Art. 4.
                        Detenzione domiciliare
  1.  All'articolo 47-ter  della  legge  26 luglio  1975,  n. 354,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
  " 1. La  pena della reclusione non superiore a  quattro anni, anche
se  costituente  parte  residua  di maggior  pena,  nonche'  la  pena
dell'arresto, possono  essere espiate  nella propria abitazione  o in
altro  luogo di  privata dimora  ovvero  in luogo  pubblico di  cura,
assistenza o accoglienza, quando trattasi di:
  a) donna incinta o madre di  prole di eta' inferiore ad anni dieci,
con lei convivente;
  b) padre, esercente la potesta', di prole di eta' inferiore ad anni
dieci con lui  convivente, quando la madre sia  deceduta o altrimenti
assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;
  c)  persona  in condizioni  di  salute  particolarmente gravi,  che
richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;
  d)  persona di  eta' superiore  a sessanta  anni, se  inabile anche
parzialmente;
  e)  persona  minore di  anni  ventuno  per comprovate  esigenze  di
salute, di studio, di lavoro e di famiglia.
  1-bis.  La   detenzione  domiciliare  puo'  essere   applicata  per
l'espiazione della pena detentiva inflitta  in misura non superiore a
due  anni,  anche  se  costituente parte  residua  di  maggior  pena,
indipendentemente  dalle condizioni  di  cui al  comma  1 quando  non
ricorrono  i  presupposti  per  l'affidamento in  prova  al  servizio
sociale e  sempre che tale misura  sia idonea ad evitare  il pericolo
che il condannato commetta altri  reati. La presente disposizione non
si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis.
  1-ter.  Quando potrebbe  essere disposto  il rinvio  obbligatorio o
facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e
147 del codice penale, il tribunale di sorveglianza, anche se la pena
supera il  limite di cui  al comma  1, puo' disporre  la applicazione
della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale
applicazione, termine  che puo' essere prorogato.  L'esecuzione della
pena prosegue durante la esecuzione della detenzione domiciliare.
  1-quater. Se l'istanza di applicazione della detenzione domiciliare
e'  proposta dopo  che ha  avuto inizio  l'esecuzione della  pena, il
magistrato di  sorveglianza cui la  domanda deve essere  rivolta puo'
disporre l'applicazione provvisoria della  misura, quando ricorrono i
requisiti  di  cui ai  commi  1  e  1-bis.  Si applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4.";
  b) il comma 3 e' abrogato;
  c)  al  comma  4,  le  parole:  "dal  secondo  comma  dell'articolo
254-quater del codice di procedura penale. Si applica il quinto comma
del medesimo articolo" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo
284 del codice di procedura penale";
  d)  al comma  7, le  parole: "nel  comma 1"  sono sostituite  dalle
seguenti: "nei commi 1 e 1-bis";
    e) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
  "9-bis. Se la misura di cui al comma 1-bis e' revocata ai sensi dei
commi precedenti la pena residua non puo' essere sostituita con altra
misura".
 
           Nota all'art. 4:
            -  Il  testo  vigente  dell'art.  47-ter   della legge 26
          luglio   1975,   n.      354      (Norme   sull'ordinamento
          penitenziario    e sull'esecuzione  delle misure  privative
          e   limitative     della    liberta'),      e    successive
          modificazioni,      come  modificato    dalle    legge  qui
          pubblicata, e'  il seguente:
            "Art.  47-ter   (Detenzione  domiciliare).  -   1.     La
          pena  della reclusione non superiore  a quattro anni, anche
          se  costituente  parte  residua di maggior pena, nonche' la
          pena dell'arresto, possono  essere  espiate  nella  propria
          abitazione  o  in altro luogo   di privata dimora ovvero in
          luogo pubblico di  cura, assistenza o  accoglienza,  quando
          trattasi di:
            a)  donna  incinta o madre di  prole di eta' inferiore ad
          anni dieci, con lei convivente;
            b)  padre,  esercente  la  potesta',  di  prole  di  eta'
          inferiore  ad  anni  dieci  con lui   convivente, quando la
          madre   sia      deceduta   o   altrimenti    assolutamente
          impossibilitata a dare assistenza alla prole;
            c)   persona   in condizioni  di  salute  particolarmente
          gravi,   che richiedano costanti  contatti  con  i  presidi
          sanitari territoriali;
            d)    persona  di   eta' superiore   a sessanta  anni, se
          inabile anche parzialmente;
            e)  persona  minare di   anni   ventuno   per  comprovate
          esigenze  di salute, studio, di lavoro e di famiglia.
