Art. 8.
                            Regime I.V.A.

  1.  All'articolo  74 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, dopo il quarto comma, e' inserito il seguente:
    "Nel  caso  di operazioni derivanti da contratti di subfornitura,
qualora  per  il  pagamento  del prezzo sia stato pattuito un termine
successivo  alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta
esecuzione  della  prestazione,  il  subfornitore  puo' effettuare il
versamento   con   cadenza   trimestrale,  senza  che  si  dia  luogo
all'applicazione di interessi".
  2.  All'onere  derivante  dal comma 1, valutato in lire 17 miliardi
per  l'anno  1998  e  in  lire  34  miliardi a decorrere dal 1999, si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  1998-2000, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della   programmazione   economica   per   l'anno  1998,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
 
           Nota all'art. 8:
            -    Il   testo dell'art.   74   del  D.P.R.  26  ottobre
          1972,  n.  633 (Istituzione e  disciplina dell'imposta  del
          valore   aggiunto) come da ultimo modificato  dal D.Lgs. n.
          313 del  1997,  e    come  ulteriormente  modificato  dalla
          presente legge, e' il seguente:
            "Art. 74 (Disposizioni relative a particolari settori). -
          In  deroga  alle  disposizioni  dei  titoli primo e secondo
          l'imposta e' dovuta:
            a)  per il  commercio di  sali  e tabacchi   importati  o
          fabbricati  dall'Amministrazione   autonoma  dei   monopoli
          dello  Stato,  ceduti attraverso le rivendite dei    generi
          di  monopoli,  dall'amministrazione  stessa, sulla base del
          prezzo di vendita al pubblico;
            b)   per il   commercio dei    fiammiferi,  limitatamente
          alle cessioni successive   alle   consegne   effettuate  al
          Consorzio      industrie  fiammiferi, dal consorzio stesso,
          sulla base del prezzo di vendita  al  pubblico.  Lo  stesso
          regime  si  applica nei confronti del soggetto che effettua
          la  prima  immissione  al     consumo  di   fiammiferi   di
          provenienza  comunitaria.   L'imposta   concorre a  formare
          la   percentuale di    cui  all'art.  8  delle    norme  di
          esecuzione  annesse  al decreto legislativo 17 aprile 1948,
          n. 525;
            c) per il commercio di giornali quotidiani, di periodici,
          di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi,
          dagli  editori  sulla  base  del  prezzo  di   vendita   al
          pubblico,  in  relazione  al  numero  delle  copie vendute.
          L'imposta puo' applicarsi  in  relazione  al  numero  delle
          copie  consegnate    o  spedite,    diminuito a titolo   di
          forfettizzazione della resa  del 53 per  cento per i  libri
          e del  60 per cento  per i giornali quotidiani e periodici,
          esclusi quelli pornografici e quelli ceduti  unitamente   a
          supporti    integrativi o   ad  altri  beni.  Per periodici
          si   intendono  i  prodotti  editoriali   registrati   come
          pubblicazioni   ai   sensi  della  legge  8 febbraio  1948,
          n.    47,    e  successive    modificazioni. Per   supporti
          integrativi   si intendono   i  nastri,    i  dischi,    le
          videocassette      e  gli     altri  supporti     sonori  o
          videomagnetici  ceduti,  anche   gratuitamente, in    unica
          confezione,  unitamente a giornali quotidiani, periodici  e
          libri a condizione che i  beni  unitamente  ceduti  abbiano
          prezzo  indistinto  e che il costo dei supporti integrativi
          non sia   superiore al   cinquanta per   cento  del  prezzo
          della    confezione    stessa.   Qualora    non   ricorrano
          tali condizioni,  l'imposta   si  applica  con   l'aliquota
          del  supporto integrativo. La disposizione  di cui al primo
          periodo  della  presente  lettera c) si applica anche se  i
          giornali quotidiani, i periodici ed i  libri  sono   ceduti
          unitamente  a  beni   diversi  dai   supporti  integrativi,
          con prezzo indistinto ed in unica confezione, sempreche' il
          costo      del   bene      ceduto,   anche   gratuitamente,
