Art. 2.
        Iscrizione nel pubblico registro per la cinematografia
  1. Ai  fini dell'iscrizione e'  fatto obbligo a chiunque  produca o
importi e  distribuisca opere  filmiche di farne  preventiva denuncia
alla  Presidenza  del Consiglio  dei  Ministri  - Dipartimento  dello
spettacolo,  secondo  le  modalita'   e  i  termini  da  quest'ultima
stabiliti. L'attestazione relativa all'avvenuta presentazione di tale
denuncia, che deve essere  rilasciata dallo stesso Dipartimento dello
spettacolo,  e  una  copia  conforme  della  denuncia  devono  essere
presentate agli  uffici del  pubblico registro per  la cinematografia
per ottenere l'iscrizione.
  2. L'iscrizione  puo' essere  richiesta dal  produttore o  dai suoi
aventi causa, ovvero, per le  opere straniere, dall'importatore o dal
cessionario  o  concessionario  dei   diritti  di  utilizzazione  per
l'Italia  delle  opere  stesse  o   dai  loro  aventi  causa,  previa
presentazione di apposita domanda in duplice esemplare, di cui uno in
carta  bollata,  e  dietro  pagamento  della  relativa  tariffa,  che
costituisce condizione per l'iscrizione.
  3. L'ufficio del pubblico  registro per la cinematografia trattiene
l'esemplare    in   carta    bollata    della   domanda    unitamente
all'attestazione e alla copia conforme della denuncia di cui al primo
comma del presente articolo, e restituisce l'altro esemplare in carta
semplice  al richiedente  con la  menzione dell'avvenuta  iscrizione,
indicandone  la data,  la sezione  in  cui l'opera  filmica e'  stata
iscritta ed il relativo numero d'ordine.
  4. Nel registro, sulla base dei dati riportati nella denuncia fatta
alla  Presidenza  del Consiglio  dei  Ministri  - Dipartimento  dello
spettacolo e  presentata in  copia conforme  alla S.I.A.E.,  per ogni
opera filmica iscritta, compatibilmente  con le sue caratteristiche e
a seconda  della sezione attribuitagli,  sono annotati quali  dati di
iscrizione:
  a)  il nome  del produttore  o importatore  e del  distributore; se
trattasi di societa', la ragione sociale e il nome del rappresentante
legale, ed eventualmente quello del procuratore;
  b) il  domicilio del produttore  o importatore e distributore  o la
sede della societa' od eventualmente il domicilio del procuratore;
  c) l'ammontare del capitale sociale se trattasi di societa';
  d) il titolo provvisorio ovvero definitivo dell'opera filmica e, se
trattasi di  opera straniera,  tanto il  titolo originario  quanto il
titolo in lingua italiana, anche se provvisorio, con il quale l'opera
e' stata  posta o  e' destinata  ad essere  posta in  circolazione in
Italia;
  e)  la specificazione,  per  le sole  opere  filmiche nazionali  di
lungometraggio, se trattasi di film di produzione nazionale o di film
di interesse culturale nazionale;
  f) la  nazionalita' del  film eventualmente  distinta per  paesi di
appartenenza dell'impresa produttrice;
  g)  i  nomi e  la  nazionalita'  del  regista  e degli  autori  del
soggetto, della  sceneggiatura e  del commento musicale  ed eventuali
pseudonimi, nonche' - per i film stranieri importati e distribuiti in
Italia - il nome dell'autore della versione italiana dei dialoghi;
  h)  per  i soli  film  nazionali  il  nome  e la  nazionalita'  del
direttore   della  fotografia,   dell'autore   della  scenografia   e
dell'autore del montaggio;
  i) la data di inizio lavorazione  per il film nazionale o quella di
importazione  per  la  distribuzione  in   Italia  per  il  film  non
nazionale;
  l) gli  estremi dell'attestazione  rilasciata dalla  Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, relativa alla
denuncia di inizio lavorazione o all'importazione dell'opera filmica;
  m) per i soli film  riconosciuti nazionali ai sensi dell'articolo 4
della  legge 4  novembre  1965, n.  1213,  sulla cinematografia,  gli
estremi della nota  con cui viene comunicato alla  S.I.A.E., da parte
della  Presidenza del  Consiglio  dei Ministri  - Dipartimento  dello
