Art. 2. Iscrizione nel pubblico registro per la cinematografia 1. Ai fini dell'iscrizione e' fatto obbligo a chiunque produca o importi e distribuisca opere filmiche di farne preventiva denuncia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, secondo le modalita' e i termini da quest'ultima stabiliti. L'attestazione relativa all'avvenuta presentazione di tale denuncia, che deve essere rilasciata dallo stesso Dipartimento dello spettacolo, e una copia conforme della denuncia devono essere presentate agli uffici del pubblico registro per la cinematografia per ottenere l'iscrizione. 2. L'iscrizione puo' essere richiesta dal produttore o dai suoi aventi causa, ovvero, per le opere straniere, dall'importatore o dal cessionario o concessionario dei diritti di utilizzazione per l'Italia delle opere stesse o dai loro aventi causa, previa presentazione di apposita domanda in duplice esemplare, di cui uno in carta bollata, e dietro pagamento della relativa tariffa, che costituisce condizione per l'iscrizione. 3. L'ufficio del pubblico registro per la cinematografia trattiene l'esemplare in carta bollata della domanda unitamente all'attestazione e alla copia conforme della denuncia di cui al primo comma del presente articolo, e restituisce l'altro esemplare in carta semplice al richiedente con la menzione dell'avvenuta iscrizione, indicandone la data, la sezione in cui l'opera filmica e' stata iscritta ed il relativo numero d'ordine. 4. Nel registro, sulla base dei dati riportati nella denuncia fatta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo e presentata in copia conforme alla S.I.A.E., per ogni opera filmica iscritta, compatibilmente con le sue caratteristiche e a seconda della sezione attribuitagli, sono annotati quali dati di iscrizione: a) il nome del produttore o importatore e del distributore; se trattasi di societa', la ragione sociale e il nome del rappresentante legale, ed eventualmente quello del procuratore; b) il domicilio del produttore o importatore e distributore o la sede della societa' od eventualmente il domicilio del procuratore; c) l'ammontare del capitale sociale se trattasi di societa'; d) il titolo provvisorio ovvero definitivo dell'opera filmica e, se trattasi di opera straniera, tanto il titolo originario quanto il titolo in lingua italiana, anche se provvisorio, con il quale l'opera e' stata posta o e' destinata ad essere posta in circolazione in Italia; e) la specificazione, per le sole opere filmiche nazionali di lungometraggio, se trattasi di film di produzione nazionale o di film di interesse culturale nazionale; f) la nazionalita' del film eventualmente distinta per paesi di appartenenza dell'impresa produttrice; g) i nomi e la nazionalita' del regista e degli autori del soggetto, della sceneggiatura e del commento musicale ed eventuali pseudonimi, nonche' - per i film stranieri importati e distribuiti in Italia - il nome dell'autore della versione italiana dei dialoghi; h) per i soli film nazionali il nome e la nazionalita' del direttore della fotografia, dell'autore della scenografia e dell'autore del montaggio; i) la data di inizio lavorazione per il film nazionale o quella di importazione per la distribuzione in Italia per il film non nazionale; l) gli estremi dell'attestazione rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, relativa alla denuncia di inizio lavorazione o all'importazione dell'opera filmica; m) per i soli film riconosciuti nazionali ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, sulla cinematografia, gli estremi della nota con cui viene comunicato alla S.I.A.E., da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, il provvedimento di riconoscimento della nazionalita' italiana; n) gli estremi del nullaosta per la circolazione in pubblico, non appena comunicati dall'autorita' competente; o) la data e il luogo di prima proiezione in pubblico, non appena rilevati ed accertati, anche per gli effetti di cui agli articoli 32 e 103, quinto comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633. Ai fini delle previsioni contenute nella legge 4 novembre 1965, n. 1213, e nel decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito nella legge 1 marzo 1994, n. 153, viene altresi' annotata - se ed in quanto successiva alla precedente - la data della prima programmazione costituente avvio allo sfruttamento commerciale della pellicola nel territorio nazionale; p) altri dati relativi al film (prodotto per ragazzi, coproduzione o compartecipazione, ammissione ai benefici di legge, attribuzione degli attestati e dei premi di qualita', modificazioni della titolarita' e della consistenza patrimoniale dell'impresa e variazione negli elementi costitutivi della societa', indicazioni previste negli articoli 22, 23 e 24 della legge 4 novembre l965, n. 1213, eventuali altri dati) ed eventuali variazioni dei sopraelencati dati di iscrizione comunicati successivamente alla S.I.A.E. da parte del Dipartimento dello spettacolo o da altra autorita' competente. 