Art. 8.
1. In attesa dell'entrata in vigore dei decreti legislativi
attuativi della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), e
all'articolo 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, l'Ufficio nazionale per il servizio civile. La dotazione
organica dell'Ufficio, fissata per il primo triennio nel limite
massimo di cento unita', e' assicurata utilizzando le vigenti
procedure in materia di mobilita' del personale dipendente da
pubbliche amministrazioni, nonche' di consulenti secondo quanto
previsto dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni. L'Ufficio e' organizzato in una sede centrale e in
sedi regionali ed e' diretto da un dirigente generale dei ruoli della
Presidenza del Consiglio dei ministri, nominato dal Presidente del
Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, il quale rimane in carica per un quinquennio, rinnovabile
una sola volta.
2. L'Ufficio di cui al comma 1 ha i seguenti compiti:
a) organizzare e gestire, secondo una valutazione equilibrata,
anche territorialmente, dei bisogni ed una programmazione annuale del
rendimento complessivo del servizio, da compiere sentite le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, la chiamata e l'impiego
degli obiettori di coscienza, assegnandoli alle Amministrazioni dello
Stato, agli enti e alle organizzazioni convenzionati di cui alla
lettera b);
b) stipulare convenzioni con Amministrazioni dello Stato, enti o
organizzazioni pubblici e privati inclusi in appositi albi
annualmente aggiornati presso l'Ufficio stesso e le sedi regionali,
per l'impiego degli obiettori esclusivamente in attivita' di
assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento
sociale, educazione, promozione culturale, protezione civile,
cooperazione allo sviluppo, formazione in materia di commercio
estero, difesa ecologica, salvaguardia e fruizione del patrimonio
artistico e ambientale, tutela e incremento del patrimonio forestale,
con esclusione di impieghi burocratico-amministrativi;
c) promuovere e curare la formazione e l'addestramento degli
obiettori sia organizzando, d'intesa con i Ministeri interessati e
con le regioni competenti per territorio, appositi corsi generali di
preparazione al servizio civile, ai quali debbono obbligatoriamente
partecipare tutti gli obiettori ammessi al servizio, sia verificando
l'effettivita' e l'efficacia del periodo di addestramento speciale al
servizio civile presso gli enti e le organizzazioni convenzionati di
cui all'articolo 9, comma 4;
d) verificare, direttamente tramite le regioni o, in via
eccezionale, tramite le prefetture, la consistenza e le modalita'
della prestazione del servizio da parte degli obiettori di coscienza
ed il rispetto delle convenzioni con le Amministrazioni dello Stato,
gli enti e le organizzazioni di cui alle lettere a) e b) e dei
progetti di impiego sulla base di un programma di verifiche definito
annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e
che dovra' comunque prevedere verifiche a campione sull'insieme degli
enti e delle organizzazioni convenzionati, nonche' verifiche
periodiche per gli enti e le organizzazioni che impieghino piu' di
cento obiettori in servizio;
e) predisporre, d'intesa con il Dipartimento della protezione
civile, forme di ricerca e di sperimentazione di difesa civile non
armata e nonviolenta;
f) predisporre iniziative di aggiornamento per i responsabili degli
enti e delle organizzazioni di cui alle lettere a) e b);
g) predisporre e gestire un servizio informativo permanente e
campagne annuali di informazione, d'intesa con il Dipartimento per
l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei
ministri e con i competenti uffici dei Ministeri interessati, per
consentire ai giovani piena conoscenza delle possibilita' previste
dalla presente legge;
h) predisporre, d'intesa con il Dipartimento della protezione
civile, piani per il richiamo degli obiettori in caso di pubblica
calamita' e per lo svolgimento di periodiche attivita' addestrative;
i) predisporre il regolamento generale di disciplina per gli
obiettori di coscienza;
l) predisporre il regolamento di gestione amministrativa del
servizio civile.
3. Per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio di cui al
comma 1, nonche' per la definizione delle modalita' di collaborazione
fra l'Ufficio stesso e le regioni con specifico riferimento a quanto
previsto alle lettere c), d), f) e g) del comma 2, con decreto del
Presidente della Repubblica, e' emanato, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza dei
presidenti delle regioni delle province autonome, apposito
regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 4- bis, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Con tale regolamento
sono altresi' definite le norme dirette a disciplinare la gestione
delle spese, poste a carico del Fondo di cui all'articolo 19. La
gestione finanziaria e' sottoposta al controllo consuntivo della
Corte dei conti.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare
entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 3, sono emanati i regolamenti di cui al
comma 2, lettere i) e l). Sugli schemi di tali regolamenti e'
preventivamente acquisito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari.