          congiuntamente alla pubblicazione non   sia superiore    al
          cinquanta    per cento  del prezzo dell'intera  confezione;
          se  il   costo  del  bene    ceduto,  anche  gratuitamente,
          congiuntamente  alla  pubblicazione e'  superiore  al dieci
          per     cento  del    prezzo  o    dell'intera  confezione,
          l'imposta si applica con  l'aliquota di ciascuno  dei  beni
          ceduti.  I  soggetti che esercitano l'opzione per avvalersi
          delle disposizioni della legge 16 dicembre  1991,  n.  398,
          applicano, per   le   cessioni   di   prodotti  editoriali,
          l'imposta  in   relazione al   numero delle  copie vendute,
          secondo le modalita' previste dalla predetta legge;
            d) per le prestazioni dei   gestori di telefoni  posti  a
          disposizione  del  pubblico,  nonche'    per  la vendita di
          qualsiasi   mezzo tecnico per fruire   dei    servizi    di
          telecomunicazione,  fissa   o   mobile,   e  di telematica,
          dal  titolare  della  concessione   o   autorizzazione   ad
          esercitare      i    servizi,      sulla      base      del
          corrispettivo   dovuto dall'utente;
            e) per la vendita al pubblico, da  parte  di  rivenditori
          autorizzati,  di    documenti  di    viaggio  relativi   ai
          trasporti   pubblici  urbani    di  persone  dall'esercente
          l'attivita'  di trasporto e per  la vendita al pubblico  di
          documenti    di   sosta relativi   ai  parcheggi  veicolari
          dall'esercente l'attivita' di gestione dell'autoparcheggio.
            Le  operazioni non  soggette all'imposta  in virtu'   del
          precedente  comma sono equiparate per tutti gli effetti del
          presente decreto alle operazioni non imponibili di  cui  al
          terzo comma dell'art. 2.
            Le  modalita'  ed  i  termini  per  l'applicazione  delle
          disposizioni dei commi  precedenti saranno   stabiliti  con
          decreti del  Ministro delle finanze.
            Gli   enti   e   le   imprese   che prestano  servizi  al
          pubblico   con  caratteri  di    uniformita',  frequenza  e
          diffusione        tali   da   comportare   l'addebito   dei
          corrispettivi per   periodi  superiori  al    mese  possono
          essere   autorizzati,   con   decreto   del Ministro  delle
          finanze,  ad eseguire le liquidazioni   periodiche  di  cui
          all'art.  27    e  i relativi versamenti    trimestralmente
          anziche'    mensilmente.   La   stessa autorizzazione  puo'
          essere     concessa     agli    esercenti    impianti    di
          distribuzione  di   carburante  per   uso  di  autotrazione
          e   agli autotrasportatori  di    cose  per  conto    terzi
          iscritti all'albo  di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298.
          Non  si  applicano le disposizioni di cui  all'art. 33  per
          le liquidazioni  ed  i versamenti   trimestrali  effettuati
          dagli   esercenti impianti  di distribuzione  di carburante
          per uso di autotrazione  e dagli autotrasportatori iscritti
          nell'albo sopra  indicato,   nonche'  per  le  liquidazioni
          ed  i   versamenti trimestrali disposti con  decreti    del
          Ministro  delle  finanze,  emanati  a norma   dell'art. 73,
          primo comma,  lettera e), e del  primo periodo del presente
          comma.  In deroga a quanto disposto   dall'art.  23,  primo
          comma,  a   decorrere dal 1 aprile  1995, le fatture emesse
          in ciascun trimestre   solare    dagli    autotrasportatori
          indicati      nel    periodo  precedente,  possono   essere
          annotate  entro  il    trimestre  successivo  a  quello  di
          emissione, con riferimento alla data di annotazione.
            Nel    caso di   operazioni   derivanti da   contratti di
          subfornitura, qualora per   il pagamento   del  prezzo  sia
          stato  pattuito    un  termine successivo alla consegna del
          bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione    della
          prestazione,    il    subfornitore    puo'  effettuare   il
          versamento  con   cadenza  trimestrale,    senza   che   si
          dia  luogo all'applicazione di interessi.
