Art. 5.
                         Nota di trascrizione
  1. Chi domanda la trascrizione di  un atto tra vivi deve presentare
al pubblico registro per la  cinematografia, insieme ad una originale
dell'atto stesso  o ad  una copia  autenticata di  esso, una  nota di
trascrizione in doppio originale, di  cui uno in regola con l'imposta
di bollo, redatta  in lingua italiana su  apposito modello reperibile
presso gli  uffici centrali e  periferici della S.I.A.E.  situati nei
capoluoghi  di  provincia,  munita   in  calce  della  sottoscrizione
autografa  della  parte  o  delle  parti  interessate  richiedenti  e
contenente i  sottoindicati elementi  essenziali dell'atto di  cui e'
richiesta  la  trascrizione,  che  devono essere  poi  riportati  sul
registro a cura dell'ufficio:
    a) elementi relativi all'opera filmica:
  aa) titolo, anche  se provvisorio, e per i film  stranieri anche il
titolo originario;
  bb)    categoria    cui   appartiene    l'opera    (lungometraggio,
cortometraggio od attualita') ed  eventuale specificazione qualora si
tratti di "film d'animazione";
  cc)   nazionalita'  ed   eventuale  specificazione   di  "film   in
coproduzione" o "compartecipazione";
     dd) indicazione del produttore e del regista;
    b) elementi relativi ai soggetti dell'atto:
  aa) cognome, nome,  numero di codice fiscale, luogo  di residenza o
domicilio per le persone fisiche;
  bb) denominazione o ragione  sociale, sede, legale rappresentante e
il numero di codice fiscale  delle persone giuridiche, delle societa'
previste dai  capi II,  III e IV  del titolo V  del libro  quinto del
codice   civile   e   delle  associazioni   non   riconosciute,   con
l'indicazione,  per quest'ultime  e per  le societa'  semplici, anche
delle generalita'  delle persone che le  rappresentano secondo l'atto
costitutivo;
  c) elementi relativi al titolo o qualificazione giuridica dell'atto
di cui si chiede la trascrizione:
  aa)  forma   del  titolo  (scrittura  privata   con  sottoscrizione
autenticata o accertata giudizialmente, atto pubblico o provvedimento
giudiziale);
  bb) data di  stipulazione dell'atto, nonche' data  ed estremi della
sua registrazione presso un ufficio del registro;
  cc) cognome e nome del pubblico  ufficiale che ha ricevuto l'atto o
autenticato le firme, od autorita'  giudiziaria che ha pronunciato la
sentenza;
  dd)  eventuali  estremi  di  stipulazione, di  registrazione  e  di
trascrizione di altri atti cui si faccia riferimento;
  ee)  qualificazione  dell'evento  giuridico che  si  vuole  rendere
conoscibile  ai  terzi  (es. cessione,  contratto  di  distribuzione,
costituzione di diritti reali di godimento, ecc.);
  ff)   contenuto   dispositivo   del  suddetto   evento   giuridico,
corrispondente alla natura ed  alla quantita' dei diritti trasferiti,
costituiti, modificati od estinti,  nonche' ai relativi corrispettivi
ricevuti;
  gg)  descrizione  di  particolari  patti ovvero  di  altri  aspetti
dell'atto che si ritiene utile far conoscere ai terzi.
  2. Se l'acquisto,  la rinunzia o la modificazione  del diritto sono
sottoposti a  termine o a  condizione, ne deve essere  fatta menzione
anche  nella   nota  di  trascrizione,  osservando   quanto  previsto
dall'ultimo comma dell'articolo 2659 del codice civile.
  3. Qualora  un atto abbia  per oggetto piu' opere  filmiche, devono
essere   redatte   e   presentate  altrettante   distinte   note   di
trascrizione, ognuna  riportante il contenuto dispositivo  relativo a
ciascun film, in quanto ogni nota di trascrizione puo' riguardare una
sola  opera  filmica. In  ognuna  delle  distinte note  deve  esservi
inoltre l'indicazione,  da apporre ed  aggiungere a quelle di  cui al
numero 1  del primo comma  del presente articolo, relativa  al numero
totale delle  opere filmiche  oggetto dell'atto di  cui si  chiede la
trascrizione.
  4.  La  presentazione  all'ufficio  del pubblico  registro  per  la
cinematografia delle note  e degli atti e documenti  allegati ai fini
della trascrizione, ovvero  ai sensi di altre  disposizioni di legge,
puo'  aver luogo  direttamente o  per mezzo  del servizio  postale in
pacco, busta o plico raccomandato  con avviso di ricevimento: qualora
venga utilizzato  quale mezzo  il servizio  di corriere  espresso, il
pacco, busta o plico deve essere  accompagnato da una doppia bolla di
consegna sulla quale la S.I.A.E.  dovra' apporre timbro, firma e data
di ricevimento.
  5.  Per quanto  concerne le  domande di  trascrizione effettuate  a
mezzo  del  servizio  postale,   le  quali  prenderanno  l'ordine  di
presentazione secondo il criterio stabilito dall'articolo 7, comma 2,
del presente regolamento, il  richiedente e' responsabile, sotto ogni
profilo  giuridico e  fiscale, di  qualsivoglia danno  possa derivare
dall'avere fatto  ricorso a  tale servizio,  con espresso  esonero di
ogni responsabilita' da parte della S.I.A.E.
 
           Note all'art. 5:
            -  I    capi II, III e  IV del titolo  V (Delle societa')
          del  libro V (Del lavoro) del codice civile   recano  norme
          rispettivamente  in  tema:    "Della    societa' semplice",
          "Della  societa' in  nome collettivo"  e "Della societa' in
          accomandita semplice".
            - Il testo   dell'art. 2659,  ultimo  comma,  del  codice
          civile, e' il seguente:
            "Art. 2659 (Omissis).
            Se    l'acquisto, la   rinunzia o   la modificazione  del
          diritto  sono sottoposti a termine  o a condizione,  se  ne
          deve    fare  menzione  nella  nota  di  trascrizione. Tale
          menzione  non e' necessaria se, al momento in cui l'atto si
          trascrive, la condizione sospensiva si e' verificata  o  la
          condizione    risolutiva  e'  mancata  ovvero  il   termine
          iniziale e' scaduto".