Art. 2.
                     (Modifiche ed integrazioni
                 alla legge 15 maggio 1997, n. 127)
  1.   Alla   legge  15  maggio  1997,  n.  127,  sono  apportate  le
modificazioni e integrazioni di cui ai commi seguenti.
  2.  All'articolo  2,  comma  3,  sono aggiunte, in fine, le parole:
"salvo  che  disposizioni  di  legge  o  regolamentari  prevedano una
validita' superiore".
  3.  All'articolo  2,  comma 4, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente:  "Il  procedimento per il quale gli atti certificativi sono
richiesti   deve   avere  comunque  corso,  una  volta  acquisita  la
dichiarazione   dell'interessato.";  al  medesimo  comma  4,  secondo
periodo,  le  parole: "E' comunque fatta salva" sono sostituite dalle
seguenti: "Resta ferma".
  4. All'articolo 2, il comma 10 e' sostituito dal seguente:
"10.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, su
proposta  del  Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per
la  funzione  pubblica,  sono  individuate  le  caratteristiche  e le
modalita'  per  il  rilascio  della  carta  di  identita'  e di altri
documenti   di   riconoscimento   muniti   di  supporto  magnetico  o
informatico.  La  carta  di identita' e i documenti di riconoscimento
devono  contenere  i  dati  personali  e  il codice fiscale e possono
contenere  anche  l'indicazione  del  gruppo sanguigno, nonche' delle
opzioni  di  carattere  sanitario previste dalla legge. Il documento,
ovvero  il  supporto  magnetico  o  informatico, puo' contenere anche
altri  dati,  al  fine  di  razionalizzare  e  semplificare  l'azione
amministrativa e la erogazione dei servizi al cittadino, nel rispetto
della  legge  31  dicembre  1996, n. 675, e successive modificazioni,
nonche'  le  procedure  informatiche e le informazioni, che possono o
debbono  essere  conosciute dalla pubblica amministrazione o da altri
soggetti,  ivi compresa la chiave biometrica, occorrenti per la firma
digitale  ai  sensi  dell'articolo  15, comma 2, della legge 15 marzo
1997,  n.  59,  e  dei  relativi  regolamenti  di attuazione; analogo
documento  contenente  i  medesimi dati e' rilasciato a seguito della
dichiarazione  di  nascita.  La  carta  di  identita'  potra'  essere
utilizzata  anche  per il trasferimento elettronico dei pagamenti tra
soggetti   privati  e  pubbliche  amministrazioni.  Con  decreto  del
Ministro  dell'interno,  sentite  l'Autorita' per l'informatica nella
pubblica  amministrazione  e  la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali,  sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle
tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione delle carte di
identita' e dei documenti di riconoscimento di cui al presente comma.
Le  predette  regole  sono  adeguate  con  cadenza almeno biennale in
relazione  alle  esigenze  dettate  dall'evoluzione  delle conoscenze
scientifiche  e  tecnologiche.  La  carta  di  identita'  puo' essere
rinnovata  a  decorrere  dal  centottantesimo  giorno  precedente  la
scadenza,  ovvero,  previo  pagamento  delle  spese  e dei diritti di
segreteria,  a decorrere dal terzo mese successivo alla produzione di
documenti  con  caratteristiche tecnologiche e funzionali innovative.
Nel  rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al
presente comma e nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, le pubbliche
amministrazioni  possono  sperimentare modalita' di utilizzazione dei
documenti  di  cui  al  presente  comma per l'erogazione di ulteriori
servizi o utilita'".
  5.  Il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri, di cui
all'articolo  2, comma 10, primo periodo, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, e' emanato
entro  novanta  giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.  Il  decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 2,
comma  10,  quinto  periodo, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come
sostituito  dal  comma  4  del  presente  articolo,  e' emanato entro
centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore della presente
legge.
  6. All'articolo 2, dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:
"11-bis.  Il  terzo  comma  dell'articolo  17 della legge 21 novembre
1967, n. 1185, e' abrogato.
11-ter.  Nell'articolo  3  del  testo  unico  delle leggi di pubblica
sicurezza,  approvato  con  regio  decreto  18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"A  decorrere dal 1° gennaio 1999 sulla carta d'identita' deve essere
indicata la data di scadenza"".
  7.  All'articolo  3,  comma 2, ultimo periodo, le parole: "quindici
giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni".
  8.  All'articolo  3,  comma  5,  sono aggiunte, in fine, le parole:
"nonche'  ad  esami  per  il conseguimento di abilitazioni, diplomi o
titoli culturali".
  9.  All'articolo  3,  comma  7,  e'  aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  "Se  due  o  piu'  candidati ottengono, a conclusione delle
operazioni  di  valutazione  dei  titoli e delle prove di esame, pari
punteggio, e' preferito il candidato piu' giovane di eta'".
  10. All'articolo 3, il comma 11 e' sostituito dal seguente:
"11.  La  sottoscrizione  di  istanze  da  produrre agli organi della
amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi
non  e'  soggetta  ad  autenticazione ove sia apposta in presenza del
dipendente addetto ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia
fotostatica,  ancorche' non autenticata, di un documento di identita'
del  sottoscrittore.  La  copia fotostatica del documento e' inserita
nel  fascicolo.  L'istanza  e  la  copia fotostatica del documento di
identita' possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti
di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facolta' e' consentita
nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2,
della legge 15 marzo 1997, n. 59".
  11.  Il  comma  11  dell'articolo  3 si interpreta nel senso che la
sottoscrizione   di   istanze   da   produrre   agli   organi   della
amministrazione  pubblica  ed  ai  gestori  o  esercenti  di pubblici
servizi  non  e'  soggetta  ad  autenticazione  anche nei casi in cui
contiene dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 3 e 4
della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
  12.  All'articolo  6,  comma  2,  dopo la lettera f) e' inserita la
seguente:
"f-bis) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento
e  riduzione  in pristino di competenza comunale, nonche' i poteri di
vigilanza  edilizia  e  di  irrogazione delle sanzioni amministrative
previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di
prevenzione     e     repressione    dell'abusivismo    edilizio    e
paesaggistico-ambientale;".
  13. All'articolo 6, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3.  Dopo  il  comma 3 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n.
142, sono inseriti i seguenti:
"3-bis.  Nei  comuni  privi di personale di qualifica dirigenziale le
funzioni  di cui al comma 3, fatta salva l'applicazione del comma 68,
lettera  c),  dell'articolo  17  della  legge 15 maggio 1997, n. 127,
possono  essere  attribuite,  a seguito di provvedimento motivato del
sindaco,    ai    responsabili    degli   uffici   o   dei   servizi,
indipendentemente  dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a
ogni diversa disposizione.
3-ter.  In attesa di apposita definizione contrattuale, nei comuni di
cui  al  comma  3-  bis,  ai responsabili di uffici e servizi possono
essere  assegnate  indennita'  di  funzione  localmente  determinate,
nell'ambito  delle  complessive disponibilita' di bilancio dei comuni
medesimi.
3-quater.  Nei  comuni  tra  loro  convenzionati  per  l'esercizio di
funzioni  amministrative  o per l'espletamento associato dei servizi,
ai  responsabili  degli  uffici  o  dei  servizi che svolgano la loro
funzione   anche   per  gli  altri  comuni,  in  attesa  di  apposita
definizione  contrattuale,  possono  essere  assegnate  indennita' di
funzione in deroga alle normative vigenti. La relativa maggiore spesa
sara'  rimborsata dagli altri enti convenzionati nei termini previsti
dalla convenzione"".
  14.  All'articolo  6,  comma  6, dopo le parole: "ottobre 1991." e'
inserito  il seguente periodo: "Nel periodo intercorrente tra la data
delle  dimissioni  e  la  data  della  riammissione  in  servizio,  i
dipendenti  pubblici stessi sono considerati ad ogni effetto di legge
in aspettativa senza assegni".
  15.  All'articolo 6, comma 8, sono aggiunte, in fine, le parole: ",
i   quali,  se  dipendenti  da  una  pubblica  amministrazione,  sono
collocati in aspettativa senza assegni".
16.  All'articolo  6,  comma  8,  sono  aggiunti, in fine, i seguenti
periodi:  "Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a
tempo  determinato  si  applica  il contratto collettivo nazionale di
lavoro  del  personale  degli enti locali. Con provvedimento motivato
della   giunta,   al  personale  di  cui  al  precedente  periodo  il
trattamento  economico  accessorio  previsto dai contratti collettivi
puo'  essere  sostituito  da  un  unico  emolumento  comprensivo  dei
compensi per il lavoro straordinario, per la produttivita' collettiva
e per la qualita' della prestazione individuale".
17.  All'articolo  6,  comma  12,  e'  aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  "La  stessa disposizione si applica altresi' alle camere di
commercio,   industria,   artigianato  e  agricoltura,  alle  aziende
sanitarie locali e alle aziende ospedaliere".
18.  All'articolo  6,  comma 13, capoverso 1- bis , sono aggiunte, in
fine,  le  parole:  ",  nel  quale  vengono  indicati  i  criteri  di
ripartizione  che  tengano  conto delle responsabilita' professionali
assunte  dagli  autori  dei  progetti  e  dei  piani,  nonche'  dagli
incaricati  della  direzione  dei  lavori  e  del  collaudo  in corso
d'opera".
19.  All'articolo 6, comma 17, le parole: "Entro e non oltre tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite
dalle seguenti: "Entro il 30 settembre 1998".
  20. All'articolo 9, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis.   All'articolo  105,  comma  1,  lettera  b)  ,  del  decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificata dall'articolo 17
del decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342, il secondo periodo
e'  sostituito  dal  seguente:  "Nei  pareri  e' espresso un motivato
giudizio  di  congruita',  di  coerenza e di attendibilita' contabile
delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto
conto  dei  pareri espressi dal responsabile del servizio finanziario
ai   sensi   dell'articolo  3,  delle  variazioni  rispetto  all'anno
precedente,   dell'applicazione   dei   parametri  di  deficitarieta'
strutturale e di ogni altro elemento utile".
  21.  All'articolo  9,  comma  4,  la lettera h) e' sostituita dalla
seguente:
"h) articoli 100, 102, 105, 106, 107, 111 e 116".
  22. All'articolo 9, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
"7-bis. Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
emanato ai sensi del comma 1 possono essere adottate, con il rispetto
dei  medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure,
entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso".
  23.  All'articolo  11, comma 2, capoverso 5- ter , l'ultimo periodo
e'  sostituito  dal  seguente: "Decorso tale termine, il procedimento
prosegue  prescindendo  dal  parere omesso e l'amministrazione motiva
autonomamente l'atto amministrativo da emanare".
  24. All'articolo 12 sono abrogati i commi 3 e 4.
  25. All'articolo 12, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
"6-bis  .  I termini di cui al comma 1, al comma 2, lettera a) , e al
comma  3  dell'articolo  1  della  legge 8 ottobre 1997, n. 352, sono
prorogati di sei mesi".
  26.  All'articolo  13,  comma  1, dopo le parole: "l'acquisto" sono
inserite le seguenti: "e l'alienazione".
  27.  All'articolo  16,  comma  1, le parole da: "i difensori civici
delle  regioni  e  delle  province  autonome"  fino a: "in materia di
difesa,  di  sicurezza pubblica e di giustizia" sono sostituite dalle
seguenti:   "i  difensori  civici  delle  regioni  e  delle  province
autonome,   su  sollecitazione  di  cittadini  singoli  o  associati,
esercitano,  sino  all'istituzione  del  difensore  civico nazionale,
anche  nei  confronti  delle amministrazioni periferiche dello Stato,
limitatamente  agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con
esclusione  di  quelle  che  operano  nei settori della difesa, della
sicurezza pubblica e della giustizia".
