Art. 2.
      Applicazioni dell'imposta sostitutiva per i non residenti
  1. All'articolo  6, comma  2, del  decreto legislativo  21 novembre
1997, n.  461, recante  disposizioni per  l'applicazione dell'imposta
sostitutiva  su  talune plusvalenze  o  altri  redditi diversi,  sono
aggiunti, in fine, i seguenti  periodi: "Per i soggetti non residenti
l'imposta  sostitutiva  di   cui  al  comma  1   e'  applicata  dagli
intermediari, anche  in mancanza di esercizio  dell'opzione, salva la
facolta' del  contribuente di  rinunciare a  tale regime  con effetto
dalla prima  operazione successiva. La predetta  rinuncia puo' essere
esercitata anche  dagli intermediari  non residenti  relativamente ai
rapporti di custodia, amministrazione e  deposito ad essi intestati e
sui quali siano detenute attivita'  finanziarie di terzi; in tal caso
gli intermediari non residenti sono  tenuti ad assolvere gli obblighi
di   comunicazione  di   cui   all'articolo  10   e  nominano   quale
rappresentante a  detti fini uno  degli intermediari di cui  al comma
1.".
  2. All'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461,
recante disposizioni  per il rimborso d'imposta  per i sottoscrittori
di  quote  di  organismi  di investimento  collettivo  del  risparmio
italiano, nel  comma 1, le parole  da: "ad un pagamento  da parte del
Tesoro  italiano" fino  alla fine  del comma,  sono sostituite  dalle
seguenti: ", facendone  richiesta, entro il 31  dicembre dell'anno in
cui il  provento e'  percepito, alla societa'  di gestione  del fondo
comune,  alla SICAV  ovvero al  soggetto incaricato  del collocamento
delle quote o azioni di cui  all'articolo 8, comma 4, al pagamento di
una somma pari al 15 per  cento dei proventi erogati. Il pagamento e'
disposto  dai   predetti  soggetti,   per  il  tramite   della  banca
depositaria  ove  esistente,  traendo   la  provvista  dagli  importi
complessivamente dovuti a titolo di imposta sostitutiva sul risultato
della  gestione dagli  organismi di  investimento collettivo  da essi
gestiti o collocati e il predetto ammontare non puo' essere richiesto
all'Amministrazione finanziaria.".
 
           Note all'art. 2:
            -  Il  testo dell'art. 6  del decreto  legislativo n. 461
          del 1997, come  modificato  dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
            "Art.    6  (Opzione    per l'applicazione   dell'imposta
          sostitutiva   su ciascuna plusvalenza   o  altro    reddito
          diverso  realizzato). -  1. Il contribuente ha  facolta' di
          optare  per    l'applicazione dell'imposta sostitutiva   di
          cui   all'art.   5   su     ciascuna   delle    plusvalenze
          realizzate ai sensi delle lettere cbis) e cter) del comma 1
          dell'art.    81 del testo  unico delle imposte sui redditi,
          approvato con decreto del  Presidente  della Repubblica  22
          dicembre   1986, n.   917,   come modificato  dall'art.  3,
          comma  1,   con esclusione di quelle relative a depositi in
          valuta, a condizione  che i titoli, quote    o  certificati
          siano  in    custodia o in  amministrazione presso banche e
          societa' di intermediazione mobiliare   e altri    soggetti
          individuati    in appositi decreti del Ministro del tesoro,
          del  bilancio  e  della  programmazione  economica,      di
          concerto   con   il   Ministro   delle   finanze.   Per  le
          plusvalenze  realizzate    mediante cessione a termine   di
          valute estere ai sensi  della predetta lettera cter)    del
          comma  1  dell'art.    81 del testo unico n.  917 del 1986,
          nonche' per i  differenziali positivi e gli altri  proventi
          realizzati mediante i rapporti di cui alla lettera cquater)
          del  citato    comma  1  dell'art.  81  o i   rapporti e le
          cessioni di cui alla  lettera  cquinquies)    dello  stesso
          comma  1,  l'opzione  puo'  essere    esercitata sempreche'
          intervengano nei   predetti rapporti   o  cessioni,    come
          intermediari    professionali  o    come   controparti,   i
          soggetti indicati nel  precedente  periodo    del  presente
          comma,  con  cui  siano  intrattenuti rapporti di custodia,
          amministrazione, deposito.
