Art. 2.
               Affidamento in prova al servizio sociale
  1. Il comma 3 dell'articolo 47  della legge 26 luglio 1975, n. 354,
e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  "  3.  L'affidamento  in  prova al  servizio  sociale  puo'  essere
disposto  senza  procedere  all'osservazione in  istituto  quando  il
condannato, dopo  la commissione del reato,  ha serbato comportamento
tale da consentire il giudizio di cui al comma 2".
  2. Il comma 4 dell'articolo 47  della legge 26 luglio 1975, n. 354,
e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  " 4.  Se l'istanza di affidamento  in prova al servizio  sociale e'
proposta  dopo  che  ha  avuto inizio  l'esecuzione  della  pena,  il
magistrato  di   sorveglianza  competente   in  relazione   al  luogo
dell'esecuzione, cui  l'istanza deve essere rivolta,  puo' sospendere
l'esecuzione  della pena  e ordinare  la liberazione  del condannato,
quando sono  offerte concrete indicazioni in  ordine alla sussistenza
dei presupposti per l'ammissione all'affidamento  in prova e al grave
pregiudizio derivante  dalla protrazione dello stato  di detenzione e
non vi  sia pericolo  di fuga.  La sospensione  dell'esecuzione della
pena opera sino alla decisione  del tribunale di sorveglianza, cui il
magistrato di  sorveglianza trasmette immediatamente gli  atti, e che
decide  entro quarantacinque  giorni.  Se l'istanza  non e'  accolta,
riprende l'esecuzione della  pena, e non puo'  essere accordata altra
sospensione, quale che sia l'istanza successivamente proposta".
 
           Nota all'art. 2:
            -  Il  testo  vigente dell'art. 47  della legge 26 luglio
          1975, n.  354  (Norme  sull'ordinamento  penitenziario    e
          sull'esecuzione  delle misure privative e  limitative della
          liberta'), e   successive  modificazioni,  come  modificato
          dalla presente legge, e' il seguente:
            "Art. 47  (Affidamento in prova  al servizio  sociale). -
          1.   Se la pena  detentiva inflitta  non  supera tre  anni,
          il condannato  puo' essere  affidato  al  servizio  sociale
          fuori  dell'istituto  per  un periodo uguale a quello della
          pena da scontare.
            2.   Il provvedimento   e' adottato    sulla  base    dei
          risultati  della osservazione della  personalita', condotta
          collegialmente    per  almeno un   mese   in istituto,  nei
          casi  in cui   si   puo'   ritenere che   il  provvedimento
          stesso,  anche    attraverso   le prescrizioni   di cui  al
          comma  5,  contribuisca  alla   rieducazione del   reo    e
          assicuri    la  prevenzione  del pericolo che egli commetta
          altri reati.
            3. L'affidamento in  prova  al    servizio  sociale  puo'
          essere   disposto  senza  procedere    all'osservazione  in
          istituto quando  il condannato, dopo   la   commisione  del
          reato,   ha   serbato comportamento  tale  da consentire il
          giudizio di cui al comma 2.
            4.  Se l'istanza  di affidamento  in prova   al  servizio
          sociale  e'  proposta    dopo    che    ha    avuto  inizio
          l'esecuzione     della     pena,     il  magistrato      di
          sorveglianza    competente     in   relazione    al   luogo
          dell'esecuzione, cui  l'istanza deve essere rivolta,   puo'
          sospendere  l'esecuzione    della  pena    e  ordinare   la
          liberazione   del condannato, quando sono  offerte concrete
          indicazioni in  ordine alla sussistenza dei presupposti per
          l'ammissione  all'affidamento     in  prova  e   al   grave
          pregiudizio  derivante    dalla protrazione dello stato  di
          detenzione e non vi  sia pericolo  di fuga.  La sospensione
          dell'esecuzione della pena opera sino alla decisione    del
          tribunale   di   sorveglianza,   cui   il   magistrato   di
          sorveglianza trasmette immediatamente  gli    atti,  e  che
          decide  entro quarantacinque  giorni.  Se l'istanza  non e'
          accolta,  riprende  l'esecuzione  della    pena, e non puo'
          essere accordata altra sospensione, quale che sia l'istanza
          successivamente proposta.
            5. All'atto dell'affidamento e' redatto  verbale  in  cui
          sono  dettate  le   prescrizioni che   il soggetto   dovra'
          seguire  in ordine   ai suoi rapporti   con  il    servizio
          sociale,  alla  dimora,  alla liberta'  di locomozione,  al
          divieto di  frequentare  determinati  locali ed  al lavoro.
            6. Con  lo stesso   provvedimento puo'   essere  disposto
          che  durante  tutto o parte   del periodo di affidamento in
          prova  il condannato non soggiorni in uno o piu' comuni,  o
          soggiorni  in  un comune determinato; in  particolare  sono
          stabilite   prescrizioni  che  impediscano  al soggetto  di
          svolgere  attivita' o  di avere   rapporti personali    che
          possono portare al compimento di altri reati.
            7.  Nel verbale  deve anche stabilirsi che l'affidato  si
          adoperi in quanto possibile  in favore   della vittima  del
          suo  reato    ed  adempia  puntualmente  agli  obblighi  di
          assistenza familiare.
            8.   Nel   corso   dell'affidamento    le    prescrizioni
          possono  essere modificate dal magistrato di sorveglianza.
            9.    Il  servizio   sociale controlla   la condotta  del
          soggetto   e lo aiuta  a    superare  le    difficolta'  di
          adattamento  alla    vita  sociale,  anche  mettendosi   in
          relazione con   la sua   famiglia e con    gli  altri  suoi
          ambienti di vita.
            10.  Il    servizio sociale riferisce periodicamente   al
          magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.
            11.    L'affidamento      e'    revocato    qualora    il
          comportamento   del soggetto, contrario  alla legge  o alle
          prescrizioni     dettate,  appaia  incompatibile   con   la
          prosecuzione della prova.
            12.  L'esito  positivo   del periodo di prova estingue la
          pena e ogni altro effetto penale".