Art. 3.
     Integrazioni alla disciplina dell'imposta sostitutiva sugli
   interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari
  1.  Al  decreto   legislativo  1  aprile  1996,   n.  239,  recante
modificazioni  al  regime fiscale  degli  interessi,  premi ed  altri
frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) nel comma  1 dell'articolo 1, come  sostituito dall'articolo 12,
comma 3,  lettera a),  del decreto legislativo  21 novembre  1997, n.
461,  le parole:  ",  nonche' delle  obbligazioni  e titoli  similari
ammessi alla negoziazione,  al momento dell'emissione, esclusivamente
in mercati regolamentati esteri" sono soppresse;
  b)  nell'articolo 8,  dopo il  comma 3,  e' aggiunto,  in fine,  il
seguente comma:
  "3-bis.   Le   disposizioni   del  presente   articolo   e   quelle
dell'articolo 7  non si applicano  ai proventi dei  titoli depositati
dalle banche centrali, aderenti al Sistema europeo di banche centrali
e della Banca  centrale europea, presso la Banca d'Italia  e presso i
soggetti che svolgono l'attivita' di gestione accentrata di strumenti
finanziari di cui alla parte  III, titolo II, del decreto legislativo
24 febbraio  1998, n. 58,  recante testo unico delle  disposizioni in
materia di intermediazione  finanziaria, ai sensi degli  articoli 8 e
21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.".
  2. Nell'articolo  12 del decreto  legislativo 21 novembre  1997, n.
461, recante modificazioni alla  disciplina delle ritenute alla fonte
e delle  imposte sostitutive sui  redditi di capitale, dopo  il comma
13, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "13-bis.  I  titoli  emessi  da  enti  e  organismi  internazionali
costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia
sono equiparati  a tutti  gli effetti fiscali  ai titoli  dello Stato
italiano.".
 
           Note all'art. 3:
            - Il  testo dell'art. 1 del  decreto legislativo 1 aprile
          1996,  n.    239  (Modificazioni  al regime fiscale   degli
          interessi, premi ed altri frutti   delle  obbligazioni    e
          titoli    similari, pubblici   e privati), pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n.    102  del  3  maggio    1996,  come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente:
            "Art.   1   (Soppressione  della    ritenuta  alla  fonte
          per   talune obbligazioni  e  titoli  similari).  -  1.  La
          ritenuta del 12,50 per cento di  cui al  comma 1  dell'art.
          26    del  decreto    del  Presidente   della Repubblica 29
          settembre 1973, n.  600, non si applica sugli interessi  ed
          altri    proventi delle   obbligazioni e   titoli similari,
          emessi da banche,  da  societa' per   azioni   con   azioni
          negoziate   in   mercati regolamentati italiani  e da  enti
          pubblici economici  trasformati in societa' per azioni   in
          base  a  disposizione  di    legge,  con  esclusione  delle
          cambiali finanziarie.
            2.  Per  i  proventi  dei  titoli  obbligazionari  emessi
          da  enti territoriali ai sensi  dell'art. 35 della legge 23
          dicembre 1994, n.   724, si applica  l'imposta  sostitutiva
          di  cui all'art. 2. Il Ministro delle finanze, di  concerto
          con  il  Ministro  del tesoro   e il Ministro dell'interno,
          determina con apposito decreto:
            a) le modalita'   per l'applicazione  e  il    versamento
          della predetta imposta;
            b)  le  modalita' di  retrocessione da parte  dello Stato
          agli enti emittenti  della quota  del   gettito   derivante
          dall'imposizione    sul  reddito,  in  misura non superiore
          all'imposta sostitutiva prevista dal medesimo art. 2.
            3. Le   disposizioni incompatibili  con  la    disciplina
          introdotta dal presente decreto sono soppresse".
            -  Il  testo dell'art. 8  del decreto  legislativo n. 239
          del 1996, come  modificato  dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
            "Art.     8     (Conservazione    delle    evidenze     e
          comunicazione all'amministrazione  finanziaria). -   1.  La
          banca  o  la societa'  di intermediazione mobiliare  di cui
          all'art. 7,  comma 1,  deve tenere separata  evidenza   del
          complesso    delle  posizioni    relative   ai  percipienti
          soggetti    all'imposta    sostitutiva  e  delle  posizioni
          relative ai  soggetti per i quali   detta  imposta  non  e'
          applicata  ai  sensi  delle norme del presente  decreto. Si
          applicano le disposizioni previste dall'art. 3.
            2.   La banca    o  la    societa'    di  intermediazione
          mobiliare  di   cui all'art.   7,   comma 1,  e'  tenuta  a
          comunicare  all'amministrazione finanziaria,  entro il   31
          marzo    ed  il   30 settembre   di ogni   anno, secondo le
          modalita'  previste dal decreto di cui  all'art. 11,  comma
          4,  gli  elementi  di  cui  all'art. 7,  comma  2,  lettera
          b),    con riferimento   ai  proventi  non assoggettati  ad
          imposta  sostitutiva percepiti    nel    semestre    solare
          precedente,   implicitamente   o esplicitamente:
            a) da soggetti non residenti;
            b)   da  soggetti  residenti,  limitatamente    a  quelli
          relativi a titoli detenuti all'estero.
            3. Nei casi di inesatta o   incompleta  comunicazione  di
          cui  al comma 2 da  parte della banca  e della  societa' di
          intermediazione  di cui all'art. 7, comma 1, si applica  la
          pena pecuniaria di lire cinquanta milioni, aumentata di  L.
          500.000    per  ciascun  nominativo;  nel caso di invio con
          ritardo non  superiore ad  un mese  la pena  pecuniaria  e'
          ridotta a un quinto.
            3-bis.  Le disposizioni   del presente articolo e  quelle
          dell'art. 7 non  si applicano   ai   proventi dei    titoli
          depositati  dalle   banche centrali,   aderenti al  Sistema
          europeo   di banche   centrali  e    della  Banca  centrale
          europea,  presso la  Banca d'Italia e presso i soggetti che
          svolgono    l'attivita'   di   gestione   accentrata     di
          strumenti finanziari di cui alla parte  III, titolo II, del
          decreto  legislativo  24  febbraio   1998, n. 58,   recante
          testo   unico   delle      disposizioni   in   materia   di
          intermediazione   finanziaria, ai sensi degli  articoli 8 e
          21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52".
            - L'art. 12 del decreto legislativo  n. 461 del 1997 reca
          modifiche alla disciplina delle ritenute alla fonte e delle
          imposte sostitutive sui redditi di capitale.