Art. 2.
                      Disposizioni di sanatoria
  1. Restano validi gli atti e  i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti,  anche di natura fiscale, prodottisi  e i rapporti
giuridici sorti  sulla base  del decreto-legge  21 novembre  1996, n.
598.
 
           Nota all'art. 2:
            -    Il  decreto-legge   21 novembre   1996, n.  598, non
          convertito in legge, pubblicato  nella Gazzetta   Ufficiale
          n.    275  del   23 novembre 1996,  recava:  "Provvedimenti
          urgenti    per    l'accelerazione     delle  procedure   di
          dismissione  delle  partecipazioni  detenute indirettamente
          dallo  Stato  e  per  la    sistemazione  della  situazione
          finanziaria  delle  societa'  di  cui lo Stato e' azionista
          unico".