Art. 2.
Applicazioni dell'imposta sostitutiva per i non residenti
1. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre
1997, n. 461, recante disposizioni per l'applicazione dell'imposta
sostitutiva su talune plusvalenze o altri redditi diversi, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per i soggetti non residenti
l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' applicata dagli
intermediari, anche in mancanza di esercizio dell'opzione, salva la
facolta' del contribuente di rinunciare a tale regime con effetto
dalla prima operazione successiva. La predetta rinuncia puo' essere
esercitata anche dagli intermediari non residenti relativamente ai
rapporti di custodia, amministrazione e deposito ad essi intestati e
sui quali siano detenute attivita' finanziarie di terzi; in tal caso
gli intermediari non residenti sono tenuti ad assolvere gli obblighi
di comunicazione di cui all'articolo 10 e nominano quale
rappresentante a detti fini uno degli intermediari di cui al comma
1.".
2. All'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461,
recante disposizioni per il rimborso d'imposta per i sottoscrittori
di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio
italiano, nel comma 1, le parole da: "ad un pagamento da parte del
Tesoro italiano" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle
seguenti: ", facendone richiesta, entro il 31 dicembre dell'anno in
cui il provento e' percepito, alla societa' di gestione del fondo
comune, alla SICAV ovvero al soggetto incaricato del collocamento
delle quote o azioni di cui all'articolo 8, comma 4, al pagamento di
una somma pari al 15 per cento dei proventi erogati. Il pagamento e'
disposto dai predetti soggetti, per il tramite della banca
depositaria ove esistente, traendo la provvista dagli importi
complessivamente dovuti a titolo di imposta sostitutiva sul risultato
della gestione dagli organismi di investimento collettivo da essi
gestiti o collocati e il predetto ammontare non puo' essere richiesto
all'Amministrazione finanziaria.".
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo n. 461
del 1997, come modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
"Art. 6 (Opzione per l'applicazione dell'imposta
sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito
diverso realizzato). - 1. Il contribuente ha facolta' di
optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di
cui all'art. 5 su ciascuna delle plusvalenze
realizzate ai sensi delle lettere cbis) e cter) del comma 1
dell'art. 81 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 3,
comma 1, con esclusione di quelle relative a depositi in
valuta, a condizione che i titoli, quote o certificati
siano in custodia o in amministrazione presso banche e
societa' di intermediazione mobiliare e altri soggetti
individuati in appositi decreti del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, di
concerto con il Ministro delle finanze. Per le
plusvalenze realizzate mediante cessione a termine di
valute estere ai sensi della predetta lettera cter) del
comma 1 dell'art. 81 del testo unico n. 917 del 1986,
nonche' per i differenziali positivi e gli altri proventi
realizzati mediante i rapporti di cui alla lettera cquater)
del citato comma 1 dell'art. 81 o i rapporti e le
cessioni di cui alla lettera cquinquies) dello stesso
comma 1, l'opzione puo' essere esercitata sempreche'
intervengano nei predetti rapporti o cessioni, come
intermediari professionali o come controparti, i
soggetti indicati nel precedente periodo del presente
comma, con cui siano intrattenuti rapporti di custodia,
amministrazione, deposito.
2. L'opzione di cui al comma 1 e' esercitata con
comunicazione sottoscritta contestualmente al
conferimento dell'incarico e dell'apertura del
deposito o conto corrente o, per i rapporti in essere,
anteriormente all'inizio del periodo d'imposta; per
i rapporti di cui alla lettera cquater) del comma 1
dell'art. 81 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e per i rapporti e le
cessioni di cui alla lettera cquinquies) del medesimo
comma 1 dell'art. 81, del testo unico n. 917 del
1986, come modificato dall'art. 3, comma 1, l'opzione
puo' essere esercitata anche all'atto della conclusione
del primo contratto nel periodo d'imposta da cui
l'intervento dell'intermediario trae origine. L'opzione
ha effetto per tutto il periodo d'imposta e puo' essere
revocata entro la scadenza di ciascun anno solare, con
effetto per il periodo d'imposta successivo. Con uno o
piu' decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale entro novanta giorni dalla
pubblicazione del presente decreto, sono stabilite le
modalita' per l'esercizio e la revoca dell'opzione di cui
al presente articolo. Per i soggetti non residenti
l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' applicata
dagli intermediari, anche in mancanza di esercizio
dell'opzione, salva la facolta' del contribuente di
rinunciare a tale regime con effetto dalla prima
operazione successiva. La predetta rinuncia puo' essere
esercitata anche dagli intermediari non residenti
relativamente ai rapporti di custodia, amministrazione e
deposito ad essi intestati e sui quali siano detenute
attivita' finanziarie di terzi; in tal caso gli
intermediari non residenti sono tenuti ad assolvere gli
obblighi di comunicazione di cui all'art. 10 e nominano
quale rappresentante a detti fini uno degli intermediari
di cui al comma 1.