            2.  L'opzione di  cui al   comma 1   e' esercitata    con
          comunicazione   sottoscritta       contestualmente       al
          conferimento     dell'incarico      e  dell'apertura    del
          deposito   o conto  corrente o,  per i  rapporti in essere,
          anteriormente  all'inizio  del   periodo   d'imposta;   per
          i  rapporti  di    cui  alla lettera cquater)   del comma 1
          dell'art.  81 del testo  unico delle  imposte sui  redditi,
          approvato  con decreto  del Presidente   della   Repubblica
          22    dicembre   1986,   n.   917, e   per  i rapporti e le
          cessioni di cui alla  lettera    cquinquies)  del  medesimo
          comma   1   dell'art.   81,  del  testo unico  n.  917  del
          1986,  come modificato  dall'art. 3,  comma 1,    l'opzione
          puo'   essere esercitata anche  all'atto della  conclusione
          del primo   contratto nel   periodo  d'imposta    da    cui
          l'intervento  dell'intermediario  trae  origine.  L'opzione
          ha  effetto per  tutto il periodo  d'imposta e  puo' essere
          revocata  entro  la  scadenza  di  ciascun anno solare, con
          effetto per il periodo d'imposta   successivo. Con   uno  o
          piu'  decreti    del Ministro delle finanze,  da pubblicare
          nella  Gazzetta    Ufficiale  entro  novanta  giorni  dalla
          pubblicazione  del    presente decreto, sono   stabilite le
          modalita' per l'esercizio e la revoca dell'opzione  di  cui
          al  presente  articolo.  Per  i    soggetti  non  residenti
          l'imposta  sostitutiva di cui al   comma 1    e'  applicata
          dagli  intermediari,    anche  in    mancanza  di esercizio
          dell'opzione,  salva  la   facolta'  del  contribuente   di
          rinunciare   a    tale  regime  con  effetto   dalla  prima
          operazione successiva. La   predetta rinuncia  puo'  essere
          esercitata   anche   dagli  intermediari     non  residenti
          relativamente ai  rapporti di  custodia, amministrazione  e
          deposito ad  essi  intestati  e sui  quali  siano  detenute
          attivita'   finanziarie   di   terzi;   in   tal  caso  gli
          intermediari non residenti sono tenuti ad    assolvere  gli
          obblighi  di  comunicazione  di cui all'art.  10 e nominano
          quale rappresentante a  detti fini uno  degli  intermediari
          di cui al comma 1.
            3.  I  soggetti  di  cui al   comma 1 applicano l'imposta
          sostitutiva di cui  all'art. 5  su   ciascuna  plusvalenza,
          differenziale   positivo      o   provento   percepito  dal
          contribuente.    Qualora  tali  soggetti   non   siano   in
          possesso   dei   dati   e  delle   informazioni  necessarie
          per  l'applicazione   dell'imposta  sostitutiva di  cui  al
          comma 1   sulle  plusvalenze  e  gli    altri  redditi  ivi
          indicati,        devono    richiederle   al   contribuente,
          anteriormente all'effettuazione    delle  operazioni;    il
          contribuente    comunica      al    soggetto     incaricato
          dell'applicazione dell'imposta i   dati e  le  informazioni
          richieste,  consegnando,  anche in    copia,  la   relativa
          documentazione,    o,  in    mancanza,   una  dichiarazione
          sostitutiva     in   cui   attesti  i    predetti  dati  ed
          informazioni. I  soggetti di cui   al comma 1    sospendono
          l'esecuzione  delle  operazioni  a    cui  sono  tenuti  in
          relazione al  rapporto, fino a che    non    ottengono    i
          dati    e   le   informazioni   necessarie all'applicazione
          dell'imposta.  Nel  caso  di  inesatta  comunicazione,   il
          recupero dell'imposta sostitutiva non applicata o applicata
          in  misura inferiore e' effettuato esclusivamente  a carico
          del contribuente con applicazione delle sanzioni di cui  al
          terzo periodo del comma 11.
            4.    Per    l'applicazione  dell'imposta  su    ciascuna
          plusvalenza, differenziale      positivo    o      provento
          realizzato,     escluse   quelle realizzate   mediante   la
          cessione  a termine  di  valute  estere,  i soggetti di cui
          al comma 1,   nel caso  di  pluralita'  di  titoli,  quote,
          certificati   o     rapporti  appartenenti     a  categorie
          omogenee, assumono come costo   o valore di    acquisto  il
          costo  o  valore    medio  ponderato  relativo  a  ciascuna
          categoria  dei  predetti  titoli,  quote,   certificati   o
          rapporti.
            5.  Qualora    siano realizzate minusvalenze, perdite   o
          differenziali negativi i  soggetti  di  cui  al    comma  1
          computano in deduzione, fino a loro concorrenza,  l'importo
          delle    predette  minusvalenze,    perdite o differenziali
          negativi dalle   plusvalenze,  differenziali    positivi  o
          proventi   realizzati   nelle  successive operazioni  poste
          in  essere nell'ambito del  medesimo rapporto, nello stesso
          periodo d'imposta e nei successivi ma non oltre il  quarto.
