Art. 14. Disposizioni finali 1. Il pubblico registro per la cinematografia dovra' essere reso operativo, secondo le disposizioni contenute negli articoli precedenti, entro centoventi giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale. 2. Eventuali modificazioni o integrazioni del presente regolamento, devono essere disposte con uguale strumento normativo. 3. Rimangono applicabili al nuovo pubblico registro per la cinematografia le presunzioni di cui al quarto comma dell'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e relative alla titolarita' del diritto d'autore, all'esistenza e alla pubblicazione dell'opera filmica secondo le risultanze dei relativi dati annotati sul registro a seguito dell'iscrizione dell'opera stessa. 4. La S.I.A.E. comunica periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria i dati identificativi delle opere filmiche iscritte sul pubblico registro per la cinematografia, ai fini degli adempimenti di deposito da effettuarsi presso il pubblico registro generale delle opere protette di cui al regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 8 aprile 1998 Il Presidente: Prodi Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1998 Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 282