3. I soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta
sostitutiva di cui all'art. 5 su ciascuna plusvalenza,
differenziale positivo o provento percepito dal
contribuente. Qualora tali soggetti non siano in
possesso dei dati e delle informazioni necessarie
per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al
comma 1 sulle plusvalenze e gli altri redditi ivi
indicati, devono richiederle al contribuente,
anteriormente all'effettuazione delle operazioni; il
contribuente comunica al soggetto incaricato
dell'applicazione dell'imposta i dati e le informazioni
richieste, consegnando, anche in copia, la relativa
documentazione, o, in mancanza, una dichiarazione
sostitutiva in cui attesti i predetti dati ed
informazioni. I soggetti di cui al comma 1 sospendono
l'esecuzione delle operazioni a cui sono tenuti in
relazione al rapporto, fino a che non ottengono i
dati e le informazioni necessarie all'applicazione
dell'imposta. Nel caso di inesatta comunicazione, il
recupero dell'imposta sostitutiva non applicata o applicata
in misura inferiore e' effettuato esclusivamente a carico
del contribuente con applicazione delle sanzioni di cui al
terzo periodo del comma 11.
4. Per l'applicazione dell'imposta su ciascuna
plusvalenza, differenziale positivo o provento
realizzato, escluse quelle realizzate mediante la
cessione a termine di valute estere, i soggetti di cui
al comma 1, nel caso di pluralita' di titoli, quote,
certificati o rapporti appartenenti a categorie
omogenee, assumono come costo o valore di acquisto il
costo o valore medio ponderato relativo a ciascuna
categoria dei predetti titoli, quote, certificati o
rapporti.
5. Qualora siano realizzate minusvalenze, perdite o
differenziali negativi i soggetti di cui al comma 1
computano in deduzione, fino a loro concorrenza, l'importo
delle predette minusvalenze, perdite o differenziali
negativi dalle plusvalenze, differenziali positivi o
proventi realizzati nelle successive operazioni poste
in essere nell'ambito del medesimo rapporto, nello stesso
periodo d'imposta e nei successivi ma non oltre il quarto.
Qualora sia revocata l'opzione o sia chiuso il rapporto di
custodia, amministrazione o deposito le minusvalenze,
perdite o differenziali negativi possono essere portati in
deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta
successivo a quello del realizzo, dalle plusvalenze,
proventi e differenziali positivi realizzati nell'ambito
di altro rapporto di cui al comma 1, intestato agli stessi
soggetti intestatari del rapporto o deposito di
provenienza, ovvero portate in deduzione ai sensi del
comma 4 dell'art. 82 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato
dall'art. 4, comma 1. I soggetti di cui al comma 1
rilasciano al contribuente apposita certificazione
dalla quale risultino i dati e le informazioni
necessarie a consentire la deduzione delle predette
minusvalenze, perdite o differenziali negativi.
6. Agli effetti del presente articolo si considera
cessione a titolo oneroso anche il trasferimento dei
titoli, quote, certificati o rapporti di cui al comma 1 a
rapporti di custodia o amministrazione di cui al
medesimo comma, intestati a soggetti diversi dagli
intestatari del rapporto di provenienza, nonche' ad un
rapporto di gestione di cui all'art. 7, salvo che il
trasferimento non sia avvenuto per successione o
donazione. In tal caso la plusvalenza, il provento, la
minusvalenza o perdita realizzate mediante il
trasferimento sono determinate con riferimento al valore,
calcolato secondo i criteri previsti dal comma 5
dell'art. 7, alla data del trasferimento, dei titoli,
quote, certificati o rapporti trasferiti ed i soggetti di
cui al comma 1, tenuti al versamento dell'imposta, possono
sospendere l'esecuzione delle operazioni fino a che
non ottengano dal contribuente provvista per il
versamento dell'imposta dovuta. Nelle ipotesi di cui al
presente comma i soggetti di cui al comma 1 rilasciano
al contribuente apposita certificazione dalla quale
risulti il valore dei titoli, quote, certificati o
rapporti trasferiti.
