Art. 5.
Modifiche al regime transitorio per le gestioni individuali
e gli organismi di investimento collettivo
1. All'articolo 15 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
461, concernente il regime transitorio per le gestioni individuali e
gli organismi d'investimento collettivo, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nei commi 2 e 3, sono soppresse le parole: "nonche' dalle
gestioni di cui all'articolo 7";
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Per i titoli, certificati, strumenti finanziari, valute
rapporti inclusi nelle gestioni di cui all'articolo 7, le ritenute e
le imposte sostitutive di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano sugli
interessi e altri proventi maturati fino alla data di entrata in
vigore del presente decreto. I relativi importi sono liquidati entro
il mese di ottobre 1998 e sono versati entro il giorno 15 del mese
successivo. Il soggetto gestore puo' effettuare, anche in deroga al
regolamento di gestione, i disinvestimenti necessari per il
versamento delle imposte salvo che il contribuente non fornisca
direttamente le somme corrispondenti entro il 31 ottobre 1998.";
c) nel comma 4, le parole: "entro il 30 settembre 1998" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il termine di versamento previsto
dal comma 3-bis";
d) nel comma 6, terzo periodo, le parole: "Entro il medesimo
termine di cui al periodo precedente" sono sostituite dalle seguenti:
"Entro il medesimo termine previsto per la presentazione della
dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva dovuta sul risultato
della gestione maturato nel 1998,";
e) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
" 7. Per gli incarichi di gestione gia' perfezionati alla data di
entrata in vigore del presente decreto, l'imposta sostitutiva di cui
all'articolo 7 si applica anche in mancanza di opzione, salva la
facolta' del contribuente di rinunciare a tale regime con apposita
comunicazione da trasmettere al soggetto gestore entro il 30
settembre 1998, con effetto dalla data della comunicazione stessa.";
f) nel comma 8 le parole: "anche nel caso in cui sia stata
esercitata l'opzione prevista" sono soppresse.
Nota all'art. 5:
- Il testo dell'art. 15 del decreto legislativo n. 461
del 1997, come modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
"Art. 15 (Regime transitorio per le gestioni
individuali e gli organismi d'investimento collettivo).
- 1. Per le obbligazioni e titoli similari detenuti alla
data di entrata in vigore del presente decreto dagli
organismi di investimento collettivo soggetti alle
disposizioni dell'art. 8, commi da 1 a 4, nonche' per
quelli inclusi nei patrimoni soggetti alle disposizioni
di cui all'art. 7 la ritenuta di cui al comma 3
dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'art. 12,
comma 1, si applica sugli interessi ed altri proventi
maturati fino alla predetta data di entrata in vigore del
presente decreto ed e' operata all'atto del pagamento,
nonche' in caso di cessione dei titoli medesimi.
2. Per gli interessi ed altri proventi soggetti alle
disposizioni di cui agli articoli 26, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, 2, comma 2, del decreto-legge 17 settembre
1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 437, 67 del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre 1993, n. 427, 7 del decreto legge 8
gennaio 1996, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 marzo 1996, n. 110, conseguiti dai fondi di cui
all'art. 8, commi da 1 a 4, la ritenuta si applica
sugli interessi ed altri proventi maturati fino alla
data di entrata in vigore del presente decreto ed e'
operata all'atto del pagamento.
3. Per gli interessi ed altri proventi delle
obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 1 del
decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, detenuti alla
data di entrata in vigore del presente decreto dai
soggetti di cui all'art. 8, commi da 1 a 4, le
operazioni di accreditamento ed addebitamento del
conto unico sono eseguite limitatamente agli interessi
ed altri proventi maturati fino alla data medesima.
3-bis. Per i titoli, certificati, strumenti finanziari,
valute e rapporti inclusi nelle gestioni di cui all'art.
7, le ritenute e le imposte sostitutive di cui ai
precedenti commi si applicano sugli interessi e altri
proventi maturati fino alla data di entrata in vigore
del presente decreto. I relativi importi sono liquidati
entro il mese di ottobre 1998 e sono versati entro il
giorno 15 del mese successivo. Il soggetto gestore puo'
effettuare, anche in deroga al regolamento di gestione,
i disinvestimenti necessari per il versamento delle
iniposte salvo che il contribuente non fornisca
direttamente le somme corrispondenti entro il 31 ottobre
1998.
4. Per i proventi relativi alle quote di organismi di
investimento collettivo commercializzate nel territorio
dello Stato e soggette alle disposizioni dell'art.
10-ter, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77,
detenute dai fondi di cui all'art. 8, commi da 1 a 4,
nonche' dalle gestioni di cui all'art. 7, la ritenuta del
12,50 per cento e' dovuta sui proventi maturati fino alla
data di entrata in vigore del presente decreto ed e'
versata dalla banca depositaria del fondo o della SICAV,
dal soggetto incaricato del collocamento in Italia di
cui all'art. 11-bis, comma 3, del decretolegge 30 settembre
1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 novembre 1983, n. 649, o dal soggetto gestore di cui
all'articolo entro il termine di versamento previsto dal
comma 3-bis.
5. Il valore del patrimonio gestito soggetto alle
disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, alla data di
entrata in vigore del presente decreto e' assunto al
netto delle ritenute e delle imposte sostitutive
dovute ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4.
6. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta
patrimoniale sostitutiva dovuta per l'anno 1998 dagli
organismi di investimento collettivo di cui agli
articoli 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 77,
14, comma 2, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.
83, 11, comma 2, della legge 14 agosto 1993, n. 344,
11-bis, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
novembre 1983, n. 649, il patrimonio netto del fondo
alla data del 30 giugno 1998 e' assunto quale
patrimonio netto alla data della cessazione del fondo.
L'imposta sostitutiva e' versata dalla societa' di
gestione del fondo, dalla SICAV, nonche' dal soggetto
incaricato del collocamento in Italia di cui all'art.
11-bis, comma 3, del decretolegge 30 settembre 1983, n.
512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
novembre 1983, n. 649, al concessionario della
riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale
dello Stato entro il 30 settembre 1998. Entro il medesimo
termine previsto per la presentazione della dichiarazione
relativa all'imposta sostitutiva dovuta sul risultato
della gestione maturato nel 1998, la societa' di
gestione del fondo, la SICAV, nonche' il soggetto
incaricato del collocamento in Italia di cui all'art.
11-bis, comma 3, del predetto decretolegge n. 512 del
1983, dichiarano i dati relativi all'imposta sostitutiva
versata.
7. Per gli incarichi di gestione gia' perfezionati
alla data di entrata in vigore del presente decreto,
l'imposta sostitutiva di cui all'art. 7 si applica anche in
mancanza di opzione, salva la facolta' del contribuente
di rinunciare a tale regime con apposita
comunicazione da trasmettere al soggetto gestore
entro il 30 settembre 1998, con effetto dalla data della
comunicazione stessa.
8. Per la determinazione del costo o valore di
acquisto delle partecipazioni, titoli, certificati,
strumenti finanziari, valute e rapporti posseduti od in
essere alla data di entrata in vigore del presente
decreto ed affidati in gestione agli intermediari di cui
al comma 1 dell'art. 7, si applicano le disposizioni
dell'art. 14".