Art. 2.
                     Contratto di subfornitura:
                          forma e contenuto

  1.  Il  rapporto  di subfornitura si instaura con il contratto, che
deve   essere   stipulato  in  forma  scritta  a  pena  di  nullita'.
Costituiscono  forma  scritta le comunicazioni degli atti di consenso
alla  conclusione  o  alla modificazione dei contratti effettuate per
telefax  o  altra  via  telematica.  In caso di nullita' ai sensi del
presente  comma,  il  subfornitore  ha  comunque diritto al pagamento
delle  prestazioni  gia'  effettuate  e  al  risarcimento delle spese
sostenute in buona fede ai fini dell'esecuzione del contratto.
  2.  Nel  caso  di  proposta  inviata  dal  committente  secondo  le
modalita'  indicate  nel comma 1, non seguita da accettazione scritta
del  subfornitore  che tuttavia inizia le lavorazioni o le forniture,
senza  che  abbia  richiesto  la  modificazione  di  alcuno  dei suoi
elementi,  il  contratto  si  considera  concluso  per  iscritto agli
effetti  della  presente  legge  e ad esso si applicano le condizioni
indicate  nella proposta, ferma restando l'applicazione dell'articolo
1341 del codice civile.
  3. Nel caso di contratti a esecuzione continuata o periodica, anche
gli   ordinativi   relativi  alle  singole  forniture  devono  essere
comunicati  dal  committente al fornitore in una delle forme previste
al  comma  1  e anche ad essi si applica quanto disposto dallo stesso
comma 1.
  4.  Il  prezzo dei beni o servizi oggetto del contratto deve essere
determinato  o  determinabile  in  modo chiaro e preciso, tale da non
ingenerare   incertezze   nell'interpretazione   dell'entita'   delle
reciproche prestazioni e nell'esecuzione del contratto.
  5. Nel contratto di subfornitura devono essere specificati:
    a)  i  requisiti  specifici del bene o del servizio richiesti dal
committente,    mediante    precise    indicazioni   che   consentano
l'individuazione  delle  caratteristiche  costruttive e funzionali, o
anche  attraverso  il richiamo a norme tecniche che, quando non siano
di  uso  comune  per  il subfornitore o non siano oggetto di norme di
legge o regolamentari, debbono essere allegate in copia;
    b) il prezzo pattuito;
    c)  i  termini  e  le  modalita'  di  consegna,  di collaudo e di
pagamento.