Art. 8. Modalita' di trascrizione e conservazione degli atti 1. In considerazione di quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 1 circa la tenuta automatizzata del pubblico registro per la cinematografia, le note di trascrizione devono essere redatte sui due tipi di modelli a stampa (di cui uno utilizzabile per gli atti tra vivi e l'altro per gli acquisti a causa di morte) appositamente predisposti dall'ufficio del pubblico registro per la cinematografia e reperibili presso la sede centrale e gli uffici periferici della S.I.A.E. situati nei capoluoghi di provincia, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, e dell'articolo 6, comma 2. Inoltre ciascuna nota, secondo quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, non puo' riguardare piu' di un'opera oggetto dell'atto di cui si richiede la trascrizione. 2. Il conservatore del pubblico registro per la cinematografia, riconosciuta la regolarita' formale della nota di trascrizione e dei relativi documenti allegati, la sussistenza dei requisiti previsti negli articoli precedenti, nonche' la conformita' della nota stessa con gli elementi essenziali dell'atto indicati negli articoli 5 e 6, deve riportare il contenuto della nota sul registro in corrispondenza del titolo dell'opera cui l'atto stesso si riferisce, secondo l'ordine cronologico di presentazione risultante dal protocollo generale. 3. Dell'eseguita trascrizione viene data attestazione alla parte o alle parti che l'hanno richiesta mediante restituzione, a mano o a mezzo posta con plico raccomandato con ricevuta di ritorno, a spese del richiedente la trascrizione, del duplo in carta libera della nota di trascrizione; anche nel caso non sia possibile procedere alla trascrizione dell'atto per carenza di uno dei requisiti indicati al comma 2, si provvede alla suddetta restituzione specificando altresi' i motivi della mancata annotazione. La restituzione a mano dovra' essere richiesta dalla parte o dalle parti che hanno presentato l'atto per la trascrizione decorso di norma il termine minimo di giorni sette dalla data di presentazione documentata dalla ricevuta di cui all'articolo 7, comma 7, ed entro lo stesso termine di norma il conservatore del pubblico registro per la cinematografia deve eseguire la trascrizione od indicare i motivi della mancata annotazione. Sono fatti salvi eventuali casi di forza maggiore che possano richiedere tempi piu' lunghi per gli adempimenti amministrativi: in ogni caso non puo' essere superato il termine massimo di giorni trenta dalla suddetta data di presentazione e deve essere tempestivamente comunicato all'utente, non oltre il normale termine di sette giorni, il motivo comportante il prolungamento di tale termine ordinario. 4. L'annullamento o la cancellazione di una trascrizione gia' eseguita saranno consentiti solo a seguito di errore materiale accertato ed attestato dal conservatore, d'ufficio o su richiesta di parte, oppure a seguito di provvedimento dell'autorita' giudiziaria passato in giudicato, promosso dalla parte interessata ed a cura di questa notificato alla S.I.A.E. - Pubblico registro per la cinematografia. In tutti i casi di annullamento o di cancellazione, sia d'ufficio che su richiesta di parte oppure a seguito di provvedimento giudiziario, il conservatore ha l'obbligo di darne comunicazione alle parti interessate mediante lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, al recapito segnalato, entro e non oltre sette giorni dalla materiale effettuazione dell'annullamento o della cancellazione stessi. 5. Le note di trascrizione come sopra ordinate e riportate in corrispondenza dei relativi titoli delle opere filmiche iscritte e i dati di iscrizione di cui all'articolo 2, costituiscono le risultanze e il contenuto sostanziale del pubblico registro per la cinematografia, nelle cinque sezioni in cui esso e' articolato: tali risultanze e tale contenuto sostanziale, inseriti nel sistema virtuale del registro mediante l'uso dei supporti informatici di cui all'articolo 1, comma 4, costituiscono l'esemplare originale virtuale del registro stesso. 6. Il pubblico registro per la cinematografia custodisce in un proprio archivio, in apposite cartelle distintive di ogni opera e numerate progressivamente per sezione secondo l'ordine di iscrizione al pubblico registro per la cinematografia, la documentazione e gli atti presentati per la trascrizione con le relative note. L'archivio in tal modo ordinato costituisce l'esemplare originale cartaceo, la cui documentazione dovra' essere trasferita e memorizzata, con aggiornamenti periodici, su dischi ottici o altri analoghi supporti informatici, per ottenere un esemplare informatizzato dell'archivio stesso da utilizzare quale fonte ordinaria di visura a mezzo terminalevideo. 7. Allo scopo di garantire la conservazione e la sicurezza dei documenti, la consultazione dell'archivio dei testi originali e' consentita solo dietro presentazione di autorizzazione motivata rilasciata per iscritto dal presidente o da un giudice del tribunale competente per la vidimazione e limitatamente ai titoli di opere filmiche espressamente menzionati.