Art. 5.
                      Inadempimenti delle banche
  1. L'inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione di cui
all'articolo 24, comma  8, del decreto legislativo 9  luglio 1997, n.
241, viene  segnalato dalla  struttura di  gestione con  le modalita'
indicate dall'articolo 4, comma 1.  L'ufficio delle entrate ovvero la
direzione  regionale   delle  entrate  provvede  al   recupero  delle
penalita' e degli interessi dovuti dalle banche delegate notificando,
entro  dieci  giorni  dalla ricezione  della  segnalazione,  apposito
invito al pagamento; in caso di mancato spontaneo pagamento nei dieci
giorni  successivi, nei  quali  la banca  ha  facolta' di  presentare
osservazioni, l'ufficio  delle entrate ovvero la  direzione regionale
delle entrate, qualora non  ritenga fondate le eventuali osservazioni
della banca,  procede alla  riscossione coattiva  ai sensi  del regio
decreto 14 aprile 1910, n. 639. Le penalita' sono versate all'entrata
del bilancio  dello Stato  o della  regione siciliana;  gli eventuali
interessi  sono  corrisposti  direttamente   a  ciascuno  degli  enti
destinatari.
 
           Note all'art. 5:
            -  L'art.  24,   comma 8, del decreto legislativo n.  241
          del 9 luglio 1997 e' riportato in nota alle premesse.
            - Il regio  decreto 14 aprile 1910,  n.    639,  recante:
          "Approvazione  del  testo unico delle disposizioni di legge
          relative alla riscossione delle entrate patrimoniali  dello
          Stato",  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del 30
          settembre 1910, n. 227.