Art. 8.
                        Copertura finanziaria
  1.  All'onere  derivante   dall'attuazione  della  presente  legge,
valutato in  lire 30.390  milioni per  l'anno 1998  e in  lire 46.077
milioni   a   decorrere   dall'anno  1999,   si   provvede   mediante
corrispondente  riduzione dello  stanziamento iscritto,  ai fini  del
bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del  tesoro, del bilancio e  della programmazione economica
per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero di grazia e giustizia.
  2.  Il Ministro  del tesoro,  del bilancio  e della  programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
  La presente legge,  munita del sigillo dello  Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 27 maggio 1998
                              SCALFARO
                                   Prodi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
 Visto, il Guardasigilli: Flick