  28.  All'articolo  17, comma 2, capoverso 3- bis, sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi: "In caso di sospensione la conferenza puo',
entro trenta giorni, pervenire ad una nuova decisione che tenga conto
delle osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Decorso
inutilmente tale termine, la conferenza e' sciolta".
  29.  All'articolo  17, comma 33, dopo le parole: "enti locali" sono
inserite  le  seguenti:  ",  ivi  compresi gli atti delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB),".
  30. All'articolo 17, dopo il comma 58, e' inserito il seguente:
"58-bis.  All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 1995,
n.  26,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n.
95,  e'  aggiunto,  in  fine, il seguente periodo: "Restano salvi gli
effetti  degli  atti e dei contratti che le medesime aziende speciali
hanno  posto  in  essere  anteriormente  alla  data di attuazione del
registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre
1993, n. 580"".
  31. All'articolo 17, dopo il comma 78 e' inserito il seguente:
"78-bis.  L'Agenzia,  con  deliberazione  del  consiglio nazionale di
amministrazione,  puo'  adeguare  la  dotazione organica stabilita ai
sensi del comma 78 in relazione alle esigenze di funzionamento, entro
i limiti derivanti dalle disponibilita' di bilancio".
  32. All'articolo 17, dopo il comma 79 e' inserito il seguente:
"79-bis.  Le  somme dovute alla Scuola superiore dell'amministrazione
dell'interno  in  esecuzione delle convenzioni stipulate ai sensi del
presente  articolo e di quelle stipulate con enti pubblici o privati,
nonche'  le  somme  derivanti  dall'erogazione  di  prestazioni  o di
servizi  forniti  dalla  Scuola  stessa  sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unita'
previsionale   di  base  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'interno  relativa  alle spese per il funzionamento della Scuola.
Le  medesime  disposizioni si applicano, nel rispetto delle procedure
previste   dai   rispettivi  ordinamenti,  alle  somme  derivanti  da
prestazioni  fornite a terzi dalle altre scuole delle amministrazioni
centrali".
  33. All'articolo 17, dopo il comma 133 e' inserito il seguente:
"133-bis. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio  dei  ministri, previo parere della Conferenza unificata di
cui  all'articolo  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono   disciplinate   le   procedure   per   la  autorizzazione  alla
installazione  ed  esercizio  di  impianti  per  la rilevazione degli
accessi  di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato
delle   citta'  ai  fini  dell'accertamento  delle  violazioni  delle
disposizioni  in  tema  di limitazione del traffico veicolare e della
irrogazione  delle  relative sanzioni. Con lo stesso regolamento sono
individuate  le  finalita'  perseguibili  nella  rilevazione  e nella
utilizzazione  dei dati, nonche' le categorie di soggetti che possono
accedere ai dati personali rilevati a mezzo degli impianti".
 
          Note all'art. 2:
            -  Per il titolo della legge n. 127/1997, vedi nelle note
          all'art.
            1.
            - Si riporta l'art.  2  della  legge  n.  127/1997,  come
          modificata  dalla  legge  qui pubblicata (le modifiche sono
          evidenziate in corsivo):
            "Art. 2 (Disposizioni in materia di  stato  civile  e  di
          certificazione  anagrafica).  -  1.  L'art.  70  del  regio
          decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e' sostituito dal seguente:
            ''Art. 70. - 1.  La  dichiarazione  di  nascita  e'  resa
          indistintamente  da  uno  dei  genitori,  da un procuratore
          speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica  o  da  altra
          persona  che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale
          volonta' della madre di non essere nominata.
            2. La dichiarazione puo' essere resa, entro dieci giorni,
          presso il comune nel cui territorio e' avvenuto il parto o,
          entro   tre   giorni,   presso   la   direzione   sanitaria
          dell'ospedale  o  della  casa di cura in cui e' avvenuta la
          nascita.  In  tale  ultimo  caso e' trasmessa dal direttore
          sanitario all'ufficiale  di  stato  civile  competente  nei
          dieci  giorni  successivi, anche attraverso l'utilizzazione
          di sistemi di comunicazione telematici.
            3.  I  genitori,  o  uno  di  essi,  hanno  facolta'   di
          dichiarare,  entro  dieci  giorni dal parto, la nascita nel
          proprio comune di residenza.  Nel caso in  cui  i  genitori
          non  risiedano  nello  stesso comune, salvo diverso accordo
          tra di loro, la dichiarazione di nascita e' resa nel comune
          di residenza della madre. In tali casi il comune nel  quale
          e'  resa  la  dichiarazione  deve procurarsi l'attestazione
          dell'avvenuta nascita  presso  il  centro  di  nascita  che
          risulta  dalla dichiarazione.   Ove la nascita sia avvenuta
          al di fuori di un centro di nascita, e' necessario produrre
          una dichiarazione sostitutiva resa  ai  sensi  dell'art.  2
          della   legge  4  gennaio  1968,  n.  15,  e  del  relativo
          regolamento  di  attuazione  adottato   con   decreto   del
          Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130.
            4.  Alla  dichiarazione  di nascita non si applica l'art.
          41''.
            2. L'art. 195 del regio decreto 9 luglio 1939,  n.  1238,
          e' sostituito dal seguente:
            ''Art.  195.  -  1. I certificati e gli estratti di stato
          civile  sono  validi   in   tutto   il   territorio   della
          Repubblica.''.
            3.    I    certificati    rilasciati    dalle   pubbliche
          amministrazioni attestanti  stati  e  fatti  personali  non
          soggetti  a  modificazioni  hanno  validita' illimitata. Le
          restanti certificazioni hanno validita' di sei  mesi  dalla
          data  di  rilascio,  salvo  che  disposizioni  di  legge  o
          regolamentari prevedano una validita' superiore.
            4. I  certificati  anagrafici,  le  certificazioni  dello
          stato  civile, gli estratti e le copie integrali degli atti
          di   stato   civile   sono    ammessi    dalle    pubbliche
          amministrazioni nonche' dai gestori o esercenti di pubblici
          servizi  anche oltre i termini di validita' nel caso in cui
          l'interessato dichiari,  in  fondo  al  documento,  che  le
          informazioni  contenute  nel  certificato  stesso non hanno
          subi'to variazioni dalla data di rilascio. Il  procedimento
          per  il  quale  gli  atti certificativi sono richiesti deve
          avere comunque corso, una volta acquisita la  dichiarazione
          dell'interessato.  Resta ferma la facolta' di verificare la
          veridicita' e la autenticita' delle attestazioni  prodotte.
          In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni
          di cui all'art.  26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
            5.   I   comuni   favoriscono,  per  mezzo  di  intese  o
          convenzioni, la trasmissione di dati o  documenti  tra  gli
          archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche
          amministrazioni,  nonche' i gestori o esercenti di pubblici
          servizi, garantendo  il  diritto  alla  riservatezza  delle
          persone.  La  trasmissione  di  dati  puo'  avvenire  anche
          attraverso sistemi informatici e telematici.
            6.   Dopo   il   comma   1   dell'art.  15-quinquies  del
          decreto-legge 28 dicembre 1989,  n.  415,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  1990, n. 38, e'
          inserito il seguente:
            ''1-bis. La certificazione redatta con  le  modalita'  di
          cui  al comma 1 puo' essere trasmessa e rilasciata in forma
          telematica anche al di  fuori  del  territorio  del  comune
          competente''.
            7.  Le fotografie prescritte per il rilascio di documenti
          personali  sono  legalizzate  dall'ufficio   ricevente,   a
          richiesta dell'interessato, se presentate personalmente.
            8.  Le  firme  e  le  sottoscrizioni inerenti ai medesimi
          atti, e richieste a  piu'  soggetti  dai  pubblici  uffici,
          possono  essere  apposte  anche disgiuntamente, purche' nei
          termini.
            9. Nei documenti  di  riconoscimento  non  e'  necessaria
          l'indicazione  o  l'attestazione  dello stato civile, salvo
          specifica istanza del richiedente.
            10.  Con  decreto  del  Presidente  del   Consiglio   dei
          Ministri,   su   proposta  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto con il Ministro per  la  funzione  pubblica,  sono
          individuate  le  caratteristiche  e  le  modalita'  per  il
          rilascio della carta di identita' e di altri  documenti  di
          riconoscimento  muniti di supporto magnetico o informatico.
          La carta di  identita'  e  i  documenti  di  riconoscimento
          devono  contenere  i  dati  personali e il codice fiscale e
          possono contenere anche l'indicazione del gruppo sanguigno,
          nonche' delle opzioni di carattere sanitario previste dalla
          legge.  Il  documento,  ovvero  il  supporto  magnetico   o
          informatico,  puo'  contenere  anche altri dati, al fine di
          razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e  la
          erogazione  dei  servizi  al  cittadino, nel rispetto della
          legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni,
          nonche' le procedure informatiche e  le  informazioni,  che
          possono   o   debbono   essere  conosciute  dalla  pubblica
          amministrazione o da altri soggetti, ivi compresa la chiave
          biometrica, occorrenti per  la  firma  digitale,  ai  sensi
          dell'art.  15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
          dei relativi regolamenti di attuazione;  analogo  documento
          contenente  i  medesimi  dati e' rilasciato a seguito della
          dichiarazione di nascita.  La  carta  di  identita'  potra'
          essere  utilizzata  anche  per il trasferimento elettronico
          dei   pagamenti   tra   soggetti   privati   e    pubbliche
          amministrazioni.  Con  decreto  del  Ministro dell'interno,
          sentite  l'Autorita'  per  l'informatica   nella   pubblica
          amministrazione  e  la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
          locali, sono dettate le  regole  tecniche  e  di  sicurezza
          relative  alle  tecnologie e ai materiali utilizzati per la
          produzione delle carte di  identita'  e  dei  documenti  di
          riconoscimento di cui al presente comma. Le predette regole
          sono adeguate con cadenza almeno biennale in relazione alle
          esigenze    dettate    dall'evoluzione   delle   conoscenze
          scientifiche e tecnologiche. La  carta  di  identita'  puo'
          essere  rinnovata  a  decorrere  dal centottantesimo giorno
          precedente la  scadenza,  ovvero,  previo  pagamento  delle
          spese  e  dei  diritti di segreteria, a decorrere dal terzo
          mese  successivo   alla   produzione   di   documenti   con
          caratteristiche  tecnologiche  e funzionali innovative. Nel
          rispetto della disciplina generale fissata dai  decreti  di
          cui   al   presente  comma  e  nell'ambito  dei  rispettivi
          ordinamenti,   le   pubbliche    amministrazioni    possono
          sperimentare  modalita'  di  utilizzazione dei documenti di
          cui al presente comma per l'erogazione di ulteriori servizi
          o utilita'.
            11. E' abrogata la lettera f) dell'art. 3 della legge  21
          novembre   1967,  n.  1185,  in  materia  di  rilascio  del
          passaporto.
            11-bis. Il  terzo  comma  dell'art.  17  della  legge  21
          novembre 1967, n. 1185, e' abrogato.
            11-ter.  Nell'art.  3  del  testo  unico  delle  leggi di
          pubblica sicurezza, approvato con regio decreto  18  giugno
          1931,  n.  773, e successive modificazioni, e' aggiunto, in
          fine il seguente comma:
            ''A decorrere dal 1 gennaio 1999 sulla carta di identita'
          deve essere indicata la data di scadenza''.
