Art. 7.
Norme di coordinamento
1. Al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 4, comma 8, secondo periodo, recante
disposizioni per la determinazione di talune plusvalenze, le parole:
"ma non riscossi;" sono sostituite dalle seguenti: "ma non
riscossi,";
b) nell'articolo 6, comma 6, primo periodo, concernente l'opzione
per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli
altri redditi diversi, la parola: "avenuto" e' sostituita dalla
seguente: "avvenuto";
c) nell'articolo 7, concernente l'imposta sostitutiva sul
risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio:
1) al comma 5, secondo periodo, le parole: "a partire dall'anno
solare in cui sia superata la predetta percentuale" sono soppresse;
2) al comma 7, secondo periodo, le parole: "per le quali sia'
stata" sono sostituite dalle seguenti: "per le quali sia stata"; nel
medesimo periodo le parole: "del comma 7" sono sostituite dalle
seguenti: "del comma 6";
d) nell'articolo 14, concernente il regime transitorio per le
ritenute sui redditi di capitale e l'imposta sostitutiva sulle
plusvalenze e sugli altri redditi diversi:
1) nel comma 4, dopo le parole: "si applicano alle" sono
inserite le seguenti: "plusvalenze,";
2) nel comma 5, le parole: "del 1996" sono sostituite dalle
seguenti: "del 1986";
3) nel comma 12, nel primo periodo, dopo le parole: "comma 1",
sono inserite le seguenti: ", lettera a),"; nel medesimo comma,
secondo periodo, le parole: "degli altri commi del predetto articolo
11" sono sostituite dalle seguenti: "delle altre lettere del predetto
comma 1 dell'articolo 11";
e) all'articolo 15, concernente il regime transitorio per le
gestioni individuali e gli organismi di investimento collettivo:
1) nel comma 1, le parole: "nonche' per quelli inclusi nei
patrimoni soggetti alle disposizioni di cui l'articolo 7 la ritenuta
di cui al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "la ritenuta del
12,50 per cento di cui al comma 3";
2) nel comma 5, le parole: "dei commi 1, 2, 3 e 4" sono
sostituite dalle seguenti: "dei commi da 1 a 4";
3) nel comma 6, primo periodo, le parole: "n. 83" sono
sostituite dalle seguenti: "n. 84";
2. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 42, recante
disposizioni per la determinazione dei redditi di capitale, come
modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole: "od affidati in
gestione, qualora" sono sostituite dalle seguenti: "od affidati in
gestione. Qualora";
b) nel terzo periodo della lettera c) del comma 1 dell'articolo
81, concernente le plusvalenze realizzate con la cessione a titolo
oneroso di partecipazioni sociali, come sostituita dall'articolo 3,
comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 21 novembre
1997, n. 461, dopo le parole: "La percentuale" sono inserite le
seguenti: "di diritti di voto e".
3. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 26, concernente le ritenute sugli interessi e sui
redditi di capitale, come sostituito all'articolo 12, comma 1, del
decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461:
1) nel comma 1, ultimo periodo, le parole: "dell'anticipato
rimborso." sono sostituite dalle seguenti: "dell'anticipato
rimborso";
2) nel comma 2, primo periodo, le parole: "dai depositi" sono
sostituite dalle seguenti: "di depositi";
3) nel comma 4, quarto periodo, le parole: "a societa' in nome
collettivo." sono sostituite dalle seguenti: "a societa' in nome
collettivo,";
b) nella lettera f) del comma 3 dl'articolo 37-bis, recante
disposizioni antielusive, introdotto dall'articolo 7, comma 1, del
decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, le parole: "i beni ed i
rapporti di cui all'articolo 81, comma 1, lettere c), cbis) e cter)
del testo unico delle imposte sui redditi" sono sostituite dalla
seguenti: "i beni ed i rapporti di cui all'articolo 81, comma 1,
lettere da c) a cquinquies), del testo unico delle imposte sui
redditi".