5. Una volta richiesta ed ottenuta l'iscrizione, ad ultimazione del film nazionale, il richiedente e' tenuto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito nella legge 1 marzo 1994, n. 153, a presentare agli uffici del pubblico registro per la cinematografia la dichiarazione rilasciata dalla cineteca nazionale attestante l'avvenuto deposito presso quest'ultima di una copia positiva nuova conforme al negativo dell'opera filmica oppure - nel caso in cui l'iscrizione riguardi opere filmiche assistite dal fondo di garanzia - di un controtipo negativo dell'opera: gli estremi di tale dichiarazione rilasciata dalla cineteca nazionale sono quindi annotati sul registro, subito appresso ai dati di iscrizione. La mancata presentazione ed annotazione della suddetta dichiarazione, una volta rilasciato il nulla osta di circolazione, rende priva di efficacia l'iscrizione stessa ai fini dell'ammissione ai benefici e per la concessione dei premi previsti dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, con conseguente conforme annotazione in calce ai dati di iscrizione e successiva comunicazione all'autorita' competente. L'iscrizione rimane comunque valida per gli altri effetti legislativamente previsti. 6. Per ognuna delle cinque sezioni in cui e' articolato, il pubblico registro per la cinematografia cura la tenuta di un protocollo delle iscrizioni in cui giornalmente deve essere riportato, secondo l'ordine stesso di iscrizione, il numero d'ordine progressivo assegnato al film iscritto in quella sezione, il titolo provvisorio o definitivo del film medesimo e la data di iscrizione.
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 4 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, recante: "Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia", e' il seguente: "Art. 4 (Riconoscimento della nazionalita' italiana). - 1. Ai fini della presente legge, per ''film''o ''opera filmica'' si intende lo spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura, con contenuto narrativo o documentaristico, purche' opera dell'ingegno, ai sensi della disciplina del diritto d'autore, destinato al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti di utilizzazione. 2. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge, le componenti artistiche e tecniche dell'opera da prendere in considerazione sono le seguenti: a) regista italiano; b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani; c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani; d) interpreti principali in maggioranza italiani; e) interpreti secondari per tre quarti italiani; f) ripresa sonora diretta in lingua italiana; g) direttore della fotografia italiano; h) montatore italiano; i) autore della musica italiano; l) scenografo italiano; m) costumista italiano; n) troupe italiana; o) riprese in esterni ed interni effettuate in maggioranza in Italia; p) uso di industrie tecniche italiane; q) uso di teatri di posa italiani. 3. Per quanto concerne le lettere o) e q) del comma 2 possono essere concesse deroghe, per ragioni artistiche, su conforme parere della sottocommissione di cui all'art. 3. 4. Per ''film lungometraggio di produzione nazionale'' si intende il film di durata superiore a 75 minuti postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali con troupe italiana, che presenti complessivamente almeno due delle componenti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), due delle componenti di cui alle lettere d), e) ed f), tre delle componenti di cui alle lettere g),h), i), l) e m), e due delle componenti di cui alle lettere o), p) e q), del medesimo comma. 5. Per ''film lungometraggio di interesse culturale nazionale'' si intende il film di durata superiore a 75 minuti, postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali, che abbia il regista e lo sceneggiatore italiano, l'autore del soggetto italiano o in maggioranza italiani, la maggioranza degli interpreti principali, i tre quarti degli interpreti secondari, che utilizzino la lingua italiana sia per la ripresa sonora diretta sia per l'eventuale postsincronizzazione, la troupe italiana, che presenti quattro delle componenti di cui alle lettere g), h), i), l) e m) e le tre componenti di cui alle lettere o), p) e q) del comma 2 e che corrisponda ad un interesse culturale nazionale in quanto oltre ad adeguati requisiti di idoneita' tecnica, presenti significative qualita' artistiche e culturali o spettacolari senza pregiudizio della liberta' di espressione. 