Art. 5.
     Modifiche al regime transitorio per le gestioni individuali
             e gli organismi di investimento collettivo
  1. All'articolo  15 del  decreto legislativo  21 novembre  1997, n.
461, concernente il regime transitorio  per le gestioni individuali e
gli organismi  d'investimento collettivo, sono apportate  le seguenti
modificazioni:
  a)  nei commi  2  e 3,  sono soppresse  le  parole: "nonche'  dalle
gestioni di cui all'articolo 7";
    b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
  "3-bis.  Per i  titoli, certificati,  strumenti finanziari,  valute
rapporti inclusi nelle gestioni di  cui all'articolo 7, le ritenute e
le imposte sostitutive  di cui ai commi  1, 2 e 3  si applicano sugli
interessi  e altri  proventi maturati  fino alla  data di  entrata in
vigore del presente decreto. I  relativi importi sono liquidati entro
il mese di  ottobre 1998 e sono  versati entro il giorno  15 del mese
successivo. Il soggetto  gestore puo' effettuare, anche  in deroga al
regolamento  di   gestione,  i   disinvestimenti  necessari   per  il
versamento  delle  imposte salvo  che  il  contribuente non  fornisca
direttamente le somme corrispondenti entro il 31 ottobre 1998.";
  c)  nel comma  4,  le parole:  "entro il  30  settembre 1998"  sono
sostituite dalle  seguenti: "entro il termine  di versamento previsto
dal comma 3-bis";
  d)  nel comma  6,  terzo  periodo, le  parole:  "Entro il  medesimo
termine di cui al periodo precedente" sono sostituite dalle seguenti:
"Entro  il  medesimo  termine  previsto per  la  presentazione  della
dichiarazione relativa  all'imposta sostitutiva dovuta  sul risultato
della gestione maturato nel 1998,";
    e) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
  " 7. Per  gli incarichi di gestione gia' perfezionati  alla data di
entrata in vigore del presente  decreto, l'imposta sostitutiva di cui
all'articolo  7 si  applica anche  in mancanza  di opzione,  salva la
facolta' del  contribuente di rinunciare  a tale regime  con apposita
comunicazione  da  trasmettere  al   soggetto  gestore  entro  il  30
settembre 1998, con effetto dalla data della comunicazione stessa.";
  f)  nel  comma 8  le  parole:  "anche nel  caso  in  cui sia  stata
esercitata l'opzione prevista" sono soppresse.
 
           Nota all'art. 5:
            -  Il  testo dell'art. 15 del  decreto legislativo n. 461
          del 1997, come  modificato  dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
            "Art.     15  (Regime    transitorio  per    le  gestioni
          individuali e  gli organismi   d'investimento  collettivo).
          -  1. Per  le obbligazioni  e titoli similari detenuti alla
          data    di  entrata  in vigore del presente decreto   dagli
          organismi   di   investimento   collettivo soggetti    alle
          disposizioni  dell'art.  8,  commi  da 1   a 4, nonche' per
          quelli inclusi nei  patrimoni  soggetti  alle  disposizioni
          di  cui   all'art.   7   la ritenuta di   cui  al  comma  3
          dell'art.  26  del decreto  del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'art.    12,
          comma    1, si applica   sugli interessi ed altri  proventi
          maturati fino alla predetta data di entrata  in vigore  del
          presente  decreto  ed  e' operata   all'atto del pagamento,
          nonche' in caso di  cessione dei titoli medesimi.
            2. Per gli  interessi ed altri proventi    soggetti  alle
          disposizioni  di  cui    agli  articoli  26, comma   2, del
          decreto del    Presidente  della  Repubblica  29  settembre
          1973,  n.  600, 2, comma  2, del decreto-legge 17 settembre
          1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
          novembre  1992, n. 437,  67 del   decreto-legge  30  agosto
          1993,  n.  331, convertito, con  modificazioni, dalla legge
          29   ottobre 1993, n.   427,   7 del    decreto    legge  8
          gennaio 1996,  n.  6, convertito,  con modificazioni, dalla
          legge  6  marzo  1996,  n. 110, conseguiti dai fondi di cui
          all'art. 8,  commi da  1 a   4, la   ritenuta si    applica
          sugli  interessi  ed    altri proventi   maturati fino alla
          data di   entrata in vigore  del  presente  decreto  ed  e'
          operata all'atto del pagamento.
            3.   Per   gli      interessi  ed  altri  proventi  delle
          obbligazioni e degli altri titoli di  cui  all'art.  1  del
          decreto  legislativo  1  aprile 1996, n. 239, detenuti alla
          data di    entrata  in  vigore  del  presente  decreto  dai
          soggetti    di  cui    all'art.  8,  commi   da 1 a   4, le
          operazioni di  accreditamento    ed    addebitamento    del
          conto   unico  sono  eseguite limitatamente  agli interessi
          ed altri  proventi maturati  fino alla data medesima.
