Art. 5. Inadempimenti delle banche 1. L'inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, viene segnalato dalla struttura di gestione con le modalita' indicate dall'articolo 4, comma 1. L'ufficio delle entrate ovvero la direzione regionale delle entrate provvede al recupero delle penalita' e degli interessi dovuti dalle banche delegate notificando, entro dieci giorni dalla ricezione della segnalazione, apposito invito al pagamento; in caso di mancato spontaneo pagamento nei dieci giorni successivi, nei quali la banca ha facolta' di presentare osservazioni, l'ufficio delle entrate ovvero la direzione regionale delle entrate, qualora non ritenga fondate le eventuali osservazioni della banca, procede alla riscossione coattiva ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Le penalita' sono versate all'entrata del bilancio dello Stato o della regione siciliana; gli eventuali interessi sono corrisposti direttamente a ciascuno degli enti destinatari.
Note all'art. 5: - L'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 e' riportato in nota alle premesse. - Il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, recante: "Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 1910, n. 227.