Art. 15

  1.  L'obiettore  ammesso  al  servizio civile decade dal diritto di
prestarlo   o   di   portarlo   a  compimento  esclusivamente  quando
sopravvengano  o  siano  accertate  le  condizioni  ostative indicate
all'articolo 2.
  2.  Nelle  ipotesi  di  cui  al  comma  1,  l'obiettore e' tenuto a
prestare  servizio militare, per la durata prevista per quest'ultimo,
se  la  decadenza interviene prima dell'inizio del servizio civile, e
per  un  periodo  corrispondente  al servizio civile non prestato, in
ogni  caso  non  superiore  alla  durata  della leva, se la decadenza
interviene durante lo svolgimento di questo.
  3.  La  decadenza  e'  disposta  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  su  accertamento  e  richiesta dell'Ufficio
nazionale per il servizio civile.
  4.  In caso di richiamo per mobilitazione dei cittadini che abbiano
prestato  il servizio militare di leva, a tale richiamo sono soggetti
anche  i  cittadini  che  abbiano prestato servizio civile quando per
essi siano sopravvenute le condizioni ostative previste dall'articolo
2.
  5.  Allo  stesso  richiamo sono soggetti i cittadini che, dopo aver
prestato   servizio   civile,   abbiano   fabbricato   in  proprio  o
commerciato,  anche a mezzo di rappresentante, le armi e le munizioni
richiamate  all'articolo 2, comma 1, lettera a), e quelli che abbiano
ricoperto  incarichi direttivi presso enti o organizzazioni che siano
direttamente  finalizzati  alla  progettazione  e alla costruzione di
armi e sistemi di armi.
  6.  A  coloro  che sono stati ammessi a prestare servizio civile e'
vietato  detenere  ed  usare  le armi di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera  a), nonche' assumere ruoli imprenditoriali o direttivi nella
fabbricazione e commercializzazione, anche a mezzo di rappresentanti,
delle  predette  armi,  delle munizioni e dei materiali esplodenti. I
trasgressori sono puniti, qualora il fatto non costituisca piu' grave
reato,  con  le pene previste dal testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza,  approvato  con  regio  decreto  18 giugno 1931, n. 773, e
successive  modificazioni  ed integrazioni, per detenzione abusiva di
armi  e  munizioni  e,  inoltre, decadono dai benefici previsti dalla
presente legge. E' fatto divieto alle autorita' di pubblica sicurezza
di  rilasciare  o  di  rinnovare ai medesimi qualsiasi autorizzazione
relativa all'esercizio delle attivita' di cui al presente comma.
  7.  A  coloro  che sono stati ammessi a prestare servizio civile e'
vietato  partecipare  ai  concorsi  per  l'arruolamento  nelle  Forze
armate,  nell'Arma  dei  carabinieri,  nel  Corpo  della  guardia  di
finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di polizia penitenziaria e
nel  Corpo  forestale  dello  Stato o per qualsiasi altro impiego che
comporti l'uso delle armi.