            3-bis. Per  i titoli,  certificati, strumenti finanziari,
          valute e rapporti inclusi nelle  gestioni di  cui  all'art.
          7,  le    ritenute  e  le imposte sostitutive   di cui   ai
          precedenti  commi si  applicano sugli interessi    e  altri
          proventi  maturati   fino alla   data di  entrata in vigore
          del presente decreto. I   relativi importi  sono  liquidati
          entro  il  mese  di   ottobre 1998 e sono  versati entro il
          giorno  15 del mese successivo. Il soggetto   gestore  puo'
          effettuare, anche  in deroga al regolamento  di   gestione,
          i    disinvestimenti  necessari   per  il versamento  delle
          iniposte   salvo   che  il    contribuente  non    fornisca
          direttamente  le  somme  corrispondenti entro il 31 ottobre
          1998.
            4. Per i proventi relativi   alle quote di  organismi  di
          investimento  collettivo   commercializzate nel  territorio
          dello   Stato e   soggette  alle  disposizioni    dell'art.
          10-ter,    comma  1,    della legge   23 marzo 1983, n. 77,
          detenute dai fondi di  cui all'art. 8, commi da    1  a  4,
          nonche' dalle gestioni  di cui all'art. 7, la ritenuta  del
          12,50 per cento e'  dovuta sui proventi maturati  fino alla
          data  di    entrata  in  vigore  del presente decreto ed e'
          versata dalla banca depositaria del fondo  o della   SICAV,
          dal    soggetto incaricato   del collocamento  in Italia di
          cui all'art. 11-bis, comma 3, del decretolegge 30 settembre
          1983, n. 512, convertito, con   modificazioni, dalla  legge
          25  novembre 1983, n.  649, o dal  soggetto gestore  di cui
          all'articolo  entro il termine di versamento  previsto  dal
          comma 3-bis.
            5.  Il  valore    del  patrimonio gestito soggetto   alle
          disposizioni di cui agli articoli 7 e  8,  alla    data  di
          entrata  in  vigore  del presente decreto  e'  assunto   al
          netto  delle   ritenute    e   delle   imposte  sostitutive
          dovute ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4.
            6.    Ai    soli  fini  dell'applicazione    dell'imposta
          patrimoniale sostitutiva dovuta   per l'anno    1998  dagli
          organismi     di  investimento  collettivo  di    cui  agli
          articoli 9,  comma 2,  della legge  23 marzo 1983,  n.  77,
          14,  comma  2,  del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.
          83, 11, comma 2,  della  legge  14  agosto  1993,  n.  344,
          11-bis,  comma 2, del  decreto-legge  30  settembre   1983,
          n.  512,  convertito,  con modificazioni, dalla   legge  25
          novembre    1983,  n. 649,   il patrimonio netto  del fondo
          alla   data   del 30   giugno   1998   e'  assunto    quale
          patrimonio   netto alla  data  della cessazione  del fondo.
          L'imposta sostitutiva  e'    versata  dalla  societa'    di
          gestione  del    fondo,  dalla  SICAV, nonche' dal soggetto
          incaricato   del collocamento in  Italia  di  cui  all'art.
          11-bis,  comma  3,   del decretolegge 30 settembre 1983, n.
          512,  convertito,  con  modificazioni,  dalla    legge   25
          novembre   1983,  n.    649,    al    concessionario  della
          riscossione  ovvero  alla sezione  di tesoreria provinciale
          dello  Stato entro il 30  settembre 1998. Entro il medesimo
          termine previsto per la presentazione  della  dichiarazione
          relativa  all'imposta  sostitutiva  dovuta    sul risultato
          della gestione maturato    nel  1998,    la  societa'    di
          gestione  del    fondo,  la    SICAV, nonche'   il soggetto
          incaricato del  collocamento in   Italia di   cui  all'art.
          11-bis,  comma  3,  del    predetto decretolegge n. 512 del
          1983, dichiarano i dati  relativi  all'imposta  sostitutiva
          versata.
            7.  Per    gli incarichi   di gestione gia'  perfezionati
          alla   data di entrata in vigore  del  presente    decreto,
          l'imposta sostitutiva di cui all'art. 7 si applica anche in
          mancanza  di  opzione, salva la facolta' del   contribuente
          di     rinunciare   a     tale   regime     con    apposita
          comunicazione    da   trasmettere   al    soggetto  gestore
          entro  il  30 settembre 1998, con effetto dalla data  della
          comunicazione stessa.
            8.    Per  la   determinazione del   costo   o valore  di
          acquisto    delle  partecipazioni,  titoli,    certificati,
          strumenti  finanziari,   valute e rapporti posseduti  od in
          essere alla   data di  entrata  in    vigore  del  presente
          decreto  ed  affidati in  gestione agli intermediari di cui
          al comma  1  dell'art.  7,  si  applicano  le  disposizioni
          dell'art. 14".