spettacolo,  il provvedimento  di  riconoscimento della  nazionalita'
italiana;
  n) gli estremi  del nullaosta per la circolazione  in pubblico, non
appena comunicati dall'autorita' competente;
  o) la data  e il luogo di prima proiezione  in pubblico, non appena
rilevati ed accertati, anche per gli  effetti di cui agli articoli 32
e 103,  quinto comma,  della legge  22 aprile 1941,  n. 633.  Ai fini
delle previsioni  contenute nella legge  4 novembre 1965, n.  1213, e
nel decreto-legge  14 gennaio 1994,  n. 26, convertito nella  legge 1
marzo  1994, n.  153,  viene  altresi' annotata  -  se  ed in  quanto
successiva  alla  precedente -  la  data  della prima  programmazione
costituente avvio  allo sfruttamento commerciale della  pellicola nel
territorio nazionale;
  p) altri dati relativi al  film (prodotto per ragazzi, coproduzione
o compartecipazione,  ammissione ai  benefici di  legge, attribuzione
degli  attestati  e  dei   premi  di  qualita',  modificazioni  della
titolarita'   e  della   consistenza   patrimoniale  dell'impresa   e
variazione  negli elementi  costitutivi  della societa',  indicazioni
previste negli articoli  22, 23 e 24 della legge  4 novembre l965, n.
1213, eventuali altri dati) ed eventuali variazioni dei sopraelencati
dati di iscrizione comunicati  successivamente alla S.I.A.E. da parte
del Dipartimento dello spettacolo o da altra autorita' competente.
  5. Una volta richiesta ed ottenuta l'iscrizione, ad ultimazione del
film nazionale, il richiedente e' tenuto,  ai sensi e per gli effetti
di cui all'articolo  22, comma 3, del decreto-legge  14 gennaio 1994,
n. 26, convertito nella legge 1 marzo 1994, n. 153, a presentare agli
uffici del  pubblico registro per la  cinematografia la dichiarazione
rilasciata  dalla cineteca  nazionale attestante  l'avvenuto deposito
presso quest'ultima di una copia  positiva nuova conforme al negativo
dell'opera filmica  oppure -  nel caso  in cui  l'iscrizione riguardi
opere filmiche  assistite dal  fondo di garanzia  - di  un controtipo
negativo  dell'opera: gli  estremi di  tale dichiarazione  rilasciata
dalla cineteca  nazionale sono  quindi annotati sul  registro, subito
appresso  ai   dati  di  iscrizione.  La   mancata  presentazione  ed
annotazione  della suddetta  dichiarazione, una  volta rilasciato  il
nulla  osta di  circolazione, rende  priva di  efficacia l'iscrizione
stessa ai fini  dell'ammissione ai benefici e per  la concessione dei
premi previsti  dalla legge  4 novembre 1965,  n. 1213,  e successive
modificazioni, con conseguente conforme  annotazione in calce ai dati
di  iscrizione e  successiva comunicazione  all'autorita' competente.
L'iscrizione   rimane  comunque   valida   per   gli  altri   effetti
legislativamente previsti.
  6.  Per  ognuna delle  cinque  sezioni  in  cui e'  articolato,  il
pubblico  registro  per  la  cinematografia  cura  la  tenuta  di  un
protocollo  delle   iscrizioni  in   cui  giornalmente   deve  essere
riportato, secondo l'ordine stesso  di iscrizione, il numero d'ordine
progressivo assegnato al  film iscritto in quella  sezione, il titolo
provvisorio o definitivo del film medesimo e la data di iscrizione.
 
           Note all'art. 2:
            -  Il testo  dell'art.  4 della  legge 4  novembre  1965,
          n.      1213,  recante:     "Nuovo       ordinamento    dei
          provvedimenti  a    favore   della cinematografia",  e'  il
          seguente:
            "Art.  4 (Riconoscimento della nazionalita'  italiana). -
          1. Ai fini della presente legge,    per  ''film''o  ''opera
          filmica''   si intende lo spettacolo realizzato su supporti
          di   qualsiasi   natura,   con   contenuto   narrativo    o
          documentaristico,  purche'   opera dell'ingegno,   ai sensi
          della  disciplina  del  diritto   d'autore,  destinato   al
          pubblico,  prioritariamente nella sala cinematografica, dal
          titolare dei diritti di utilizzazione.
