Art. 3.
   (Disposizioni in materia di formazione del personale dipendente
                  dalle pubbliche amministrazioni)
  1.  Nell'ambito  delle iniziative di innovazione amministrativa, il
Centro  di  formazione  e studi (FORMEZ) pu² rimodulare i progetti in
corso finanziati con risorse gia' assegnate nei precedenti esercizi.
  2. Le risorse finanziarie attribuite al FORMEZ per il funzionamento
e   lo  svolgimento  delle  attivita'  istituzionali,  ai  sensi  del
decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile
1995,  n.  104,  sono  iscritte,  a decorrere dall'esercizio 1998, in
apposite  unita'  previsionali  di  base  da istituire nello stato di
previsione  della  Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento
del  bilancio e dei servizi amministrativi e tecnici. Il Ministro del
tesoro,  del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio,  anche nel conto dei residui, e provvede alla denominazione
delle  nuove  unita' previsionali di base su indicazione del Ministro
per la funzione pubblica e gli affari regionali.
  3.  Nell'ambito  delle iniziative di innovazione amministrativa, il
FORMEZ  pu²  operare  sull'intero  territorio  nazionale  a decorrere
dall'esercizio  finanziario successivo a quello in corso alla data di
entrata  in  vigore  della presente legge. A tale scopo devono essere
ridefiniti,  anche  statutariamente,  i  fini  dell'Istituto e devono
essere discussi nelle sedi preposte i progetti formativi da estendere
all'intero  territorio nazionale e per i quali devono essere adeguati
nuovi finanziamenti.
  4.  Ai  partecipanti  al  corso di formazione dirigenziale previsto
dall'articolo  28  del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
assegnata  una  borsa  di  studio  annua  lorda,  in  relazione  alla
frequenza  del corso e con le modalita' stabilite dalle norme vigenti
per il pagamento degli stipendi, d'importo pari al 60 per cento dello
stipendio  tabellare  e  dell'indennita'  integrativa speciale, nelle
misure  annue  lorde  in  vigore  nel  tempo  previste  dal contratto
collettivo  nazionale  di lavoro del personale dirigente del comparto
Ministeri.  Detto  importo  comprende  anche  il  corrispettivo che i
partecipanti  al  corso  sono  tenuti a versare alla Scuola superiore
della  pubblica amministrazione per il servizio di ristorazione o, se
previsto, di residenzialita'.
  5.  All'articolo  43,  comma  5,  ultimo  periodo,  della  legge 27
dicembre 1997, n. 449, la parola: "tecnico" e' soppressa.
 
          Note all'art. 3:
            - Il decreto-legge n. 32/1995, convertito dalla legge  n.
          104/1995  reca:  "Disposizioni  urgenti  per  accelerare la
          concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla
          soppressa Agenzia per  la  promozione  dello  sviluppo  del
          Mezzogiorno,  per  la  sistemazione del relativo personale,
          nonche' per l'avvio dell'intervento  ordinario  nelle  aree
          depresse del territorio nazionale".
            -   Si   riporta   il  testo  dell'art.  28  del  decreto
          legislativo       n.       29/1993       (Razionalizzazione
          dell'organizzazione   delle   amministrazioni  pubbliche  e
          revisione della disciplina in materia di pubblico  impiego,
          a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
            "Art.  28  (Accesso  alla  qualifica  di dirigente). - 1.
          L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni
          statali,  anche  ad  ordinamento  autonomo,   comprese   le
          istituzioni   universitarie,  e  negli  enti  pubblici  non
          economici, ad eccezione  del  personale  con  qualifica  di
          ricercatore  e  tecnologo delle istituzioni e degli enti di
          ricerca e sperimentazione, avviene per concorso  per  esami
          indetto   dalle   singole   amministrazioni,   ovvero   per
          corso-concorso selettivo di  formazione  presso  la  Scuola
          superiore  della  pubblica amministrazione.  L'accesso alle
          qualifiche   dirigenziali   relative   a   professionalita'
          tecniche  avviene esclusivamente tramite concorso per esami
          indetto dalle singole amministrazioni.
            2.  Al  concorso  per  esami  possono  essere  ammessi  i
          dipendenti  di  ruolo delle amministrazioni di cui al comma
          1,  provenienti  dall'ex  carriera  direttiva,  ovvero   in
          possesso,  a  seguito di concorso per esami o per titoli ed
          esami, di qualifiche funzionali corrispondenti, che abbiano
          compiuto almeno cinque anni  di  servizio  effettivo  nella
          qualifica.  In ambedue i casi e' necessario il possesso del
          diploma di laurea. Possono essere altresi' ammessi soggetti
          in possesso  della  qualifica  di  dirigente  in  strutture
          pubbliche o private, che siano muniti del prescritto titolo
          di studio.
            3.  Al  corso  concorso  selettivo  di formazione possono
          essere ammessi, in numero  maggiorato,  rispetto  ai  posti
          disponibili,  di  una percentuale da stabilirsi tra il 25 e
          il 50 per cento,  candidati  in  possesso  del  diploma  di
          laurea  e di eta' non superiore a trentacinque anni.  Per i
          dipendenti di ruolo di cui al comma 2 il limite di eta'  e'
          elevato a quarantacinque anni.
