Art. 2
1. Il diritto di obiezione di coscienza al servizio militare non e'
esercitabile da parte di coloro che:
a) risultino titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi
indicate negli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione delle
armi di cui al primo comma, lettera h), nonche' al terzo comma
dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come
sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 febbraio 1990,
n. 36. Ai cittadini soggetti agli obblighi di leva che facciano
richiesta di rilascio del porto d'armi per fucile da caccia, il
questore, prima di concederlo, fa presente che il conseguimento
del rilascio comporta rinunzia ad esercitare il diritto di
obiezione di coscienza;
b) abbiano presentato domanda da meno di due anni per la prestazione
del servizio militare nelle Forze armate, nell'Arma dei
carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nella Polizia di
Stato, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo forestale
dello Stato, o per qualunque altro impiego che comporti l'uso
delle armi;
c) siano stati condannati con sentenza di primo grado per detenzione,
uso, porto, trasporto, importazione o esportazione abusivi di armi
e materiali esplodenti;
d) siano stati condannati con sentenza di primo grado per delitti non
colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti
riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalita'
organizzata.
Note all'art. 2:
- I testi degli articoli 28 e 30 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, sono i seguenti:
"Art. 28 (Art. 27 T.U. 1926). - Oltre i casi preveduti
dal codice penale, sono proibite la raccolta e la
detenzione, senza licenza del Ministro per l'interno, di
armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o
straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi
militari o di altri oggetti destinati
all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate
nazionali o straniere.
La licenza e', altresi', necessaria per la
fabbricazione, l'importazione e l'esportazione delle armi
predette o di parti di esse, di munizioni, di uniformi
militari o di altri oggetti destinati all'armamento o
all'equipaggiamento di Forze armate.
Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello
Stato e' necessario darne avviso al prefetto.
Il contravventore e' punito, qualora il fatto non
costituisca un piu' grave reato, con l'arresto da un mese a
tre anni e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 800.000".
"Art. 30 (Art. 29 T.U. 1926). - Agli effetti di questo
testo unico, per armi si intendono:
1) le armi proprie, cioe' quelle da sparo e tutte le
altre la cui destinazione naturale e' l'offesa alla
persona;
2) le bombe, qualsiasi macchina o involucro
contenente materie esplodenti, ovvero i gas asfissianti o
accecanti".
- Il testo dell'art. 2 della legge 18 aprile 1975, n.
110, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 21
febbraio 1990, n. 36, e' il seguente:
"Art. 2 (Armi e munizioni comuni da sparo). - Agli
stessi effetti indicati nel primo comma del precedente
art. 1 e salvo quanto disposto dal secondo comma
dell'articolo stesso sono armi comuni da sparo:
a) i fucili anche semiautomatici con una o piu' canne
ad anima liscia;
b) i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento
successivo con azione manuale;
c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o
rigate, a caricamento successivo con azione manuale;
d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna
ad anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento
semiautomatico;
e) i fucili e le carabine che impiegano munizioni a
percussione anulare, purche' non a funzionamento
automatico;
f) le rivoltelle a rotazione;
g) le pistole a funzionamento semiautomatico;
h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli
anteriori al 1890.
Sono altresi' armi comuni da sparo i fucili e le
carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione
del munizionamento da guerra, presenti no specifiche
caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di
caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e
siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da
quelle militari.
Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle
denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas,
nonche' le armi ad aria compressa sia lunghe, sia corte
e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di
armi destinate alla pesca, ovvero, di armi e strumenti
per i quali la commissione consultiva di cui all'art. 6
escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche,
l'attitudine a recare offesa alla persona (1/ a).
Le munizioni a palla destinate alle armi da sparo
comuni non possono comunque essere costituite con
pallottole a nucleo perforante, traccianti,
incendiarie, a carica esplosiva, ad espansione,
autopropellenti, ne' possono essere tali da emettere
sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive, eccettuate
le cartucce che lanciano sostanze e strumenti
narcotizzanti destinate a fini scientifici e di
zoofilia per le quali venga rilasciata apposita licenza
del questore.
Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza 18 giugno l931, n. 773, del R.D. 6 maggio
1940, n. 635, con le successive rispettive modificazioni
e della presente legge relative alla detenzione ed al
porto delle armi non si applicano nei riguardi degli
strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni quando il
loro impiego e' previsto da disposizioni legislative o
regolamentari, ovvero, quando sono comunque detenuti o
portati per essere utilizzati come strumenti di
segnalazione per soccorso, salvataggio o attivita' di
protezione civile".