            2.  Ai fini  dell'ammissione  ai benefici  previsti dalla
          presente  legge,  le  componenti  artistiche  e    tecniche
          dell'opera da prendere in considerazione sono le seguenti:
               a) regista italiano;
            b)  autore  del soggetto italiano o autori in maggioranza
          italiani;
            c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in  maggioranza
          italiani;
               d) interpreti principali in maggioranza italiani;
               e) interpreti secondari per tre quarti italiani;
               f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;
               g) direttore della fotografia italiano;
               h) montatore italiano;
               i) autore della musica italiano;
               l) scenografo italiano;
               m) costumista italiano;
               n) troupe italiana;
            o)    riprese in   esterni   ed interni   effettuate   in
          maggioranza  in Italia;
               p) uso di industrie tecniche italiane;
               q) uso di teatri di posa italiani.
            3.  Per quanto  concerne le  lettere o)  e q)  del  comma
          2 possono essere concesse  deroghe, per ragioni artistiche,
          su  conforme  parere della sottocommissione di cui all'art.
          3.
            4. Per  ''film lungometraggio di produzione   nazionale''
          si  intende  il  film  di    durata  superiore  a 75 minuti
          postsincronizzato  in  lingua  italiana,    realizzato   da
          imprese   produttrici   nazionali con  troupe italiana, che
          presenti complessivamente almeno due   delle componenti  di
          cui al comma  2, lettere a), b) e c), due  delle componenti
          di cui alle lettere d),  e) ed f), tre delle componenti  di
          cui alle lettere g),h), i), l) e m), e due delle componenti
          di cui alle lettere o), p) e q), del medesimo comma.
            5.  Per  ''film  lungometraggio    di interesse culturale
          nazionale'' si intende il film di  durata  superiore  a  75
          minuti,  postsincronizzato  in lingua  italiana, realizzato
          da imprese  produttrici nazionali,  che abbia il regista  e
          lo sceneggiatore italiano,  l'autore del soggetto  italiano
          o      in  maggioranza  italiani,  la    maggioranza  degli
          interpreti principali,  i    tre  quarti  degli  interpreti
          secondari,  che  utilizzino la   lingua  italiana  sia  per
          la  ripresa    sonora    diretta    sia    per  l'eventuale
          postsincronizzazione,  la   troupe italiana,   che presenti
          quattro delle componenti di cui alle lettere g), h), i), l)
          e m) e le tre componenti  di cui alle  lettere o),  p) e q)
          del comma 2  e che corrisponda ad   un interesse  culturale
          nazionale  in  quanto    oltre ad adeguati   requisiti   di
          idoneita'   tecnica,    presenti    significative  qualita'
          artistiche e  culturali  o  spettacolari senza  pregiudizio
          della liberta' di espressione.
            6.  Per ''film di animazione'' si intende l'opera filmica
          di lungo e  cortometraggio    realizzata    da      imprese
          produttrici   nazionali   con immagini animate per mezzo di
          ogni  tipo di tecnica e di supporto. Ai film di  animazione
          si   applicano,   qualora  siano     presenti  le  relative
          componenti, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.
            7. Per ''cortometraggio''  si  intende  l'opera  filmica,
          realizzata  da imprese      produttrici    nazionali,     a
          contenuto        narrativo      o  documentaristico,    con
          esclusione   di  quelle  con  finalita'  anche parzialmente
          pubblicitarie,  di durata  inferiore   a   75 minuti.    Ai
          cortometraggi  si  applicano,  qualora  siano  presenti  le
          relative componenti, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.
          In  deroga a quanto previsto dal  comma 1,  su parere della
          commissione centrale  per la cinematografia    puo'  essere
          riconosciuta   la     qualifica  di    interesse  culturale
          nazionale   anche    ai   cortometraggi     a     contenuto
          documentaristico non prioritariamente destinati alla sala.
