Art. 2. Disposizioni di sanatoria 1. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti, anche di natura fiscale, prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 21 novembre 1996, n. 598.
Nota all'art. 2: - Il decreto-legge 21 novembre 1996, n. 598, non convertito in legge, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre 1996, recava: "Provvedimenti urgenti per l'accelerazione delle procedure di dismissione delle partecipazioni detenute indirettamente dallo Stato e per la sistemazione della situazione finanziaria delle societa' di cui lo Stato e' azionista unico".