Art. 4.
                      Divieto di interposizione

  1.  La  fornitura  di  beni  e  servizi  oggetto  del  contratto di
subfornitura  non puo', a sua volta, essere ulteriormente affidata in
subfornitura  senza  l'autorizzazione  del  committente per una quota
superiore  al  50  per cento del valore della fornitura, salvo che le
parti nel contratto non abbiano indicato una misura maggiore.
  2.  Gli  accordi  con  cui  il subfornitore affidi ad altra impresa
l'esecuzione  delle  proprie  prestazioni  in  violazione  di  quanto
stabilito al comma 1 sono nulli.
  3. In caso di ulteriore affidamento in subfornitura di una parte di
beni e servizi oggetto del contratto di subfornitura, gli accordi con
cui  il  subfornitore  affida  ad altra impresa l'esecuzione parziale
delle  proprie prestazioni sono oggetto di contratto di subfornitura,
cosi'  come  definito dalla presente legge. I termini di pagamento di
detto nuovo contratto di subfornitura non possono essere peggiorativi
di quelli contenuti nel contratto di subfornitura principale.