            12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  della
          presente  legge,  con  regolamento  da  adottarsi  ai sensi
          dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          previo parere delle competenti commissioni parlamentari, il
          Governo adotta misure per la revisione e la semplificazione
          dell'ordinamento dello stato civile di cui al regio decreto
          9 luglio 1939, n. 1238, sulla base dei seguenti criteri:
             a)  riduzione e semplificazione dei registri dello stato
          civile;
             b) eliminazione o riduzione  delle  fasi  procedimentali
          che  si  svolgono  tra  uffici di diverse amministrazioni o
          della medesima amministrazione;
             c)  eliminazione,  riduzione  e  semplificazione   degli
          adempimenti  richiesti  al  cittadino  in  materia di stato
          civile;
             d) revisione delle competenze e dei  procedimenti  degli
          organi  della  giurisdizione volontaria in materia di stato
          civile;
             e)  riduzione  dei  termini  per  la   conclusione   dei
          procedimenti;
             f)  regolazione  uniforme  dei procedimenti dello stesso
          tipo che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni  o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione;
             g) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e
          accorpamento  dei  procedimenti  che  si  riferiscono  alla
          medesima attivita',  anche  riunendo  in  una  unica  fonte
          regolamentare,  ove  cio'  non  ostacoli  la conoscibilita'
          normativa,  disposizioni  provenienti  da  fonti  di  rango
          diverso, ovvero che richiedano particolari procedure, fermo
          restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse.
            13.  Sullo  schema  di  regolamento di cui al comma 12 le
          commissioni parlamentari si esprimono entro  trenta  giorni
          dalla  data  di ricezione.  Decorso tale termine il decreto
          e' emanato anche in mancanza del parere ed entra in  vigore
          novanta  giorni  dopo  la  sua pubblicazione nella Gazzetta
          Ufficiale.
            14.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore   delle   norme
          regolamentari   di   cui  al  comma  12  sono  abrogate  le
          disposizioni   vigenti,   anche   di   legge,   con    esse
          incompatibili.
            15.   I   comuni   che   non   versino  nelle  situazioni
          strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del  decreto
          legislativo   30   dicembre  1992,  n.  504,  e  successive
          modificazioni,  possono  prevedere  la   soppressione   dei
          diritti  di  segreteria  da  corrispondere  per il rilascio
          degli atti amministrativi previsti dall'art. 10, comma  10,
          del  decreto-legge  18  gennaio 1993, n. 8, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993,  n.  68,  nonche'
          del diritto fisso previsto dal comma 12-ter del citato art.
          10.  Possono  inoltre prevedere la soppressione o riduzione
          di diritti, tasse o contributi previsti per il rilascio  di
          certificati,  documenti e altri atti amministrativi, quando
          i  relativi  proventi  sono  destinati   esclusivamente   a
          vantaggio  dell'ente  locale,  o  limitatamente  alla quota
          destinata esclusivamente a vantaggio dell'ente locale".
            - La legge n. 675/1996 reca: "Tutela delle persone  e  di
          altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".
            -  Il testo dell'art. 15, comma 2, della legge n. 59/1997
          (Delega al  Governo  per  il  conferimento  di  funzioni  e
          compiti  alle  regioni ed enti locali, per la riforma della
          pubblica   amministrazione   e   per   la   semplificazione
          amministrativa) e' il seguente:
            "2. Gli atti, dati e  documenti  formati  dalla  pubblica
          amministrazione  e  dai privati con strumenti informatici o
          telematici, i contratti  stipulati  nelle  medesime  forme,
          nonche'  la loro archiviazione e trasmissione con strumenti
          informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di
          legge.  I  criteri  e  le  modalita'  di  applicazione  del
          presente    comma   sono   stabiliti,   per   la   pubblica
          amministrazione e per i privati, con specifici  regolamenti
          da  emanare  entro centottanta giorni dalla data di entrata
          in vigore della presente legge  ai  sensi  dell'art.    17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei
          regolamenti  sono  trasmessi  alla Camera dei deputati e al
          Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle
          competenti Commissioni".
            -  Il  testo  dell'art.  17,  comma  3,  della  legge  n.
          1185/1967 (Norme sui passaporti) era il seguente:
            "La  validita'  del  passaporto  di  chi  non  ha  ancora
          soddisfatto agli obblighi di  leva  non  puo'  superare  il
          periodo di un anno".
            -  Il  testo  dell'art.  3 del testo unico delle leggi di
          pubblica  sicurezza,  approvato  con   regio   decreto   n.
          773/1931,  come integrato dalla legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
            "Art. 3. - Il sindaco e' tenuto a rilasciare alle persone
          di eta' superiore agli anni quindici aventi nel  comune  la
          loro   residenza  o  la  loro  dimora  quando  ne  facciano
          richiesta, una  carta  di  identita'  conforme  al  modello
          stabilito dal Ministero dell'interno.
            La  carta  di  identita'  ha durata di cinque anni e deve
          essere munita della  fotografia  della  persona  a  cui  si
          riferisce.
            La  carta  di  identita' e' titolo valido per l'espatrio,
          anche per  motivi  di  lavoro,  negli  Stati  membri  della
          Comunita'  economica  europea e in quelli coi quali vigono,
          comunque, particolari accordi internazionali.
            A decorrere dal 1 gennaio 1999 sulla carta  di  identita'
          deve essere indicata la data di scadenza".
            -  Si  riporta  l'art.  3  della  legge  n. 127/1997 come
          modificato dalla legge qui pubblicata  (le  modifiche  sono
          evidenziate in corsivo):
            "Art.   3   (Disposizioni  in  materia  di  dichiarazioni
          sostitutive  e  di   semplificazione   delle   domande   di
          ammissione agli impieghi). -
            1.  I  dati  relativi  al  cognome, nome, luogo e data di
          nascita, cittadinanza, stato civile e residenza,  attestati
          in documenti di riconoscimento in corso di validita', hanno
          lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati.
          E'  fatto  divieto  alle  amministrazioni  pubbliche  ed ai
          gestori  o  esercenti  di pubblici servizi, nel caso in cui
          all'atto della  presentazione  dell'istanza  sia  richiesta
          l'esibizione   di   un   documento  di  riconoscimento,  di
          richiedere certificati attestanti stati o  fatti  contenuti
          nel  documento  di  riconoscimento esibito.   E', comunque,
          fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori e
          gli  esercenti  di  pubblici   servizi   la   facolta'   di
          verificare,  nel corso del procedimento, la veridicita' dei
          dati contenuti nel documento di identita'. Nel caso in  cui
          i  dati  attestati  in  documenti di riconoscimento abbiano
          subito variazioni dalla data di  rilascio  e  ciononostante
          sia  stato esibito il documento ai fini del presente comma,
          si applicano le sanzioni previste dall'art. 489 del  codice
          penale.
            2.  L'art. 3, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n.
          15, e' sostituito dal seguente:
            ''I regolamenti delle amministrazioni di cui all'art.  1,
          comma  2  del  decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
          stabiliscono per quali fatti, stati e  qualita'  personali,
          oltre  quelli  indicati nell'art.   2, e' ammessa, in luogo
          della   prescritta   documentazione,   una    dichiarazione
          sostitutiva  sottoscritta dall'interessato. In tali casi la
          documentazione      sara'      successivamente      esibita
          dall'interessato,  a  richiesta dell'amministrazione, prima
          che sia emesso il provvedimento a lui  favorevole.  Qualora
          l'interessato  non produca la documentazione nel termine di
          trenta  giorni,  o  nel   piu'   ampio   termine   concesso
          dall'amministrazione, il provvedimento non e' emesso''.
            3.  L'art.  3,  comma 1, del decreto del Presidente della
          Repubblica 25 gennaio  1994,  n.  130,  e'  sostituito  dal
          seguente:
            ''1.  Le  dichiarazioni  sostitutive  di  cui  al comma 1
          dell'art. 2 possono essere presentate anche contestualmente
          all'istanza  e  sono   sottoscritte   dall'interessato   in
          presenza del dipendente addetto''.
            4.  Nei  casi  in  cui le norme di legge o di regolamenti
          prevedono che in  luogo  della  produzione  di  certificati
          possa  essere  presentata una dichiarazione sostitutiva, la
          mancata accettazione della  stessa  costituisce  violazione
          dei doveri di ufficio.
            5. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui
          all'art.    1,  comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
          1993,  n.  29,   di   richiedere   l'autenticazione   della
          sottoscrizione   delle  domande  per  la  partecipazione  a
          selezioni per l'assunzione nelle pubbliche  amministrazioni
          a  qualsiasi  titolo, nonche' ad esami per il conseguimento
          di abilitazioni, diplomi o titoli culturali.
            6. La partecipazione ai  concorsi  indetti  da  pubbliche
          amministrazioni  non  e'  soggetta  a limiti di eta', salvo
          deroghe    dettate    da    regolamenti    delle    singole
          amministrazioni  connesse  alla  natura  del  servizio o ad
          oggettive necessita' dell'amministrazione.
            7.  Sono aboliti i titoli preferenziali relativi all'eta'
          e restano fermi le altre limitazioni e i requisiti previsti
          dalle leggi e dai regolamenti per l'ammissione ai  concorsi
          pubblici.  Se due o piu' candidati ottengono, a conclusione
          delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di
          esame, pari  punteggio,  e'  preferito  il  candidato  piu'
          giovane di eta'.
            8.  Alla  lettera  e)  del primo comma dell'art. 12 della
          legge 20 dicembre 1961, n. 1345, e' aggiunto, in  fine,  il
          seguente  periodo:  ''I bandi di concorso possono prevedere
          la partecipazione  di  personale  dotato  anche  di  laurea
          diversa adeguando le prove d'esame e riservano in ogni caso
          una  percentuale  non  inferiore  al 20 per cento dei posti
          messi a concorso a personale dotato di  laurea  in  scienze
          economiche o statistiche e attuariali''.
            9.  All'art.  4  della  legge  4  gennaio 1968, n. 15, e'
          aggiunto, in fine, il seguente comma:
            ''Quando  la  dichiarazione  sostitutiva   dell'atto   di
          notorieta'  e'  resa  ad  imprese  di  gestione  di servizi
          pubblici,   la   sottoscrizione   e'    autenticata,    con
          l'osservanza  delle  modalita'  di  cui  all'art.   20, dal
          funzionario   incaricato    dal    rappresentante    legale
          dell'impresa stessa''.
            10.  Sono  abrogati i commi 5 e 6 dell'art. 4 del decreto
          del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e il
          secondo comma dell'art.  2 della legge 4 gennaio  1968,  n.
          15,  nonche'  ogni  altra  disposizione in contrasto con il
          divieto di cui al comma 5.
            11. La sottoscrizione di istanze da produrre agli  organi
          della  amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di
          pubblici servizi non e' soggetta ad autenticazione ove  sia
          apposta in presenza del dipendente addetto ovvero l'istanza
          sia  presentata  unitamente  a copia fotostatica, ancorche'
          non  autenticata,  di  un  documento   di   identita'   del
          sottoscrittore.  La  copia  fotostatica  del  documento  e'
          inserita nel fascicolo. L'istanza e  la  copia  fotostatica
          del  documento  di identita' possono essere inviate per via
          telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti
          pubblici, detta facolta' e' consentita nei limiti stabiliti
          dal regolamento di cui all'art. 15, comma 2, della legge 15
          marzo 1997, n. 59".
            - Il testo dell'art. 15, comma 2, della legge n. 59/1997,
          e' stato sopra riportato.
            - Si riporta  l'art.  6  della  legge  n.  127/1997  come
          modificato  dalla  legge  qui pubblicata (le modifiche sono
          evidenziate in corsivo).
            "Art. 6 (Disposizioni in materia di personale). -  1.  Il
          comma  1 dell'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e'
          sostituito dal seguente:
            ''1.  I comuni e le province  disciplinano  con  appositi
          regolamenti,  in  conformita' con lo statuto, l'ordinamento
          generale degli uffici e dei servizi, in base a  criteri  di
          autonomia,  funzionalita'  ed  economicita'  di gestione, e
          secondo principi  di  professionalita'  e  responsabilita'.