4. Al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, concernente il
riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di
cessione e di conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta
di partecipazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 3, comma 3, relativo ai conferimenti di aziende
o di partecipazioni di controllo o di collegamento, le parole: "e'
disciplinata dal decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, concernente
l'assoggettamento di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi" sono sostituite dalle seguenti: "e' disciplinata
dagli articoli 81, comma 1, lettere c) e cbis), e 82 del predetto
testo unico";
b) nell'articolo 6, comma 2, lettera a), concernente il regime
dei disavanzi derivanti da operazioni di fusione o scissione di
societa', dopo le parole: "concernente le modalita' di applicazione
dell'imposta sostitutiva" sono inserite le seguenti: "nonche' ai
sensi del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre
1997, n. 461".
5. Al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, recante
modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri
frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 2, comma 2, primo periodo, le parole: "di cui
all'art. 1" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1";
b) nell'articolo 3, comma 3, le parole: "lettere d), e), f) e g)"
sono sostituite dalle seguenti: "lettere d) ed e)"; nello stesso
articolo, comma 6, le parole: "di cui all'art. 1" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui all'articolo 2, comma 1";
c) nell'articolo 4, comma 2, le parole: "di cui all'art. 1" sono
sostituite dalle seguenti: "ivi indicati";
d) negli articoli 5, commi 1 e 2, e 6, comma 1, le parole: "di
cui all'art. 1", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:
"di cui all'articolo 2, comma 1".
Note all'art. 7:
- Il testo del comma 8 dell'art. 4 del decreto
legislativo n. 461 del 1997, come modificato dal presente
decreto, e' il seguente:
"8. Le plusvalenze e gli altri proventi di cui
alla lettera cquinquies) del comma 1 dell'art. 81,
sono costituiti dalla differenza positiva tra i
corrispettivi percepiti ovvero le somme od il valore
normale dei beni rimborsati ed i corrispettivi pagati
ovvero le somme corrisposte, aumentate di ogni onere
inerente alla loro produzione, con esclusione degli
interessi passivi. Dal corrispettivo percepito e dalla
somma rimborsata si scomputano i redditi di capitale
derivanti dal rapporto ceduto maturati ma non riscossi,
nonche' i redditi di capitale maturati a favore del
creditore originario ma non riscossi. Si applicano le
disposizioni della lettera f) del comma 6".
- Il testo del comma 6 dell'art. 6 del decreto
legislativo n. 461 del 1997, colpe modificato dal presente
decreto, e' il seguente:
"6. Agli effetti del presente articolo si considera
cessione a titolo oneroso anche il trasferimento dei
titoli, quote, certificati o rapporti di cui al comma 1 a
rapporti di custodia o amministrazione di cui al
medesimo comma, intestati a soggetti diversi dagli
intestatari del rapporto di provenienza, nonche' ad un
rapporto di gestione di cui all'art. 7, salvo che il
trasferimento non sia avvenuto per successione o
donazione. In tal caso la plusvalenza, il provento, la
minusvalenza o perdita realizzate mediante il
trasferimento sono determinate con riferimento al valore,
calcolato secondo i criteri previsti dal comma 5
dell'art. 7, alla data del trasferimento, dei titoli,
quote, certificati o rapporti trasferiti ed i soggetti di
cui al comma 1, tenuti al versamento dell'imposta, possono
sospendere l'esecuzione delle operazioni fino a che
non ottengano dal contribuente provvista per il
versamento dell'imposta dovuta. Nelle ipotesi di cui al
presente comma i soggetti di cui al comma 1 rilasciano
al contribuente apposita certificazione dalla quale
risulti il valore dei titoli, quote, certificati o
rapporti trasferiti".
- Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo n. 461
del 1997, come modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
"Art. 7 (Imposta sostitutiva sul risultato maturato
delle gestioni individuali di portafoglio). - 1. I soggetti
che hanno conferito a un soggetto abilitato ai sensi del
decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, l'incarico di
gestire masse patrimoniali costituite da somme di denaro
o beni non relativi all'impresa, possono optare, con
riferimento ai redditi di capitale e diversi di cui agli
articoli 41 e 81, comma 1, lettere da cbis) a cquinquies),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, come modificati, rispettivamente,
dagli articoli 1, comma 3, e 3, comma 1, del
presente decreto, che concorrono alla determinazione del
risultato della gestione ai sensi del comma 4, per
l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al presente
articolo.
