Art. 4.
Modifiche al regime transitorio per le ritenute sui redditi
di capitale e l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze
1. All'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
461, concernente il regime transitorio per le ritenute sui redditi di
capitale e l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e gli altri
redditi diversi, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 7 le parole: "entro il 30 novembre 1998 con le
modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il termine di versamento delle
imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1998";
b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. In deroga al comma 7, qualora il valore delle
partecipazioni di cui alla lettera cbis) dell'articolo 81, comma 1,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo
vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sia determinato ai sensi delle lettere b) e c) del comma 6,
l'imposta sostitutiva determinata con i criteri dell'articolo 3 del
decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, e' applicata dagli intermediari
indicati nell'articolo 6, comma 1, del presente decreto su opzione
del possessore da esercitare entro il 30 settembre 1998. Gli
intermediari prelevano l'imposta sostitutiva dovuta dal possessore
entro il mese di ottobre 1998 e ne effettuano il versamento entro il
giorno 15 del mese successivo. Non sussistono in tal caso gli
obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 10.";
c) nel comma 9, dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente:
"Se la societa' o l'ente nel quale e' posseduta la partecipazione non
e' residente nel territorio dello Stato il valore periziato ed i dati
identificativi dell'estensore della perizia sono indicati nella
dichiarazione dei redditi del possessore";
d) nel comma 10:
1) all'ultimo periodo dell'alinea, le parole: ", a richiesta
dell'interessato" sono soppresse;
2) alla lettera a), le parole: "medesimi mercati regolamentati"
sono sostituite dalle seguenti: "mercati regolamentati italiani
ovvero, per quelli negoziati esclusivamente in mercati regolamentati
esteri, il valore risultante dalla media aritmetica dei prezzi
rilevati negli ultimi cinque giorni lavorativi dello stesso mese
presso i medesimi mercati regolamentati";
3) alla lettera b), le parole: "risultante da apposita relazione
giurata di stima" sono sostituite dalle seguenti: "risultante da
apposita relazione di stima";
e) nel comma 11, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti:
"Per i rapporti in essere alla data di entrata in vigore del presente
decreto, intrattenuti con intermediari diversi dalla Banca d'Italia,
l'imposta sostitutiva e' applicata dagli intermediari di cui
all'articolo 6, comma 1, anche in mancanza di opzione, salva la
facolta' del contribuente di rinunciare a tale regime con apposita
comunicazione da effettuare entro il 30 settembre 1998, con effetto
dal 1 luglio 1998. L'imposta sostitutiva dovuta sulle plusvalenze
realizzate e sugli altri redditi conseguiti entro il 31 ottobre 1998,
anche per effetto di rapporti sorti dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino al 30 settembre 1998, dai contribuenti
che non hanno rinunciato al regime previsto nel predetto articolo 6,
e' liquidata dai citati intermediari entro il mese successivo a tale
data, ed e' versata entro il 15 dicembre 1998.".
2. Nell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461, concernente l'applicazione
dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e' sugli altri redditi
diversi di cui alle lettere da c) a cquinquies) del comma 1
dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, le
parole: "ai sensi del comma 2" sono soppresse.
Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 14 del decreto legislativo n. 461
del 1997, come modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
"Art. 14 (Regime transitorio per le ritenute sui
redditi di capitale e l'imposta sostitutiva sulle
plusvalenze e gli altri redditi diversi). - Le
disposizioni degli articoli 1, 8, comma 5, e 12 si
applicano ai redditi di capitale divenuti esigibili a
partire dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, nonche' agli utili derivanti dalla
partecipazione a societa' od enti soggetti all'imposta
sul reddito delle persone giuridiche di cui e' deliberata
la distribuzione a partire dalla predetta data. Le
disposizioni dell'art. 13 si applicano agli interessi ed
altri proventi delle obbligazioni e titoli similari la
cui prima emissione avviene a partire dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Per le
obbligazioni e titoli similari la cui prima emissione
e' avvenuta anteriormente, le disposizioni dell'art.
13 si applicano agli interessi e altri proventi
maturati a partire dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sempreche' la vita residua del titolo
alla predetta data sia superiore a due anni.
2. In deroga al comma 1 le disposizioni dei commi 1 e 10
dell'art. 12 si applicano agli interessi ed altri proventi
delle obbligazioni e titoli similari, con esclusione delle
cambiali finanziarie, emessi a partire dalla data del 30
giugno 1997 da societa' od enti, diversi dalle banche,
il cui capitale e' rappresentato da azioni non
negoziate in mercati regolamentati italiani ovvero
da quote, sempreche' detti interessi e proventi siano
divenuti esigibili successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
3. Per gli interessi e gli altri proventi delle
obbligazioni e titoli similari emessi fino al 31
dicembre 1988 da soggetti residenti, nonche' per i
certificati di deposito e di buoni fruttiferi emessi
fino alla data di entrata in vigore del presente decreto
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti a
tale ultima data. Continuano ad applicarsi le esenzioni
previste per gli interessi, premi ed altri frutti delle
obbligazioni e titoli similari emessi anteriormente alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni degli articoli da 3 a 6 si
applicano alle minusvalenze e agli altri redditi diversi
realizzati a partire dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
5. Agli effetti della determinazione delle
plusvalenze e minusvalenze di cui alla lettera c) del
comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato
dall'art. 3, comma 1, in deroga a quanto stabilito
dall'art. 82 del predetto testo unico n. 917 del 1996, il
costo o valore di acquisto delle partecipazioni possedute
alla data di entrata in vigore del presente decreto puo'
essere adeguato, ai sensi del comma 5 dell'art. 2 del
decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102,
sulla base della variazione intervenuta fino al 30 giugno
1998.