7. Nel caso di prelievo dei titoli, quote, certificati
o rapporti di cui al comma 1 o di loro trasferimento a
rapporti di custodia o amministrazione, intestati agli
stessi soggetti intestatari dei rapporti di provenienza,
e comunque di revoca dell'opzione di cui al comma 2, per
il calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o
perdita, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva
di cui al precedente articolo, si assume il costo o valore
determinati ai sensi dei commi 3 e 4 e si applica il
comma 12, sulla base di apposita certificazione
rilasciata dai soggetti di cui al comma 1.
8. L'opzione non puo' essere esercitata e, se
esercitata, perde effetto, qualora le percentuali di
diritti di voto o di partecipazione rappresentate
dalle partecipazioni, titoli o diritti complessivamente
posseduti dal contribuente, anche nell'ambito dei
rapporti di cui al comma 1 o all'art. 7, siano superiori
a quelle indicate nella lettera c) del comma 1 dell'art.
81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, come modificato dall'art. 3, comma 1.
Se il superamento delle percentuali e' avvenuto
successivamente all'esercizio dell'opzione, per la
determinazione dei redditi da assoggettare ad imposta
sostitutiva ai sensi del comma 1 dell'art. 5 si applica
il comma 7. Il contribuente comunica ai soggetti di
cui al comma 1 il superamento delle percentuali entro
quindici giorni dalla data in cui sia avvenuto o, se
precedente, all'atto della prima cessione, ogni qualvolta
tali soggetti, sulla base dei dati e delle informazioni
in loro possesso, non siano in grado di verificare il
superamento. Nel caso di indebito esercizio dell'opzione
o di omessa comunicazione si applica la sanzione
amministrativa dal 2 al 5 per cento del valore delle
partecipazioni, titoli o diritti posseduti alla data della
violazione.
9. I soggetti di cui al comma 1 provvedono al
versamento diretto dell'imposta dovuta dal
contribuente al concessionario della riscossione ovvero
alla sezione di tesoreria provinciale, competente in
ragione del loro domicilio fiscale, entro il quindicesimo
giorno del secondo mese successivo a quello in cui e'
stata applicata, trattenendone l'importo su ciascun
reddito realizzato o ricevendone provvista dal
contribuente. Per le operazioni effettuate con
l'intervento di intermediari autorizzati ad operare
nei mercati regolamentati italiani, l'operazione si
considera effettuata, ai fini del versamento, entro il
termine previsto per le relative liquidazioni. I
soggetti di cui al comma 1 rilasciano al contribuente una
attestazione del versamento entro il mese successivo a
quello in cui questo e' stato effettuato.
10. I soggetti di cui al comma 1 comunicano
all'amministrazione finanziaria entro il termine
stabilito per la presentazione della dichiarazione dei
sostituti d'imposta dal quarto comma dell'art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, l'ammontare complessivo delle plusvalenze e
degli altri proventi e quello delle imposte
sostitutive applicate nell'anno solare precedente. Con
decreto del Ministro delle finanze da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto sono stabilite le
modalita' di effettuazione di tale comunicazione.
11. Per l'accertamento e la riscossione dell'imposta
sostitutiva non dichiarata o non versata dai soggetti
di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste
in materia di imposte sui redditi. La maggiore imposta
accertata e' riscossa mediante iscrizione in ruoli
suppletivi ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Si applica la
sanzione amministrativa da una a due volte l'ammontare
dell'imposta non dichiarata; se l'ammontare
dell'imposta non dichiarata e' superiore a cinquanta
milioni di lire si applica la sanzione amministrativa
da due a quattro volte. Per l'omesso od insufficiente
versamento dell'imposta si applica la sanzione
amministrativa del 50 per cento dell'imposta non versata.
12. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui
al comma 9 dell'art. 82 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto
dall'art. 4, comma 1, sulle plusvalenze, proventi,
minusvalenze e perdite derivanti da titoli, quote,
certificati o rapporti per i quali e' stata esercitata
l'opzione di cui al comma 1, si assume come data di
acquisto la data media ponderata di acquisto relativa a
ciascuna categoria dei predetti titoli, quote, certificati
o rapporti".
- Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo n. 461
del 1997, come modificato dal presente decreto e' il
seguente:
"Art. 9 (Rimborso d'imposta per i sottoscrittori di
quote di organismi di investimento collettivo del
risparmio italiani). - 1. I soggetti non residenti che
hanno conseguito proventi erogati da organismi di
investimento collettivo soggetti alle imposte
sostitutive di cui all'art. 8 hanno diritto, facendone
richiesta, entro il 31 dicembre dell'anno in cui il
provento e' percepito, alla societa' di gestione del fondo
comune, alla SICAV ovvero al soggetto incaricato del
collocamento delle quote o azioni di cui all'art. 8,
comma 4, al pagamento di una somma pari al 15 per cento
dei proventi erogati. Il pagamento e' disposto dai
predetti soggetti, per il tramite della banca
depositaria ove esistente, traendo la provvista dagli
importi complessivamente dovuti a titolo di imposta
sostitutiva sul risultato della gestione dagli
organismi di investimento collettivo da essi gestiti o
collocati e il predetto ammontare non puo' essere
richiesto all'amministrazione finanziaria.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 e' provento
il reddito conseguito dal sottoscrittore per effetto
della distribuzione di proventi da parte dell'organismo,
nonche' la differenza tra il valore di riscatto e il
valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto
delle quote. In ogni caso quale valore di sottoscrizione
o acquisto si assume il valore della quota rilevato
dai prospetti periodici previsti per ciascun organismo di
investimento collettivo di cui al citato art. 8, relativi
alla data di acquisto della quote medesime.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano nei
confronti dei soggetti residenti in Stati con i quali
sono in vigore convenzioni per evitare la doppia
imposizione sul reddito che consentano
all'amministrazione finanziaria di acquisire le
informazioni necessarie per accertare la sussistenza dei
requisiti, sempreche' tali soggetti non risiedano negli
Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati
con il decreto del Ministro delle finanze emanato ai
sensi del comma 7-bis dell'art. 76 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai
fini della sussistenza del requisito della residenza si
applicano le norme previste nelle singole convenzioni.
4. Nel caso di organismi di investimento collettivo
di diritto italiano le cui quote o azioni siano
sottoscritte esclusivamente da soggetti non residenti di
cui al primo periodo del comma 3, gli organismi
medesimi sono esenti dall'imposta sostitutiva sul risultato
della gestione di cui all'art. 9 della legge 23 marzo
1983, n. 77. Qualora venga richiesta dal soggetto non
residente l'emissione di certificati al portatore
rappresentativi delle quote sottoscritte o comunque in
tutti i casi in cui risulti che la proprieta' delle quote
sia stata a qualsiasi titolo trasferita a un soggetto
diverso da quelli di cui al primo periodo del precedente
comma 3, sull'intero provento afferente le quote, dal
momento della sottoscrizione al momento del riscatto,
si applica la disciplina prevista per gli organismi di
investimento in valori mobiliari, di diritto estero
situati negli Stati membri dell'Unione europea,
conformi alle direttive comunitarie, le cui quote o
azioni siano collocate nel territorio dello Stato, di cui
all'art. 10-ter della citata legge n. 77 del 1983, come
modificato dall'art. 8, comma 5. La ritenuta e'
applicata dalla banca depositaria dell'organismo di
investimento. La banca depositaria e' tenuta a
comunicare all'amministrazione finanziaria, entro il 31
marzo di ogni anno, con riferimento ai proventi
distribuiti e alle somme erogate a fronte di riscatti
nel periodo d'imposta precedente, i dati identificativi
dei soggetti beneficiari delle somme comunque
erogate dall'organismo di investimento. Si applicano
le disposizioni di cui all'art. 8, comma 3, del decreto
legislativo 1 aprile 1996, n. 239.
5. Con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e
della programmazione economica, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale entro centoventi giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto, sono stabilite le
modalita' di attuazione delle disposizioni del presente
articolo".