Art. 9.
1. Il Ministro della difesa trasmette mensilmente all'Ufficio
nazionale per il servizio civile i nominativi degli obiettori di
coscienza le cui domande siano state accettate o siano state
presentate da oltre sei mesi. Dopo il 31 dicembre 1999 e' trasmesso
l'elenco di tutti gli obiettori.
2. Fino al 31 dicembre 1999 gli obiettori di coscienza ammessi al
servizio civile sono assegnati, entro il termine di un anno
dall'accoglimento della domanda, agli enti ed organizzazioni di cui
all'articolo 11, comunque nella misura consentita dalle
disponibilita' finanziarie di cui all'articolo 19, che costituiscono
il limite massimo di spesa globale. In mancanza o in ritardo di
assegnazione, l'obiettore e' collocato in congedo secondo le norme
vigenti per il servizio di leva.
3. L'assegnazione dell'obiettore al servizio civile deve avvenire,
fatte salve le esigenze del servizio e compatibilmente con le
possibilita' di impiego, entro l'area vocazionale ed il settore di
impiego da lui indicati, nell'ambito della regione di residenza o di
quella indicata nella domanda e tenendo conto delle richieste degli
enti e delle organizzazioni di cui all'articolo 8, comma 2, fermo
restando quanto previsto all'articolo 4, comma 2.
4. Il servizio civile ha una durata pari a quella del servizio
militare di leva e comprende un periodo di formazione e un periodo di
attivita' operativa. In attesa dell'istituzione del Servizio civile
nazionale, il periodo di formazione dovra' prevedere un periodo di
formazione civica e di addestramento generale al servizio civile
differenziato secondo il tipo d'impiego, destinato a tutti gli
obiettori ammessi a quel servizio. Per l'espletamento del servizio in
determinati settori ove si ravvisino specifiche esigenze di
formazione, le convenzioni disciplinano i casi nei quali puo' essere
previsto un periodo di addestramento aggiuntivo presso l'ente o
l'organizzazione in cui verra' prestata l'attivita' operativa.
5. Il servizio civile, su richiesta dell'obiettore, puo' essere
svolto in un altro Paese, salvo che per la durata, secondo le norme
ivi vigenti, sulla base di apposite intese bilaterali. L'Ufficio
nazionale per il servizio civile determina annualmente il contingente
di servizio civile da svolgere all'estero.
6. Il servizio civile puo' essere svolto anche secondo le modalita'
previste, per i volontari in servizio civile, dagli articoli da 31 a
35 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni,
per la cooperazione allo sviluppo. In tal caso la sua durata e'
quella prevista da tale legge.
7. L'obiettore che ne faccia richiesta puo' essere inviato fuori
dal territorio nazionale dall'ente presso cui presta servizio, per un
periodo concordato con l'ente stesso, per partecipare a missioni
umanitarie direttamente gestite dall'ente medesimo. In tal caso,
qualora la missione preveda l'impiego di reparti delle Forze armate,
l'assistenza sanitaria e' assicurata dal Servizio di sanita'
militare.
8. Non e' punibile l'obiettore che, prima della data di entrata in
vigore della presente legge, abbia svolto la sua attivita' all'estero
anche al di fuori delle condizioni previste al comma 7.
9. E' facolta' dell'Ufficio nazionale per il servizio civile
disporre l'impiego di obiettori di coscienza, ove lo richiedano, in
missioni umanitarie nelle quali sia impegnato personale italiano. A
tale fine gli obiettori di coscienza, selezionati in base alle loro
attitudini vocazionali, verranno trasferiti alle dipendenze dell'ente
o organizzazione che gestisce la missione.
10. Nel presentare domanda per partecipare alle missioni umanitarie
fuori dal territorio nazionale di cui ai commi 7 e 9, l'obiettore
deve indicare la specifica missione umanitaria richiesta, nonche'
l'ente, ovvero la organizzazione non governativa, ovvero l'Agenzia
delle Nazioni Unite che ne sono responsabili. L'accoglimento ovvero
la reiezione della domanda devono essere comunicati all'obiettore,
con relativa motivazione, entro un mese. La mancata risposta entro
tale termine comporta accoglimento della domanda.
