Art. 5.
                            (Disposizioni
                 in materia di edilizia scolastica)
  1.  A  decorrere dall'anno 1998, il Ministero dell'interno provvede
al trasferimento delle somme dovute dai comuni alle province ai sensi
dell'articolo  9,  comma  4,  della  legge  11  gennaio  1996, n. 23,
riducendo  ed  aumentando i rispettivi contributi erariali sulla base
delle  certificazioni  prodotte  dagli enti locali interessati ovvero
sulla  base  dei  dati  risultanti  dai  decreti  ministeriali di cui
all'articolo  9,  comma  2, della citata legge n. 23 del 1996. Per il
solo  anno  1998,  sono computate le somme gia' trasferite dai comuni
alle  province  e  le  spese  sostenute  dai  comuni nelle more della
stipulazione  delle  convenzioni previste dalla legge n. 23 del 1996.
Qualora  gli  enti locali non inviino le certificazioni, il Ministero
dell'interno, a decorrere dal 1 settembre 1998, opera i trasferimenti
sulla  base  dei dati risultanti dai predetti decreti ministeriali e,
limitatamente  all'anno  1998, nella misura del 33 per cento dei dati
finanziari risultanti dai medesimi decreti.
  2.   Per   il   finanziamento   delle   maggiori   spese  derivanti
dall'applicazione  della  legge  n.  23  del 1996 e' autorizzata, per
l'anno 1998, l'ulteriore spesa di lire 38,457 miliardi a favore delle
province.  All'onere  si  provvede  mediante corrispondente riduzione
dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale
1998-2000,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica per l'anno
finanziario     1998,    allo    scopo    utilizzando    parzialmente
l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dell'interno. Il Ministero
dell'interno  provvede  all'assegnazione  in  proporzione  al  totale
provinciale  delle  medie  delle  spese correnti sostenute da ciascun
comune  cosi'  come determinate dai decreti ministeriali attuativi di
cui al comma 1.
  3.  Nelle  more della stipulazione delle convenzioni previste dalla
legge  n.  23  del 1996, le somme corrispondenti alle spese sostenute
nell'anno  1998  dallo Stato e dagli altri soggetti diversi da quelli
di  cui  al  comma  1,  sono  detratte  da  quelle da trasferire alle
province  con  le  predette  convenzioni.  A decorrere dal 1× gennaio
1999, il Ministero dell'interno provvede al trasferimento delle somme
a  favore delle province sulla base delle convenzioni e, in mancanza,
sulla base dei dati finanziari risultanti dal decreto ministeriale di
cui  all'articolo  9,  comma 3, della citata legge n. 23 del 1996. Le
relative  somme  sono  portate  in  diminuzione  delle  dotazioni  di
bilancio  del  Ministero della pubblica istruzione e in aumento delle
dotazioni del Ministero dell'interno.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 16 giugno 1998
                              SCALFARO
                                            PRODI, Presidente del
                                              Consiglio dei Ministri
                                            BASSANINI, Ministro per
                                              la funzione pubblica e
                                              gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: FLICK
 
          Nota all'art. 5:
            - Si riporta il testo delI'art. 9 della legge n.  23/1996
          (Norme per l'edilizia scolastica):
            "Art.   9   (Trasferimento   degli   oneri),   -   1.  Il
          trasferimento degli  oneri  dell'ente  che,  in  base  alla
          normativa   precedentemente   in   vigore,   era  tenuto  a
          provvedere  alla  fornitura  dell'edificio  scolastico,   a
          quello  competente ai sensi dell'art. 3, avviene secondo le
          disposizioni previste dal presente articolo.
            2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
          i  Ministri  del  tesoro  e  della  pubblica istruzione, da
          adottare entro sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della  presente  legge, sono determinati gli oneri di parte
          corrente comunque sostenuti in media nell'arco del triennio
          finanziario  precedente,  esclusi  quelli  di  manutenzione
          straordinaria, da ciascun comune per il funzionamento degli
          edifici  scolastici,  la cui competenza a provvedere spetta
          alle province ai sensi dell'art. 3,  previa  individuazione
          dei criteri e delle modalita' di determinazione degli oneri
          stessi, da effettuare sentite l'ANCI e l'UPI.
            3.  Con  decreto  del Ministro delle finanze, di concerto
          con i Ministri del tesoro e della pubblica  istruzione,  da
          adottare  entro  sei  mesi  dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, sono determinati gli  oneri  comunque
          sostenuti,  esclusi  quelli  di manutenzione straordinaria,
          dallo  Stato  e,  nel  caso  in   cui   siano   proprietari
          dell'immobile,   dalle   istituzioni  scolastiche,  per  il
          funzionamento degli edifici scolastici, la cui competenza a
          provvedere spetta alle province ai sensi dell'art.
            3.
            4. In relazione agli oneri determinati ai sensi dei commi
          2 e 3 si provvede  al  trasferimento  delle  corrispondenti
          somme  a favore delle province mediante convenzione tra gli
          enti interessati".