          Nelle   materie  soggette  a  riserva  di  legge  ai  sensi
          dell'art.  2,  comma  1, lettera c), della legge 23 ottobre
          1992, n. 421,  la  potesta'  regolamentare  degli  enti  si
          esercita  tenendo  conto  della  contrattazione  collettiva
          nazionale  e  comunque  in   modo   da   non   determinarne
          disapplicazioni   durante  il  periodo  di  vigenza.  Nelle
          materie non riservate alla legge il comma 2-bis dell'art. 2
          del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.   29,   e
          successive  modificazioni  e integrazioni, si applica anche
          ai regolamenti di cui al presente comma.''.
            2. Il secondo periodo del  comma  3  dell'art.  51  della
          legge  8  giugno  1990, n. 142, e' sostituito dal seguente:
          ''Sono ad essi attribuiti tutti  i  compiti  di  attuazione
          degli  obiettivi  e  dei programmi definiti con gli atti di
          indirizzo adottati dall'organo politico,  tra  i  quali  in
          particolare, secondo le modalita' stabilite dallo statuto o
          dai regolamenti dell'ente:
             a)   la  presidenza  delle  commissioni  di  gara  e  di
          concorso;
             b) la responsabilita' delle  procedure  d'appalto  e  di
          concorso;
             c) la stipulazione dei contratti;
             d)  gli  atti  di  gestione  finanziaria,  ivi  compresa
          l'assunzione di impegni di spesa;
             e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
             f) i  provvedimenti  di  autorizzazione,  concessione  o
          analoghi,   il  cui  rilascio  presupponga  accertamenti  e
          valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di
          criteri predeterminati dalla  legge,  dai  regolamenti,  da
          atti  generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni
          e le concessioni edilizie;
             f-bis) Tutti i provvedimenti di sospensione dei  lavori,
          abbattimento   e   riduzione   in  pristino  di  competenza
          comunale, nonche' i  poteri  di  vigilanza  edilizia  e  di
          irrogazione  delle  sanzioni  amministrative previsti dalla
          vigente legislazione statale  e  regionale  in  materia  di
          prevenzione   e   repressione  dell'abusivismo  edilizio  e
          paesaggistico-ambientale;
             g)  le  attestazioni,   certificazioni,   comunicazioni,
          diffide,  verbali,  autenticazioni,  legalizzazioni ed ogni
          altro atto costituente  manifestazione  di  giudizio  e  di
          conoscenza;
             h)  gli  atti  ad  essi  attribuiti  dallo statuto e dai
          regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.''.
            3. Dopo il comma 3 dell'art.  51  della  legge  8  giugno
          1990, n. 142, sono inseriti i seguenti:
            ''3-bis.  Nei  comuni  privi  di  personale  di qualifica
          dirigenziale le funzioni di cui al comma 3,    fatta  salva
          l'applicazione  del comma 68, lettera c) dell'art. 17 della
          legge 15 maggio 1997, n. 127, possono essere attribuite,  a
          seguito   di   provvedimento   motivato   del  sindaco,  ai
          responsabili degli uffici o dei servizi,  indipendentemente
          dalla  loro  qualifica  funzionale,  anche in deroga a ogni
          diversa disposizione.
            3-ter. In attesa di  apposita  definizione  contrattuale,
          nei comuni di cui al comma 3-bis, ai responsabili di uffici
          e  servizi  possono essere assegnate indennita' di funzione
          localmente  determinate   nell'ambito   delle   complessive
          disponibilita' di bilancio dei comuni medesimi.
            3-quater.   Nei   comuni   tra   loro  convenzionati  per
          l'esercizio di funzioni amministrative o per l'espletamento
          associato dei servizi, ai responsabili degli uffici  o  dei
          servizi  che  svolgano la loro funzione anche per gli altri
          comuni, in attesa  di  apposita  definizione  contrattuale,
          possono  essere  assegnate indennita' di funzione in deroga
          alle normative vigenti. La relativa  maggiore  spesa  sara'
          rimborsata  dagli  altri  enti  convenzionati  nei  termini
          previsti dalla convenzione.''.
            4. Dopo il comma 5 dell'art.  51  della  legge  8  giugno
          1990, n. 142, e' inserito il seguente:
            ''5-bis.  Il  regolamento sull'ordinamento degli uffici e
          dei servizi, negli enti in cui e'  prevista  la  dirigenza,
          stabilisce  i  limiti,  i  criteri  e  le modalita' con cui
          possono essere  stipulati,  al  di  fuori  della  dotazione
          organica,  contratti  a tempo determinato per i dirigenti e
          le  alte  specializzazioni,  fermi  restando  i   requisiti
          richiesti  per  la  qualifica  da ricoprire. Tali contratti
          sono stipulati in misura complessivamente non superiore  al
          5  per  cento  del  totale  della  dotazione organica della
          dirigenza e dell'area direttiva e comunque per  almeno  una
          unita'.   Negli   altri   enti   locali,   il   regolamento
          sull'ordinamento degli uffici e dei  servizi  stabilisce  i
          limiti,  i  criteri  e  le modalita' con cui possono essere
          stipulati, al di fuori della dotazione  organica,  solo  in
          assenza  di  professionalita' analoghe presenti all'interno
          dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte
          specializzazioni o funzionari  dell'area  direttiva,  fermi
          restando   i   requisiti  richiesti  per  la  qualifica  da
          ricoprire.    Tali  contratti  sono  stipulati  in   misura
          complessivamente   non  superiore  al  5  per  cento  della
          dotazione organica dell'ente, o ad una  unita'  negli  enti
          con  una  dotazione  organica  inferiore  alle 20 unita'. I
          contratti di cui al presente comma non possono avere durata
          superiore al mandato elettivo del sindaco o del  presidente
          della   provincia  in  carica.  Il  trattamento  economico,
          equivalente  a  quello  previsto  dai   vigenti   contratti
          collettivi  nazionali  e  decentrati per il personale degli
          enti  locali,  puo'  essere  integrato,  con  provvedimento
          motivato  della  giunta,  da  una  indennita'  ad personam,
          commisurata alla specifica qualificazione  professionale  e
          culturale,  anche in considerazione della temporaneita' del
          rapporto  e  delle  condizioni  di  mercato  relative  alle
          specifiche   competenze   professionali.   Il   trattamento
          economico  e  l'eventuale  indennita'  ad   personam   sono
          definiti  in stretta correlazione con il bilancio dell'ente
          e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.
          Il contratto a tempo determinato e' risolto di diritto  nel
          caso  in  cui  l'ente locale dichiari il dissesto o venga a
          trovarsi nelle situazioni  strutturalmente  deficitarie  di
          cui  all'art.  45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
          n. 504, e successive modificazioni''.
            5. Il rapporto di impiego del dipendente di una  pubblica
          amministrazione  e'  risolto  di  diritto con effetto dalla
          data di decorrenza del contratto  stipulato  ai  sensi  del
          comma   4.   L'amministrazione   di   provenienza  dispone,
          subordinatamente alla vacanza del posto in organico o dalla
          data in cui la vacanza si  verifica,  la  riassunzione  del
          dipendente  qualora  lo  stesso ne faccia richiesta entro i
          trenta giorni successivi alla cessazione  del  rapporto  di
          lavoro  a  tempo  determinato o alla data di disponibilita'
          del posto in organico.
            6. Sono ammessi a presentare domanda di  riammissione  in
          servizio, anche in deroga ai limiti temporali eventualmente
          previsti  dai  relativi  ordinamenti, i dipendenti pubblici
          dimessisi per  accedere  a  cariche  elettive  a  causa  di
          situazioni  di  ineleggibilita' dichiarate incostituzionali
          con sentenza della Corte costituzionale  n.  388  del  9-17
          ottobre  1991.  Nel periodo intercorrente tra la data delle
          dimissioni e la data  della  riammissione  in  servizio,  i
          dipendenti  pubblici stessi sono considemti ad ogni effetto
          di legge in aspettativa senza assegni.    La  domanda  deve
          essere  presentata  entro sei mesi dalla data di entrata in
          vigore della presente legge.
            7. Il comma 6 dell'art. 51 della legge 8 giugno 1990,  n.
          142, e' sostituito dal seguente:
            ''6.  Gli  incarichi  dirigenziali sono conferiti a tempo
          determinato, con provvedimento motivato e con le  modalita'
          fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
          servizi,  secondo  criteri  di competenza professionale, in
          relazione   agli   obiettivi   indicati    nel    programma
          amministrativo del sindaco o del presidente della provincia
          e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del
          sindaco  o  del  presidente della provincia, della giunta o
          dell'assessore  di  riferimento,  o  in  caso  di   mancato
          raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli
          obiettivi  loro  assegnati  nel piano esecutivo di gestione
          previsto dall'art. 11 del decreto legislativo  25  febbraio
          1995,   n.   77,   e   successive   modificazioni   o   per
          responsabilita' particolarmente grave o reiterata  e  negli
          altri   casi   disciplinati   dall'art.   20   del  decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e  dai  contratti
          collettivi  di  lavoro. L'attribuzione degli incarichi puo'
          prescindere dalla precedente assegnazione  di  funzioni  di
          direzione a seguito di concorsi''.
            8.  Al comma 7 dell'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n.
          142, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  ''Il
          regolamento  sull'ordinamento  degli  uffici  e dei servizi
          puo' inoltre prevedere la costituzione di uffici posti alle
          dirette  dipendenze  del  sindaco,  del  presidente   della
          provincia,  della giunta o degli assessori, per l'esercizio
          delle funzioni di indirizzo e di controllo loro  attribuite
          dalla  legge,  costituiti  da dipendenti dell'ente, ovvero,
          purche' l'ente non abbia dichiarato il dissesto e non versi
          nelle  situazioni  strutturalmente   deficitarie   di   cui
          all'art.  45  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
          504, e successive modificazioni, da  collaboratori  assunti
          con  contratto  a tempo determinato, i quali, se dipendenti
          da  una  pubblica  amministrazione,   sono   collocati   in
          aspettativa  senza  assegni.    Al  personale  assunto  con
          contratto di lavoro  subordinato  a  tempo  determinato  si
          applica  il  contratto  collettivo  nazionale di lavoro del
          personale degli enti  locali.  Con  provvedimento  motivato
          dalla  giunta, al personale di cui al precedente periodo il
          trattamento economico  accessorio  previsto  dai  contratti
          collettivi  puo'  essere  sostituito da un unico emolumento
          comprensivo dei compensi per il lavoro  straordinario,  per
          la   produttivita'  collettiva  e  per  la  qualita'  della
          prestazione individuale''.
            9. All'art. 41 del decreto legislativo 3  febbraio  1993,
          n. 29, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
            ''3-bis.  Il  regolamento sull'ordinamento degli uffici e
          dei servizi  degli  enti  locali  disciplina  le  dotazioni
          organiche,  le  modalita'  di  assunzione  agli impieghi, i
          requisiti  di  accesso  e  le  modalita'  concorsuali,  nel
          rispetto  dei  principi  fissati  nei commi 1 e 2 dell'art.
          36.
            3-ter. Nei comuni interessati  da  mutamenti  demografici
          stagionali  in relazione a flussi turistici o a particolari
          manifestazioni anche a  carattere  periodico,  al  fine  di
          assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi
          e  qualitativi  dei  servizi  pubblici, il regolamento puo'
          prevedere   particolari   modalita'   di   selezione    per
          l'assunzione del personale a tempo determinato per esigenze
          temporanee  o  stagionali,  secondo  criteri di rapidita' e
          trasparenza ed escludendo ogni forma di discriminazione.  I
          rapporti  a  tempo  determinato  non  possono,  a  pena  di
          nullita', essere in nessun caso trasformati in  rapporti  a
          tempo indeterminato''.