2. Il contribuente puo' optare per l'applicazione
dell'imposta sostitutiva mediante comunicazione
sottoscritta rilasciata al soggetto gestore all'atto
della stipula del contratto e, nel caso dei rapporti in
essere, anteriormente all'inizio del periodo d'imposta.
L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta e puo'
essere revocata solo entro la scadenza di ciascun anno
solare, con effetto per il periodo d'imposta successivo.
Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro novanta giorni
dalla data di pubblicazione del presente decreto,
sono stabilite le modalita' per l'esercizio e la revoca
dell'opzione di cui al presente articolo.
3. Qualora sia stata esercitata l'opzione di cui al
comma 2 i redditi che concorrono a formare il
risultato della gestione, determinati secondo i criteri
stabiliti dagli articoli 42 e 82 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
non sono soggetti alle imposte sui redditi, nonche'
all'imposta sostitutiva di cui al comma 2 all'art. 5. Sui
redditi di capitale derivanti dalle attivita' finanziarie
comprese nella massa patrimoniale affidata in gestione non
si applicano:
a) l'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del decreto
legislativo 1 aprile 1996, n. 239;
b) la ritenuta prevista dal comma 2 dell'art. 26 del
decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre
1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei
conti correnti bancari, a condizione che la giacenza
media annua non sia superiore al 5 per cento
dell'attivo medio gestito; qualora la banca depositaria
sia soggetto diverso dal gestore quest'ultimo attesta
la sussistenza delle condizioni ivi indicate per ciascun
mandante;
c) le ritenute del 12,50 per cento previste dai commi
3 e 3-bis dell'art. 26 del predetto decreto n. 600 del
1973;
d) le ritenute previste dai commi 1 e 4 dell'art. 27
del medesimo decreto, con esclusione delle ritenute sugli
utili derivanti dalle partecipazioni in societa'
estere non negoziate in mercati regolamentati;
e) la ritenuta prevista dal comma 1 dell'art. 10-ter
della legge 23 marzo 1983, n. 77, come modificato dall'art.
8, comma 5.
4. Il risultato maturato della gestione e' soggetto
ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con
l'aliquota del 12,50 per cento. Il risultato della
gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio
gestito al termine di ciascun anno solare, al lordo
dell'imposta sostitutiva, aumentato dei prelievi e
diminuito di conferimenti effettuati nell'anno, i redditi
maturati nel periodo e soggetti a ritenuta, i redditi
che concorrono a formare il reddito complessivo del
contribuente, i redditi esenti o comunque non
soggetti ad imposta maturati nel periodo, i proventi
derivanti da quote di organismi di investimento
collettivo mobiliare soggetti all'imposta sostitutiva di
cui al successivo art. 8, nonche' da fondi comuni di
investimento immobiliare di cui alla legge 25 gennaio 1994,
n. 86, ed il valore del patrimonio stesso all'inizio
dell'anno. Il risultato e' computato al netto degli
oneri e delle commissioni relative al patrimonio gestito.
5. La valutazione del patrimonio gestito all'inizio ed
alla fine di ciascun periodo d'imposta e' effettuata
secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla
Commissione nazionale per le societa' e la borsa in
attuazione del decreto legislativo 23 luglio 1996, n.
415. Tuttavia nel caso dei titoli, quote, partecipazioni,
certificati o rapporti non negoziati in mercati
regolamentati, il cui valore complessivo medio annuo sia
superiore al 10 per cento dell'attivo medio gestito,
essi sono valutati secondo il loro valore normale, ferma
restando la facolta' del contribuente di revocare
l'opzione limitatamente ai predetti titoli, quote,
partecipazioni, certificati o rapporti. Con uno o piu'
decreti del Ministro delle finanze, sentita la
Commissione nazionale per le societa' e la borsa, sono
stabilite le modalita' e i criteri di attuazione del
presente comma
6. Nel caso di contratti di gestione avviati o conclusi
in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio
dell'anno si assume il patrimonio alla data di stipula
del contratto ovvero in luogo del patrimonio al termine
dell'anno si assume il patrimonio alla chiusura del
contratto.