            Per  gli spettacoli e i  giuochi, esclusi quelli indicati
          nei numeri 6) e 7) dell'art.  10,  e  per  i  trattenimenti
          pubblici  effettuati  dalle imprese esercenti   le suddette
          attivita'  l'imposta  si     applica  sulla   stessa   base
          imponibile  dell'imposta  sugli spettacoli   ed e' riscossa
          con  le  stesse   modalita'   stabilite per    quest'ultima
          imposta.    La  detrazione    di  cui    all'art.  19    e'
          forfettizzata   in misura   pari  al  cinquanta  per  cento
          dell'imposta   relativa alle operazioni imponibili ai  fini
          dell'imposta  sugli  spettacoli.  Se  le  suddette  imprese
          effettuano  anche  prestazioni   di   sponsorizzazione,   e
          cessioni    o  concessioni    di    diritti    di   ripresa
          televisiva   e   di   trasmissione radiofonica,    comunque
          connesse   a   quelle   di spettacolo,  applicano l'imposta
          sul  valore aggiunto  con  le  predette modalita',  ma   la
          detrazione  e'  forfettizzata   in misura pari a  un decimo
          dell'imposta relativa   alle    operazioni    stesse    per
          le    prestazioni   di sponsorizzazione ed  in misura  pari
          ad    un terzo  per le  cessioni o concessioni  di  diritti
          di  ripresa televisiva  e  di  trasmissione radiofonica. Se
          nell'esercizio  dell'attivita'  di     spettacolo   vengono
          effettuate       anche      operazioni      non    soggette
          all'imposta    sugli spettacoli,    comprese    prestazioni
          pubblicitarie,   l'imposta    sui relativi    corrispettivi
          e'   riscossa  con    le  stesse    modalita'  dell'imposta
          sugli  spettacoli    e la detrazione di cui  all'art. 19 e'
          forfettizzata in misura pari ad    un  decimo  dell'imposta
          relativa  alle operazioni   stesse. Per  le  operazioni non
          soggette  all'imposta   ai sensi   dell'art.  7,  l'importo
          della    detrazione    si     calcola     con   riferimento
          all'ammontare  dell'imposta   che sarebbe applicabile sulle
          analoghe   operazioni imponibili.    Eventuali    eccedenze
          detraibili    di imposta vanno  computate con la successiva
          liquidazione  dell'imposta  stessa.    Le  imprese     sono
          esonerate   dagli obblighi  di fatturazione, tranne che per
          le prestazioni   di sponsorizzazione,  per  le  cessioni  o
          concessioni   di   diritti   di   ripresa televisiva  e  di
          trasmissione  radiofonica  e      per   le      prestazioni
          pubblicitarie,  di   registrazione e dichiarazione,   salvo
          quanto   stabilito  dall'art.   25;  per    il  contenzioso
          si    applica la  disciplina stabilita per  l'imposta sugli
          spettacoli.  Le  singole imprese  hanno   la   facolta'  di
          optare   per l'applicazione dell'imposta  nei modi ordinari
          dandone   comunicazione   all'ufficio           accertatore
          dell'imposta     sugli     spettacoli     prima dell'inizio
          dell'anno  solare e  all'ufficio dell'imposta   sul  valore
          aggiunto   ai   sensi  dell'art.  35,  ovvero, in  caso  di
          inizio    di  attivita',  nella   relativa   dichiarazione;
          l'opzione  ha effetto fino a quando non  e' revocata, entro
          gli  stessi termini e con  le medesime modalita',    ed  e'
          comunque    vincolante per   un quinquennio;  qualora siano
          stati    acquistati  o     prodotti   beni   ammortizzabili
          l'opzione e' vincolante fino a quando non  sia trascorso il
          periodo  della relativa rettifica previsto dall'art. 19-bis
          2. La disposizione relativa alla diversa    detrazione  per
          le  prestazioni   di sponsorizzazione,   per le cessioni  o
          concessioni  di  diritti  di  ripresa   televisiva   e   di
          trasmissione  radiofonica  e per le operazioni non soggette
          all'imposta sugli   spettacoli nonche'   la    disposizione
          concernente  l'obblgo   di fatturazione,  non  si applicano
          ai  soggetti  che hanno  esercitato l'opzione di  cui  alla
          legge 16 dicembre 1991, n. 398.
