Art. 7.
                       Proprieta' del progetto

  1.  Il  committente conserva la proprieta' industriale in ordine ai
progetti  e  alle prescrizioni di carattere tecnico da lui comunicati
al  fornitore  e  sopporta i rischi ad essi relativi. Il fornitore e'
tenuto  alla  riservatezza  e  risponde  della corretta esecuzione di
quanto richiesto, sopportando i relativi rischi.