            4.  Il  corso  ha  la  durata  massima  di due anni ed e'
          seguito, previo superamento di  esame-concorso  intermedio,
          da  un  semestre  di  applicazione  presso  amministrazioni
          pubbliche o private, nonche' presso le  amministrazioni  di
          destinazione.  Al  periodo  di  applicazione sono ammessi i
          candidati in numero pari ai  posti  messi  a  concorso.  Al
          termine,  i  candidati sono sottoposti ad un esame-concorso
          finale.
            5. Ai partecipanti al corso ed al periodo di applicazione
          e' corrisposta una borsa di studio a  carico  della  Scuola
          superiore  della pubblica amministrazione. Gli oneri per le
          borse di studio, corrisposte ai partecipanti ai  corsi  per
          l'accesso alla dirigenza delle amministrazioni non statali,
          sono da queste rimborsate alla Scuola superiore.
            6.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          sono definiti, per entrambe le modalita' di accesso:
             a) le percentuali, sul complesso dei posti di  dirigente
          disponibili,  riservate  al concorso per esami e, in misura
          non inferiore al trenta per cento, al corso-concorso;
             b)  la percentuale di posti da riservare al personale di
          ciascuna amministrazione che indice i concorsi per esame;
             c) i criteri per  la  composizione  e  la  nomina  delle
          commissioni esaminatrici;
             d) le modalita' di svolgimento delle selezioni;
             e)  il  numero  e l'ammontare delle borse di studio peri
          partecipanti al corso-concorso e le relative  modalita'  di
          rimborso di cui al comma 5.
            7.  Le  amministrazioni  di  cui  al  comma  1 comunicano
          annualmente alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  -
          Dipartimento  della  funzione  pubblica il numero dei posti
          disponibili    riservati    alla     selezione     mediante
          corso-concorso.
            8.  Restano  ferme  le vigenti disposizioni in materia di
          accesso  alle  qualifiche   dirigenziali   delle   carriere
          diplomatica  e  prefettizia,  delle Forze di polizia, delle
          Forze armate e dei Vigili del fuoco.
            9. Nella  prima  applicazione  del  presente  decreto  e,
          comunque,  non  oltre tre anni dalla data della sua entrata
          in vigore, la meta' dei posti della qualifica di  dirigente
          conferibili  mediante il concorso per esami di cui al comma
          2 e' attribuita attraverso concorso per titoli di  servizio
          professionali  e  di  cultura  integrato da colloquio.   Al
          concorso  sono  ammessi  a  partecipare  i  dipendenti   in
          possesso   di  diploma  di  laurea,  provenienti  dalla  ex
          carriera direttiva della stessa  amministrazione  od  ente,
          ovvero  assunti  tramite  concorso  per esami in qualifiche
          corrispondenti, e che  abbiano  maturato  un'anzianita'  di
          nove  anni  di effettivo servizio nella predetta carriera o
          qualifica.   Il decreto di  cui  al  comma  6  definisce  i
          criteri  per la composizione delle commissioni esaminatrici
          e per la valutazione dei titoli, prevedendo una valutazione
          preferenziale dei titoli  di  servizio  del  personale  che
          appartenga alle qualifiche ad esaurimento di cui agli artt.
          60  e  61  del  decreto  del Presidente della Repubblica 30
          giugno 1972, n. 748, e 15 della legge 9 marzo 1989, n.  88.
          Per   lo   stesso   periodo,  al  personale  del  Ministero
          dell'interno non compreso tra quello indicato nel  comma  4
          dell'art.   2  continua  ad  applicarsi  l'art.  1-bis  del
          decreto-legge 19 dicembre 1984,  n.  858,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 19".
            -  Si  riporta  il  testo  del comma 5 dell'art. 43 della
          legge numero 449/1997 (Misure per la stabilizzazione  della
          finanza pubblica):
            "5.   A  decorrere  dall'esercizio  finanziario  1998,  i
          titolari  dei  centri  di  responsabilita'   amministrativa
          definiscono obiettivi di risparmi di gestione da conseguire
          in  ciascun  esercizio  ed  accantonano,  nel  corso  della
          gestione, una quota delle previsioni iniziali  delle  spese
          di  parte  corrente,  sia  in  termini di competenza che di
          cassa, aventi natura non obbligatoria, non inferiore  al  2
          per  cento.  La meta' degli importi costituisce economia di
          bilancio; le rimanenti somme  sono  destinate,  nell'ambito
          della  medesima unita' previsionale di base di bilancio, ad
          incrementare  le  risorse relative all'incentivazione della
          produttivita'  del  personale  e  della   retribuzione   di
          risultato    dei   dirigenti,   come   disciplinate   dalla
          contrattazione di comparto.  Per l'amministrazione dei beni
          culturali e ambientali l'importo che  costituisce  economia
          di  bilancio  e'  pari  allo  0,50  per  cento  della quota
          accantonata ai sensi del presente comma; l'importo  residuo
          e'   destinato   ad   incrementare   le   risorse  relative
          all'incentivazione  della   produttivita'   del   personale
          tecnico  e  le  retribuzioni  di  risultato  del  personale
          dirigente della medesima amministrazione".