            Per  le operazioni relative all'esercizio  dei giuochi di
          abilita' e dei concorsi pronostici riservati allo  Stato  e
          agli  enti  indicati nel decreto   legislativo  14   aprile
          1948,  n.   496,  e   successive modificazioni,  ratificato
          con   legge   22   aprile    1953,   n.    342,  l'imposta,
          compresa   quella sulle operazioni riguardanti  la raccolta
          delle giuocate, e' compresa nella imposta    unica  di  cui
          alla  legge  22  dicembre  1951,  n.  1379,    e successive
          modificazioni. Conseguentemente le cessioni di   beni e  le
          prestazioni  di  servizi    che formano oggetto delle dette
          operazioni sono esonerate dagli obblighi  di  fatturazione,
          registrazione e dichiarazione.
            Le  cessioni  di  rottami, cascami e   avanzi di metalli,
          ferrosi e non ferrosi, e dei  relativi lavori, di carta  da
          macero,    di  stracci  e  di  scarti di ossa, di pelli, di
          vetri, di gomma e  plastica,  intendendosi  comprese  anche
          quelle  relative  agli    anzidetti  beni che   siano stati
          ripuliti, selezionati, tagliati,  compattati, lingottati  o
          sottoposti   ad   altri   trattamenti  atti  a  facilitarne
          l'utilizzazione,  il  trasporto  e  lo    stoccaggio  senza
          modificarne    la natura, sono   effettuate senza pagamento
          dell'imposta, fermi restando gli  obblighi di cui al titolo
          secondo.  Agli effetti   della limitazione   contenuta  nel
          terzo  comma  dell'art.  30  le  cessioni  sono considerate
          operazioni imponibili.
            Le   disposizioni del   precedente comma    si  applicano
          anche  per    le  cessioni  dei semilavorati di metalli non
          ferrosi di cui alle seguenti voci  della  tariffa  doganale
          comune vigente al 31 dicembre 1996:
            a) rame raffinato e leghe di rame, greggio (v.d. 74.03);
            b) nichel greggio, anche in lega (v.d. 75.02);
            c) alluminio greggio, anche in lega (v.d. 76.01);
            d) piombo greggio, raffinato, antimoniale e in lega (v.d.
          78.01);
            e) zinco greggio, anche in lega (v.d. 79.01);
            ebis) stagno greggio, anche in lega (v.d. 80.01).
            Per  le  cessioni  di  carta  da  macero, di stracci e di
          scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma   e  plastica,
          le  disposizioni  del settimo comma si applicano, sotto  la
          responsabilita' del cedente, sempreche' nell'anno    solare
          precedente     l'ammontare    delle    relative    cessioni
          effettuate da operatori dotati di  sede fissa non sia stato
          superiore a due miliardi di lire.
            I raccoglitori non dotati di sede fissa per la successiva
          rivendita sono tenuti  esclusivamente  alla  numerazione  e
          conservazione,  ai  sensi dell'art.   39,   delle   fatture
          relative  alle  cessioni   effettuate, all'emissione  delle
          quali  deve  provvedere  il cessionario che acquista i beni
          nell'esercizio dell'impresa.
            Per le cessioni di beni, esclusi quelli  strumentali  per
          l'esercizio  dell'attivita'   e quelli   propri,   comunque
          effettuate da   esercenti agenzie   di vendita    all'asta,
          anche  in  esecuzione  di rapporti  di commissione   o   di
          rappresentanza    di      soggetti       non       operanti
          nell'esercizio  di impresa o di arti e professioni, la base
          imponibile e'  costituita dal  15 per   cento   del  prezzo
          di  vendita.    L'imposta  afferente    l'importazione    o
          l'acquisto  intracomunitario   dei   beni destinati    alla
          vendita    non  e'   detraibile. Gli   esercenti le   dette
          agenzie,  al fine  di escludere   le presunzioni    di  cui
          all'art.  53, devono annotare in apposito  registro, tenuto
          in conformita' all'art.   39,   anche i    beni    ad  essi
          consegnati  dai   soggetti  di cui  sopra, indicandone  gli
          elementi   identificativi, la   data ed    il  titolo    di
          consegna  dei  beni,  nonche'  il  prezzo  di vendita degli
          stessi.
            Nelle operazioni indicate nel primo comma,   lettere  a),
          b) e c) non sono comprese le prestazioni di intermediazione
          con rappresentanza ad esse relative".