Art. 6.
             Modifiche alla tassa sui contratti di borsa
  1. All'articolo  1, comma  4, del  decreto legislativo  21 novembre
1997, n.  435, recante  modificazioni alla disciplina  tributaria dei
contratti di borsa, dopo la lettera e), e' aggiunta la seguente:
  "ebis) i contratti aventi a oggetto titoli non ammessi a quotazione
sui  mercati   regolamentati,  conclusi  nell'ambito   di  operazioni
previste dall'articolo 18, comma 1, dello statuto del Sistema europeo
di banche centrali e della Banca centrale europea.".
 
           Note all'art. 6:
            -    Il  testo   del comma   4 dell'art.   1 del  decreto
          legislativo  21 novembre 1997, n.  435  (Abrogazione  della
          tassa  di  taluni contratti di borsa, a  norma dell'art. 3,
          comma 162,  lettera h), della  legge 23 dicembre 1996,   n.
          662),  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale  n. 295 del  19
          dicembre  1997, come  modificato dal  presente decreto   e'
          il seguente:
            "4.  Sono   altresi' esenti dalla  tassa di  cui al regio
          decreto 30 dicembre 1923, n. 3278:
            a)  i contratti  relativi alle   operazioni di    offerta
          pubblica   di vendita    finalizzate    all'ammissione    a
          quotazione   in   mercati regolamentati o aventi a  oggetto
          strumenti  finanziari  gia' ammessi a quotazione in mercati
          regolamentati;
            b) i contratti    aventi  a  oggetto  titoli,  quote    e
          partecipazioni  in societa'  di  ogni  tipo,  non   ammessi
          a   quotazione   nei   mercati  regolamentati  conclusi  da
          soggetti  non   residenti con soggetti di cui alla  lettera
          c)   della  tabella  delle   tasse    per   contratti    di
          trasferimento  di   titoli o   valori, allegata  alla legge
          10 novembre 1954, n. 1079, come sostituita dal comma 1;
               c) i contratti di importo non superiore a L. 400.000;
            d) i  contratti per contanti  aventi a  oggetto valori in
          moneta e verghe;
            e) i  contratti di finanziamento  in valori  mobiliari  e
          ogni  altro  contratto  che  persegua la medesima finalita'
          economica.
            ebis) i contratti aventi a  oggetto titoli non ammessi  a
          quotazione   sui    mercati      regolamentati,    conclusi
          nell'ambito   di  operazioni previste dall'art.  18,  comma
          1,   dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e
          della Banca centrale europea".
            -  Il   regio  decreto   30  dicembre   1923,  n.   3278,
          recante:   "Approvazione   della legge   delle tasse    sui
          contratti    di borsa"   e' stato pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 117 del 17 maggio 1924.