            10.  Dopo l'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e'
          inserito il seguente:
            ''Art. 51-bis (Direttore generale). - 1. Il  sindaco  nei
          comuni  con  popolazione  superiore ai 15.000 abitanti e il
          presidente  della  provincia,  previa  deliberazione  della
          giunta   comunale   o   provinciale,  possono  nominare  un
          direttore generale, al di fuori della dotazione organica  e
          con  contratto  a  tempo  determinato,  e  secondo  criteri
          stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici  e
          dei  servizi,  che  provvede ad attuare gli indirizzi e gli
          obiettivi stabiliti  dagli  organi  di  governo  dell'ente,
          secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente
          della provincia, e che sovrintende alla gestione dell'ente,
          perseguendo  livelli  ottimali  di efficacia ed efficienza.
          Compete   in   particolare   al   direttore   generale   la
          predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto
          dalla  lettera  a)  del  comma  2  dell'art. 40 del decreto
          legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, nonche' la proposta di
          piano esecutivo  di  gestione  previsto  dall'art.  11  del
          predetto  decreto  legislativo n. 77 del 1995. A tali fini,
          al  direttore  generale  rispondono,  nell'esercizio  delle
          funzioni   loro   assegnate,   i  dirigenti  dell'ente,  ad
          eccezione del segretario del comune e della provincia.
            2. Il direttore generale e' revocato dal  sindaco  o  dal
          presidente  della  provincia,  previa  deliberazione  della
          giunta comunale o provinciale.  La durata dell'incarico non
          puo'  eccedere  quella  del  mandato  del  sindaco  o   del
          presidente della provincia.
            3.   Nei  comuni  con  popolazione  inferiore  ai  15.000
          abitanti e' consentito procedere alla nomina del  direttore
          generale  previa  stipula  di convenzione tra comuni le cui
          popolazioni assommate raggiungano i 15.000  abitanti.    In
          tal caso il direttore generale dovra' provvedere anche alla
          gestione  coordinata  o  unitaria  dei servizi tra i comuni
          interessati.
            4. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste
          dal comma 3 e in  ogni  altro  caso  in  cui  il  direttore
          generale  non  sia  stato  nominato,  le  relative funzioni
          possono essere conferite dal sindaco o dal presidente della
          provincia al segretario.''.
            11. All'art. 55 della legge 8 giugno  1990,  n.  142,  il
          comma 5 e' sostituito dal seguente:
            ''5.  I  provvedimenti  dei  responsabili dei servizi che
          comportano impegni di spesa sono trasmessi al  responsabile
          del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione
          del  visto di regolarita' contabile attestante la copertura
          finanziaria.''.
            12. Gli enti locali, che  non  versino  nelle  situazioni
          strutturalmente  deficitarie di cui all'art. 45 del decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,   e   successive
          modificazioni,   possono   prevedere  concorsi  interamente
          riservati  al  personale   dipendente,   in   relazione   a
          particolari  profili  o figure professionali caratterizzati
          da   una    professionalita'    acquisita    esclusivamente
          all'interno  dell'ente.  La  stessa disposizione si applica
          altresi' alle camere di commercio, industria. artigianato e
          agricoltura, alle aziende sanitarie locali e  alle  aziende
          ospedaliere.
            13. Il comma 1 dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1994,
          n. 109, e' sostituito dai seguenti:
            ''1.  L'1  per cento del costo preventivato di un'opera o
          di  un  lavoro  ovvero  il  50  per  cento  della   tariffa
          professionale   relativa   a   un  atto  di  pianificazione
          generale, particolareggiata o esecutiva sono destinati alla
          costituzione di  un  fondo  interno  da  ripartire  tra  il
          personale   degli   uffici   tecnici   dell'amministrazione
          aggiudicatrice  o  titolare  dell'atto  di  pianificazione,
          qualora  essi  abbiano  redatto direttamente i progetti o i
          piani, il  coordinatore  unico  di  cui  all'art.    7,  il
          responsabile del procedimento e i loro collaboratori.
            1-bis.  Il  fondo di cui al comma 1 e' ripartito per ogni
          singola opera o atto di pianificazione, sulla  base  di  un
          regolamento  dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare
          dell'atto di pianificazione, nel quale vengono  indicati  i
          criteri   di   ripartizione   che   tengano   conto   delle
          responsabilita'  professionali  assunte  dagli  autori  dei
          progetti  e  dei  piani,  nonche'  dagli  incaricati  della
          direzione dei lavori e del collaudo in corso d'opera.''.
            14. Il comma 11 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993,
          n. 537, e' sostituito dal seguente:
            ''11. In deroga alle disposizioni dei commi  5  e  8  gli
          enti   locali  con  popolazione  non  superiore  ai  15.000
          abitanti, che non versino nelle situazioni  strutturalmente
          deficitarie  di  cui all'art. 45 del decreto legislativo 30
          dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, non sono
          tenuti alla rilevazione dei carichi di lavoro. Per gli enti
          locali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, che si
          trovino nelle stesse condizioni, la rilevazione dei carichi
          di lavoro costituisce  presupposto  indispensabile  per  la
          rideterminazione  delle dotazioni organiche. La metodologia
          adottata e' approvata con deliberazione della giunta che ne
          attesta,  nel  medesimo  atto,  la  congruita'.  Non  sono,
          altresi',  tenute alla rilevazione dei carichi di lavoro le
          istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza''.
            15. L'art. 16-bis del decreto-legge 18 gennaio  1993,  n.
          8,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 19 marzo
          1993, n. 68, e' sostituito dal seguente:
            ''Art. 16-bis (Disposizioni in materia  di  assunzioni  e
          mobilita'   negli  enti  locali).  -  1.  Le  procedure  di
          mobilita'  del  personale  degli  enti  locali  dissestati,
          eccedente   rispetto   ai  parametri  fissati  in  sede  di
          rideterminazione della pianta organica,  vengono  espletate
          prioritariamente   nell'ambito   della  provincia  e  della
          regione di' appartenenza dell'ente interessato.
            2. Esclusivamente al fine  di  consentire  l'assegnazione
          del  personale  di  cui  al  comma 1, gli enti locali della
          regione nella  quale  si  trovino  enti  locali  che  hanno
          deliberato   il  dissesto  danno  comunicazione  dei  posti
          vacanti, di cui intendono  assicurare  la  copertura,  alla
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
          funzione  pubblica.   Entro   quarantacinque   giorni   dal
          ricevimento  della  predetta comunicazione, il Dipartimento
          della funzione pubblica trasmette all'ente locale  l'elenco
          nominativo   del   personale   da  trasferire  mediante  la
          procedura di  mobilita'  d'ufficio.  In  mancanza  di  tale
          trasmissione,  nel  predetto  termine,  l'ente  locale puo'
          avviare le procedure di assunzione''.
            16. Le disposizioni dell'art. 3, commi da 47 a 52,  della
          legge  24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano agli enti
          locali che non  versino  nelle  situazioni  strutturalmente
          deficitarie  di cui all'art.  45 del decreto legislativo 30
          dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.
            17. Entro il 30  settembre  1998  gli  enti  locali  sono
          tenuti  ad  annullare  i provvedimenti di inquadramento del
          personale adottati in modo difforme dalle disposizioni  del
          decreto  del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n.
          347,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  e  a
          bandire  contestualmente  i  concorsi  per la copertura dei
          posti  resisi  vacanti  per effetto dell'annullamento. Fino
          alla data di copertura dei  posti  resisi  disponibili  per
          effetto  del  presente comma, il personale destinatario dei
          provvedimenti di  inquadramento  ivi  indicati  continua  a
          svolgere   le   mansioni   corrispondenti   alla  qualifica
          attribuita con detti provvedimenti, mantenendo il  relativo
          trattamento  economico.    Alla  copertura dei posti resisi
          vacanti per effetto dell'annullamento si provvede  mediante
          concorsi interni per titoli integrati da colloquio ai quali
          sono  ammessi  a partecipare i dipendenti appartenenti alla
          qualifica  immediatamente  inferiore  che  abbiano   svolto
          almeno  cinque  anni  di  effettivo servizio nella medesima
          qualifica, nonche' i dipendenti di cui  al  presente  comma
          anche  se  provvisti  del  titolo  di studio immediatamente
          inferiore a quello prescritto per l'accesso alla  qualifica
          corrispondente.
            18. All'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono
          apportate le seguenti modifiche:
             a)  al  comma 14, le parole: ''alla data del 30 novembre
          1995'' sono sostituite dalle seguenti: ''alla data  del  30
          novembre  1996''; le parole: ''indette entro il 31 dicembre
          1993'' sono sostituite dalle seguenti: ''indette  entro  il
          31 dicembre 1994''; le parole:  ''entro sei mesi dalla data
          di entrata in vigore della presente legge'' sono sostituite
          dalle seguenti: ''entro il 31 dicembre 1997'';
             b)  al  comma  15,  le  parole:  ''trentasei mesi'' sono
          sostituite dalle seguenti: ''ventiquattro mesi'';
             c) al comma 18, le parole:  ''31  dicembre  1996''  sono
          sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 1997''.
            19.  In caso di sospensione cautelare nei confronti di un
          impiegato di  un  ente  locale  sottoposto  a  procedimento
          penale,  la  temporanea vacanza puo' essere coperta con una
          assunzione  a  tempo  determinato,  anche  in  deroga  alle
          disposizioni della presente legge. Tale disposizione non si
          applica  per  gli  enti locali che versino nelle situazioni
          strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del  decreto
          legislativo   30   dicembre  1992,  n.  504,  e  successive
          modificazioni, che abbiano personale in mobilita'.
            20. Al  comma  3-bis,  primo  periodo,  dell'art.  1  del
          decreto-legge  27  ottobre  1995,  n.  444, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n.  539,  sono
          aggiunte,  in  fine,  le parole: ''vigente prima della data
          del 31 agosto 1993.''.
            21. Per gli enti locali,  in  deroga  a  quanto  previsto
          dall'art.    3,  comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n.
          537, le graduatorie concorsuali rimangono efficaci  per  un
          termine  di  tre  anni  dalla  data  di  pubblicazione  per
          l'eventuale copertura dei posti che si venissero a  rendere
          successivamente  vacanti e disponibili, fatta eccezione per
          i   posti   istituiti   o    trasformati    successivamente
          all'indizione del concorso medesimo. La disposizione di cui
          al  presente  comma ha efficacia a decorrere dal 4 dicembre
          1996".
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  51  della  legge n.
          142/1990  (Ordinamento  delle   autonomie   locali),   come
          modificato  dalla  legge  qui pubblicata (le modifiche sono
          evidenziate in corsivo):
            "Art. 51 (Organizzazione degli uffici e del personale)  -
          1.  I  comuni  e  le  province  disciplinano  con  appositi
          regolamenti, in conformita' con lo  statuto,  l'ordinamento
          generale  degli  uffici e dei servizi, in base a criteri di
          autonomia, funzionalita' ed  economicita'  di  gestione,  e
          secondo  principi  di  professionalita'  e responsabilita'.
          Nelle  materie  soggette  a  riserva  di  legge  ai   sensi
          dell'art.  2,  comma  1,  lettera o) della legge 23 ottobre
          1992, n. 421,  la  potesta'  regolamentare  degli  enti  si
          esercita  tenendo  conto  della  contrattazione  collettiva
          nazionale  e  comunque  in   modo   da   non   determinarne
          disapplicazioni   durante  il  periodo  di  vigenza.  Nelle
          materie non riservate alla legge il comma 2-bis dell'art. 2
          del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.   29,   e
          successive  modificazioni  e integrazioni, si applica anche
          ai regolamenti di cui al presente comma.