11. In tutti i casi di cui ai commi 7 e 9, gli obiettori di
coscienza devono comunque essere utilizzati per servizi non armati,
non di supporto a missioni militari, e posti sotto il comando di
autorita' civili.
12. L'obiettore che presta servizio civile all'estero per
partecipare alle missioni umanitarie di cui ai commi 7 e 9 puo'
chiedere il prolungamento del servizio civile per un periodo massimo
di un anno. Ove la richiesta sia accolta, per il periodo di
prolungamento del servizio si applicano le norme di cui all'articolo
6.
Nota all'art. 9:
- I testi degli articoli da 31 a 35 della legge 26
febbraio 1987, n. 49, sono i seguenti:
"Art. 31 (Volontari in servizio civile). - 1. Agli
effetti della presente legge sono considerati volontari
in servizio civile i cittadini italiani maggiorenni
che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle
qualita' personali necessarie per rispondere alle
esigenze dei Paesi interessati, nonche' di adeguata
formazione e di idoneita' psicofisica, prescindendo da fini
di lucro e nella ricerca prioritaria dei valori di
solidarieta' e della cooperazione internazionale,
abbiano stipulato un contratto di cooperazione della
durata di almeno due anni registrato ai sensi del comma
5, con il quale si siano impegnati a svolgere attivita'
di lavoro autonomo di cooperazione nei Paesi in via di
sviluppo nell'ambito di programmi previsti dall'art. 29.
2. Il contratto di cooperazione deve prevedere il
programma di cooperazione nel quale si inserisce
l'attivita' di volontariato e il trattamento economico. I
contenuti di tale contratto sono definiti dal comitato
direzionale sentito il parere della commissione per le
organizzazioni non governative. I volontari in servizio
civile con contratto di cooperazione registrato presso la
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo,
esclusi quelli in aspettativa ai sensi dell'art. 33, comma
1, lettera a), sono iscritti a loro cura alle
assicurazioni per invalidita', vecchiaia e superstiti dei
lavoratori dipendenti, nonche' all'assicurazione per le
malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie, ferma
rimanendo la natura autonoma del rapporto e l'inesistenza
di obblighi contributivi a carico diretto dei volontari.
Termini e modalita' del versamento dei contributi
saranno definiti dal regolamento di esecuzione della
presente legge, anche in deroga alle disposizioni previste
in materia per le predette assicurazioni.
2-bis. I contributi previdenziali e assistenziali di
cui al comma 2, gli importi dei quali sono commisurati ai
compensi convenzionali determinati con apposito decreto
interministeriale, sono posti integralmente a carico
della Direzione generale per la cooperazione allo
sviluppo la quale provvede direttamente all'accredito
dei contributi presso il fondo pensioni dei lavoratori
dipendenti. I volontari ed i loro familiari a carico sono
anche assicurati contro i rischi di infortuni, morte e
malattia con polizza a loro favore. La Direzione generale
per la cooperazione allo sviluppo provvede al pagamento
dei premi per massimali che sono determinati con delibera
del comitato direzionale su proposta della
commissione per le organizzazioni non governative. Per
i volontari in aspettativa ai sensi dell'art. 33, comma
1, lettera a), il trattamento previdenziale ed
assistenziale rimane a carico delle amministrazioni
di appartenenza per la parte di loro competenza, mentre
la parte a carico del lavoratore e' rimborsata dalla
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alle
stesse amministrazioni.
3. Il comitato direzionale, sentito il parere della
commissione per le organizzazioni non governative,
stabilisce ed aggiorna annualmente i criteri di congruita'
per il trattamento economico di cui al comma 2, tenendo
conto anche del caso di volontari con precedente
esperienza, che siano chiamati a svolgere funzioni di
rilevante responsabilita'.
4. E' parte integrante del contratto di cooperazione
un periodo all'inizio del servizio, non superiore a tre
mesi, da destinarsi alla formazione.
