Art. 8.
         Modalita' di trascrizione e conservazione degli atti
  1.  In   considerazione  di   quanto  previsto  dal   quarto  comma
dell'articolo 1  circa la tenuta automatizzata  del pubblico registro
per la cinematografia, le note  di trascrizione devono essere redatte
sui due  tipi di modelli  a stampa (di  cui uno utilizzabile  per gli
atti  tra  vivi  e  l'altro  per  gli  acquisti  a  causa  di  morte)
appositamente predisposti  dall'ufficio del pubblico registro  per la
cinematografia  e reperibili  presso la  sede centrale  e gli  uffici
periferici  della S.I.A.E.  situati nei  capoluoghi di  provincia, ai
sensi dell'articolo 5,  comma 1, e dell'articolo 6,  comma 2. Inoltre
ciascuna nota, secondo quanto disposto  dall'articolo 5, comma 3, non
puo' riguardare piu' di un'opera oggetto dell'atto di cui si richiede
la trascrizione.
  2.  Il conservatore  del pubblico  registro per  la cinematografia,
riconosciuta la regolarita' formale della  nota di trascrizione e dei
relativi documenti  allegati, la  sussistenza dei  requisiti previsti
negli articoli  precedenti, nonche' la conformita'  della nota stessa
con gli elementi essenziali dell'atto  indicati negli articoli 5 e 6,
deve riportare il contenuto della nota sul registro in corrispondenza
del  titolo  dell'opera  cui  l'atto  stesso  si  riferisce,  secondo
l'ordine  cronologico  di  presentazione  risultante  dal  protocollo
generale.
  3. Dell'eseguita trascrizione viene  data attestazione alla parte o
alle parti  che l'hanno richiesta  mediante restituzione, a mano  o a
mezzo posta con  plico raccomandato con ricevuta di  ritorno, a spese
del richiedente la trascrizione, del duplo in carta libera della nota
di  trascrizione; anche  nel caso  non sia  possibile procedere  alla
trascrizione dell'atto per  carenza di uno dei  requisiti indicati al
comma 2, si provvede alla suddetta restituzione specificando altresi'
i motivi  della mancata  annotazione. La  restituzione a  mano dovra'
essere  richiesta dalla  parte  o dalle  parti  che hanno  presentato
l'atto  per la  trascrizione decorso  di norma  il termine  minimo di
giorni sette  dalla data di presentazione  documentata dalla ricevuta
di cui all'articolo  7, comma 7, ed entro lo  stesso termine di norma
il  conservatore del  pubblico  registro per  la cinematografia  deve
eseguire  la   trascrizione  od  indicare  i   motivi  della  mancata
annotazione. Sono  fatti salvi eventuali  casi di forza  maggiore che
possano   richiedere   tempi   piu'  lunghi   per   gli   adempimenti
amministrativi:  in ogni  caso non  puo' essere  superato il  termine
massimo di giorni trenta dalla  suddetta data di presentazione e deve
essere tempestivamente  comunicato all'utente,  non oltre  il normale
termine di  sette giorni, il  motivo comportante il  prolungamento di
tale termine ordinario.
  4.  L'annullamento  o la  cancellazione  di  una trascrizione  gia'
eseguita  saranno  consentiti  solo  a seguito  di  errore  materiale
accertato ed attestato dal conservatore,  d'ufficio o su richiesta di
parte, oppure  a seguito di provvedimento  dell'autorita' giudiziaria
passato in giudicato,  promosso dalla parte interessata ed  a cura di
questa  notificato   alla  S.I.A.E.   -  Pubblico  registro   per  la
cinematografia. In tutti  i casi di annullamento  o di cancellazione,
sia  d'ufficio  che  su  richiesta  di  parte  oppure  a  seguito  di
provvedimento  giudiziario, il  conservatore  ha  l'obbligo di  darne
comunicazione alle  parti interessate mediante  lettera raccomandata,
con ricevuta  di ritorno,  al recapito segnalato,  entro e  non oltre
sette giorni dalla materiale  effettuazione dell'annullamento o della
cancellazione stessi.
  5.  Le note  di trascrizione  come  sopra ordinate  e riportate  in
corrispondenza dei relativi titoli delle  opere filmiche iscritte e i
dati di iscrizione di cui all'articolo 2, costituiscono le risultanze
e   il   contenuto  sostanziale   del   pubblico   registro  per   la
cinematografia, nelle cinque sezioni in  cui esso e' articolato: tali
risultanze  e  tale  contenuto   sostanziale,  inseriti  nel  sistema
virtuale del registro mediante l'uso  dei supporti informatici di cui
all'articolo 1, comma 4, costituiscono l'esemplare originale virtuale
del registro stesso.
  6.  Il pubblico  registro per  la cinematografia  custodisce in  un
proprio archivio,  in apposite  cartelle distintive  di ogni  opera e
numerate progressivamente per sezione  secondo l'ordine di iscrizione
al pubblico registro  per la cinematografia, la  documentazione e gli
atti presentati per la trascrizione  con le relative note. L'archivio
in tal  modo ordinato costituisce l'esemplare  originale cartaceo, la
cui  documentazione  dovra'  essere  trasferita  e  memorizzata,  con
aggiornamenti periodici,  su dischi ottici o  altri analoghi supporti
informatici, per  ottenere un esemplare  informatizzato dell'archivio
stesso  da  utilizzare  quale  fonte  ordinaria  di  visura  a  mezzo
terminalevideo.
  7.  Allo scopo  di garantire  la conservazione  e la  sicurezza dei
documenti,  la consultazione  dell'archivio  dei  testi originali  e'
consentita  solo  dietro  presentazione  di  autorizzazione  motivata
rilasciata per iscritto dal presidente  o da un giudice del tribunale
competente  per la  vidimazione e  limitatamente ai  titoli di  opere
filmiche espressamente menzionati.