Art. 13.
1. Tutti coloro che abbiano prestato servizio civile ai sensi della
presente legge, o della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' tutti coloro i quali si siano
avvalsi dell'articolo 33 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, sono
soggetti, sino all'eta' prevista per i cittadini che hanno prestato
servizio militare, al richiamo in caso di pubblica calamita'.
2. L'Ufficio nazionale per il servizio civile tiene apposito elenco
dei cittadini soggetti a richiamo ai sensi del comma 1.
3. Nel periodo di richiamo si applicano integralmente le norme
penali e disciplinari previste dalla presente legge per gli ammessi
al servizio civile.
4. In caso di guerra o di mobilitazione generale, gli obiettori di
coscienza che prestano il servizio civile o che, avendolo svolto,
siano richiamati in servizio, e per i quali non siano sopravvenute le
condizioni ostative di cui all'articolo 2, sono assegnati alla
protezione civile ed alla Croce rossa.
Note all'art. 13:
- La legge 15 dicembre 1972, n. 772, reca:
"Norme per il riconoscimento dell'obiezione di
coscienza".
- Il testo dell'art. 33 della legge 15 dicembre 1971,
n. 1222, e' il seguente:
"Art. 33. - I volontari in servizio civile, che
prestino la loro opera in Paesi extra europei ai sensi
dell'art. 26 e che debbano ancora effettuare il servizio
militare obbligatorio di leva, possono in tempo di pace
chiederne il rinvio al Ministero della difesa, il quale
e' autorizzato a concederlo per la durata del
servizio all'estero nei limiti del contingente di cui
all'art. 36 ed alla condizione che il richiedente sia
stato sottoposto a visita medica ed arruolato.
Al termine di un biennio di effettivo e continuativo
servizio nei Paesi suindicati, i volontari che abbiano
ottenuto il rinvio del servizio hanno diritto ad
ottenere in tempo di pace la definitiva dispensa dal
Ministero della difesa,
La definitiva dispensa dal servizio militare e'
equiparata, agli effetti previsti dall'art. 91 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio
1964, n. 237, alla prestazione del servizio militare".