          Qualora sia revocata l'opzione o sia chiuso  il rapporto di
          custodia,  amministrazione    o  deposito  le minusvalenze,
          perdite o differenziali negativi possono essere portati  in
          deduzione,  non    oltre  il    quarto  periodo   d'imposta
          successivo  a quello  del realizzo,   dalle    plusvalenze,
          proventi  e   differenziali positivi realizzati nell'ambito
          di altro  rapporto di cui al comma 1, intestato agli stessi
          soggetti   intestatari   del   rapporto   o   deposito   di
          provenienza,  ovvero  portate  in  deduzione ai  sensi  del
          comma    4  dell'art.  82 del testo unico delle imposte sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del    Presidente  della
          Repubblica  22    dicembre  1986,   n. 917, come modificato
          dall'art. 4, comma 1.   I soggetti  di  cui    al  comma  1
          rilasciano    al   contribuente    apposita  certificazione
          dalla   quale risultino   i   dati    e    le  informazioni
          necessarie   a   consentire   la deduzione  delle  predette
          minusvalenze,  perdite  o  differenziali negativi.
            6.    Agli effetti  del  presente articolo  si  considera
          cessione   a titolo oneroso anche  il    trasferimento  dei
          titoli,  quote,  certificati o rapporti di cui al comma 1 a
          rapporti  di  custodia  o  amministrazione  di    cui    al
          medesimo   comma,   intestati   a  soggetti  diversi  dagli
          intestatari del  rapporto di provenienza,   nonche'  ad  un
          rapporto  di gestione   di cui  all'art.  7,  salvo che  il
          trasferimento  non     sia  avvenuto  per   successione   o
          donazione.    In tal caso la plusvalenza, il provento,   la
          minusvalenza    o   perdita    realizzate   mediante     il
          trasferimento sono  determinate con riferimento al  valore,
          calcolato  secondo  i    criteri  previsti  dal    comma  5
          dell'art. 7, alla   data del trasferimento,  dei    titoli,
          quote, certificati o  rapporti trasferiti ed i soggetti  di
          cui al comma 1, tenuti  al versamento dell'imposta, possono
          sospendere    l'esecuzione delle   operazioni   fino  a che
          non  ottengano  dal     contribuente   provvista   per   il
          versamento  dell'imposta  dovuta. Nelle ipotesi   di cui al
          presente comma i  soggetti di cui al comma    1  rilasciano
          al    contribuente    apposita certificazione   dalla quale
          risulti  il valore   dei titoli,   quote,  certificati    o
          rapporti trasferiti.
            7.  Nel caso  di prelievo dei titoli, quote,  certificati
          o rapporti di cui al  comma 1 o di   loro  trasferimento  a
          rapporti    di custodia o amministrazione,  intestati  agli
          stessi  soggetti  intestatari  dei rapporti di provenienza,
          e comunque  di revoca dell'opzione di cui al comma 2,   per
          il  calcolo    della plusvalenza, reddito,   minusvalenza o
          perdita, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva
          di cui al precedente articolo, si assume il costo o  valore
          determinati  ai  sensi  dei commi   3 e 4  e si  applica il
          comma    12,  sulla  base     di  apposita   certificazione
          rilasciata dai soggetti di cui al comma 1.
            8.  L'opzione    non  puo'    essere  esercitata    e, se
          esercitata, perde effetto,   qualora  le   percentuali   di
          diritti    di    voto  o    di partecipazione rappresentate
          dalle partecipazioni, titoli   o  diritti  complessivamente
          posseduti   dal    contribuente,  anche    nell'ambito  dei
          rapporti di  cui al comma  1 o all'art.  7, siano superiori
          a quelle indicate nella  lettera c) del comma  1  dell'art.
          81  del    testo unico delle imposte sui redditi, approvato
          con decreto del Presidente della Repubblica  22    dicembre
          1986,    n. 917,   come modificato  dall'art. 3, comma   1.