            8.  Per ''film in  coproduzione'' o ''compartecipazione''
          si intende l'opera filmica prodotta  in comune  da  imprese
          italiane e straniere, anche in deroga alle  disposizioni di
          cui  ai  commi  4    e  5,  secondo  le disposizioni di cui
          all'art. 19.
            9.  I film  che abbiano  i requisiti  di cui  al presente
          articolo vengono   iscritti,     all'atto    del    formale
          provvedimento     di riconoscimento  di   nazionalita',  in
          appositi,   separati  elenchi istituiti presso  gli  uffici
          dell'autorita'  competente    in materia di spettacolo.   A
          tal  fine  le    imprese   produttrici   sono   tenute    a
          presentare,  entro    novanta  giorni dalla   data di prima
          proiezione in pubblico, accertata dalla  SIAE,  le    copie
          campione  e  apposite  istanze di ammissione ai benefici di
          legge corredate dei documenti  necessari  a  comprovare  la
          sussistenza dei requisiti di legge.
            10.  Per   ''sala cinematografica''  si intende qualunque
          spazio, al chiuso o  all'aperto, con  uno o piu'   schermi,
          autorizzato    ai  sensi  della  presente legge e adibito a
          pubblico  spettacolo  cinematografico.      Per      ''sala
          d'essai''  si   intende   la  sala cinematografica  il  cui
          titolare, con dichiarazione resa  all'autorita'  competente
          in  materia  di spettacolo, si   impegna per un periodo non
          inferiore   a due anni a proiettare    film    d'essai    e
          cortometraggi    di   interesse   culturale nazionale   per
          almeno  il  70   per cento   dei   giorni   di    effettiva
          programmazione   cinematografica   annuale.   La  quota  di
          programmazione e' ridotta al  50  per  cento  per  le  sale
          ubicate  in  comuni  con  popolazione  inferiore  a  40.000
          abitanti.   All'interno  delle  suddette  quote  almeno  la
          meta' dei  giorni di  programmazione deve  essere riservata
          alla  programmazione  di    film  d'essai    di  produzione
          italiana o  dei Paesi della Comunita'  europea. Per  ''sale
          delle  comunita' ecclesiali'' si intendono le  sale il  cui
          nullaosta     e  la    cui  licenza    di  esercizio  siano
          rilasciati  a  legali  rappresentanti di   istituzioni    o
          enti ecclesiali  riconosciuti  dallo  Stato,  che  svolgano
          attivita'   di formazione  sociale, culturale  e  religiosa
          e    che  programmino    film  secondo  le      indicazioni
          dell'autorita' religiosa competente  in campo nazionale.
            11.    Per ''film  d'essai'' si  intende l'opera  filmica
          italiana  o straniera, riconosciuta ai sensi della presente
          legge, di particolare valore   artistico,    culturale    e
          tecnico,    o    espressione   di cinematografie  nazionali
          meno   conosciute,   che   contribuisca    alla  diffusione
          della   cultura   cinematografica   e  alla  conoscenza  di
          correnti e   tecniche di  espressione    non  affermate  in
          Italia.    I  film  ammessi  al  fondo di garanzia di   cui
          all'art. 16 del decreto-legge 14  gennaio  1994,  n.    26,
          assumono  automaticamente  anche    la  qualifica di ''film
          d'essai''.   I    film  d'archivio,    distribuiti    dalla
          Cineteca  nazionale e   dalle altre  cineteche, pubbliche o
          private, finanziate dallo Stato, sono  equiparati  ai  film
          d'essai.
            12.  Per  impresa  nazionale    ''di  produzione'' o ''di
          distribuzione'' o   ''di    esportazione''    si    intende
          l'impresa      o    societa' cinematografica, con  capitale
          sociale  in maggioranza   italiano, con sede    legale    e
          domicilio    fiscale   in   Italia e   con   amministratori
          italiani, che svolga in Italia la maggior parte  della  sua
          attivita'  e  sia   titolare   dei   rispettivi diritti  di
          utilizzazione  dell'opera filmica. Per ''impresa  nazionale
          di  esercizio''  e  ''industria  tecnica  nazionale''    si
          intende   l'impresa o    societa'    cinematografica    con
          capitale sociale in maggioranza italiano, con sede legale e
          domicilio  fiscale in Italia e con amministratori italiani,
          che  svolga  in  Italia  la   maggior   parte   della   sua
          attivita'''.