            2. Spetta ai dirigenti la direzione degli  uffici  e  dei
          servizi  secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti
          e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui  i
          poteri  di  indirizzo  e  di controllo spettano agli organi
          elettivi mentre la gestione amministrativa e' attribuita ai
          dirigenti.
            3.  Spettano  ai  dirigenti  tutti  i  compiti,  compresa
          l'adozione  di  atti  che impegnano l'amministrazione verso
          l'esterno, che la legge  e  lo  statuto  espressamente  non
          riservino  agli  organi di governo dell'ente.  Sono ad essi
          attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi  e
          dei  programmi  definiti con gli atti di indirizzo adottati
          dall'organo politico, tra i quali in  particolare,  secondo
          le  modalita'  stabilite  dallo  statuto  o dai regolamenti
          dell'ente:
             a) la presidenza delle commissioni di gara di concorso;
             b) la responsabilita' delle  procedure  d'appalto  e  di
          concorso;
             c) la stipulazione dei contratti;
             d)  gli  atti  di  gestione  finanziaria,  ivi  compresa
          l'assunzione di impegni di spesa;
             e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
             f) i  provvedimenti  di  autorizzazione,  concessione  o
          analoghi,   il  cui  rilascio  presupponga  accertamenti  e
          valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di
          criteri predeterminati dalla  legge,  dai  regolamenti,  da
          atti  generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni
          e le concessioni edilizie;
             g)  le  attestazioni,   certificazioni,   comunicazioni,
          diffide,  verbali,  autenticazioni,  legalizzazioni ed ogni
          altro atto costituente  manifestazione  di  giudizio  e  di
          conoscenza;
             h)  gli  atti  ad  essi  attribuiti  dallo statuto e dai
          regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco;
            3-bis.   Nei  comuni  privi  di  personale  di  qualifica
          dirigenziale le funzioni di cui al  comma  3,  fatta  salva
          l'applicazione  del comma 68, lettera c) dell'art. 17 della
          legge 15 maggio 1997, n. 127, possono essere attribuite,  a
          seguito   di   provvedimento   motivato   del  sindaco,  ai
          responsabili degli uffici o dei servizi,  indipendentemente
          dalla  loro  qualifica  funzionale,  anche in deroga a ogni
          diversa disposizione.
            3-ter. In attesa di  apposita  definizione  contrattuale,
          nei comuni di cui al comma 3-bis, ai responsabili di uffici
          e  servizi  possono essere assegnate indennita' di funzione
          localmente  determinate   nell'ambito   delle   complessive
          disponibilita' di bilancio dei comuni medesimi.
            3-quater.   Nei   comuni   tra   loro  convenzionati  per
          l'esercizio di funzioni amministrative o  per  espletamento
          associato  dei  servizi,  ai  responsabili  degli  uffici e
          servizi che svolgano la loro funzione anche per  gli  altri
          comuni,  in  attesa  di  apposita definizione contrattuale,
          possono essere assegnate indennita' di funzione  in  deroga
          alle  normative  vigenti.  La relativa maggiore spesa sara'
          rimborsata  dagli  altri  enti  convenzionati  nei  termini
          previsti dalla convenzione.
            4.   I   dirigenti  sono  direttamente  responsabili,  in
          relazione  agli  obiettivi  dell'ente,  della   correttezza
          amministrativa e dell'efficienza della gestione.
            5. Lo statuto puo' prevedere che la copertura  dei  posti
          di  responsabili  dei  servizi o degli uffici di qualifiche
          dirigenziali o di  alta  specializzazione,  possa  avvenire
          mediante  contratto a tempo determinato di diritto pubblico
          o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto
          privato,  fermi  restando  i  requisiti   richiesti   dalla
          qualifica da riscoprire.
            5-bis. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
          servizi,  negli  enti  in  cui  e'  prevista  la dirigenza,
          stabilisce i limiti, i  criteri  e  le  modalita'  con  cui
          possono  essere  stipulati,  al  di  fuori  della dotazione
          organica, contratti a tempo determinato per i  dirigenti  e
          le   alte  specializzazioni,  fermi  restando  i  requisiti
          richiesti per la qualifica  da  ricoprire.  Tali  contratti
          sono  stipulati in misura complessivamente non superiore al
          5 per cento  del  totale  della  dotazione  organica  della
          dirigenza  e  dell'area direttiva e comunque per almeno una
          unita'.Negli   altri    enti    locali    il    regolamento
          sull'ordinamento  degli  uffici  e dei servizi stabilisce i
          limiti, i criteri e le modalita'  con  cui  possono  essere
          stipulati,  al  di  fuori della dotazione organica, solo in
          assenza di professionalita' analoghe  presenti  all'interno
          dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte
          specializzazioni  o  funzionari  dell'area direttiva, fermi
          restando  i  requisiti  richiesti  per  la   qualifica   da
          ricoprire.     Tali  contratti  sono  stipulati  in  misura
          complessivamente  non  superiore  al  5  per  cento   della
          dotazione  organica  dell'ente,  o ad una unita' negli enti
          con una dotazione organica  inferiore  alle  20  unita'.  I
          contratti di cui al presente comma non possono avere durata
          superiore  al mandato elettivo del sindaco o del presidente
          della  provincia  in  carica.  Il  trattamento   economico,
          equivalente   a   quello  previsto  dai  vigenti  contratti
          collettivi nazionali e decentrati per  il  personale  degli
          enti  locali,  puo'  essere  integrato,  con  provvedimento
          motivato della  giunta,  da  una  indennita'  ad  personam,
          commisurata  alla  specifica qualificazione professionale e
          culturale, anche in considerazione della temporaneita'  del
          rapporto  e  delle  condizioni  di  mercato  relative  alle
          specifiche   competenze   professionali.   Il   trattamento
          economico   e   l'eventuale  indennita'  ad  personam  sono
          definiti in stretta correlazione con il bilancio  dell'ente
          e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.
          Il  contratto a tempo determinato e' risolto di diritto nel
          caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto  o  venga  a
          trovarsi  nelle  situazioni  strutturalmente deficitarie di
          cui all'art. 45 del decreto legislativo 30  dicembre  1992,
          n. 504, e successive modificazioni.
            6.  Gli  incarichi  dirigenziali  sono  conferiti a tempo
          determinato, con provvedimento motivato e con le  modalita'
          fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
          servizi,  secondo  criteri  di competenza professionale, in
          relazione   agli   obiettivi   indicati    nel    programma
          amministrativo del sindaco o del presidente della provincia
          e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del
          sindaco  o  del  presidente della provincia, della giunta o
          dell'assessore  di  riferimento,  o  in  caso  di   mancato
          raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli
          obiettivi  loro  assegnati  nel piano esecutivo di gestione
          previsto dall'art. 11 del decreto legislativo  25  febbraio
          1995,   n.   77,   e   successive   modificazioni,   o  per
          responsabilita' particolarmente grave o reiterata  e  negli
          altri   casi   disciplinati   dall'art.   20   del  decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e  dai  contratti
          collettivi  di  lavoro. L'attribuzione degli incarichi puo'
          prescindere dalla precedente assegnazione  di  funzioni  di
          direzione a seguito di concorsi.
            7. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine,
          il  regolamento  puo'  prevedere  collaborazioni esterne ad
          alto  contenuto  di  professionalita'.     Il   regolamento
          sull'ordinamento  degli  uffici  e dei servizi puo' inoltre
          prevedere la costituzione  di  uffici  posti  alle  dirette
          dipendenze  del  sindaco,  del  presidente della provincia,
          della giunta  o  degli  assessori,  per  l'esercizio  delle
          funzioni  di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla
          legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero,  purche'
          l'ente  non  abbia dichiarato il dissesto e non versi nelle
          situazioni strutturalmente deficitarie di cui  all'art.  45
          del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  e
          successive  modificazioni,  da  collaboratori  assunti  con
          contratto a tempo determinato.
            8. (Abrogato).
            9. (Abrogato).
            10. (Abrogato).
            11.  Le  norme  del  presente articolo si applicano anche
          agli uffici ed al  personale  degli  enti  dipendenti,  dei
          consorzi   e   delle   comunita'   montane,   salvo  quanto
          diversamente previsto dalla legge".
            -  Si  riporta  l'art.  17,  comma  68,  della  legge  n.
          127/1997:
            "68.  Il segretario comunale e provinciale svolge compiti
          di    collaborazione    e    funzioni     di     assistenza
          giuridico-amministrativa   nei   confronti   degli   organi
          dell'ente   in   ordine   alla   conformita'    dell'azione
          amministrativa  alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
          Il  sindaco  o  il  presidente  della  provincia,  ove   si
          avvalgano  della  facolta'  prevista  dal comma 1 dell'art.
          51-bis della  legge  8  giugno  1990,  n.  142,  introdotto
          dall'art.    6,    comma    10,   della   presente   legge,
          contestualmente al provvedimento di  nomina  del  direttore
          generale  disciplinano,  secondo  l'ordinamento dell'ente e
          nel  rispetto  dei  loro  distinti  ed  autonomi  ruoli,  i
          rapporti  tra  il  segretario  ed il direttore generale. il
          segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni  dei
          dirigenti  e ne coordina l'attivita', salvo quando ai sensi
          e per gli effetti del comma 1 del citato art.  51-bis della
          legge n. 142 del 1990 il  sindaco  o  il  presidente  della
          provincia   abbiano  nominato  il  direttore  generale.  Il
          segretario inoltre:
             a) partecipa con funzioni  consultive,  referenti  e  di
          assistenza  alle riunioni del consiglio e della giunta e ne
          cura la verbalizzazione;
             b) puo' rogare tutti i contratti  nei  quali  l'ente  e'
          parte  ed autenticare scritture private ed atti unilaterali
          nell'interesse dell'ente;
             c) esercita  ogni  altra  funzione  attribuitagli  dallo
          statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal
          presidente della provincia".
            -  Si  riporta  l'art.  9  della  legge  n. 127/1997 come
          modificato dalla legge qui pubblicata  (le  modifiche  sono
          evidenziate in corsivo):
            "Art.   9   (Disposizioni   in   materia   di  equilibrio
          finanziario e contabilita' degli enti locali). -  1.  Entro
          centoventi  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della
          presente legge, il Governo e'  delegato  ad  emanare  norme
          legislative  dirette ad integrare le disposizioni di cui al
          decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77,  e  successive
          modificazioni relative alle conseguenze della dichiarazione
          di  dissesto  finanziario  di  cui all'art. 79 del medesimo
          decreto e dirette a rafforzare gli  strumenti  di  verifica
          per garantire il rispetto dell'equilibrio finanziario degli
          enti   locali   e   la   corretta  gestione  delle  risorse
          finanziarie, strumentali e umane, prevedendo:
             a)  sistemi  di   verifica   dell'attendibilita'   delle
          previsioni di bilancio da parte dei collegi dei revisori,
             b)  le  sanzioni  per  gli  amministratori, esclusa ogni
          limitazione ai diritti  di  elettorato  attivo  e  passivo,
          quando  il  dissesto finanziario sia diretta conseguenza di
          azioni od omissioni  dolose  o  colpose  accertate  secondo
          giusto procedimento;
             c)  procedure semplificate e celeri per la rilevazione e
          il   pagamento   dei   debiti   conseguenti   al   dissesto
          finanziario;
             d)  disposizioni  per garantire il rispetto dell'obbligo
          di idonea copertura  finanziaria  nelle  deliberazioni  dei
          provvedimenti degli enti locali e per contenere il fenomeno
          dei debiti fuori bilancio.
