Art. 7.
                 Presentazione e protocollo generale
  1. Il conservatore  del pubblico registro per  la cinematografia e'
obbligato  a tenere  un  protocollo generale  di presentazione  degli
atti, in cui giornalmente deve essere riportato - secondo l'ordine di
presentazione  stesso   -  ogni   atto  di   cui  sia   richiesta  la
trascrizione.
  2. Gli  atti presentati  per la trascrizione  a mezzo  del servizio
postale ai  sensi dell'articolo  5, commi  4 e  5, pervenuti  in ogni
giornata feriale di funzionamento del registro, saranno raggruppati e
collazionati  in  ordine  di  ricevimento,  e  pero'  riceveranno  il
rispettivo numero d'ordine di  presentazione sul protocollo generale,
valido agli effetti  dell'attribuzione del grado di  priorita' per la
trascrizione,  soltanto   dopo  l'orario  di  chiusura   al  pubblico
dell'ufficio e quindi con  assegnazione di numeri d'ordine successivi
a quelli  attribuiti agli atti  presentati direttamente nel  corso di
quella  stessa giornata  durante  l'orario di  apertura al  pubblico,
sulla   base   della   data    del   timbro   di   partenza   apposto
dall'amministrazione postale  o dal corriere espresso  su ogni pacco,
busta  o plico:  nel  caso  di uguale  data  del  predetto timbro  di
partenza ed in ogni altro caso in  cui non sia possibile fare ad esso
riferimento  per qualsivoglia  ragione, l'ordine  di priorita'  sara'
assegnato sulla base della data di registrazione dell'atto.
  3. Sul  protocollo generale per  ogni atto deve essere  indicato il
numero  d'ordine,  la data  e  l'ora  di  presentazione, la  data  di
stipulazione  dell'atto   e  la   data  e   gli  estremi   della  sua
registrazione,  la qualificazione  giuridica dell'atto,  la quantita'
delle  formalita'  richieste (corrispondente  al  numero  di note  di
trascrizione  presentate)  per  ogni   atto  ed  il  relativo  numero
d'iscrizione al pubblico registro per la cinematografia.
  4.  Il protocollo  generale  puo' essere  tenuto  a mezzo  registri
cartacei rilegati, numerati in  ogni singola pagina e preventivamente
vidimati con le modalita' di cui  appresso, oppure - in alternativa -
con mezzi e strumenti informatici. Qualora sia tenuto mediante questi
ultimi supporti, le risultanze  acquisite tramite elaboratore debbono
essere stampate, alla fine di ogni giornata di apertura al pubblico e
terminato l'orario di  accesso al registro da parte  degli utenti, su
fogli singolarmente vidimati  a cura di un notaio e  del tribunale di
Roma, nella cui circoscrizione e' ubicato il pubblico registro per la
cinematografia, o  da altro pubblico  ufficiale a cio'  abilitato per
legge:  nel relativo  processo  verbale di  vidimazione deve  inoltre
essere indicato  il tipo  ed il quantitativo  dei fogli  sottoposti a
vidimazione, con la specifica della loro numerazione progressiva e la
data in cui sono stati vidimati.
  5. Il protocollo generale deve  essere poi tenuto secondo i criteri
stabiliti dal  secondo, terzo e  quarto comma dell'articolo  2680 del
codice civile.
  6.  Appena ricevuta  la  presentazione dell'atto  e  della nota  in
doppio   originale,   l'ufficio   del  pubblico   registro   per   la
cinematografia  ne  deve  rilasciare  ricevuta  in  carta  libera  al
presentatore;  la  ricevuta  contiene  l'indicazione  del  numero  di
presentazione,  della  data  e  degli  estremi  dell'atto  presentato
(titolo  dell'opera  filmica,   parti  e  qualificazione  giuridica),
costituendo  pero'  semplice  prenotazione per  la  trascrizione  sul
registro  dell'atto  presentato.  Per  gli  atti  presentati  per  la
trascrizione tramite il servizio  postale, la predetta ricevuta sara'
inviata a mezzo posta, unitamente al duplo in carta libera della nota
di  trascrizione   di  cui  all'articolo   8,  comma  3,   con  plico
raccomandato, con  ricevuta di  ritorno, a  spese del  richiedente la
trascrizione.
  7.  Il conservatore  del  pubblico registro  per la  cinematografia
all'atto  della presentazione  puo' subito  ricusare di  ricevere gli
atti e  le relative note, se  non sono in carattere  intellegibile, e
non puo'  riceverli quando l'atto  non ha i requisiti  previsti negli
articoli  precedenti: in  tali casi  indica sulla  nota i  motivi del
rifiuto e restituisce uno degli originali  - quello in carta libera -
alla parte che  ha presentato l'atto per  la trascrizione, unitamente
alla ricevuta di cui al comma precedente. La parte, a sua volta, puo'
avvalersi del procedimento stabilito  nell'articolo 745 del codice di
procedura civile.
 
           Note all'art. 7:
            -  Il  testo  dell'art.  2680,  commi terzo e quarto, del
          codice civile, e' il seguente:
            "Art. 2680 (Tenuta del registro generale d'ordine).
             (Omissis).
            Il registro,  alla fine di  ciascun giorno,  deve  essere
          chiuso  con  l'indicazione   del     numero   dei    titoli
          annotati  e   firmato  dal conservatore.
            In esso  si deve rigorosamente  osservare la serie  delle
          date, dei fogli e dei numeri d'ordine".
            -  Il    testo dell'art.   745 del   codice di  procedura
          civile,  e' il seguente:
            "Art. 745 (Rifiuto o ritardo nel rilascio). - Nel caso di
          rifiuto o di  ritardo  da  parte  dei  cancellieri  o   dei
          depositari  di  cui all'articolo precedente, l'istante puo'
          ricorrere  al  giudice di pace, al pretore, o al presidente
          del tribunale o della corte presso  cui  il  cancelliere  o
          depositario esercita le sue funzioni.
            Nel  caso di  rifiuto o di ritardo da parte  dei pubblici
          depositari  di    cui  all'art.    743,    l'istante   puo'
          ricorrere    al  presidente    del  tribunale    nella  cui
          circoscrizione il  depositario esercita  le sue funzioni.
            Il  presidente,  il pretore   o   il   giudice   di  pace
          provvede  con decreto, sentito il pubblico ufficiale".