            -  Il    testo  degli  articoli 32   e 103, comma quinto,
          della legge 22 aprile 1941, n.   633, recante:  "Protezione
          del  diritto    d'autore e di altri diritti connessi al suo
          esercizio", e' il seguente:
            "Art. 32. - Fermo restando quanto stabilito dall'art. 44,
          i   diritti   di     utilizzazione  economica    dell'opera
          cinematografica  o assimilata durano  sino   al     termine
          del    settantesimo   anno    dopo   la   morte dell'ultima
          persona  sopravvissuta  fra    le  seguenti   persone:   il
          direttore  artistico, gli  autori della  sceneggiatura, ivi
          compreso  l'autore  del   dialogo, e l'autore della  musica
          specificamente  creata  per  essere  utilizzata  nell'opera
          cinematografica o assimilata".
            "Art. 103 (Omissis).
            La registrazione fa  fede, sino a prova  contraria, della
          esistenza   dell'opera     e  del     fatto    della    sua
          pubblicazione.  Gli  autori e  i produttori  indicati   nel
          registro     sono   reputati,   sino   a   prova contraria,
          autori o produttori delle  opere che sono loro  attribuite.
          Per    le   opere   cinematografiche    la  presunzione  si
          applica  alle annotazioni del registro indicato nel secondo
          comma.
             (Omissis)".
            -  Per il  titolo  della legge   4   novembre 1965,    n.
          1213,  e  del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, vedansi
          note all'art. 1.
            - Il testo degli articoli 22, 23   e  24  della  legge  4
          novembre  1965,  n.  1213,  recante: "Nuovo ordinamento dei
          provvedimenti  a  favore  della  cinematografia",   e'   il
          seguente:
            "Art.    22 (Adempimenti  di lavorazione).  - Le  imprese
          produttrici nazionali,  individuali    o   collettive,   al
          fine     di  ottenere  la dichiarazione di  nazionalita' di
          cui  ai precedenti articoli  4, 10, 14, 19, sono  tenute  a
          presentare,   entro il termine di novanta giorni dalla data
          di prima programmazione  in pubblico accertata dalla  SIAE,
          la seguente documentazione, riferita alla data del film:
            a)  copia autentica dell'atto  costitutivo, dell'estratto
          libro soci e   dell'estratto  del    libro  verbale     con
          la      situazione    degli  amministratori, se trattasi di
          societa';
            b) un certificato di iscrizione alla camera di commercio,
          industria ed agricoltura;
            c) un   certificato di   cittadinanza  italiana    ed  un
          certificato  di  residenza    in    Italia  del    titolare
          dell'impresa   individuale o,   se  trattasi  di  societa',
          degli amministratori italiani;
            d)  un  certificato  comprovante  il  pieno godimento dei
          diritti civili e   politici   del   titolare   dell'impresa
          individuale   o   degli amministratori della societa';
            e)     un    certificato    della  competente   autorita'
          giudiziaria  comprovante  che  il   titolare   dell'impresa
          individuale  o  le  persone  che  ricoprono  la   carica di
          amministratore  della societa' o   la societa'  stessa  non
          siano stati precedentemente dichiarati falliti.
            Le  eventuali   modificazioni che  intervengano fino alla
          data della prima  proiezione in  pubblico, accertata  dalla
          SIAE,  relativamente alla titolarita' dell'impresa o  della
          consistenza patrimoniale della stessa,  e, se  trattasi  di
          societa',   del   capitale sociale,   delle  persone    dei
          soci    e    degli  amministratori    o  delle    quote  di
          partecipazione     alla     societa'     debbono     essere
          tempestivamente denunciate al Ministero del turismo e dello
          spettacolo  e comunque non oltre il termine di decadenza di
          cui al primo comma.
            In  deroga  al  primo  comma   del   presente   articolo,
          le    imprese  individuali  che iniziano per la prima volta
          l'esercizio  di  produzione  del  film,   sono   tenute   a
          presentare  il  certificato  di cui alla lettera b) solo al
          fine di lavorazione  del film, restando per esse  l'obbligo
          della  presentazione  dei documenti di cui alle lettere c),
          d) ed e) al momento della denuncia di lavorazione".
