Art. 5. Ammissione alla semiliberta' 1. All'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, terzo periodo, le parole: "se i risultati dell'osservazione di cui al comma 2 dello stesso articolo non legittimano l'affidamento in prova al servizio sociale ma possono essere valutati favorevolmente in base ai criteri indicati dal comma 4 del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "se mancano i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale"; b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: " 6. Nei casi previsti dal comma 1, se il condannato ha dimostrato la propria volonta' di reinserimento nella vita sociale, la semiliberta' puo' essere altresi' disposta successivamente all'inizio dell'esecuzione della pena. Si applica l'articolo 47, comma 4, in quanto compatibile.".
Nota all'art. 5: - Il testo vigente dell'art. 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), e successive modificazioni, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 50 (Ammissione alla semiliberta'). - 1. Possono esssere espiate in regime di semiliberta' la pena dell'arresto e la pena della reclusione non superiore a sei mesi, se il condannato non e' affidato in prova al servizio sociale. 2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, il condannato puo' essere ammesso al regime di semiliberta' soltanto dopo l'espiazione di almeno meta' della pena ovvero, se si tratta di condannato per taluno dei delitti indicati dal comma 1 dell'art. 4-bis, di almeno due terzi di essa. L'internato puo' esservi ammesso in ogni tempo. Tuttavia, nei casi precisti dall'art. 47, se mancano i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale, il condannato per un reato diverso da quelli indicati nel comma 1 dell'art. 4-bis puo' essere ammesso al regime di semiliberta' anche prima dell'espiazione di meta' della pena. 3. Per il computo della durata delle pene non si tiene conto della pena pecuniaria inflitta congiuntamente a quella detentiva. 4. L'ammissione al regime di semiliberta' e' disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella societa'. 5. Il condannato all'ergastolo puo' essere ammesso al regime di semiliberta' dopo avere espiato almeno venti anni di pena. 6. Nei casi previsti dal comma 1, se il condannato ha dimostrato la propria volonta' di reinserimento nella vita sociale, la semiliberta' puo' essere altresi' disposta successivamente all'inizio dell'esecuzione della pena. Si applica l'art. 47, comma 4, in quanto applicabile".