Art. 3.
Integrazioni alla disciplina dell'imposta sostitutiva sugli
interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari
1. Al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, recante
modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri
frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1 dell'articolo 1, come sostituito dall'articolo 12,
comma 3, lettera a), del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
461, le parole: ", nonche' delle obbligazioni e titoli similari
ammessi alla negoziazione, al momento dell'emissione, esclusivamente
in mercati regolamentati esteri" sono soppresse;
b) nell'articolo 8, dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"3-bis. Le disposizioni del presente articolo e quelle
dell'articolo 7 non si applicano ai proventi dei titoli depositati
dalle banche centrali, aderenti al Sistema europeo di banche centrali
e della Banca centrale europea, presso la Banca d'Italia e presso i
soggetti che svolgono l'attivita' di gestione accentrata di strumenti
finanziari di cui alla parte III, titolo II, del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, recante testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e
21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.".
2. Nell'articolo 12 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
461, recante modificazioni alla disciplina delle ritenute alla fonte
e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale, dopo il comma
13, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"13-bis. I titoli emessi da enti e organismi internazionali
costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia
sono equiparati a tutti gli effetti fiscali ai titoli dello Stato
italiano.".
Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 1 aprile
1996, n. 239 (Modificazioni al regime fiscale degli
interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e
titoli similari, pubblici e privati), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996, come
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 1 (Soppressione della ritenuta alla fonte
per talune obbligazioni e titoli similari). - 1. La
ritenuta del 12,50 per cento di cui al comma 1 dell'art.
26 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, non si applica sugli interessi ed
altri proventi delle obbligazioni e titoli similari,
emessi da banche, da societa' per azioni con azioni
negoziate in mercati regolamentati italiani e da enti
pubblici economici trasformati in societa' per azioni in
base a disposizione di legge, con esclusione delle
cambiali finanziarie.
2. Per i proventi dei titoli obbligazionari emessi
da enti territoriali ai sensi dell'art. 35 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, si applica l'imposta sostitutiva
di cui all'art. 2. Il Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro del tesoro e il Ministro dell'interno,
determina con apposito decreto:
a) le modalita' per l'applicazione e il versamento
della predetta imposta;
b) le modalita' di retrocessione da parte dello Stato
agli enti emittenti della quota del gettito derivante
dall'imposizione sul reddito, in misura non superiore
all'imposta sostitutiva prevista dal medesimo art. 2.
3. Le disposizioni incompatibili con la disciplina
introdotta dal presente decreto sono soppresse".
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo n. 239
del 1996, come modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
"Art. 8 (Conservazione delle evidenze e
comunicazione all'amministrazione finanziaria). - 1. La
banca o la societa' di intermediazione mobiliare di cui
all'art. 7, comma 1, deve tenere separata evidenza del
complesso delle posizioni relative ai percipienti
soggetti all'imposta sostitutiva e delle posizioni
relative ai soggetti per i quali detta imposta non e'
applicata ai sensi delle norme del presente decreto. Si
applicano le disposizioni previste dall'art. 3.
2. La banca o la societa' di intermediazione
mobiliare di cui all'art. 7, comma 1, e' tenuta a
comunicare all'amministrazione finanziaria, entro il 31
marzo ed il 30 settembre di ogni anno, secondo le
modalita' previste dal decreto di cui all'art. 11, comma
4, gli elementi di cui all'art. 7, comma 2, lettera
b), con riferimento ai proventi non assoggettati ad
imposta sostitutiva percepiti nel semestre solare
precedente, implicitamente o esplicitamente:
a) da soggetti non residenti;
b) da soggetti residenti, limitatamente a quelli
relativi a titoli detenuti all'estero.
3. Nei casi di inesatta o incompleta comunicazione di
cui al comma 2 da parte della banca e della societa' di
intermediazione di cui all'art. 7, comma 1, si applica la
pena pecuniaria di lire cinquanta milioni, aumentata di L.
500.000 per ciascun nominativo; nel caso di invio con
ritardo non superiore ad un mese la pena pecuniaria e'
ridotta a un quinto.
3-bis. Le disposizioni del presente articolo e quelle
dell'art. 7 non si applicano ai proventi dei titoli
depositati dalle banche centrali, aderenti al Sistema
europeo di banche centrali e della Banca centrale
europea, presso la Banca d'Italia e presso i soggetti che
svolgono l'attivita' di gestione accentrata di
strumenti finanziari di cui alla parte III, titolo II, del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante
testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e
21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52".
- L'art. 12 del decreto legislativo n. 461 del 1997 reca
modifiche alla disciplina delle ritenute alla fonte e delle
imposte sostitutive sui redditi di capitale.