Art. 4.
     Modifiche al regime transitorio per le ritenute sui redditi
        di capitale e l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze
  1. All'articolo  14 del  decreto legislativo  21 novembre  1997, n.
461, concernente il regime transitorio per le ritenute sui redditi di
capitale  e  l'imposta  sostitutiva  sulle plusvalenze  e  gli  altri
redditi diversi, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a)  nel comma  7  le parole:  "entro  il 30  novembre  1998 con  le
modalita'  stabilite con  decreto  del Ministro  delle finanze"  sono
sostituite  dalle seguenti:  "entro  il termine  di versamento  delle
imposte sui  redditi dovute  a saldo in  base alla  dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1998";
    b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
  "7-bis.   In  deroga   al  comma   7,  qualora   il  valore   delle
partecipazioni di cui  alla lettera cbis) dell'articolo  81, comma 1,
del testo unico delle imposte  sui redditi, approvato con decreto del
Presidente  della Repubblica  22  dicembre 1986,  n.  917, nel  testo
vigente anteriormente  alla data  di entrata  in vigore  del presente
decreto, sia determinato ai sensi delle  lettere b) e c) del comma 6,
l'imposta sostitutiva  determinata con i criteri  dell'articolo 3 del
decreto-legge 28 gennaio 1991,  n. 27, convertito, con modificazioni,
dalla legge  25 marzo 1991,  n. 102, e' applicata  dagli intermediari
indicati nell'articolo  6, comma 1,  del presente decreto  su opzione
del  possessore  da  esercitare  entro  il  30  settembre  1998.  Gli
intermediari  prelevano l'imposta  sostitutiva dovuta  dal possessore
entro il mese di ottobre 1998  e ne effettuano il versamento entro il
giorno  15  del mese  successivo.  Non  sussistono  in tal  caso  gli
obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 10.";
  c) nel comma  9, dopo il secondo periodo, e'  inserito il seguente:
"Se la societa' o l'ente nel quale e' posseduta la partecipazione non
e' residente nel territorio dello Stato il valore periziato ed i dati
identificativi  dell'estensore  della  perizia  sono  indicati  nella
dichiarazione dei redditi del possessore";
    d) nel comma 10:
  1)  all'ultimo  periodo  dell'alinea,  le parole:  ",  a  richiesta
dell'interessato" sono soppresse;
  2)  alla lettera  a), le  parole: "medesimi  mercati regolamentati"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "mercati  regolamentati  italiani
ovvero, per quelli negoziati  esclusivamente in mercati regolamentati
esteri,  il  valore  risultante  dalla media  aritmetica  dei  prezzi
rilevati  negli ultimi  cinque  giorni lavorativi  dello stesso  mese
presso i medesimi mercati regolamentati";
  3) alla  lettera b), le  parole: "risultante da  apposita relazione
giurata  di stima"  sono  sostituite dalle  seguenti: "risultante  da
apposita relazione di stima";
  e) nel comma 11, i primi  due periodi sono sostituiti dai seguenti:
"Per i rapporti in essere alla data di entrata in vigore del presente
decreto, intrattenuti con intermediari  diversi dalla Banca d'Italia,
l'imposta  sostitutiva   e'  applicata  dagli  intermediari   di  cui
all'articolo  6, comma  1, anche  in  mancanza di  opzione, salva  la
facolta' del  contribuente di rinunciare  a tale regime  con apposita
comunicazione da effettuare  entro il 30 settembre  1998, con effetto
dal  1 luglio  1998. L'imposta  sostitutiva dovuta  sulle plusvalenze
realizzate e sugli altri redditi conseguiti entro il 31 ottobre 1998,
anche per effetto  di rapporti sorti dalla data di  entrata in vigore
del presente  decreto e fino  al 30 settembre 1998,  dai contribuenti
che non hanno rinunciato al  regime previsto nel predetto articolo 6,
e' liquidata dai citati intermediari  entro il mese successivo a tale
data, ed e' versata entro il 15 dicembre 1998.".
  2.  Nell'articolo   5,  comma  1,  secondo   periodo,  del  decreto
legislativo  21 novembre  1997,  n.  461, concernente  l'applicazione
dell'imposta  sostitutiva sulle  plusvalenze e'  sugli altri  redditi
diversi  di  cui  alle  lettere  da c)  a  cquinquies)  del  comma  1
dell'articolo  81  del testo  unico  delle  imposte sui  redditi,  le
parole: "ai sensi del comma 2" sono soppresse.