5. Per un periodo massimo di due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge l'Ufficio di cui al comma 1 si avvale
della collaborazione del Ministero della difesa ai fini della
gestione annuale del contingente.
6. Al fine di assicurare la necessaria immediata operativita'
dell'Ufficio di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei
ministri puo' avvalersi in via transitoria di personale militare in
posizione di ausiliaria, di personale civile del Ministero della
difesa, ovvero di altre Amministrazioni, dei consulenti previsti al
comma 1 nonche' di appositi nuclei operativi resi disponibili dai
distretti militari.
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
valutato in lire 850 milioni annue a decorrere dall'anno 1998, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale.
8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 8:
- I testi dell'art. 11, comma 1, lettera a) e
dell'art. 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono i
seguenti:
"Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vi gore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche
attraverso il riordino, la soppressione e la fusione
di Ministeri, nonche' di amministrazioni centrali anche ad
ordinamento autonomo".
"Art. 12. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla
lettera a) del comma 1 dell'art. 11, il Governo si
atterra', oltreche' ai principi generali desumibili
dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7
agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare il collegamento funzionale e
operativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri
con le amministrazioni interessate e potenziare, ai
sensi dell'art. 95 della Costituzione, le autonome
funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del
Presidente del Consiglio dei Ministri, con
eliminazione, riallocazione e trasferimento delle
funzioni e delle risorse concernenti compiti operativi
o gestionali in determinati settori, anche in relazione
al conferimento di funzioni di cui agli articoli 3 e
seguenti;
b) trasferire a Ministeri o ad enti ed organismi autonomi
i compiti non direttamente riconducibili alle predette
funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del
Presidente del Consiglio dei Ministri secondo criteri di
omogeneita' e di efficienza gestionale, ed anche ai fini
della riduzione dei costi amministrativi;
c) garantire al personale inquadrato ai sensi dell'art.
38 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il diritto di
opzione tra il permanere nei ruoli della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e il transitare nei ruoli
dell'amministrazione cui saranno trasferite le competenze;
d) trasferire alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, per l'eventuale affidamento alla
responsabilita' dei Ministri senza portafoglio, anche
funzioni attribuite a questi ultimi direttamente dalla
legge;
e) garantire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
autonomia organizzativa, regolamentare e finanziaria
nell'ambito dello stanziamento previsto ed approvato
con le leggi finanziaria e di bilancio dell'anno in
corso;
f) procedere alla razionalizzazione e re
distribuzione delle competenze tra i Ministeri, tenuto
conto delle esigenze derivanti dall'appartenenza dello
Stato all'Unione europea, dei conferimenti di cui agli
articoli 3 e seguenti e dei principi e dei criteri
direttivi indicati dall'art. 4 e dal presente
articolo, in ogni caso riducendone il numero, anche
con decorrenza differita all'inizio della nuova
legislatura;
g) eliminare le duplicazioni organizzative e
funzionali, sia all'interno di ciascuna amministrazione,
sia fra di esse, sia tra organi amministrativi e organi
tecnici, con eventuale trasferimento, riallocazione o
unificazione delle funzioni e degli uffici esistenti, e
ridisegnare le strutture di primo livello, anche
mediante istituzione di dipartimenti o di
amministrazioni ad ordinamento autonomo risultanti
dalla aggregazione di uffici di diverse
amministrazioni, sulla base di criteri di
omogeneita', di complementarieta' e di organicita';
h) riorganizzare e razionalizzare, sulla base dei
medesimi criteri e in coerenza con quanto previsto dal
capo I della presente legge, gli organi di rappresentanza
periferica dello Stato con funzioni di raccordo, supporto
e collaborazione con le regioni e gli enti locali;
i) procedere, d'intesa con le regioni
interessate, all'articolazione delle attivita' decentrate
e dei servizi pubblici, in qualunque forma essi siano
gestiti o sottoposti al controllo dell'amministrazione
centrale dello Stato, in modo che, se organizzati
a livello sovraregionale, ne sia assicurata la
fruibilita' alle comunita', considerate unitariamente dal
punto di vista regionale. Qualora esigenze organizzative
o il rispetto di standard dimensionali impongano
l'accorpamento di funzioni amministrative statali con
riferimento a dimensioni sovraregionali, deve essere
comunque fatta salva l'unita' di ciascuna regione;
l) riordinare le residue strutture periferiche dei
Ministeri, dislocate presso ciascuna provincia, in
modo da realizzare l'accorpamento e la concentrazione,
sotto il profilo funzionale, organizzativo e logistico,
di tutte quelle presso le quali i cittadini
effettuano operazioni o pratiche di versamento di debiti o
di riscossione di crediti a favore o a carico
dell'erario dello Stato;
m) istituire, anche in parallelo all'evolversi della
struttura del bilancio dello Stato ed alla attuazione
dell'art. 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, un piu' razionale
