Art. 9.
                       Trascrizione con riserva
  1.  Al  di fuori  dei  casi  di mancata  trascrizione  disciplinati
dall'articolo 8, commi 2 e 3,  qualora emergano gravi e fondati dubbi
sulla trascrivibilita' di  un atto, il conservatore  ne informera' la
parte richiedente  all'atto di procedere alla  restituzione del duplo
in carta  libera della nota  di trascrizione, secondo le  modalita' e
con l'osservanza del termine di cui all'articolo 8, comma 3.
  2.  A  sua volta  la  parte  richiedente, previa  presentazione  di
apposita istanza  scritta, potra' richiedere che  la formalita' venga
eseguita con  "riserva", secondo quanto disposto  dall'articolo 2674-
bis  del  codice civile  e  con  le  modalita'  e i  termini  fissati
dall'articolo 113-ter delle disposizioni  per l'attuazione del codice
civile.
 
           Note all'art. 9:
            Il testo dell'art. 2674-bis  del  codice  civile,  e'  il
          seguente:
            "Art.     2674-bis  (Trascrizione    e   iscrizione   con
          riserva   e impugnazione). - Al di fuori dei   casi di  cui
          al  precedente  articolo, qualora emergano gravi  e fondati
          dubbi  sulla    trascrivibilita'  di  un  atto    o   sulla
          iscrivibilita'    di una   ipoteca,   il conservatore,   su
          istanza della parte richiedente, esegue la  formalita'  con
          riserva.
            La  parte  a    favore  della quale e' stata eseguita  la
          formalita' con riserva deve proporre reclamo  all'autorita'
          giudiziaria".
            -  Il   testo dell'art.   113-ter delle disposizioni  per
          l'attuazione del codice civile, e' il seguente:
            "Art. 113-ter. - Il reclamo  previsto nell'art.  2674-bis
          del  codice  si  propone  con  ricorso,  entro   il termine
          perentorio  di  trenta  giorni   dall'esecuzione      della
          formalita',      davanti     al     tribunale  nella    cui
          circoscrizione e'  stabilita  la  conservatoria;  entro  lo
          stesso  termine il   ricorso   deve  essere  notificato  al
          conservatore,  a  pena  di improcedibilita'.
            Il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto
          motivato, immediatamente      esecutivo,    sentiti      il
          pubblico     ministero,      il  conservatore  e  le  parti
          interessate.
            Contro il   provvedimento del   tribunale  e'  consentito
          reclamo  alla  corte  d'appello, con ricorso  notificato, a
          pena di improcedibilita', anche al conservatore.
            A  margine della  formalita' eseguita   con riserva    il
          conservatore  annota   la  proposizione  del   reclamo,  il
          decreto    immediatamente  esecutivo  del  tribunale  e  il
          decreto definitivo.
            Quando  il  reclamo    non  e'  proposto o   e' rigettato
          definitivamente, la formalita' perde ogni effetto".