 
           Note all'art. 4:
            -  Il  testo dell'art. 14 del  decreto legislativo n. 461
          del 1997, come  modificato  dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
            "Art.   14   (Regime   transitorio  per le  ritenute  sui
          redditi  di capitale   e   l'imposta   sostitutiva    sulle
          plusvalenze    e    gli    altri  redditi  diversi). -   Le
          disposizioni degli articoli  1,  8,    comma  5,  e  12  si
          applicano    ai  redditi di capitale divenuti   esigibili a
          partire dalla data   di entrata in    vigore  del  presente
          decreto,      nonche'   agli   utili      derivanti   dalla
          partecipazione  a societa'  od enti   soggetti  all'imposta
          sul  reddito  delle persone giuridiche di cui e' deliberata
          la  distribuzione  a partire   dalla   predetta   data.  Le
          disposizioni dell'art.  13 si  applicano agli  interessi ed
          altri  proventi  delle obbligazioni  e titoli  similari  la
          cui  prima   emissione avviene   a partire  dalla  data  di
          entrata   in      vigore   del  presente  decreto.  Per  le
          obbligazioni e  titoli similari   la cui   prima  emissione
          e'  avvenuta anteriormente,   le   disposizioni   dell'art.
          13   si   applicano   agli  interessi  e  altri    proventi
          maturati  a  partire  dalla   data di entrata in vigore del
          presente decreto, sempreche' la  vita  residua  del  titolo
          alla predetta data sia superiore a due anni.
            2. In deroga al comma 1 le  disposizioni dei commi 1 e 10
          dell'art.  12 si applicano agli interessi ed altri proventi
          delle obbligazioni e titoli similari, con esclusione  delle
          cambiali  finanziarie,  emessi a partire dalla  data del 30
          giugno  1997 da societa' od  enti, diversi dalle    banche,
          il   cui   capitale   e'   rappresentato   da   azioni  non
          negoziate  in    mercati  regolamentati   italiani   ovvero
          da  quote, sempreche'  detti  interessi  e  proventi  siano
          divenuti  esigibili successivamente alla data di entrata in
          vigore del presente decreto.
            3.    Per  gli   interessi e   gli altri   proventi delle
          obbligazioni e titoli  similari   emessi   fino   al     31
          dicembre   1988   da   soggetti residenti,  nonche'  per  i
          certificati   di  deposito  e  di  buoni fruttiferi  emessi
          fino  alla data  di entrata in vigore  del presente decreto
          continuano   ad applicarsi   le   disposizioni   vigenti  a
          tale  ultima  data. Continuano   ad applicarsi le esenzioni
          previste per gli interessi, premi  ed  altri  frutti  delle
          obbligazioni  e  titoli similari emessi  anteriormente alla
          data di  entrata in  vigore del  presente decreto.
            4.  Le disposizioni   degli   articoli da   3 a   6    si
          applicano   alle minusvalenze e agli altri redditi  diversi
          realizzati a partire dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto.
            5.      Agli   effetti    della   determinazione    delle
          plusvalenze   e minusvalenze di  cui alla  lettera c)   del
          comma   1 dell'art.  81 del testo  unico delle  imposte sui
          redditi, approvato   con  decreto    del  Presidente  della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  come  modificato
          dall'art. 3,  comma    1,  in  deroga  a  quanto  stabilito
          dall'art.  82 del predetto testo unico  n. 917 del 1996, il
          costo  o valore di acquisto delle partecipazioni  possedute
          alla  data di  entrata in  vigore del presente decreto puo'
          essere adeguato, ai sensi del comma 5 dell'art.    2    del
          decreto-legge   28   gennaio    1991,  n.  27,  convertito,
          con modificazioni, dalla   legge 25 marzo   1991,  n.  102,
          sulla   base della variazione intervenuta fino al 30 giugno
          1998.