            2.  Sullo  schema  di  decreto  legislativo e' acquisito,
          entro trenta giorni dalla data di trasmissione,  il  parere
          delle  competenti  Commissioni  parlamentari, nonche' della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni  e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano e
          della  Conferenza  Stato-Citta'  e  autonomie  locali.   In
          mancanza  dei  pareri  nel  termine  prescritto, il Governo
          procede comunque all'emanazione del decreto legislativo.
            3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a) e c), si
          applicano  anche  ai  casi di dissesto in atto alla data di
          entrata in vigore del decreto legislativo emanato ai  sensi
          del medesimo comma 1.
            3-bis.  All'art.  105,  comma  1,  lettera b) del decreto
          legislativo  25  febbraio  1995,  n.  77,  come  modificata
          dall'art.  17 del decreto legislativo 15 settembre 1997, n.
          342, il secondo periodo e' sostituito dal  seguente:  ''Nei
          pareri  e'  espresso un motivato giudizio di congruita', di
          coerenza e di attendibilita' contabile delle previsioni  di
          bilancio  e  dei   programmi e progetti, anche tenuto conto
          dei  pareri  espressi   dal   responsabile   del   servizio
          finanziario ai sensi dell'art. 3, delle variazioni rispetto
          all'anno  precedente,  dell'applicazione  dei  parametri di
          deficitarieta'  strutturale  e  di  ogni   altro   elemento
          utile''.
            4.  L'art.  108 del decreto legislativo 25 febbraio 1995,
          n. 77, e' sostituito dal seguente:
            ''Art.  108  (Adeguamento  dei  regolamenti).  -   1.   I
          regolamenti  di  contabilita'  di  comuni  e  province sono
          approvati  nel  rispetto  delle  sottoelencate  norme   del
          presente  decreto,  da  considerarsi come principi generali
          con valore di limite inderogabile:
             a) artt. da 1 a 18;
             b) artt. 21, 24, comma 4, 25, comma 2, 27 e 29, comma 1;
             c) artt. da 31 a 34;
             d) artt. 35, commi da 1 a 4, e da 36 a 39;
             e) artt. 43, 44, comma 1, 46 e 48;
             f) articoli da 50 a 54, 58, commi 1 e 2, 62 e 64;
             g) artt. da 67 a 99;
             h) artt. 100, 102, 105, 106, 107, 111 e 116.
             2. Le  rimanenti  norme  del  presente  decreto  non  si
          applicano  qualora il regolamento di contabilita' dell'ente
          rechi una differente disciplina''.
            5. Fermo restando l'obbligo del sistema di  codifica  dei
          titoli  di  entrata  e  di  spesa,  la  predisposizione del
          modello di cui all'art.   114, comma  1,  lettera  c),  del
          decreto  legislativo  25 febbraio 1995, n. 77, e successive
          modificazioni,  da  parte   di   comuni   e   province   e'
          facoltativa.
            6.   Sono  abrogati  l'art.  50,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, il comma  5  dell'art.
          32  del  decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
          1988, n. 43, nella  parte  in  cui  consente  l'affidamento
          senza  gara del servizio di tesoreria al concessionario del
          servizio di riscossione,  e,  all'art.  27,  comma  9,  del
          decreto  legislativo  25 febbraio 1995, n. 77, e successive
          modificazioni, sono soppresse  le  parole:  ''all'art.  53,
          comma 1, ed''.
            All'art. 31, comma 2, lettera c), del decreto legislativo
          25  febbraio  1995,  n.  77, e successive modificazioni, le
          parole: ''in sede di assestamento'' sono  sostituite  dalle
          parole: ''una tantum''.
            7. In prima applicazione il termine per l'adeguamento dei
          regolamenti  di  contabilita'  di  comuni  e  province   ai
          principi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e
          successive modificazioni, e' fissato al 31 ottobre 1997.
            7-bis.  Disposizioni integrative e correttive del decreto
          legislativo emanato ai sensi del  comma  1  possono  essere
          adottate,  con  il rispetto del medesimi principi e criteri
          direttivi e con le stesse procedure, entro  un  anno  dalla
          data di entrata in vigore dello stesso".
            -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  105  del  decreto
          legislativo  n.     77/1995  (Ordinamento   finanziario   e
          contabile  degli  enti  locali) come modificato dalla legge
          qui pubblicata (le modifiche sono evidenziate in corsivo):
            "Art. 105 (Funzioni). - 1. L'organo dei revisione  svolge
          le seguenti funzioni:
             a)  attivita'  di collaborazione con l'organo consiliare
          secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;
             b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei
          documenti allegati e  sulle  variazioni  di  bilancio.  Nei
          pareri  e'  espresso un motivato giudizio di congruita', di
          coerenza e di attendibilita' contabile delle previsioni  di
          bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dei
          pareri  espressi  dal responsabile del servizio finanziario
          ai sensi dell'art. 3, delle  variazioni  rispetto  all'anno
          precedente,     dell'aplicazione     dei    parametri    di
          deficitarieta' strutturale e di ogni altro elemento  utile.
          Nei  pareri  sono  suggerite all'organo consiliare tutte le
          misure   atte   ad   assicurare   l'attendibilita'    delle
          impostazioni.   I   pareri   sono   obbligatori.   L'organo
          consiliare  e'   tenuto   ad   adottare   i   provvedimenti
          conseguenti  o a motivare adeguatamente la mancata adozione
          delle misure proposte dall'organo di revisione;
             c) vigilanza sulla regolarita' contabile, finanziaria ed
          economica  della  gestione  relativamente  all'acquisizione
          delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attivita'
          contrattuale,    all'amministrazione    dei    beni,   alla
          completezza della documentazione, agli adempimenti  fiscali
          e  alla  tenuta  della  contabilita'; l'organo di revisione
          svolge  tali  funzioni  anche  con  tecniche  motivate   di
          campionamento;
             d)  relazione sulla proposta di deliberazione consiliare
          del rendiconto della gestione e sullo schema di  rendiconto
          entro  il termine, previsto dal regolamento di contabilita'
          e comunque non inferiore  a  20  giorni,  decorrente  dalla
          trasmissione  della  stessa  proposta approvata dall'organo
          esecutivo.  La  relazione  contiene  l'attestazione   sulla
          corrispondenza   del   rendiconto   alle  risultanze  della
          gestione  nonche'  rilievi,   considerazioni   e   proposte
          tendenti   a   conseguire   efficienza,   produttivita'  ed
          economicita' della gestione;
             e) referto all'organo consiliare su gravi  irregolarita'
          di  gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi
          giurisdizionali   ove    si    configurino    ipotesi    di
          responsabilita';
             f) verifiche di cassa di cui all'art. 64.
            2.  Al  fine di garantire l'adempimento delle funzioni di
          cui al precedente comma, l'organo di revisione  ha  diritto
          di   accesso   agli  atti  e  documenti  dell'ente  e  puo'
          partecipare  all'assemblea   dell'organo   consiliare   per
          l'approvazione  del bilancio di previsione e del rendiconto
          di gestione. Puo' altresi' partecipare alle altre assemblee
          dell'organo  consiliare  e,  se  previsto   dallo   statuto
          dell'ente,   alle   riunioni   dell'organo  esecutivo.  Per
          consentire  la  partecipazione  alle   predette   assemblee
          all'organo  di  revisione sono comunicati i relativi ordini
          del giorno. Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi:
             a)  da  parte  dell'organo  regionale  di  controllo  le
          decisioni  di  annullamento  nei  confronti  delle  elibere
          adottate dagli organi degli enti locali;
             b) da parte del responsabile del servizio finanziario le
          attestazioni di assenza di copertura finanziaria in  ordine
          alle delibere di impegni di spesa.
            3.  L'organo  di  revisione  e'  dotato, a cura dell'ente
          locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento  dei  propri
          compiti,  secondo  quanto  stabilito  dallo  statuto  e dai
          regolamenti.
            4.  L'organo  della  revisione  puo'   incaricare   della
          collaborazione  nella  propria  funzione,  sotto la propria
          responsabilita', uno o piu' soggetti aventi i requisiti  di
          cui  all'art. 100, comma 2. I relativi compensi rimangono a
          carico dell'organo di revisione.
            5.  I  singoli  componenti   dell'organo   di   revisione
          collegiale  hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli
          individuali.
            6. Lo statuto dell'ente locale puo' prevedere ampliamenti
          delle funzioni affidate ai revisori".
            -  Gli  articoli  del  decreto-legislativo   n.   77/1995
          introdotti  nella  lettera h) dell'art. 108 dalla legge qui
          pubblicata sono i seguenti:  100, 105 e 107;  l'art. 105 e'
          stato sopra riportato. Si riportano di  seguito  gli  artt.
          100 e 107.
            "Art.  100 (Organo di revisione economico-finanziaria). -
          1.  I  consigli  comunali,  provinciali  e   delle   citta'
          metropolitane  eleggono con voto limitato a due componenti,
          un collegio di revisori composto da tre membri.
            2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:
             a)  uno  tra  gli  iscritti  al  registro  dei  revisori
          contabili,  il  quale  svolge le funzioni di presidente del
          collegio;
             b)  uno  tra  gli   iscritti   nell'albo   dei   dottori
          commercialisti;
             c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
            3.  Nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti,
          nelle unioni  dei  comuni  e  nelle  comunita'  montane  la
          revisione  economico-finanziaria  e'  affidata  ad  un solo
          revisore eletto dal  consiglio  comunale  o  dal  consiglio
          dell'unione  di  comuni  o  dall'assemblea  della Comunita'
          montana a maggioranza assoluta dei membri e  scelto  tra  i
          soggetti di cui al comma 2.
            4.  Gli  enti locali comunicano al Ministero dell'interno
          ed al Consiglio nazionale  dell'economia  e  del  lavoro  i
          nominativi dei soggetti cui e' affidato l'incarico entro 20
          giorni dall'avvenuta esecutivita' della delibera di nomina.
          Le modalita' della comunicazione sono stabilite con decreto
          del  Ministro dell'interno. Gli enti locali provvedono, nel
          medesimo termine, a comunicare i nominativi dei revisori ai
          propri tesorieri".
            "Art. 107 (Compenso dei revisori). - 1. Con  decreto  del
          Ministro  dell'interno  di  concerto  con  il  Ministro del
          tesoro vengono fissati i limiti massimi del  compenso  base
          spettante  ai  revisori,  da  aggiornarsi triennalmente. Il
          compenso base  e'  determinato  in  relazione  alla  classe
          demografica   ed   alle   spese   di   funzionamento  e  di
          investimento dell'ente locale.
            2. Il compenso di cui al comma l  puo'  essere  aumentato
          dall'ente locale fino al limite massimo del 20 per cento in
          relazione  alle  ulteriori  funzioni  assegnate  rispetto a
          quelle indicate nell'art.  105.
            3. Il compenso di cui al comma l  puo'  essere  aumentato
          dall'ente  locale  quando  i revisori esercitano le proprie
          funzioni anche nei confronti  delle  istituzioni  dell'ente
          sino  al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo
          complessivo non superiore al 30 per cento.
            4. Quando la funzione dl revisione  economico-finanziaria
          e'   esercitata  dal  collegio  dei  revisori  il  compenso
          determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 e' aumentato per il
          presidente del collegio stesso del 50 per cento.
            5. Per la determinazione del  compenso  base  di  cui  al
          comma l spettante al revisore della comunita' montana ed al
          revisore  dell'unione  di  comuni  si  fa  riferimento, per
          quanto attiene alla classe demografica, rispettivamente, al
          comune totalmente montano piu' popoloso facente parte della
          comunita' stessa ed al comune piu' popoloso  facente  parte
          dell'unione.
            6.  Per  la  determinazione  del  compenso base di cui al
          comma l spettante ai revisori della citta' metropolitana si
          fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica,
          al comune capoluogo.
            7. L'ente locale  stabilisce  il  compenso  spettante  ai
          revisori con la stessa delibera di nomina".