collegamento tra gestione finanziaria ed azione
amministrativa, organizzando le strutture per funzioni
omogenee e per centri di imputazione delle responsabilita';
n) rivedere, senza aggravi di spesa e, per il
personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali
di lavoro, fino ad una specifica disciplina
contrattuale, il trattamento economico accessorio degli
addetti ad uffici di diretta collaborazione dei
Ministri, prevedendo, a fronte delle responsabilita' e
degli obblighi di reperibilita' e disponibilita' ad
orari disagevoli, un unico emolumento, sostitutivo
delle ore di lavoro straordinario autorizzabili in
via aggiuntiva e dei compensi di incentivazione o
similari;
o) diversificare le funzioni di staff e di line, e
fornire criteri generali e principi uniformi per la
disciplina degli uffici posti alle dirette dipendenze del
Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra
organo di direzione politica e amministrazione e della
necessita' di impedire, agli uffici di diretta
collaborazione con il Ministro, lo svolgimento di attivita'
amministrative rientranti nelle competenze dei dirigenti
ministeriali;
p) garantire la speditezza dell'azione
amministrativa e il superamento della frammentazione
delle procedure, anche attraverso opportune modalita' e
idonei strumenti di coordinamento tra uffici, anche
istituendo i centri interservizi, sia all'interno di
ciascuna amministrazione, sia fra le diverse
amministrazioni; razionalizzare gli organi collegiali
esistenti anche mediante soppressione, accorpamento e
riduzione del numero dei componenti;
q) istituire servizi centrali per la cura delle
funzioni di controllo interno, che dispongano di adeguati
servizi di supporto ed operino in collegamento con gli
uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, prevedendo
interventi sostitutivi nei confronti delle singole
amministrazioni che non provvedano alla istituzione dei
servizi di controllo interno entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore del decreto legislativo;
r) organizzare le strutture secondo criteri di
flessibilita', per consentire sia lo svolgimento dei
compiti permanenti, sia il perseguimento di specifici
obiettivi e missioni;
s) realizzare gli eventuali processi di mobilita'
ricorrendo, in via prioritaria, ad accordi di mobilita'
su base territoriale, ai sensi dell'art. 35, comma 8, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, prevedendo anche per tutte le
amministrazioni centrali interessate dai processi di
trasferimento di cui all'art. 1 della presente legge,
nonche' di razionalizzazione, riordino e fusione di cui
all'art. 11, comma 1, lettera a), procedure finalizzate
alla riqualificazione professionale per il personale di
tutte le qualifiche e i livelli per la copertura
dei posti disponibili a seguito della definizione delle
piante organiche e con le modalita' previste dall'art. 3,
commi 205 e 206, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
fermo restando che le singole amministrazioni provvedono
alla copertura degli oneri finanziari attraverso i
risparmi di gestione sui propri capitoli di bilancio;
t) prevedere che i processi di riordinamento e
razionalizzazione sopra indicati siano accompagnati da
adeguati processi formativi che ne agevolino l'attuazione,
all'uopo conferendo apposite attribuzioni alla Scuola
superiore della pubblica amministrazione; prevedere che, a
tal fine, il contingente di personale indicato nel
regolamento recante disposizioni per l'organizzazione ed
il funzionamento della Scuola superiore sia considerato
aggiuntivo rispetto ai contingenti di cui alle tabelle A e
B allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400; prevedere che
il 50 per cento del contingente medesimo sia riservato al
personale in posizione di comando e di fuori ruolo;
prevedere che le amministrazioni, se la richiesta di
comando e' motivata da attivita' svolte dalla Scuola
superiore nel loro interesse, debbano dar corso alla
richiesta.
2. Nell'ambito dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativamente alle
rubriche non affidate alla responsabilita' di Ministri, il
Presidente del Consiglio dei Ministri puo' disporre
variazioni compensative, in termini di competenza e di
cassa, da adottare con decreto del Ministro del tesoro.
3. Il personale di ruolo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, comunque in servizio da almeno un
anno alla data di entrata in vigore della presente
legge presso altre amministrazioni pubbliche, enti
pubblici non economici ed autorita' indipendenti, e', a
domanda, inquadrato nei ruoli delle amministrazioni,
autorita' ed enti pubblici presso i quali presta
servizio, ove occorra in soprannumero; le dotazioni
organiche di cui alle tabelle A, B e C allegate alla
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono corrispondentemente
ridotte".
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri".
- Il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della citata legge
n. 400 del 1988 e' il seguente:
"4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei
Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e
con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi
posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, con i documenti e con
l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo
che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrale periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica
periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali".