Art. 7. Presentazione e protocollo generale 1. Il conservatore del pubblico registro per la cinematografia e' obbligato a tenere un protocollo generale di presentazione degli atti, in cui giornalmente deve essere riportato - secondo l'ordine di presentazione stesso - ogni atto di cui sia richiesta la trascrizione. 2. Gli atti presentati per la trascrizione a mezzo del servizio postale ai sensi dell'articolo 5, commi 4 e 5, pervenuti in ogni giornata feriale di funzionamento del registro, saranno raggruppati e collazionati in ordine di ricevimento, e pero' riceveranno il rispettivo numero d'ordine di presentazione sul protocollo generale, valido agli effetti dell'attribuzione del grado di priorita' per la trascrizione, soltanto dopo l'orario di chiusura al pubblico dell'ufficio e quindi con assegnazione di numeri d'ordine successivi a quelli attribuiti agli atti presentati direttamente nel corso di quella stessa giornata durante l'orario di apertura al pubblico, sulla base della data del timbro di partenza apposto dall'amministrazione postale o dal corriere espresso su ogni pacco, busta o plico: nel caso di uguale data del predetto timbro di partenza ed in ogni altro caso in cui non sia possibile fare ad esso riferimento per qualsivoglia ragione, l'ordine di priorita' sara' assegnato sulla base della data di registrazione dell'atto. 3. Sul protocollo generale per ogni atto deve essere indicato il numero d'ordine, la data e l'ora di presentazione, la data di stipulazione dell'atto e la data e gli estremi della sua registrazione, la qualificazione giuridica dell'atto, la quantita' delle formalita' richieste (corrispondente al numero di note di trascrizione presentate) per ogni atto ed il relativo numero d'iscrizione al pubblico registro per la cinematografia. 4. Il protocollo generale puo' essere tenuto a mezzo registri cartacei rilegati, numerati in ogni singola pagina e preventivamente vidimati con le modalita' di cui appresso, oppure - in alternativa - con mezzi e strumenti informatici. Qualora sia tenuto mediante questi ultimi supporti, le risultanze acquisite tramite elaboratore debbono essere stampate, alla fine di ogni giornata di apertura al pubblico e terminato l'orario di accesso al registro da parte degli utenti, su fogli singolarmente vidimati a cura di un notaio e del tribunale di Roma, nella cui circoscrizione e' ubicato il pubblico registro per la cinematografia, o da altro pubblico ufficiale a cio' abilitato per legge: nel relativo processo verbale di vidimazione deve inoltre essere indicato il tipo ed il quantitativo dei fogli sottoposti a vidimazione, con la specifica della loro numerazione progressiva e la data in cui sono stati vidimati. 5. Il protocollo generale deve essere poi tenuto secondo i criteri stabiliti dal secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 2680 del codice civile. 6. Appena ricevuta la presentazione dell'atto e della nota in doppio originale, l'ufficio del pubblico registro per la cinematografia ne deve rilasciare ricevuta in carta libera al presentatore; la ricevuta contiene l'indicazione del numero di presentazione, della data e degli estremi dell'atto presentato (titolo dell'opera filmica, parti e qualificazione giuridica), costituendo pero' semplice prenotazione per la trascrizione sul registro dell'atto presentato. Per gli atti presentati per la trascrizione tramite il servizio postale, la predetta ricevuta sara' inviata a mezzo posta, unitamente al duplo in carta libera della nota di trascrizione di cui all'articolo 8, comma 3, con plico raccomandato, con ricevuta di ritorno, a spese del richiedente la trascrizione. 7. Il conservatore del pubblico registro per la cinematografia all'atto della presentazione puo' subito ricusare di ricevere gli atti e le relative note, se non sono in carattere intellegibile, e non puo' riceverli quando l'atto non ha i requisiti previsti negli articoli precedenti: in tali casi indica sulla nota i motivi del rifiuto e restituisce uno degli originali - quello in carta libera - alla parte che ha presentato l'atto per la trascrizione, unitamente alla ricevuta di cui al comma precedente. La parte, a sua volta, puo' avvalersi del procedimento stabilito nell'articolo 745 del codice di procedura civile.
Note all'art. 7: - Il testo dell'art. 2680, commi terzo e quarto, del codice civile, e' il seguente: "Art. 2680 (Tenuta del registro generale d'ordine). (Omissis). Il registro, alla fine di ciascun giorno, deve essere chiuso con l'indicazione del numero dei titoli annotati e firmato dal conservatore. In esso si deve rigorosamente osservare la serie delle date, dei fogli e dei numeri d'ordine". - Il testo dell'art. 745 del codice di procedura civile, e' il seguente: "Art. 745 (Rifiuto o ritardo nel rilascio). - Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei cancellieri o dei depositari di cui all'articolo precedente, l'istante puo' ricorrere al giudice di pace, al pretore, o al presidente del tribunale o della corte presso cui il cancelliere o depositario esercita le sue funzioni. Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei pubblici depositari di cui all'art. 743, l'istante puo' ricorrere al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il depositario esercita le sue funzioni. Il presidente, il pretore o il giudice di pace provvede con decreto, sentito il pubblico ufficiale".