            6.    Agli   effetti    della   determinazione      delle
          plusvalenze      e  minusvalenze  di cui alle lettere c)  e
          cbis) del comma  1  dell'art.  81  del  testo  unico  delle
          imposte   sui redditi, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come  modificato
          dall'art.  3,    comma 1, per   le partecipazioni possedute
          alla  data di entrata in vigore  del presente  decreto,  in
          luogo del  costo o valore di acquisto, puo' essere assunto:
            a)    nel caso  dei titoli,  quote  o diritti,  negoziati
          in   mercati  regolamentati    italiani,  indicati    nella
          citata  lettera    cbis  )   del comma 1   dell'art. 81 del
          predetto   testo n.  917  del    1986,  nel  testo  vigente
          anteriormente    alla  data    di entrata   in vigore   del
          presente decreto,   il   valore risultante   dalla    media
          aritmetica  dei  prezzi rilevati presso i medesimi  mercati
          regolamentati nel mese precedente alla predetta data,
            b)  nel caso  dei titoli,  quote  o diritti,    negoziati
          in    mercati  regolamentati, indicati nella stessa lettera
          comma 1 dell'art. 81 del predetto testo unico  n.  917  del
          1986,  nel  testo  vigente  anteriormente  alla    data  di
          entrata in   vigore del   presente decreto,    nonche'  dei
          titoli,    quote    o   diritti,  negoziati  esclusivamente
          in   mercati  regolamentati    esteri,    indicati    nella
          lettera  cbis)   del   comma   1 dell'art. 81  del medesimo
          testo unico  n. 917   del 1986,   il valore  risultante  la
          media  aritmetica  dei    prezzi rilevati presso i medesimi
          mercati    regolamentati    nel    mese    precedente  alla
          predetta  data  a condizione  che le  plusvalenze  comprese
          nel    predetto  valore   siano assoggettate   ad   imposta
          sostitutiva  con  i  criteri stabiliti   nel  decreto-legge
          28  gennaio  1991,    n. 27, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 25 marzo 1991, n. 102;
            c)  nel   caso dei titoli, quote  o diritti non negoziati
          in mercati regolamentati  il  valore  alla  predetta   data
          della    frazione    del patrimonio netto   della societa',
          associazione od   ente rappresentata  da    tali    titoli,
          quote    e  diritti,    determinato    sulla   base   delle
          risultanze  dell'ultimo  bilancio  approvato  anteriormente
          alla  medesima  data,  a    condizione che le   plusvalenze
          comprese nel  predetto valore siano assoggettate ad imposta
          sostitutiva con i criteri stabiliti  nel  decreto-legge  28
          gennaio  1991,  n. 27, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 25 marzo 1991, n. 102.
            7. Il valore assunto   a riferimento  per  l'applicazione
          dell'imposta  sostitutiva    indicata      nel   precedente
          comma   e'    indicato   nella  dichiarazione  dei  redditi
          relativa  al  periodo  d'imposta  in  corso  alla data   di
          entrata   in  vigore  del  presente   decreto  e  l'imposta
          sostitutiva e' versata   entro il termine  di    versamento
          delle  imposte  sui redditi   dovute a  saldo in base  alla
          dichiarazione  dei redditi relativa al periodo d'imposta in
          corso al 31 dicembre 1998.
            7-bis. In deroga al comma  7,  qualora  il  valore  delle
          partecipazioni  di cui   alla lettera  cbis) dell'art.  81,
          comma   1, del   testo unico  delle  imposte  sui  redditi,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
          dicembre 1986, n.   917, nel  testo  vigente  anteriormente
          alla  data  di entrata in  vigore del presente decreto, sia
          determinato ai sensi  delle lettere b)  e c)  del comma  6,
          l'imposta  sostitutiva determinata con  i criteri dell'art.
          3 del decreto-legge  28 gennaio 1991,  n. 27,   convertito,
          con    modificazioni, dalla   legge 25  marzo 1991, n. 102,
          e' applicata dagli  intermediari    indicati  nell'art.  6,
          comma  1, del presente decreto su opzione del possessore da
          esercitare entro  il 30  settembre  1998. Gli  intermediari
          prelevano   l'imposta  sostitutiva  dovuta  dal  possessore
          entro  il    mese  di  ottobre  1998  e  ne  effettuano  il
          versamento entro il   giorno 15 del  mese  successivo.  Non
          sussistono  in  tal  caso  gli  obblighi  di  comunicazione
          previsti dall'art. 10.
