Art. 3
                        Termini di pagamento

  1.   Il  contratto  deve  fissare  i  termini  di  pagamento  della
subfornitura,  decorrenti  dal  momento della consegna del bene o dal
momento    della   comunicazione   dell'avvenuta   esecuzione   della
prestazione, e deve precisare, altresi', gli eventuali sconti in caso
di pagamento anticipato rispetto alla consegna.
  2. Il prezzo pattuito deve essere corrisposto in un termine che non
puo' eccedere i sessanta giorni dal momento della consegna del bene o
della   comunicazione  dell'avvenuta  esecuzione  della  prestazione.
Tuttavia,  puo'  essere  fissato  un diverso termine, non eccedente i
novanta   giorni,   in  accordi  nazionali  per  settori  e  comparti
specifici,  sottoscritti  presso  il  Ministero  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato  da  tutti  i  soggetti competenti per
settore  presenti  nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
in  rappresentanza  dei subfornitori e dei committenti. Puo' altresi'
essere  fissato  un  diverso  termine,  in  ogni caso non eccedente i
novanta giorni, in accordi riferiti al territorio di competenza della
camera  di  commercio, industria, artigianato e agricoltura presso la
quale detti accordi sono sottoscritti dalle rappresentanze locali dei
medesimi  soggetti  di  cui al secondo periodo. Gli accordi di cui al
presente comma devono contenere anche apposite clausole per garantire
e  migliorare  i  processi  di innovazione tecnologica, di formazione
professionale e di integrazione produttiva.
  3.  In  caso  di  mancato  rispetto  del  termine  di  pagamento il
committente  deve  al  subfornitore, senza bisogno di costituzione in
mora,   interessi   corrispondenti   al  tasso  ufficiale  di  sconto
maggiorato  di  cinque punti percentuali, salva la pattuizione tra le
parti  di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del
danno  ulteriore. Ove il ritardo nel pagamento ecceda i trenta giorni
dal termine convenuto, il committente incorre, inoltre, in una penale
pari  al  5  per  cento  dell'importo  in  relazione  al quale non ha
rispettato i termini.
  4.  In  ogni  caso  la  mancata  corresponsione  del prezzo entro i
termini  pattuiti costituira' titolo per l'ottenimento di ingiunzione
di pagamento provvisoriamente esecutiva ai sensi degli articoli 633 e
seguenti del codice di procedura civile.
  5.  Ove  vengano apportate, nel corso dell'esecuzione del rapporto,
su  richiesta del committente, significative modifiche e varianti che
comportino  comunque  incrementi  dei  costi,  il  subfornitore avra'
diritto  ad  un  adeguamento  del  prezzo anche se non esplicitamente
previsto dal contratto.