7. Il conferimento di titoli, quote, certificati o
rapporti in una gestione per la quale sia stata esercitata
l'opzione di cui al comma 2 si considera cessione a
titolo oneroso ed il soggetto gestore applica le
disposizioni dei commi 5, 6, 9 e 12 dell'art. 6. Tuttavia
nel caso di conferimento di strumenti finanziari che
formavano gia' oggetto di un contratto di gestione per il
quale era stata esercitata l'opzione di cui al comma 2, si
assume quale valore di conferimento il valore assegnato
ai medesimi ai fini della determinazione del patrimonio
alla conclusione del precedente contratto di gestione; nel
caso di conferimento di strumenti finanziari per i quali
sia stata esercitata l'opzione di cui all'art. 6, si
assume quale costo il valore, determinato agli effetti
dell'applicazione del comma 6 del citato articolo.
8. Nel caso di prelievo di titoli, quote, valute,
certificati e rapporti o di loro trasferimento ad altro
deposito o rapporto di' custodia, amministrazione o
gestione di cui all'art. 6 ed al comma 1 del presente
articolo, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per
successione o per donazione, e comunque di revoca
dell'opzione di cui al precedente comma 2, ai fini della
determinazione del risultato della gestione nel periodo in
cui gli stessi sono stati eseguiti, e' considerato il
valore dei medesimi il giorno del prelievo, adottando i
criteri di valutazione previsti al comma 5.
9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, ai fini del
calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o
perdita relativi ai titoli, quote, certificati, valute e
rapporti prelevati o trasferiti o con riferimento ai
quali sia stata revocata l'opzione, si assume il
valore dei titoli, quote, certificati, valute e
rapporti che ha concorso a determinare il risultato
della gestione assoggettato ad imposta ai sensi del
medesimo comma. In tali ipotesi il soggetto gestore
rilascia al mandante apposita certificazione dalla
quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati,
valute e rapporti.
10. Se in un anno il risultato della gestione e'
negativo, il corrispondente importo e' computato in
diminuzione del risultato della gestione dei periodi
d'imposta successivi ma non oltre il quarto per l'intero
importo che trova capienza in essi.
11. L'imposta sostitutiva di cui al comma 4 e'
prelevata dal soggetto gestore ed e' versata al
concessionario della riscossione ovvero alla sezione di
tesoreria provinciale dello Stato, competente in ragione
del domicilio fiscale del soggetto gestore, entro il 28
febbraio di ciascun anno, ovvero entro il secondo
mese solare successivo a quello in cui e' stato revocato
il mandato di gestione. Il soggetto gestore puo'
effettuare, anche in deroga al regolamento di gestione, i
disinvestimenti necessari al versamento dell'imposta,
salvo che il contribuente non fornisca direttamente
le somme corrispondenti entro il quindicesimo giorno
del mese nel quale l'imposta stessa e' versata; nelle
ipotesi previste al comma 8 il soggetto gestore puo'
sospendere l'esecuzione delle prestazioni fino a che non
ottenga dal contribuente provvista per il versamento
dell'imposta dovuta.
12. Contestualmente alla presentazione della
dichiarazione dei redditi propri il soggetto gestore
presenta la dichiarazione relativa alle imposte prelevate
sul complesso delle gestioni, allegandovi la copia delle
distinte di versamento dell'imposta sostitutiva. Le
modalita' di effettuazione dei versamenti e la
presentazione della dichiarazione prevista nel presente
comma sono disciplinate dalle disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
e del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602.