6. Agli effetti della determinazione delle
plusvalenze e minusvalenze di cui alle lettere c) e
cbis) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato
dall'art. 3, comma 1, per le partecipazioni possedute
alla data di entrata in vigore del presente decreto, in
luogo del costo o valore di acquisto, puo' essere assunto:
a) nel caso dei titoli, quote o diritti, negoziati
in mercati regolamentati italiani, indicati nella
citata lettera cbis ) del comma 1 dell'art. 81 del
predetto testo n. 917 del 1986, nel testo vigente
anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, il valore risultante dalla media
aritmetica dei prezzi rilevati presso i medesimi mercati
regolamentati nel mese precedente alla predetta data,
b) nel caso dei titoli, quote o diritti, negoziati
in mercati regolamentati, indicati nella stessa lettera
comma 1 dell'art. 81 del predetto testo unico n. 917 del
1986, nel testo vigente anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, nonche' dei
titoli, quote o diritti, negoziati esclusivamente
in mercati regolamentati esteri, indicati nella
lettera cbis) del comma 1 dell'art. 81 del medesimo
testo unico n. 917 del 1986, il valore risultante la
media aritmetica dei prezzi rilevati presso i medesimi
mercati regolamentati nel mese precedente alla
predetta data a condizione che le plusvalenze comprese
nel predetto valore siano assoggettate ad imposta
sostitutiva con i criteri stabiliti nel decreto-legge
28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 marzo 1991, n. 102;
c) nel caso dei titoli, quote o diritti non negoziati
in mercati regolamentati il valore alla predetta data
della frazione del patrimonio netto della societa',
associazione od ente rappresentata da tali titoli,
quote e diritti, determinato sulla base delle
risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente
alla medesima data, a condizione che le plusvalenze
comprese nel predetto valore siano assoggettate ad imposta
sostitutiva con i criteri stabiliti nel decreto-legge 28
gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 marzo 1991, n. 102.
7. Il valore assunto a riferimento per l'applicazione
dell'imposta sostitutiva indicata nel precedente
comma e' indicato nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto e l'imposta
sostitutiva e' versata entro il termine di versamento
delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 1998.
7-bis. In deroga al comma 7, qualora il valore delle
partecipazioni di cui alla lettera cbis) dell'art. 81,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia
determinato ai sensi delle lettere b) e c) del comma 6,
l'imposta sostitutiva determinata con i criteri dell'art.
3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102,
e' applicata dagli intermediari indicati nell'art. 6,
comma 1, del presente decreto su opzione del possessore da
esercitare entro il 30 settembre 1998. Gli intermediari
prelevano l'imposta sostitutiva dovuta dal possessore
entro il mese di ottobre 1998 e ne effettuano il
versamento entro il giorno 15 del mese successivo. Non
sussistono in tal caso gli obblighi di comunicazione
previsti dall'art. 10.
8. Per le partecipazioni gia' possedute alla data del
28 gennaio 1991, in luogo del costo o valore di
acquisto, nonche' del valore determinato sulla base dei
commi precedenti, puo' essere assunto:
a) nel caso dei titoli, quote o diritti negoziati
in mercati regolamentati, il valore risultante dalla
media (dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti nel
corso dell'anno 1990 dalla borsa di valori di Milano o, in
difetto, dalle borse presso cui i titoli od i diritti
erano in tale periodo negoziati;
b) nel caso degli altri titoli, quote o diritti, il
valore alla data del 28 gennaio 1991 della frazione del
patrimonio netto della societa', associazione od ente
rappresentata da tali titoli, quote e diritti, determinato
sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato
anteriormente alla predetta data.