            "Art. 23  (Adempimenti a tutela   della nazionalita').  -
          Le   imprese   produttrici     nazionali  che     intendono
          beneficiare delle  provvidenze previste  dalla     presente
          legge    debbono,   a     pena   di   decadenza, denunciare
          preventivamente al Ministro per il turismo e lo  spettacolo
          l'inizio   di      lavorazione  dei     lungometraggi,  dei
          cortometraggi  e dei film di attualita',  presentando,  nel
          contempo,   il   soggetto   del   film,   il      piano  di
          finanziamento, il   piano di   lavorazione, l'elenco    del
          personale    tecnico ed  artistico con  l'indicazione delle
          rispettive mansioni,  nonche'  ogni  altro   elemento   per
          l'accertamento  della nazionalita' del film.
            Il   personale     italiano  impiegato    nei  film  deve
          risultare iscritto  all'ufficio  speciale  di  collocamento
          dei  lavoratori  dello spettacolo quando    ne  sia   fatto
          obbligo   dalle  leggi   vigenti  ai   fini dell'avviamento
          al lavoro.
            Per i   film di    attualita'  la  denuncia    di  inizio
          lavorazione  puo'  essere  tuttavia  presentata  anche dopo
          l'inizio delle riprese.
            Copia  della denuncia   di   inizio lavorazione,    nella
          quale      devono   essere   indicati  oltre  alla  impresa
          produttrice anche il regista, gli  autori  del    soggetto,
          della  sceneggiatura, del   commento musicale, il direttore
          della fotografia, l'autore della scenografia e l'autore del
          montaggio, e' trasmessa dal Ministero  del turismo e  dello
          spettacolo  alla   Societa'   italiana autori   ed  editori
          per la  iscrizione  nel pubblico registro  cinematografico,
          ai sensi e per  gli effetti delle vigenti norme in materia.
            Le  imprese    produttrici  estere, per   poter girare in
          Italia    film  o  scene    di  film,    devono  presentare
          preventivamente   al      Ministero  del  turismo  e  dello
          spettacolo il  testo italiano della sceneggiatura del  film
          o  delle  scene  e  fornire  ogni  elemento  richiesto  dal
          Ministero.
            I  testi   dei  soggetti  di  cui   al  primo   comma   e
          tutta   la documentazione    concernente  la   preparazione
          dei   film,  saranno conservati  dalla Cineteca  nazionale.
          La   presente disposizione   si  applica  anche    ai  film
          dichiarati  nazionali in base  alle precedenti leggi".
            "Art.   24   (Adempimenti  amministrativi).    -  Per  la
          corresponsione dei contributi e dei  premi  previsti  dalla
          presente  legge,  il  produttore o gli altri aventi diritto
          deve in particolare presentare:
            a)   il   certificato   che   l'ENPALS  e'    tenuto    a
          rilasciare    entro quarantacinque giorni   dalle ricezioni
          dei  moduli di denuncia  e dei contributi assicurativi,  ai
          sensi  e  per  gli  effetti   del disposto di cui al quarto
          comma aggiunto all'art. 10  del    decreto  legislativo  16
          luglio 1947,  n. 708, dalla  legge di  ratifica 29 novembre
          1952,  n.    2388,  attestante  che  il produttore   non e'
          inadempiente nei confronti dell'ENPALS  per  il   pagamento
          dei   contributi  assicurativi,  degli interessi di mora od
          eventuali somme aggiuntive relative al  personale  occupato
          nella produzione del film.
            Qualora   esistano   contestazioni   od   omissioni   nei
          pagamenti, l'ENPALS deve  rilasciare  entro trenta   giorni
          dalla    ricezione  di    apposita  istanza  della  impresa
          produttrice o di   altra che ne abbia  titolo,  un  proprio
          certificato      con  l'indicazione  dell'ammontare     dei
          contributi assicurativi contestati, gli eventuali interessi
          di mora o di quanto altro non versato.
