunzioni di  cui al quarto  comma dell'articolo
103 della legge  22 aprile 1941, n. 633, e  relative alla titolarita'
del diritto  d'autore, all'esistenza e alla  pubblicazione dell'opera
filmica secondo le risultanze dei relativi dati annotati sul registro
a seguito dell'iscrizione dell'opera stessa.
  4.  La   S.I.A.E.  comunica  periodicamente  alla   Presidenza  del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria
i  dati identificativi  delle  opere filmiche  iscritte sul  pubblico
registro per la cinematografia, ai fini degli adempimenti di deposito
da  effettuarsi  presso il  pubblico  registro  generale delle  opere
protette di cui al regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 8 aprile 1998
                                                 Il Presidente: Prodi
 Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1998
  Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 282