            8.  Per   le partecipazioni gia'  possedute alla data del
          28 gennaio 1991, in    luogo  del  costo    o  valore    di
          acquisto,  nonche'    del valore determinato sulla base dei
          commi precedenti, puo' essere assunto:
            a)  nel caso  dei  titoli,  quote o   diritti   negoziati
          in    mercati regolamentati,  il  valore  risultante  dalla
          media  (dei  prezzi  di compenso o dei   prezzi  fatti  nel
          corso dell'anno 1990  dalla borsa di valori di Milano o, in
          difetto,  dalle    borse  presso  cui i titoli od i diritti
          erano in tale periodo negoziati;
            b) nel  caso degli altri  titoli, quote   o  diritti,  il
          valore  alla  data del  28 gennaio 1991  della frazione del
          patrimonio   netto della  societa',  associazione  od  ente
          rappresentata  da tali titoli, quote e diritti, determinato
          sulla  base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato
          anteriormente alla predetta data.
            9.  Nei    casi  indicati dalla lettera   c) del comma 6,
          nonche' dalla lettera b) del comma 8, e'   in facolta'  dei
          possessori   determinare  il  valore  della    frazione  di
          patrimonio netto  rappresentato dai titoli, quote o diritti
          ivi indicati sulla base di una  relazione giurata di stima,
          cui si   applica l'art.   64   del  codice    di  procedura
          civile,  redatta  da soggetti iscritti all'albo dei dottori
          commercialisti, dei ragionieri    e  periti    commerciali,
          nonche'   nell'elenco dei  revisori contabili. In  tal caso
          il valore   periziato e'   riferito  all'intero  patrimonio
          sociale  ed e'  indicato, unitamente ai dati identificativi
          dell'estensore della    perizia,  nella  dichiarazione  dei
          redditi della societa', associazione  od ente,  relativa al
          periodo di  imposta in corso alla data di entrata in vigore
          del  presente  decreto  e reso noto ai   soci, associati  e
          partecipanti  che  ne fanno  richiesta. Se   la societa'  o
          l'ente  nel   quale e' posseduta  la partecipazione  non e'
          residente nel  territorio dello Stato  il valore  periziato
          ed    i dati identificativi  dell'estensore  della  perizia
          sono  indicati   nella dichiarazione   dei   redditi    del
          possessore.   Qualora   la  relazione giurata di stima  sia
          predisposta per conto della   stessa societa' od  ente  nel
          quale e' posseduta  la partecipazione la relativa  spesa e'
          deducibile   dal  reddito  d'impresa    in  quote  costanti
          nell'esercizio in cui e'  stata  sostenuta  e  nei  quattro
          successivi.
            10.    Agli     effetti   della    determinazione   delle
          plusvalenze   e minusvalenze e degli    altri  proventi  ed
          oneri      indicati   nelle  lettere  cter),    cquater)  e
          cquinquies) del  comma 1   dell'art. 81   del  testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n. 917, come
          modificafo  dall'art.    3,  comma  1,  per  i  titoli,   i
          certificati,  i  diritti,  le  valute  estere,  i   metalli
          preziosi  allo  stato grezzo  o  monetario, gli   strumenti
          finanziari,    rapporti o  crediti posseduti  alla data  di
          entrata  in vigore del presente decreto, il costo  o valore
          di acquisto e' quello risultante da  documentazione di data
          certa,  anche proveniente dalle scritture   contabili   dei
          soggetti    di   cui agli   articoli   6   e  7.  Tuttavia,
          limitatamente  alle  plusvalenze   e  gli  altri   proventi
          divenuti  imponibili  per effetto del  presente decreto, in
          luogo del costo o valore di acquisto, puo' essere assunto:
            a) nel    caso  dei  titoli,    diritti,  valute  estere,
          metalli  preziosi  allo    stato    grezzo  o    monetario,
          strumenti   finanziari e   rapporti, negoziati  in  mercati
          regolamentati,  il valore risultante dalla media aritmetica
          dei    prezzi rilevati  nel  mese  precedente a  quello  di
          entrata in vigore del presente  decreto  presso  i  mercati
          regolamentati  italiani    ovvero,   per   quelli negoziati
          esclusivamente  in  mercati regolamentati esteri, il valore
          risultante  dalla  media  aritmetica  dei  prezzi  rilevati
          negli  ultimi   cinque giorni lavorativi  dello stesso mese
          presso i medesimi mercati regolamentati;
            b)    nel    caso   dei   titoli, certificati,   diritti,
          valute   estere,  metalli  preziosi  allo  stato  grezzo  o
          monetato,  strumenti finanziari e rapporti,  non  negoziati
          in  mercati  regolamentati,  nonche' per   i crediti,    il
          valore   alla   data   di entrata  in  vigore del  presente
          decreto  risultante da  apposita relazione  di stima,    la
          quale    puo'  essere  effettuata,  oltre  che dai soggetti
          indicati nel comma  9,  anche  dai  soggetti  di  cui  agli
          articoli 6 e 7.