5. La qualifica di volontario in servizio civile e'
attribuita con la registrazione del contratto di cui al
comma 1, presso la Direzione generale per la cooperazione
allo sviluppo. A tal fine la Direzione generale deve
verificare la conformita' del contratto con quanto
previsto ai commi 2 e 3, nonche' la sussistenza dei
requisiti di cui al comma 1.
6. Copia del contratto registrato e' trasmessa dalla
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo
alla rappresentanza italiana competente per territorio ai
fini previsti dall'art. 34.
Art. 32 (Cooperanti delle organizzazioni non
governative). - 1. Le organizzazioni non governative
idonee possono inoltre impiegare nell'ambito dei
programmi riconosciuti conformi alle finalita' della
presente legge, ove previsto nei programmi stessi, con
oneri a carico dei pertinenti capitoli all'apposita
rubrica di cui all'art. 14, comma 1, lettera a),
cittadini italiani maggiorenni in possesso delle conoscenze
tecniche, dell'esperienza professionale e delle qualita'
personali necessarie, che si siano impegnati a svolgere
attivita' di lavoro autonomo nei Paesi in via di
sviluppo con un contratto di cooperazione, di durata
inferiore a due anni, per l'espletamento di compiti di
rilevante responsabilita' tecnica gestionale e
organizzativa. Il contratto di cui sopra deve essere
conforme ai contenuti che verranno definiti dal Comitato
direzionale, sentito il parere della commissione di cui
all'art. 8, comma 10.
2. La Direzione generale per la cooperazione allo
sviluppo, verificata tale conformita' nonche' la congruita'
con il programma di cooperazione, registra il contratto
attribuendo in tal modo la qualifica di cooperante ai
sensi della presente legge. I cooperanti dipendenti dallo
Stato o da enti pubblici hanno diritto al
collocamento in aspettativa senza assegni per la durata del
contratto di cooperazione.
2-bis. I cooperanti in servizio con contratto di
cooperazione registrato presso la Direzione generale per
la cooperazione allo sviluppo possono iscriversi a
loro cura alle assicurazioni per invalidita', vecchiaia
e superstiti dei lavoratori dipendenti, nonche'
all'assicurazione per le malattie, limitatamente
alle prestazioni sanitarie, ferma rimanendo la natura
autonoma del rapporto e l'inesistenza di obblighi
contributivi a carico diretto dei cooperanti. Termini e
modalita' del versamento dei contributi saranno definiti
dal regolamento di esecuzione della presente legge, anche
in deroga alle disposizioni previste in materia per le
predette assicurazioni. I contributi sono
commisurati ai compensi convenzionali da determinarsi
con apposito decreto interministeriale.
2-ter. I contributi previdenziali e assistenziali per i
cooperanti che si iscrivono alle assicurazioni di cui al
comma 2-bis sono posti integralmente a carico della
Direzione generale per la cooperazione e lo sviluppo. I
cooperanti ed i loro familiari a carico sono anche
assicurati contro i rischi di infortuni, morte e malattia
con polizza a loro favore. La Direzione generale per
la cooperazione allo sviluppo provvede al pagamento
dei premi per massimali che sono determinati con
delibera del comitato direzionale su proposta della
Commissione per le organizzazioni non governative.
2-quater. I cooperanti hanno diritto al riconoscimento
del servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo ai sensi
dell'art. 20.
3. Copia del contratto registrato e' trasmessa dalla
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo
alla rappresentanza italiana competente per territorio ai
fini previsti dall'art. 34.
Art. 33 (Diritti dei volontari). - 1. Coloro ai
quali sia riconosciuta con la registrazione la
qualifica di volontari in servizio hanno diritto:
a) al collocamento in aspettativa senza assegni, se
dipendenti di ruolo o non di ruolo da amministrazioni
statali o da enti pubblici, nei limiti di appositi
contingenti, da determinare periodicamente con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i
Ministri degli affari esteri e del tesoro. Il periodo
di tempo trascorso in aspettativa e' computato per
intero ai fini della progressione della carriera,
della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio
e del trattamento di quiescenza e previdenza. Il diritto
di collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche
al dipendente il cui coniuge sia in servizio di
cooperazione come volontario;
b) al riconoscimento del servizio prestato nei Paesi
in via di sviluppo;
c) alla conservazione del proprio posto di lavoro,
secondo le disposizioni del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, e
successive norme integrative, relative ai lavoratori
chiamati alle armi per il servizio di leva, qualora
beneficino del rinvio del servizio militare ai sensi
della presente legge.
