Art. 5.
                     Ammissione alla semiliberta'
  1. All'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a)  al  comma  2,  terzo   periodo,  le  parole:  "se  i  risultati
dell'osservazione  di  cui  al  comma 2  dello  stesso  articolo  non
legittimano  l'affidamento in  prova al  servizio sociale  ma possono
essere valutati favorevolmente in base  ai criteri indicati dal comma
4 del presente articolo" sono  sostituite dalle seguenti: "se mancano
i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale";
    b) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
  " 6. Nei casi previsti dal  comma 1, se il condannato ha dimostrato
la  propria   volonta'  di  reinserimento  nella   vita  sociale,  la
semiliberta' puo' essere altresi' disposta successivamente all'inizio
dell'esecuzione della  pena. Si  applica l'articolo  47, comma  4, in
quanto compatibile.".
 
           Nota all'art. 5:
            -  Il  testo  vigente dell'art. 50  della legge 26 luglio
          1975, n.  354  (Norme  sull'ordinamento  penitenziario    e
          sull'esecuzione  delle misure privative e  limitative della
          liberta'), e   successive  modificazioni,  come  modificato
          dalla presente legge, e' il seguente:
            "Art.    50    (Ammissione alla   semiliberta').   -   1.
          Possono  esssere espiate  in regime   di semiliberta'    la
          pena    dell'arresto  e    la  pena  della reclusione   non
          superiore a sei  mesi, se il condannato  non e' affidato in
          prova al servizio sociale.
            2. Fuori dei  casi previsti dal comma 1, il    condannato
          puo'  essere ammesso  al  regime di  semiliberta'  soltanto
          dopo l'espiazione  di almeno meta' della pena ovvero, se si
          tratta di condannato per taluno dei  delitti  indicati  dal
          comma  1  dell'art.  4-bis,  di  almeno  due terzi di essa.
          L'internato puo' esservi  ammesso in ogni  tempo. Tuttavia,
          nei   casi   precisti   dall'art.   47,   se   mancano    i
          presupposti    per  l'affidamento    in prova   al servizio
          sociale, il  condannato per  un reato diverso    da  quelli
          indicati  nel comma  1 dell'art.  4-bis puo' essere ammesso
          al regime  di semiliberta' anche prima  dell'espiazione  di
          meta' della pena.
            3.  Per  il computo della durata  delle pene non si tiene
          conto  della  pena  pecuniaria  inflitta  congiuntamente  a
          quella detentiva.
            4. L'ammissione al regime di  semiliberta' e' disposta in
          relazione   ai   progressi     compiuti  nel  corso     del
          trattamento, quando vi  sono le condizioni per un  graduale
          reinserimento del soggetto nella societa'.
            5.  Il  condannato all'ergastolo  puo' essere  ammesso al
          regime di semiliberta' dopo avere espiato almeno venti anni
          di pena.
            6. Nei casi previsti dal comma 1,  se  il  condannato  ha
          dimostrato  la propria volonta' di reinserimento nella vita
          sociale, la  semiliberta'  puo'        essere      altresi'
          disposta     successivamente     all'inizio dell'esecuzione
          della pena. Si applica   l'art.  47,  comma  4,  in  quanto
          applicabile".