          Se   il   superamento  delle   percentuali  e'     avvenuto
          successivamente    all'esercizio   dell'opzione,   per   la
          determinazione dei redditi  da  assoggettare    ad  imposta
          sostitutiva  ai sensi  del comma 1 dell'art.  5 si  applica
          il  comma 7.  Il   contribuente comunica   ai  soggetti  di
          cui  al    comma 1 il  superamento delle  percentuali entro
          quindici  giorni dalla  data in  cui sia  avvenuto o,    se
          precedente, all'atto della  prima cessione,  ogni qualvolta
          tali   soggetti, sulla base dei  dati e delle  informazioni
          in  loro possesso, non  siano in grado di    verificare  il
          superamento.   Nel caso di  indebito esercizio dell'opzione
          o  di  omessa  comunicazione   si   applica   la   sanzione
          amministrativa  dal  2  al  5    per cento del valore delle
          partecipazioni, titoli o diritti posseduti alla data  della
          violazione.
            9.  I    soggetti  di  cui  al    comma  1  provvedono al
          versamento   diretto   dell'imposta         dovuta      dal
          contribuente  al   concessionario  della riscossione ovvero
          alla  sezione    di  tesoreria  provinciale,  competente in
          ragione del  loro domicilio fiscale, entro  il quindicesimo
          giorno del  secondo mese  successivo a  quello  in cui   e'
          stata    applicata,  trattenendone  l'importo    su ciascun
          reddito  realizzato     o  ricevendone   provvista      dal
          contribuente.    Per   le   operazioni     effettuate   con
          l'intervento  di   intermediari   autorizzati ad    operare
          nei     mercati  regolamentati  italiani,  l'operazione  si
          considera effettuata, ai fini del   versamento,  entro   il
          termine    previsto  per    le   relative  liquidazioni.  I
          soggetti  di  cui al comma 1 rilasciano al contribuente una
          attestazione del versamento entro   il  mese  successivo  a
          quello in cui questo e' stato effettuato.
            10.  I    soggetti  di    cui  al    comma 1   comunicano
          all'amministrazione  finanziaria     entro  il      termine
          stabilito    per la   presentazione della dichiarazione dei
          sostituti d'imposta   dal quarto comma    dell'art.  9  del
          decreto    del Presidente   della Repubblica   29 settembre
          1973, n.  600, l'ammontare complessivo delle plusvalenze  e
          degli   altri   proventi  e     quello     delle    imposte
          sostitutive  applicate  nell'anno  solare precedente.   Con
          decreto   del Ministro  delle finanze  da pubblicarsi nella
          Gazzetta  Ufficiale entro  centottanta  giorni  dalla  data
          di entrata in vigore del presente decreto sono stabilite le
          modalita' di effettuazione di tale comunicazione.
            11.  Per   l'accertamento e  la riscossione  dell'imposta
          sostitutiva non  dichiarata o  non versata   dai   soggetti
          di   cui al  comma 1  si applicano le disposizioni previste
          in materia di imposte sui redditi.   La   maggiore  imposta
          accertata    e'  riscossa    mediante iscrizione   in ruoli
          suppletivi  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,    n.  602.  Si applica la
          sanzione amministrativa da una  a   due  volte  l'ammontare
          dell'imposta       non     dichiarata;     se   l'ammontare
          dell'imposta  non   dichiarata   e'  superiore a  cinquanta
          milioni  di lire  si  applica  la sanzione   amministrativa
          da  due    a  quattro volte. Per l'omesso  od insufficiente
          versamento   dell'imposta   si   applica   la      sanzione
          amministrativa del 50  per cento dell'imposta non versata.
            12.  Ai fini dell'applicazione della  disposizione di cui
          al comma 9 dell'art. 82 del testo unico delle  imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del    Presidente  della
          Repubblica  22    dicembre  1986,     n.  917,   introdotto
          dall'art.   4,   comma   1,  sulle  plusvalenze,  proventi,
          minusvalenze   e perdite   derivanti   da titoli,    quote,
          certificati    o  rapporti  per i quali e' stata esercitata
          l'opzione di cui al comma  1,  si  assume  come    data  di
          acquisto  la  data media   ponderata di acquisto relativa a
          ciascuna  categoria dei predetti titoli, quote, certificati
          o rapporti".
            - Il  testo dell'art. 9  del decreto  legislativo n.  461
          del  1997,  come  modificato  dal  presente  decreto  e' il
          seguente:
            "Art.  9  (Rimborso d'imposta  per  i  sottoscrittori  di
          quote      di  organismi  di  investimento  collettivo  del
          risparmio italiani). - 1. I soggetti   non   residenti  che
          hanno    conseguito   proventi erogati   da organismi    di
          investimento    collettivo   soggetti     alle      imposte
          sostitutive   di cui  all'art. 8  hanno diritto,  facendone
          richiesta, entro il  31  dicembre  dell'anno  in    cui  il
          provento  e' percepito, alla societa' di gestione del fondo
          comune,  alla  SICAV  ovvero  al  soggetto  incaricato  del
          collocamento    delle  quote  o azioni di   cui all'art. 8,
          comma 4, al pagamento di una somma   pari al 15  per  cento
          dei  proventi  erogati.    Il pagamento   e'   disposto dai
          predetti    soggetti,  per    il  tramite  della      banca
          depositaria  ove  esistente,    traendo  la provvista dagli
          importi  complessivamente  dovuti  a  titolo   di   imposta
          sostitutiva  sul    risultato      della   gestione   dagli
          organismi   di  investimento collettivo da  essi gestiti  o
          collocati   e  il  predetto    ammontare  non  puo'  essere
          richiesto all'amministrazione finanziaria.
