Art. 10. 
                      Conciliazione e arbitrato 
 
  1.  Entro  trenta  giorni  dalla  scadenza  del  termine   di   cui
all'articolo 5, comma 4, le controversie  relative  ai  contratti  di
subfornitura di cui alla presente legge sono sottoposte al  tentativo
obbligatorio  di  conciliazione  presso  la  camera   di   commercio,
industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio  ha  sede  il
subfornitore, ai sensi dell'articolo 2, comma 4,  lettera  a),  della
legge 29 dicembre 1993, n. 580. 
  2. Qualora non si pervenga ad una conciliazione fra le parti  entro
trenta giorni, su richiesta di entrambi i contraenti la  controversia
e' rimessa alla commissione arbitrale istituita presso la  camera  di
commercio di  cui  al  comma  1  o,  in  mancanza,  alla  commissione
arbitrale  istituita  presso  la  camera  di  commercio  scelta   dai
contraenti. 
  3. Il procedimento arbitrale, disciplinato secondo le  disposizioni
degli articoli 806 e seguenti del  codice  di  procedura  civile,  si
conclude entro il termine massimo di sessanta giorni a decorrere  dal
primo tentativo di conciliazione, salvo che le parti si accordino per
un termine inferiore. 
 
           Nota all'art. 10:
            - Il  testo del comma  4, lettera a),  dell'art. 2, della
          legge  29  dicembre   1993,   n. 580  (Riordinamento  delle
          camere   di      commercio,   industria,   artigianato    e
          agricoltura), e' il seguente:
            "4.  Le  camere di  commercio, singolarmente  o in  forma
          associata, possono tra l'altro:
            a)    promuovere  la    costituzione   di     commissioni
          arbitrali      e  conciliative  per  la  risoluzione  delle
          controversie tra imprese e tra  imprese  e  consumatori  ed
          utenti".