            11.  Per   i rapporti in  essere alla data  di entrata in
          vigore del presente decreto,  intrattenuti con intermediari
          diversi  dalla Banca d'Italia, l'imposta    sostitutiva  e'
          applicata dagli  intermediari di cui  all'art. 6,  comma 1,
          anche  in    mancanza di   opzione, salva   la facolta' del
          contribuente di rinunciare   a tale regime    con  apposita
          comunicazione  da effettuare   entro il 30 settembre  1998,
          con effetto dal   1 luglio   1998. L'imposta    sostitutiva
          dovuta   sulle plusvalenze realizzate e sugli altri redditi
          conseguiti entro il 31 ottobre 1998, anche per effetto   di
          rapporti  sorti  dalla  data  di    entrata  in  vigore del
          presente   decreto e fino   al  30  settembre  1998,    dai
          contribuenti  che  non hanno  rinunciato al regime previsto
          nel predetto  art. 6, e' liquidata dai  citati intermediari
          entro il  mese successivo  a tale data,   ed    e'  versata
          entro  il  15 dicembre  1998.  A  tal fine  il contribuente
          fornisce     al   soggetto    incaricato  dell'applicazione
          dell'imposta   gli     elementi   e    la    documentazione
          necessari      alla   determinazione  della     plusvalenza
          imponibile e costituire,   in favore  di    tale  soggetto,
          apposita   provvista    per  far    fronte  al    pagamento
          dell'imposta.
            12. Le   disposizioni dell'art.   10 e    del  comma    1
          dell'art.    11  si applicano   a partire   dalla data   di
          entrata  in vigore  del presente decreto. Le   disposizioni
          degli  altri    commi del predetto art.  11 si applicano  a
          partire  dal periodo  d'imposta  in corso   alla data    di
          entrata in vigore del presente decreto.
            13.  Agli    effetti  dell'applicazione    del  comma   9
          dell'art.  82 del testo  unico delle  imposte sui  redditi,
          approvato  con decreto   del Presidente   della  Repubblica
          22   dicembre 1986,  n. 917,  introdotto dall'art. 4, comma
          1, per le partecipazioni,  i  titoli,  i  certificati,  gli
          strumenti  finanziari  e  i  rapporti  posseduti  ovvero in
          essere alla data di entrata in vigore del presente  decreto
          si assume come data di acquisto la predetta data".
            -  Il  testo    del  comma  1  dell'art.  5 del   decreto
          legislativo n. 461 del 1997, come modificato  dal  presente
          decreto e' il seguente:
            "Art.   5   (Imposta   sostitutiva   sulle plusvalenze  e
          sugli  altri redditi diversi di  cui alle lettere da  c)  a
          cquinquies)  del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della  Repubblica    22  dicembre  1986,  n.  917). - 1. Le
          plusvalenze di cui alla  lettera c) del comma  1  dell'art.
          81,  del  testo unico delle imposte  sui redditi, approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre
          1986, n. 917, come modificato dall'art.  3,   comma  1,  al
          netto   delle  relative  minusvalenze, determinate  secondo
          i   criteri stabiliti   dall'art. 82   del  predetto  testo
          unico    n.  917    del  1986, sono   soggette ad   imposta
          sostitutiva delle  imposte  sui   redditi  con   l'aliquota
          del     27   per   cento.  L'eventuale  imposta sostitutiva
          pagata,  fino    al  superamento    delle  percentuali   di
          partecipazione  o    di  diritti   di voto   indicate nella
          predetta lettera del  comma 1 dell'art. 81, e'  portata  in
          detrazione  dall'imposta  sostitutiva  dovuta  ai sensi del
          presente comma".