            L'amministrazione accantona  in tal  caso una  somma pari
          a quella contesta  o pendente  sull'importo  del contributo
          o  del premio   di qualita' assegnato  al  produttore,  fin
          tanto  che  l'ENPALS non rilasci un  successivo certificato
          liberatorio;   qualora   il  produttore    non  provveda  a
          definire  entro tre  mesi la sua posizione contributiva nei
          confronti   dell'ENPALS,    l'amministrazione    rimettera'
          direttamente   all'ENPALS   le  somme  corrispondenti    ai
          contributi   dovuti,   con   effetto   liberatorio      per
          l'amministrazione    stessa    e    per     il   produttore
          interessato;
            b) la   dichiarazione rilasciata    dal  Ministero    del
          lavoro    e  della  previdenza sociale   - Ufficio speciale
          collocamento  lavoratori dello spettacolo, attestante   che
          il    produttore, per la  realizzazione del film, non abbia
          violato le norme sul collocamento.
            In  caso  di  violazione   delle   suddette   norme   sul
          collocamento  il  film  potra' essere parimenti  ammesso ai
          benefici di legge,  sempre che il Ministero del   lavoro  e
          della      previdenza  sociale,  sentito    il  parere  del
          Ministero  del  turismo   e   dello   spettacolo,   ritenga
          che   le inosservanze  siano connesse  a  esigenze  urgenti
          della  produzione, comunque di carattere eccezionale, salve
          rimanendo le sanzioni penali per l'inosservanza della legge
          sul collocamento;
            c)    una  dichiarazione    del  personale    tecnico  ed
          esecutivo  che   ha preso   parte  al    film  dalla  quale
          risulti  che    esso  e'   stato regolarmente    retribuito
          secondo     quanto   stabilito  dai  contratti collettivi o
          individuali. Qualora   esistano crediti  non  contestabili,
          l'amministrazione    e' tenuta  ad accantonare,  su istanza
          di chi  ne abbia diritto,  una somma pari a  quella  dovuta
          dal  datore   di lavoro sull'importo del  contributo o  del
          premio  di qualita'  assegnato al film.
            Il produttore, o gli altri aventi diritto,  deve  inoltre
          presentare:
            d)  per    i  lungometraggi,    il certificato rilasciato
          dalla Societa' italiana autori ed  editori,  attestante  la
          data di prima proiezione in pubblico;
               e) per i cortometraggi:
            1)  una dichiarazione che il film e' stato prodotto senza
          contributi finanziari da   parte dello Stato o    di  altri
          Enti pubblici,  ai sensi del quarto comma dell'art. 12;
            2)   un certificato  rilasciato  dalla Societa'  italiana
          autori   ed editori comprovante   la  programmazione    del
          cortometraggio    in  almeno  500    sale cinematografiche.
          Nella ipotesi  prevista dal  sesto comma dell'art. 11    il
          produttore  deve    invece  presentare  apposito    atto di
          impegno dell'Ente autonomo   di gestione per  il    cinema,
          relativo  alla programmazione  del  cortometraggio  per  lo
          stesso  numero  di  sale cinematografiche.
            Sulle somme versate  dal Ministero del turismo   e  dello
          spettacolo,  come  contributi    e  premi  previsti   dalla
          presente legge,  la ritenuta d'acconto di  cui    al  terzo
          comma  dell'art. 128 del  testo unico delle imposte dirette
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  29
          gennaio  1958,    n. 645,   sostituito con  l'art. l  della
          legge  21 aprile 1962, n. 226, si applica nella misura  del
          5 per cento.
            La disposizione, di  cui al precedente comma, si  applica
          anche  per  la  liquidazione  dei contributi previsti dalle
          precedenti disposizioni di legge, maturati  dal  1  gennaio
          1965.
            Per    le   modalita'   di   pagamento   dei   contributi
          previsti   dalla  presente    legge    valgono  le    norme
          stabilite  dal regio  decreto  20 ottobre 1939, n. 223.".
            -  Per il testo dell'art. 22,  comma 3, del decreto-legge
          14 gennaio 1994, n. 26, vedansi note all'art. 1.
            - Per il titolo della legge   4 novembre 1965,  n.  1213,
          vedansi note all'art. 1.