6. Per ''film di animazione'' si intende l'opera filmica di lungo e cortometraggio realizzata da imprese produttrici nazionali con immagini animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto. Ai film di animazione si applicano, qualora siano presenti le relative componenti, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5. 7. Per ''cortometraggio'' si intende l'opera filmica, realizzata da imprese produttrici nazionali, a contenuto narrativo o documentaristico, con esclusione di quelle con finalita' anche parzialmente pubblicitarie, di durata inferiore a 75 minuti. Ai cortometraggi si applicano, qualora siano presenti le relative componenti, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5. In deroga a quanto previsto dal comma 1, su parere della commissione centrale per la cinematografia puo' essere riconosciuta la qualifica di interesse culturale nazionale anche ai cortometraggi a contenuto documentaristico non prioritariamente destinati alla sala. 8. Per ''film in coproduzione'' o ''compartecipazione'' si intende l'opera filmica prodotta in comune da imprese italiane e straniere, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, secondo le disposizioni di cui all'art. 19. 9. I film che abbiano i requisiti di cui al presente articolo vengono iscritti, all'atto del formale provvedimento di riconoscimento di nazionalita', in appositi, separati elenchi istituiti presso gli uffici dell'autorita' competente in materia di spettacolo. A tal fine le imprese produttrici sono tenute a presentare, entro novanta giorni dalla data di prima proiezione in pubblico, accertata dalla SIAE, le copie campione e apposite istanze di ammissione ai benefici di legge corredate dei documenti necessari a comprovare la sussistenza dei requisiti di legge. 10. Per ''sala cinematografica'' si intende qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, con uno o piu' schermi, autorizzato ai sensi della presente legge e adibito a pubblico spettacolo cinematografico. Per ''sala d'essai'' si intende la sala cinematografica il cui titolare, con dichiarazione resa all'autorita' competente in materia di spettacolo, si impegna per un periodo non inferiore a due anni a proiettare film d'essai e cortometraggi di interesse culturale nazionale per almeno il 70 per cento dei giorni di effettiva programmazione cinematografica annuale. La quota di programmazione e' ridotta al 50 per cento per le sale ubicate in comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti. All'interno delle suddette quote almeno la meta' dei giorni di programmazione deve essere riservata alla programmazione di film d'essai di produzione italiana o dei Paesi della Comunita' europea. Per ''sale delle comunita' ecclesiali'' si intendono le sale il cui nullaosta e la cui licenza di esercizio siano rilasciati a legali rappresentanti di istituzioni o enti ecclesiali riconosciuti dallo Stato, che svolgano attivita' di formazione sociale, culturale e religiosa e che programmino film secondo le indicazioni dell'autorita' religiosa competente in campo nazionale. 11. Per ''film d'essai'' si intende l'opera filmica italiana o straniera, riconosciuta ai sensi della presente legge, di particolare valore artistico, culturale e tecnico, o espressione di cinematografie nazionali meno conosciute, che contribuisca alla diffusione della cultura cinematografica e alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione non affermate in Italia. I film ammessi al fondo di garanzia di cui all'art. 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, assumono automaticamente anche la qualifica di ''film d'essai''. I film d'archivio, distribuiti dalla Cineteca nazionale e dalle altre cineteche, pubbliche o private, finanziate dallo Stato, sono equiparati ai film d'essai. 12. Per impresa nazionale ''di produzione'' o ''di distribuzione'' o ''di esportazione'' si intende l'impresa o societa' cinematografica, con capitale sociale in maggioranza italiano, con sede legale e domicilio fiscale in Italia e con amministratori italiani, che svolga in Italia la maggior parte della sua attivita' e sia titolare dei rispettivi diritti di utilizzazione dell'opera filmica. Per ''impresa nazionale di esercizio'' e ''industria tecnica nazionale'' si intende l'impresa o societa' cinematografica con capitale sociale in maggioranza italiano, con sede legale e domicilio fiscale in Italia e con amministratori italiani, che svolga in Italia la maggior parte della sua attivita'''. - Il testo degli articoli 32 e 103, comma quinto, della legge 22 aprile 1941, n. 633, recante: "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", e' il seguente: "Art. 32. - Fermo restando quanto stabilito dall'art. 44, i diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica o assimilata durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell'ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone: il direttore artistico, gli autori della sceneggiatura, ivi compreso l'autore del dialogo, e l'autore della musica specificamente creata per essere utilizzata nell'opera cinematografica o assimilata". "Art. 103 (Omissis). La registrazione fa fede, sino a prova contraria, della esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite. Per le opere cinematografiche la presunzione si applica alle annotazioni del registro indicato nel secondo comma. (Omissis)". - Per il titolo della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, vedansi note all'art. 1. - Il testo degli articoli 22, 23 e 24 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, recante: "Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia", e' il seguente: "Art. 22 (Adempimenti di lavorazione). - Le imprese produttrici nazionali, individuali o collettive, al fine di ottenere la dichiarazione di nazionalita' di cui ai precedenti articoli 4, 10, 14, 19, sono tenute a presentare, entro il termine di novanta giorni dalla data di prima programmazione in pubblico accertata dalla SIAE, la seguente documentazione, riferita alla data del film: a) copia autentica dell'atto costitutivo, dell'estratto libro soci e dell'estratto del libro verbale con la situazione degli amministratori, se trattasi di societa'; b) un certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria ed agricoltura; c) un certificato di cittadinanza italiana ed un certificato di residenza in Italia del titolare dell'impresa individuale o, se trattasi di societa', degli amministratori italiani; d) un certificato comprovante il pieno godimento dei diritti civili e politici del titolare dell'impresa individuale o degli amministratori della societa'; e) un certificato della competente autorita' giudiziaria comprovante che il titolare dell'impresa individuale o le persone che ricoprono la carica di amministratore della societa' o la societa' stessa non siano stati precedentemente dichiarati falliti. Le eventuali modificazioni che intervengano fino alla data della prima proiezione in pubblico, accertata dalla SIAE, relativamente alla titolarita' dell'impresa o della consistenza patrimoniale della stessa, e, se trattasi di societa', del capitale sociale, delle persone dei soci e degli amministratori o delle quote di partecipazione alla societa' debbono essere tempestivamente denunciate al Ministero del turismo e dello spettacolo e comunque non oltre il termine di decadenza di cui al primo comma. In deroga al primo comma del presente articolo, le imprese individuali che iniziano per la prima volta l'esercizio di produzione del film, sono tenute a presentare il certificato di cui alla lettera b) solo al fine di lavorazione del film, restando per esse l'obbligo della presentazione dei documenti di cui alle lettere c), d) ed e) al momento della denuncia di lavorazione". "Art. 23 (Adempimenti a tutela della nazionalita'). - Le imprese produttrici nazionali che intendono beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge debbono, a pena di decadenza, denunciare preventivamente al Ministro per il turismo e lo spettacolo l'inizio di lavorazione dei lungometraggi, dei cortometraggi e dei film di attualita', presentando, nel contempo, il soggetto del film, il piano di finanziamento, il piano di lavorazione, l'elenco del personale tecnico ed artistico con l'indicazione delle rispettive mansioni, nonche' ogni altro elemento per l'accertamento della nazionalita' del film. Il personale italiano impiegato nei film deve risultare iscritto all'ufficio speciale di collocamento dei lavoratori dello spettacolo quando ne sia fatto obbligo dalle leggi vigenti ai fini dell'avviamento al lavoro. Per i film di attualita' la denuncia di inizio lavorazione puo' essere tuttavia presentata anche dopo l'inizio delle riprese. Copia della denuncia di inizio lavorazione, nella quale devono essere indicati oltre alla impresa produttrice anche il regista, gli autori del soggetto, della sceneggiatura, del commento musicale, il direttore della fotografia, l'autore della scenografia e l'autore del montaggio, e' trasmessa dal Ministero del turismo e dello spettacolo alla Societa' italiana autori ed editori per la iscrizione nel pubblico registro cinematografico, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme in materia. Le imprese produttrici estere, per poter girare in Italia film o scene di film, devono presentare preventivamente al Ministero del turismo e dello spettacolo il testo italiano della sceneggiatura del film o delle scene e fornire ogni elemento richiesto dal