9. Nei casi indicati dalla lettera c) del comma 6,
nonche' dalla lettera b) del comma 8, e' in facolta' dei
possessori determinare il valore della frazione di
patrimonio netto rappresentato dai titoli, quote o diritti
ivi indicati sulla base di una relazione giurata di stima,
cui si applica l'art. 64 del codice di procedura
civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali,
nonche' nell'elenco dei revisori contabili. In tal caso
il valore periziato e' riferito all'intero patrimonio
sociale ed e' indicato, unitamente ai dati identificativi
dell'estensore della perizia, nella dichiarazione dei
redditi della societa', associazione od ente, relativa al
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto e reso noto ai soci, associati e
partecipanti che ne fanno richiesta. Se la societa' o
l'ente nel quale e' posseduta la partecipazione non e'
residente nel territorio dello Stato il valore periziato
ed i dati identificativi dell'estensore della perizia
sono indicati nella dichiarazione dei redditi del
possessore. Qualora la relazione giurata di stima sia
predisposta per conto della stessa societa' od ente nel
quale e' posseduta la partecipazione la relativa spesa e'
deducibile dal reddito d'impresa in quote costanti
nell'esercizio in cui e' stata sostenuta e nei quattro
successivi.
10. Agli effetti della determinazione delle
plusvalenze e minusvalenze e degli altri proventi ed
oneri indicati nelle lettere cter), cquater) e
cquinquies) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
modificafo dall'art. 3, comma 1, per i titoli, i
certificati, i diritti, le valute estere, i metalli
preziosi allo stato grezzo o monetario, gli strumenti
finanziari, rapporti o crediti posseduti alla data di
entrata in vigore del presente decreto, il costo o valore
di acquisto e' quello risultante da documentazione di data
certa, anche proveniente dalle scritture contabili dei
soggetti di cui agli articoli 6 e 7. Tuttavia,
limitatamente alle plusvalenze e gli altri proventi
divenuti imponibili per effetto del presente decreto, in
luogo del costo o valore di acquisto, puo' essere assunto:
a) nel caso dei titoli, diritti, valute estere,
metalli preziosi allo stato grezzo o monetario,
strumenti finanziari e rapporti, negoziati in mercati
regolamentati, il valore risultante dalla media aritmetica
dei prezzi rilevati nel mese precedente a quello di
entrata in vigore del presente decreto presso i mercati
regolamentati italiani ovvero, per quelli negoziati
esclusivamente in mercati regolamentati esteri, il valore
risultante dalla media aritmetica dei prezzi rilevati
negli ultimi cinque giorni lavorativi dello stesso mese
presso i medesimi mercati regolamentati;
b) nel caso dei titoli, certificati, diritti,
valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o
monetato, strumenti finanziari e rapporti, non negoziati
in mercati regolamentati, nonche' per i crediti, il
valore alla data di entrata in vigore del presente
decreto risultante da apposita relazione di stima, la
quale puo' essere effettuata, oltre che dai soggetti
indicati nel comma 9, anche dai soggetti di cui agli
articoli 6 e 7.
11. Per i rapporti in essere alla data di entrata in
vigore del presente decreto, intrattenuti con intermediari
diversi dalla Banca d'Italia, l'imposta sostitutiva e'
applicata dagli intermediari di cui all'art. 6, comma 1,
anche in mancanza di opzione, salva la facolta' del
contribuente di rinunciare a tale regime con apposita
comunicazione da effettuare entro il 30 settembre 1998,
con effetto dal 1 luglio 1998. L'imposta sostitutiva
dovuta sulle plusvalenze realizzate e sugli altri redditi
conseguiti entro il 31 ottobre 1998, anche per effetto di
rapporti sorti dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino al 30 settembre 1998, dai
contribuenti che non hanno rinunciato al regime previsto
nel predetto art. 6, e' liquidata dai citati intermediari
entro il mese successivo a tale data, ed e' versata
entro il 15 dicembre 1998. A tal fine il contribuente
fornisce al soggetto incaricato dell'applicazione
dell'imposta gli elementi e la documentazione
necessari alla determinazione della plusvalenza
imponibile e costituire, in favore di tale soggetto,
apposita provvista per far fronte al pagamento
dell'imposta.
12. Le disposizioni dell'art. 10 e del comma 1
dell'art. 11 si applicano a partire dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni
degli altri commi del predetto art. 11 si applicano a
partire dal periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
13. Agli effetti dell'applicazione del comma 9
dell'art. 82 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'art. 4, comma
1, per le partecipazioni, i titoli, i certificati, gli
strumenti finanziari e i rapporti posseduti ovvero in
essere alla data di entrata in vigore del presente decreto
si assume come data di acquisto la predetta data".
- Il testo del comma 1 dell'art. 5 del decreto
legislativo n. 461 del 1997, come modificato dal presente
decreto e' il seguente:
"Art. 5 (Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e
sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da c) a
cquinquies) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917). - 1. Le
plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art.
81, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, come modificato dall'art. 3, comma 1, al
netto delle relative minusvalenze, determinate secondo
i criteri stabiliti dall'art. 82 del predetto testo
unico n. 917 del 1986, sono soggette ad imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota
del 27 per cento. L'eventuale imposta sostitutiva
pagata, fino al superamento delle percentuali di
partecipazione o di diritti di voto indicate nella
predetta lettera del comma 1 dell'art. 81, e' portata in
detrazione dall'imposta sostitutiva dovuta ai sensi del
presente comma".