Art. 9. Trascrizione con riserva 1. Al di fuori dei casi di mancata trascrizione disciplinati dall'articolo 8, commi 2 e 3, qualora emergano gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilita' di un atto, il conservatore ne informera' la parte richiedente all'atto di procedere alla restituzione del duplo in carta libera della nota di trascrizione, secondo le modalita' e con l'osservanza del termine di cui all'articolo 8, comma 3. 2. A sua volta la parte richiedente, previa presentazione di apposita istanza scritta, potra' richiedere che la formalita' venga eseguita con "riserva", secondo quanto disposto dall'articolo 2674- bis del codice civile e con le modalita' e i termini fissati dall'articolo 113-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice civile.
Note all'art. 9: Il testo dell'art. 2674-bis del codice civile, e' il seguente: "Art. 2674-bis (Trascrizione e iscrizione con riserva e impugnazione). - Al di fuori dei casi di cui al precedente articolo, qualora emergano gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilita' di un atto o sulla iscrivibilita' di una ipoteca, il conservatore, su istanza della parte richiedente, esegue la formalita' con riserva. La parte a favore della quale e' stata eseguita la formalita' con riserva deve proporre reclamo all'autorita' giudiziaria". - Il testo dell'art. 113-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, e' il seguente: "Art. 113-ter. - Il reclamo previsto nell'art. 2674-bis del codice si propone con ricorso, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'esecuzione della formalita', davanti al tribunale nella cui circoscrizione e' stabilita la conservatoria; entro lo stesso termine il ricorso deve essere notificato al conservatore, a pena di improcedibilita'. Il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, immediatamente esecutivo, sentiti il pubblico ministero, il conservatore e le parti interessate. Contro il provvedimento del tribunale e' consentito reclamo alla corte d'appello, con ricorso notificato, a pena di improcedibilita', anche al conservatore. A margine della formalita' eseguita con riserva il conservatore annota la proposizione del reclamo, il decreto immediatamente esecutivo del tribunale e il decreto definitivo. Quando il reclamo non e' proposto o e' rigettato definitivamente, la formalita' perde ogni effetto".