            -  Si  riporta  l'art.  11  della  legge n. 127/1997 come
          modificato dalla legge qui pubblicata  (le  modifiche  sono
          evidenziate in corsivo):
            "Art.  11 (Soppressione della commissione di cui all'art.
          19, secondo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124,
          convertito, con modificazioni dalla legge 13  maggio  1965,
          n.  431.  Competenza  del  Consiglio  superiore  dei lavori
          pubblici),  -  1.  Il  parere  del  Consiglio superiore dei
          lavori pubblici sostituisce il parere della commissione  di
          cui all'art.  19, secondo comma, del decreto-legge 15 marzo
          1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
          maggio   1965,  n.  431,  e  successive  modificazioni.  La
          commissione predetta e' soppressa.
            2. All'art. 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,  come
          modificata   dal  decreto-legge  3  aprile  1995,  n.  101,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 2  giugno  1995,
          n. 216, dopo il comma 5-bis, e' aggiunto il seguente:
            ''5-ter.  Il  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici
          esprime  il  parere  entro  quarantacinque   giorni   dalla
          trasmissione  del  progetto.    Decorso  tale  termine,  il
          procedimento prosegue  prescindendo  dal  parere  omesso  e
          l'amministrazione      motiva      autonomamente     l'atto
          amministrativo da emanare''".
            - Si  riporta  il  testo  dell'art.  12  della  legge  n.
          127/1997  come  modificato  dalla  legge qui pubblicata (le
          modifiche sono evidenziate in corsivo):
            "Art. 12 (Disposizioni in materia  di  alienazione  degli
          immobili  di  proprieta'  pubblica).  -  1. Dopo il comma 2
          dell'art. 1 della  legge  24  dicembre  1993,  n.  560,  e'
          inserito il seguente:
            ''2-bis.  Le  disposizioni  della  presente  legge non si
          applicano  alle  unita'  immobiliari  degli  enti  pubblici
          territoriali   che   non   abbiano  finalita'  di  edilizia
          residenziale pubblica. Agli immobili urbani  pubblici  e  a
          quelli  sottoposti  a  tutela  ai sensi dell'art.   4 della
          legge 1 giugno 1939, n. 1089,  adibiti  a  uso  diverso  da
          quello   di   edilizia   residenziale   si   applicano   le
          disposizioni degli artt.   38 e 40 della  legge  27  luglio
          1978, n. 392, e successive modificazioni''.
            2.   l  comuni  e  le  province  possono  procedere  alle
          alienazioni del proprio  patrimonio  immobiliare  anche  in
          deroga  alle  norme  di cui alla legge 24 dicembre 1908, n.
          783,  e  successive  modificazioni,   ed   al   regolamento
          approvato  con  regio  decreto  17 giugno 1909, n.   454, e
          successive  modificazioni,   nonche'   alle   norme   sulla
          contabilita'  generale  degli enti locali, fermi restando i
          principi generali dell'ordinamento  giuridico-contabile.  A
          tal  fine sono assicurati criteri di trasparenza e adeguate
          forme di pubblicita' per acquisire e  valutare  concorrenti
          proposte di acquisto, da definire con regolamento dell'ente
          interessato.
            3. (Abrogato).
            4. (Abrogato).
            5.  Le  approvazioni  e  le autorizzazioni ai sensi della
          legge 1 giugno 1939, n. 1089,  relative  ad  interventi  in
          materia   di  edilizia  pubblica  e  privata  sui  beni  di
          interesse storico e artistico,  sono  rilasciate  entro  il
          termine   di   novanta  giorni  dalla  presentazione  della
          richiesta alla competente  soprintendenza.  Il  termine  e'
          sospeso,  fino  a  trenta giorni, per una sola volta, se la
          competente  soprintendenza  richiede chiarimenti o elementi
          integrativi di giudizio ovvero procede ad  accertamenti  di
          natura tecnica, dandone comunicazione al richiedente.
            6. Decorso il termine di cui al comma 5, previa diffida a
          provvedere  nel  successivo  termine  di  trenta giorni, le
          richieste di approvazione e di autorizzazione si  intendono
          accolte.  In  tali casi, nei confronti dei responsabili del
          ritardo e' promosso il procedimento  disciplinare  mediante
          contestazione    di   addebiti,   in   applicazione   delle
          disposizioni vigenti.
            6-bis. I termini di cui al comma 1, al comma  2,  lettera
          a), e al comma 3 dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n.
          352, sono prorogati di sei mesi".
            -   Il   testo   dell'art.  1  della  legge  n.  352/1997
          (Disposizioni sui beni culturali) e' il seguente:
            "Art. 1 (Testo unico  delle  norme  in  materia  di  beni
          culturali).    - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato
          ad emanare, entro un anno dalla data di entrata  in  vigore
          della  presente  legge,  un  decreto legislativo recante un
          testo unico nel quale siano riunite e coordinate  tutte  le
          disposizioni   legislative   vigenti  in  materia  di  beni
          culturali e ambientali. Con l'entrata in vigore  del  testo
          unico  sono  abrogate  tutte  le previgenti disposizioni in
          materia che il Governo indica in allegato al medesimo testo
          unico.
            2. Nella predisposizione del testo unico di cui al  comma
          1,  il  Governo  si  attiene ai seguenti principi e criteri
          direttivi:
             a)  possono  essere  inserite   nel   testo   unico   le
          disposizioni  legislative  vigenti  alla data di entrata in
          vigore della presente legge, nonche' quelle che  entreranno
          in vigore nei sei mesi successivi;
             b)    alle    disposizioni   devono   essere   apportate
          esclusivamente le  modificazioni  necessarie  per  il  loro
          coordinamento formale e sostanziale, nonche' per assicurare
          il riordino e la semplificazione ai procedimenti.
            3.  Lo  schema  di  testo unico e' trasmesso, entro sette
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
          affinche' le competenti Commissioni parlamentari  esprimano
          il loro parere. Si applica la procedura di cui all'art. 14,
          comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
            4.  Il  testo  unico  potra' essere aggiornato, entro tre
          anni dalla  data  della  sua  entrata  in  vigore,  con  la
          medesima procedura di cui ai commi 1, 2 e 3.
            5.  Il  testo unico e' emanato con decreto del Presidente
          della Repubblica, su  proposta  del  Ministro  per  i  beni
          culturali  e ambientali, previa deliberazione del Consiglio
          dei Ministri, udito il Consiglio di Stato, il cui parere e'
          espresso entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del
          relativo schema.
            6.   Per   la   stesura   del   testo    da    sottoporre
          all'approvazione  del  Consiglio  dei Ministri, il Ministro
          per i beni culturali e ambientali puo' avvalersi dell'opera
          di enti, di  istituti  universitari,  nonche'  di  esperti,
          particolarmente    qualificati    nel   settore,   mediante
          affidamento di incarichi di studio; al  relativo  onere  si
          provvede  mediante  utilizzazione delle risorse disponibili
          nell'ambito  degli  ordinari  capitoli   dello   stato   di
          previsione   del   Ministero   per   i   beni  culturali  e
          ambientali".
            - Si riporta l'art.  13  della  legge  n.  127/1997  come
          modificato  dalla  legge  qui pubblicata (le modifiche sono
          evidenziate in corsivo):
            "Art. 13 (Abrogazione delle  disposizioni  che  prevedono
          autorizzazioni  ad  accettare  lasciti  e  donazioni  e  ad
          acquistare beni stabili). -
            1. L'art. 17 del codice civile e la legge 21 giugno 1896,
          n. 218, sono abrogati;  sono  altresi'  abrogate  le  altre
          disposizioni  che prescrivono autorizzazioni per l'acquisto
          e  l'alienazione  di  immobili  o   per   accettazione   di
          donazioni,   eredita'   e   legati   da  parte  di  persone
          giuridiche, associazioni e fondazioni.
            2. Le disposizioni di cui al comma 1 si  applicano  anche
          alle   acquisizioni   deliberate  o  verificatesi  in  data
          anteriore a quella di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge".
            -   Si  riporta  l'art.  16  della  legge  127/1997  come
          modificato dalla legge qui pubblicata  (le  modifiche  sono
          evidenziate in corsivo):
            "Art. 16 (Difensori civici delle regioni e delle province
          autonome).    -  1.  A  tutela  dei cittadini residenti nei
          comuni delle rispettive regioni e province autonome e degli
          altri soggetti aventi titolo secondo quanto stabilito dagli
          ordinamenti di ciascuna regione  e  provincia  autonoma,  i
          difensori  civici delle regioni e delle provincie autonome,
          su  sollecitazione  di  cittadini  singoli   o   associati,
          esercitano,   sino  all'istituzione  del  difensore  civico
          nazionale,  anche  nei  confronti   delle   amministrazioni
          periferiche   dello   Stato,   limitatamente   agli  ambiti
          territoriali di rispettiva competenza,  con  esclusione  di
          quelle   che   operano  nei  settori  della  difesa,  della
          sicurezza pubblica e della giustizia, le medesime  funzioni
          di   richiesta,   di   proposta,  di  sollecitazione  e  di
          informazione che  i  rispettivi  ordinamenti  attribuiscono
          agli  stessi  nei  confronti  delle  strutture  regionali e
          provinciali.
             2. I difensori civici inviano ai Presidenti  del  Senato
          della  Repubblica  e  della Camera dei deputati entro il 31
          marzo  una  relazione   sull'attivita'   svolta   nell'anno
          precedente ai sensi del comma 1".
            -   Per  l'art.  17  della  legge  n.  127/1997  vedi  il
          supplemento ordinario n. 138/L alla Gazzetta  Ufficiale  n.
          155  del  5  luglio  1997.  Si riportano i commi 2 e 33 del
          citato art. 17 come modificati dalla legge  qui  pubblicata
          (le modifiche sono evidenziate in corsivo):
            "2.  Dopo  il  comma  3 dell'art. 14 della legge 7 agosto
          1990, n.  241, e' inserito il seguente:
            ''3-bis.  Nel  caso  in  cui  una  amministrazione  abbia
          espresso,  anche  nel  corso  della  conferenza, il proprio
          motivato  dissenso,   l'amministrazione   procedente   puo'
          assumere  la  determinazione  di  conclusione  positiva del
          procedimento  dandone  comunicazione  al   Presidente   del
          Consiglio  dei Ministri, ove l'amministrazione procedente o
          quella dissenziente sia una amministrazione statale;  negli
          altri  casi  la  comunicazione  e' data al presidente della
          regione ed ai sindaci.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  previa  delibera  del  Consiglio  medesimo, o il
          presidente della regione o i sindaci, previa  delibera  del
          consiglio  regionale  o dei consigli comunali, entro trenta
          giorni  dalla  ricezione   della   comunicazione,   possono
          disporre   la  sospensione  della  determinazione  inviata;
          trascorso tale  termine,  in  assenza  di  sospensione,  la
          determinazione  e'  esecutiva''.  In caso di sospensione la
          conferenza puo', entro  trenta  giorni,  pervenire  ad  una
          nuova  decisione  che  tenga  conto  delle osservazioni del
          Presidente del Consiglio dei Ministri. Decorso  inutilmente
          tale termine, la conferenza e' sciolta".
            "33.  Il  controllo preventivo di legittimita' sugli atti
          degli enti locali, ivi compresi gli atti delle  istituzioni
          pubbliche  di  assistenza  e beneficenza (IPAB) si esercita
          esclusivamente sugli statuti dell'ente, sui regolamenti  di
          competenza   del   consiglio,   esclusi   quelli  attinenti
          all'autonomia  organizzativa  e  contabile,   sui   bilanci
          annuali e pluriennali e relative variazioni, sul rendiconto
          della  gestione,  secondo le disposizioni dei commi da 34 a
          45".