Art. 5. 
                  Responsabilita' del subfornitore 
 
  1. Il subfornitore ha la responsabilita' del funzionamento e  della
qualita' della parte  o  dell'assemblaggio  da  lui  prodotti  o  del
servizio fornito secondo le  prescrizioni  contrattuali  e  a  regola
d'arte. 
  2. Il  subfornitore  non  puo'  essere  ritenuto  responsabile  per
difetti di  materiali  o  attrezzi  fornitigli  dal  committente  per
l'esecuzione  del  contratto,  purche'   li   abbia   tempestivamente
segnalati al committente. 
  3. Ogni pattuizione contraria ai commi 1 e 2 e' da ritenersi nulla. 
  4.  Eventuali  contestazioni   in   merito   all'esecuzione   della
subfornitura debbono essere sollevate dal committente entro i termini
stabiliti nel contratto che non potranno tuttavia  derogare  ai  piu'
generali termini di legge.