Ministero. I testi dei soggetti di cui al primo comma e tutta la documentazione concernente la preparazione dei film, saranno conservati dalla Cineteca nazionale. La presente disposizione si applica anche ai film dichiarati nazionali in base alle precedenti leggi". "Art. 24 (Adempimenti amministrativi). - Per la corresponsione dei contributi e dei premi previsti dalla presente legge, il produttore o gli altri aventi diritto deve in particolare presentare: a) il certificato che l'ENPALS e' tenuto a rilasciare entro quarantacinque giorni dalle ricezioni dei moduli di denuncia e dei contributi assicurativi, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al quarto comma aggiunto all'art. 10 del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, dalla legge di ratifica 29 novembre 1952, n. 2388, attestante che il produttore non e' inadempiente nei confronti dell'ENPALS per il pagamento dei contributi assicurativi, degli interessi di mora od eventuali somme aggiuntive relative al personale occupato nella produzione del film. Qualora esistano contestazioni od omissioni nei pagamenti, l'ENPALS deve rilasciare entro trenta giorni dalla ricezione di apposita istanza della impresa produttrice o di altra che ne abbia titolo, un proprio certificato con l'indicazione dell'ammontare dei contributi assicurativi contestati, gli eventuali interessi di mora o di quanto altro non versato. L'amministrazione accantona in tal caso una somma pari a quella contesta o pendente sull'importo del contributo o del premio di qualita' assegnato al produttore, fin tanto che l'ENPALS non rilasci un successivo certificato liberatorio; qualora il produttore non provveda a definire entro tre mesi la sua posizione contributiva nei confronti dell'ENPALS, l'amministrazione rimettera' direttamente all'ENPALS le somme corrispondenti ai contributi dovuti, con effetto liberatorio per l'amministrazione stessa e per il produttore interessato; b) la dichiarazione rilasciata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ufficio speciale collocamento lavoratori dello spettacolo, attestante che il produttore, per la realizzazione del film, non abbia violato le norme sul collocamento. In caso di violazione delle suddette norme sul collocamento il film potra' essere parimenti ammesso ai benefici di legge, sempre che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere del Ministero del turismo e dello spettacolo, ritenga che le inosservanze siano connesse a esigenze urgenti della produzione, comunque di carattere eccezionale, salve rimanendo le sanzioni penali per l'inosservanza della legge sul collocamento; c) una dichiarazione del personale tecnico ed esecutivo che ha preso parte al film dalla quale risulti che esso e' stato regolarmente retribuito secondo quanto stabilito dai contratti collettivi o individuali. Qualora esistano crediti non contestabili, l'amministrazione e' tenuta ad accantonare, su istanza di chi ne abbia diritto, una somma pari a quella dovuta dal datore di lavoro sull'importo del contributo o del premio di qualita' assegnato al film. Il produttore, o gli altri aventi diritto, deve inoltre presentare: d) per i lungometraggi, il certificato rilasciato dalla Societa' italiana autori ed editori, attestante la data di prima proiezione in pubblico; e) per i cortometraggi: 1) una dichiarazione che il film e' stato prodotto senza contributi finanziari da parte dello Stato o di altri Enti pubblici, ai sensi del quarto comma dell'art. 12; 2) un certificato rilasciato dalla Societa' italiana autori ed editori comprovante la programmazione del cortometraggio in almeno 500 sale cinematografiche. Nella ipotesi prevista dal sesto comma dell'art. 11 il produttore deve invece presentare apposito atto di impegno dell'Ente autonomo di gestione per il cinema, relativo alla programmazione del cortometraggio per lo stesso numero di sale cinematografiche. Sulle somme versate dal Ministero del turismo e dello spettacolo, come contributi e premi previsti dalla presente legge, la ritenuta d'acconto di cui al terzo comma dell'art. 128 del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sostituito con l'art. l della legge 21 aprile 1962, n. 226, si applica nella misura del 5 per cento. La disposizione, di cui al precedente comma, si applica anche per la liquidazione dei contributi previsti dalle precedenti disposizioni di legge, maturati dal 1 gennaio 1965. Per le modalita' di pagamento dei contributi previsti dalla presente legge valgono le norme stabilite dal regio decreto 20 ottobre 1939, n. 223.". - Per il testo dell'art. 22, comma 3, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, vedansi note all'art. 1. - Per il titolo della legge 4 novembre 1965, n. 1213, vedansi note all'art. 1.