Art. 4. Requisiti per la trascrizione 1. Tutti gli atti di cui al precedente articolo stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della presente normativa, per la trascrizione sul pubblico registro per la cinematografia, devono essere debitamente registrati presso un ufficio del registro e devono essere presentati agli uffici del pubblico registro per la cinematografia in originale o in copia autenticata da un notaio o altro pubblico ufficiale a cio' abilitato per legge; qualora non rivestano la forma di atto pubblico o di provvedimento giudiziale, devono essere muniti di sottoscrizione delle parti autenticata da un notaio o di sottoscrizione accertata giudizialmente. 2. Per gli atti soggetti a trascrizione che siano stati ricevuti o autenticati da un notaio o altro pubblico ufficiale a cio' abilitato per legge, si applica l'articolo 2671 del codice civile. 3. Gli atti formati all'estero debbono essere legalizzati secondo le norme vigenti e, se redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati dalla relativa traduzione giurata in lingua italiana. 4. Per la trascrizione di una domanda giudiziale occorre presentare copia autenticata del documento che la contiene, munito della relazione di notifica alla controparte. 5. Alla trascrizione sul pubblico registro per la cinematografia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2666, 2667 e 2670 del codice civile.
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 2671 del codice civile, e' il seguente: "Art. 2671 (Obbligo dei pubblici ufficiali). - II notaio o altro pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione ha l'obbligo di curare che questa venga eseguita nel piu' breve tempo possibile, ed e' tenuto al risarcimento dei danni in caso di ritardo, salva l'applicazione delle pene pecunarie previste dalle leggi speciali, se lascia trascorrere trenta giorni dalla data dell'atto ricevuto o autenticato. Rimangono ferme le disposizioni delle leggi speciali che stabiliscono a carico di altre persone l'obbligo di richiedere la trascrizione di determinati atti e le relative sanzioni. - Il testo degli articoli 2666, 2667 e 2670 del codice civile, e' il seguente: "Art. 2666 (Limiti soggettivi dell'efficacia della trascrizione). - La trascrizione, da chiunque si faccia, giova a tutti coloro che vi hanno interesse". "Art. 2667 (Atti compiuti per persona incapace). - I rappresentanti di persone incapaci e coloro che hanno prestato assistenza alle medesime devono curare che si esegua la trascrizione degli atti, delle sentenze o delle domande giudiziali che sono soggetti a trascrizione e rispetto ai quali essi hanno esercitato il loro ufficio". La mancanza della trascrizione puo' essere opposta ai minori, agli interdetti e a qualsiasi altro incapace, salvo ai medesimi il regresso contro i tutori, gli amministratori o i curatori che avevano l'obbligo della trascrizione. La mancanza della trascrizione non puo' essere opposta dalle persone che avevano l'obbligo di eseguirla per i propri rappresentanti o amministrati, ne' dai loro eredi". "Art. 2670 (Spese della trascrizione). - Le spese della trascrizione devono essere anticipate da chi la domanda, salvo il diritto al rimborso verso l'interessato. Se piu' sono gli interessati, ciascuno di essi deve rimborsare la persona che ha eseguito la trascrizione della parte di spesa corrispondente alla quota per cui e' interessato".