            2. Ai  fini dell'applicazione  del comma 1   e'  provento
          il  reddito  conseguito   dal sottoscrittore   per  effetto
          della distribuzione  di proventi da  parte  dell'organismo,
          nonche'  la  differenza  tra  il valore di   riscatto e  il
          valore  medio ponderato  di  sottoscrizione o  di  acquisto
          delle  quote.  In ogni caso quale valore  di sottoscrizione
          o acquisto  si assume  il  valore della   quota    rilevato
          dai  prospetti periodici previsti  per ciascun organismo di
          investimento  collettivo di cui al  citato art. 8, relativi
          alla data  di acquisto della quote medesime.
            3. Le disposizioni  dei commi 1 e 2  si    applicano  nei
          confronti  dei  soggetti  residenti   in Stati con  i quali
          sono in   vigore convenzioni per    evitare    la    doppia
          imposizione       sul      reddito      che      consentano
          all'amministrazione    finanziaria    di   acquisire     le
          informazioni necessarie  per accertare  la sussistenza  dei
          requisiti,    sempreche'  tali soggetti non risiedano negli
          Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati
          con il   decreto del Ministro   delle  finanze  emanato  ai
          sensi   del comma 7-bis dell'art. 76 del  testo unico delle
          imposte   sui   redditi, approvato    con    decreto    del
          Presidente  della Repubblica 22  dicembre 1986, n.  917. Ai
          fini della  sussistenza del requisito  della  residenza  si
          applicano le  norme  previste  nelle singole convenzioni.
            4.    Nel caso  di organismi  di investimento  collettivo
          di    diritto  italiano  le  cui    quote  o  azioni  siano
          sottoscritte  esclusivamente da soggetti  non residenti  di
          cui   al primo   periodo del    comma  3,    gli  organismi
          medesimi sono esenti dall'imposta sostitutiva sul risultato
          della  gestione    di cui all'art. 9   della legge 23 marzo
          1983,  n. 77.   Qualora  venga richiesta  dal soggetto  non
          residente    l'emissione  di  certificati  al     portatore
          rappresentativi  delle  quote    sottoscritte o comunque in
          tutti i casi in cui risulti che la proprieta'  delle  quote
          sia    stata a  qualsiasi titolo  trasferita a  un soggetto
          diverso da quelli di  cui al primo  periodo del  precedente
          comma    3, sull'intero provento  afferente le  quote,  dal
          momento  della sottoscrizione   al momento   del  riscatto,
          si  applica la  disciplina  prevista per  gli organismi  di
          investimento    in   valori mobiliari,   di diritto  estero
          situati   negli   Stati   membri    dell'Unione    europea,
          conformi    alle direttive   comunitarie, le   cui quote  o
          azioni  siano collocate  nel territorio dello Stato, di cui
          all'art. 10-ter della citata legge n.  77 del   1983,  come
          modificato    dall'art.  8,    comma  5.  La    ritenuta e'
          applicata  dalla  banca  depositaria    dell'organismo   di
          investimento.  La  banca     depositaria   e'    tenuta   a
          comunicare  all'amministrazione finanziaria,  entro il   31
          marzo    di    ogni  anno,    con riferimento   ai proventi
          distribuiti  e alle somme  erogate a fronte  di    riscatti
          nel periodo  d'imposta precedente,  i  dati  identificativi
          dei    soggetti beneficiari     delle     somme    comunque
          erogate    dall'organismo    di investimento. Si  applicano
          le  disposizioni  di cui   all'art. 8, comma 3, del decreto
          legislativo 1 aprile 1996, n. 239.
            5.   Con decreto   del  Ministro    delle    finanze,  di
          concerto  con    il  Ministro del tesoro e del   bilancio e
          della  programmazione  economica,   da   pubblicare   nella
          Gazzetta   Ufficiale entro centoventi giorni dalla data  di
          pubblicazione  del  presente  decreto,  sono  stabilite  le
          modalita' di attuazione  delle  disposizioni  del  presente
          articolo".