Art. 6.
                        Nullita' di clausole

  1.  E' nullo il patto tra subfornitore e committente che riservi ad
uno  di  essi  la  facolta'  di modificare unilateralmente una o piu'
clausole  del  contratto  di  subfornitura.  Sono tuttavia validi gli
accordi  contrattuali che consentano al committente di precisare, con
preavviso  ed  entro termini e limiti contrattualmente prefissati, le
quantita' da produrre ed i tempi di esecuzione della fornitura.
  2.  E'  nullo  il  patto  che  attribuisca ad una delle parti di un
contratto  di  subfornitura  ad  esecuzione continuata o periodica la
facolta' di recesso senza congruo preavviso.
  3. E' nullo il patto con cui il subfornitore disponga, a favore del
committente  e  senza  congruo corrispettivo, di diritti di privativa
industriale o intellettuale.