2. Alle imprese private che concederanno ai volontari e
cooperanti da esse dipendenti il collocamento in
aspettativa senza assegni e' data la possibilita' di
assumere personale sostitutivo con contratto a tempo
determinato.
Art. 34 (Doveri dei volontari e dei cooperanti). - 1. I
volontari in servizio civile e i cooperanti con contratto
di breve durata per i periodi di servizio svolti nei Paesi
in via di sviluppo sono soggetti alla vigilanza del Capo
della rappresentanza italiana competente per territorio,
al quale comunicano l'inizio e la fine della loro
attivita' di cooperazione.
2. Essi devono assolvere alle proprie mansioni con
diligenza in modo conforme alla dignita' del proprio
compito. In nessun caso essi possono essere impiegati in
operazioni di polizia o di carattere militare.
3. I volontari ed i cooperanti non possono
intrattenere con le organizzazioni non governative
rapporti di lavoro subordinato per l'esercizio di
qualsivoglia mansione. Ogni contratto di lavoro
subordinato eventualmente stipulato dal volontario o dal
cooperante, anche tacitamente, con le organizzazioni non
governative e' nullo ai sensi dell'art. 1343 del codice
civile. In caso di inosservanza di quanto disposto nel
comma 1 o del divieto di cui al presente comma, o di grave
mancanza - accertata nelle debite forme - ai doveri di
cui al comma 2, il contratto di cooperazione, di cui agli
articoli 31 o 32, e' risolto con effetto immediato e i
volontari o i cooperanti decadono dai diritti previsti
dalla presente legge.
4. Il Ministro degli affari esteri puo' inoltre
disporre il rimpatrio dei volontari e dei cooperanti:
a) quando amministrazioni, istituti, enti od organismi
per i quali prestano la loro opera in un determinato
Paese cessino la propria attivita', o la riducano tanto
da non essere piu' in grado di servirsi della loro
opera;
b) quando le condizioni del Paese nelle quali essi
prestano la loro opera mutino in modo da impedire la
prosecuzione della loro attivita' o il regolare svolgimento
di essa.
5. Gli organismi non governativi idonei possono
risolvere anticipatamente i contratti di cooperazione e
disporre il rimpatrio del volontario o del cooperante
interessato, in caso di grave inadempienza degli
impegni da questo assunti, previa comunicazione delle
motivazioni alla direzione generale per la cooperazione
allo sviluppo e autorizzazione di questa ultima.
Art. 35 (Servizio militare: rinvio e dispensa). - 1. I
volontari in servizio civile, che prestino la loro opera
ai sensi dell'art. 31 in Paesi in via di sviluppo e che
debbano ancora effettuare il servizio militare obbligatorio
di leva, possono, in tempo di pace, chiederne il rinvio
al Ministero della difesa, il quale e' autorizzato a
concederlo per la durata del servizio all'estero, a
condizione che il richiedente sia sottoposto a visita
medica ed arruolato.
2. Al termine di un biennio di effettivo e
continuativo servizio nei Paesi suindicati, i volontari
che abbiano ottenuto il rinvio del servizio militare hanno
diritto ad ottenere in tempo di pace la definitiva
dispensa dal Ministero della difesa.
3. Le condizioni di ammissione ai rinvii e alla dispensa
definitiva sono stabilite con decreto del Ministro della
difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri.
4. Nel caso in cui un volontario, pur avendo
tempestivamente iniziato il servizio all'estero cui si e'
impegnato, non raggiunga il compimento di un biennio di
servizio, decade dal beneficio della dispensa. Tuttavia,
se l'interruzione avviene per i motivi di cui al comma 4
dell'art. 34 o per documentati motivi di salute o di
forza maggiore, il tempo trascorso in posizione di
rinvio nel Paese di destinazione e' proporzionalmente
computato ai fini della ferma militare obbligatoria".