Art. 5. Nota di trascrizione 1. Chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve presentare al pubblico registro per la cinematografia, insieme ad una originale dell'atto stesso o ad una copia autenticata di esso, una nota di trascrizione in doppio originale, di cui uno in regola con l'imposta di bollo, redatta in lingua italiana su apposito modello reperibile presso gli uffici centrali e periferici della S.I.A.E. situati nei capoluoghi di provincia, munita in calce della sottoscrizione autografa della parte o delle parti interessate richiedenti e contenente i sottoindicati elementi essenziali dell'atto di cui e' richiesta la trascrizione, che devono essere poi riportati sul registro a cura dell'ufficio: a) elementi relativi all'opera filmica: aa) titolo, anche se provvisorio, e per i film stranieri anche il titolo originario; bb) categoria cui appartiene l'opera (lungometraggio, cortometraggio od attualita') ed eventuale specificazione qualora si tratti di "film d'animazione"; cc) nazionalita' ed eventuale specificazione di "film in coproduzione" o "compartecipazione"; dd) indicazione del produttore e del regista; b) elementi relativi ai soggetti dell'atto: aa) cognome, nome, numero di codice fiscale, luogo di residenza o domicilio per le persone fisiche; bb) denominazione o ragione sociale, sede, legale rappresentante e il numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle societa' previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile e delle associazioni non riconosciute, con l'indicazione, per quest'ultime e per le societa' semplici, anche delle generalita' delle persone che le rappresentano secondo l'atto costitutivo; c) elementi relativi al titolo o qualificazione giuridica dell'atto di cui si chiede la trascrizione: aa) forma del titolo (scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, atto pubblico o provvedimento giudiziale); bb) data di stipulazione dell'atto, nonche' data ed estremi della sua registrazione presso un ufficio del registro; cc) cognome e nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o autenticato le firme, od autorita' giudiziaria che ha pronunciato la sentenza; dd) eventuali estremi di stipulazione, di registrazione e di trascrizione di altri atti cui si faccia riferimento; ee) qualificazione dell'evento giuridico che si vuole rendere conoscibile ai terzi (es. cessione, contratto di distribuzione, costituzione di diritti reali di godimento, ecc.); ff) contenuto dispositivo del suddetto evento giuridico, corrispondente alla natura ed alla quantita' dei diritti trasferiti, costituiti, modificati od estinti, nonche' ai relativi corrispettivi ricevuti; gg) descrizione di particolari patti ovvero di altri aspetti dell'atto che si ritiene utile far conoscere ai terzi. 2. Se l'acquisto, la rinunzia o la modificazione del diritto sono sottoposti a termine o a condizione, ne deve essere fatta menzione anche nella nota di trascrizione, osservando quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 2659 del codice civile. 3. Qualora un atto abbia per oggetto piu' opere filmiche, devono essere redatte e presentate altrettante distinte note di trascrizione, ognuna riportante il contenuto dispositivo relativo a ciascun film, in quanto ogni nota di trascrizione puo' riguardare una sola opera filmica. In ognuna delle distinte note deve esservi inoltre l'indicazione, da apporre ed aggiungere a quelle di cui al numero 1 del primo comma del presente articolo, relativa al numero totale delle opere filmiche oggetto dell'atto di cui si chiede la trascrizione. 4. La presentazione all'ufficio del pubblico registro per la cinematografia delle note e degli atti e documenti allegati ai fini della trascrizione, ovvero ai sensi di altre disposizioni di legge, puo' aver luogo direttamente o per mezzo del servizio postale in pacco, busta o plico raccomandato con avviso di ricevimento: qualora venga utilizzato quale mezzo il servizio di corriere espresso, il pacco, busta o plico deve essere accompagnato da una doppia bolla di consegna sulla quale la S.I.A.E. dovra' apporre timbro, firma e data di ricevimento. 5. Per quanto concerne le domande di trascrizione effettuate a mezzo del servizio postale, le quali prenderanno l'ordine di presentazione secondo il criterio stabilito dall'articolo 7, comma 2, del presente regolamento, il richiedente e' responsabile, sotto ogni profilo giuridico e fiscale, di qualsivoglia danno possa derivare dall'avere fatto ricorso a tale servizio, con espresso esonero di ogni responsabilita' da parte della S.I.A.E.
Note all'art. 5: - I capi II, III e IV del titolo V (Delle societa') del libro V (Del lavoro) del codice civile recano norme rispettivamente in tema: "Della societa' semplice", "Della societa' in nome collettivo" e "Della societa' in accomandita semplice". - Il testo dell'art. 2659, ultimo comma, del codice civile, e' il seguente: "Art. 2659 (Omissis). Se l'acquisto, la rinunzia o la modificazione del diritto sono sottoposti a termine o a condizione, se ne deve fare menzione nella nota di trascrizione. Tale menzione non e' necessaria se, al momento in cui l'atto si trascrive, la condizione sospensiva si e' verificata o la condizione risolutiva e' mancata ovvero il termine iniziale e' scaduto".