Art. 4.
                    Requisiti per la trascrizione
  1. Tutti gli atti di cui al precedente articolo stipulati a partire
dalla  data di  entrata in  vigore della  presente normativa,  per la
trascrizione  sul pubblico  registro  per  la cinematografia,  devono
essere debitamente registrati presso un ufficio del registro e devono
essere  presentati   agli  uffici   del  pubblico  registro   per  la
cinematografia in  originale o  in copia autenticata  da un  notaio o
altro  pubblico ufficiale  a cio'  abilitato per  legge; qualora  non
rivestano la  forma di atto  pubblico o di  provvedimento giudiziale,
devono essere muniti di sottoscrizione  delle parti autenticata da un
notaio o di sottoscrizione accertata giudizialmente.
  2. Per gli atti soggetti a  trascrizione che siano stati ricevuti o
autenticati da un notaio o  altro pubblico ufficiale a cio' abilitato
per legge, si applica l'articolo 2671 del codice civile.
  3. Gli  atti formati all'estero debbono  essere legalizzati secondo
le norme  vigenti e,  se redatti in  lingua straniera,  devono essere
accompagnati dalla relativa traduzione giurata in lingua italiana.
  4. Per la trascrizione di una domanda giudiziale occorre presentare
copia  autenticata  del  documento  che  la  contiene,  munito  della
relazione di notifica alla controparte.
  5. Alla trascrizione sul pubblico registro per la cinematografia si
applicano,  in quanto  compatibili,  le  disposizioni degli  articoli
2666, 2667 e 2670 del codice civile.
 
           Note all'art. 4:
            - Il testo  dell'art.  2671  del  codice  civile,  e'  il
          seguente:
            "Art.  2671    (Obbligo  dei  pubblici   ufficiali). - II
          notaio  o altro pubblico ufficiale   che  ha  ricevuto    o
          autenticato  l'atto   soggetto a trascrizione ha  l'obbligo
          di  curare che  questa venga  eseguita nel piu' breve tempo
          possibile, ed e' tenuto al risarcimento dei danni  in  caso
          di    ritardo,  salva l'applicazione delle   pene pecunarie
          previste dalle  leggi  speciali,  se  lascia    trascorrere
          trenta giorni dalla data dell'atto ricevuto o autenticato.
            Rimangono     ferme   le    disposizioni   delle    leggi
          speciali    che stabiliscono a   carico di   altre  persone
          l'obbligo  di    richiedere  la trascrizione di determinati
          atti e le relative sanzioni.
            - Il testo  degli articoli 2666, 2667 e 2670  del  codice
          civile, e' il seguente:
            "Art.   2666   (Limiti  soggettivi  dell'efficacia  della
          trascrizione). - La trascrizione, da   chiunque si  faccia,
          giova a tutti  coloro che vi hanno interesse".
            "Art.  2667  (Atti  compiuti  per  persona incapace). - I
          rappresentanti di  persone incapaci  e  coloro che    hanno
          prestato  assistenza   alle medesime  devono curare  che si
          esegua la  trascrizione degli   atti, delle   sentenze    o
          delle    domande  giudiziali    che    sono    soggetti   a
          trascrizione  e  rispetto ai  quali  essi  hanno esercitato
          il  loro ufficio".
            La  mancanza  della trascrizione puo'   essere opposta ai
          minori, agli interdetti  e  a  qualsiasi   altro  incapace,
          salvo    ai    medesimi    il regresso contro i tutori, gli
          amministratori o i curatori  che  avevano  l'obbligo  della
          trascrizione.
            La    mancanza   della   trascrizione   non puo'   essere
          opposta  dalle persone    che    avevano   l'obbligo     di
          eseguirla    per  i   propri rappresentanti o amministrati,
          ne' dai loro eredi".
            "Art.    2670  (Spese    della  trascrizione).    -    Le
          spese  della trascrizione devono  essere anticipate  da chi
          la   domanda,      salvo   il  diritto  al  rimborso  verso
          l'interessato.
            Se piu' sono   gli interessati, ciascuno di  essi    deve
          rimborsare  la persona  che  ha  eseguito  la  trascrizione
          della  parte  di  spesa corrispondente alla quota  per  cui
          e' interessato".