            1-bis.    La     detenzione   domiciliare   puo'   essere
          applicata  per l'espiazione della pena  detentiva  inflitta
          in   misura  non  superiore  a  due    anni,    anche    se
          costituente  parte     residua     di     maggior     pena,
          indipendentemente    dalle condizioni  di  cui al  comma  1
          quando  non ricorrono  i  presupposti   per   l'affidamento
          in   prova   al  servizio sociale e  sempre che tale misura
          sia idonea ad  evitare    il  pericolo  che  il  condannato
          commetta  altri    reati.  La  presente disposizione non si
          applica ai condannati per i reati di cui all'art. 4-bis.
            1-ter.   Quando potrebbe   essere  disposto    il  rinvio
          obbligatorio  o  facoltativo della esecuzione della pena ai
          sensi degli articoli  146  e  147  del  codice  penale,  il
          tribunale  di  sorveglianza,  anche  se  la  pena supera il
          limite di cui  al comma  1, puo' disporre  la  applicazione
          della  detenzione  domiciliare,  stabilendo  un  termine di
          durata di tale  applicazione,  termine    che  puo'  essere
          prorogato.    L'esecuzione  della  pena prosegue durante la
          esecuzione della detenzione domiciliare.
            1-quater. Se l'istanza di applicazione  della  detenzione
          domiciliare  e'    proposta  dopo    che  ha   avuto inizio
          l'esecuzione della  pena, il magistrato  di    sorveglianza
          cui  la    domanda  deve  essere    rivolta  puo'  disporre
          l'applicazione provvisoria della  misura, quando  ricorrono
          i requisiti  di  cui  ai  commi  1 e  1-bis.  Si  applicano
          in  quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 47,
          comma quarto.
             2. (Abrogato).
             3. (Abrogato).
            4.   Il   tribunale  di  sorveglianza,  nel  disporre  la
          detenzione domiciliare,   ne     fissa    le      modalita'
          secondo   quanto  stabilito dall'articolo  284  del  codice
          di   procedura   penale.   Determina  e impartisce altresi'
          le disposizioni per gli  interventi del  servizio  sociale.
          Tali      prescrizioni   e  disposizioni  possono    essere
          modificate dal  magistrato di  sorveglianza competente  per
          il  luogo in  cui si svolge la detenzione domiciliare.
            5. Il condannato nei confronti  del quale e' disposta  la
          detenzione   domiciliare  non  e'  sottoposto    al  regime
          penitenziario previsto dalla presente legge e dal  relativo
          regolamento    di    esecuzione.    Nessun    onere   grava
          sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento,  la
          cura  e  l'assistenza  medica  del  condannato che  trovasi
          in  detenzione domiciliare.
            6.  La    detenzione  domiciliare  e'    revocata  se  il
          comportamento  del  soggetto, contrario  alla legge  o alle
          prescrizioni     dettate,  appare  incompatibile   con   la
          prosecuzione delle misure.
            7.   Deve   essere   inoltre  revocata quando  vengono  a
          cessare  le condizioni previste nei commi 1 e 1-bis.
            8. Il condannato che, essendo   in  stato  di  detenzione
          nella  propria  abitazione    o  in   un altro   dei luoghi
          indicati nel  comma 1,   se ne allontana,  e'    punito  ai
          sensi  dell'art.  385    del codice   penale. Si applica la
          disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.
            9.  La  denuncia per  il  delitto  di cui  al   comma   8
          importa    la  sospensione  del  beneficio e la condanna ne
          importa la revoca.
            9-bis. Se la misura di cui al  comma 1-bis e' revocata ai
          sensi dei commi precedenti la pena residua non puo'  essere
          sostituita con altra misura".