13. Nel caso in cui alla conclusione del contratto il
risultato della gestione sia negativo, il soggetto gestore
rilascia al mandante apposita certificazione dalla quale
risulti l'importo computabile in diminuzione ai sensi del
comma 4 dell'art. 82, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito
dall'art. 4, comma 1, lettera b), o, nel caso di esistenza
od apertura di depositi o rapporti di custodia,
amministrazione o gestione di cui all'art. 6 e al comma 1,
intestati al contribuente e per i quali sia esercitata
l'opzione di cui alle medesime disposizioni, ai sensi
del comma 5 dell'art. 6 o del comma 10 del presente
articolo. Ai fini del computo del periodo temporale entro
cui il risultato negativo e' computabile in diminuzione si
tiene conto di ciascun periodo d'imposta in cui il
risultato negativo e' maturato.
14. L'opzione non puo' essere esercitata e, se
esercitata, perde effetto, qualora le percentuali di
diritti di voto o di partecipazione rappresentate
dalle partecipazioni, titoli o diritti complessivamente
posseduti dal contribuente, anche nell'ambito dei
rapporti di cui al comma 1 o all'art. 6, siano superiori
a quelle indicate nella lettera c) del comma 1 dell'art.
81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, come sostituita dall'art. 3, comma 1,
lettera a). Se il superamento delle percentuali e'
avvenuto successivamente all'esercizio dell'opzione, per la
determinazione dei redditi da assoggettare ad imposta
sostitutiva ai sensi del comma 1 dell'art. 5 si applica
il comma 9. Il contribuente comunica ai soggetti di
cui al comma 1 il superamento delle percentuali entro
quindici giorni dalla data in cui sia avvenuto o, se
precedente, all'atto della prima cessione, ogniqualvolta
tali soggetti, sulla base dei dati e delle informazioni
in loro possesso, non siano in grado di verificare il
superamento. Nel caso di indebito esercizio dell'opzione
o di omessa comunicazione si applica a carico del
contribuente la sanzione amministrativa dal 2 al 5 per
cento del valore delle partecipazioni, titoli o diritti
posseduti alla data della violazione.
15. Nel caso di revoca dell'opzione di cui ai commi 8 e
9, ai fini dell'applicazione della disposizione del comma
9 dell'art. 82 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto
dall'art. 4, comma 1, la data di acquisizione dei
titoli, quote, certificati, valute e rapporti si considera
il 1 gennaio dell'anno in cui ha effetto la revoca; nel
caso di chiusura del rapporto in corso d'anno la predetta
data e' quella di chiusura del rapporto.
16. Per l'accertamento e la riscossione delle imposte
sostitutive non dichiarate o non versate dai soggetti
di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste
in materia di imposte sui redditi. La maggiore imposta
accertata e' riscossa mediante iscrizione in ruoli
suppletivi ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Si applica la
sanzione amministrativa da una a due volte l'ammontare
dell'imposta non dichiarata; se l'ammontare
dell'imposta non dichiarata e' superiore a cinquanta
milioni di lire si applica la sanzione amministrativa
da due a quattro volte. Per l'omesso od insufficiente
versamento dell'imposta si applica la sanzione
amministrativa del 50 per cento dell'imposta non versata.
17. Con uno o piu' decreti del Ministro delle
finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, e' approvato il modello di
dichiarazione di cui al comma 12 e sono stabilite le altre
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo.".
- Il testo dell'art. 14 del decreto legislativo n. 461
del 1997, come modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
"Art. 14 (Regime transitorio per le ritenute sui
redditi di capitale e l'imposta sostitutiva sulle
plusvalenze e gli altri redditi diversi). - 1. Le
disposizioni degli articoli 1, 8, comma 5, e 12 si
applicano ai redditi di capitale divenuti esigibili a
partire dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, nonche' agli utili derivanti dalla
partecipazione a societa' od enti soggetti all'imposta
sul reddito delle persone giuridiche di cui e' deliberata
la distribuzione a partire dalla predetta data. Le
disposizioni dell'art. 13 si applicano agli interessi ed
altri proventi delle obbligazioni e titoli similari la
cui prima emissione avviene a partire dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Per le
obbligazioni e titoli similari la cui prima emissione
e' avvenuta anteriormente, le disposizioni dell'art.
13 si applicano agli interessi e altri proventi
maturati a partire dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sempreche' la vita residua del titolo
alla predetta data sia superiore a due anni.
2. In deroga al comma 1 le disposizioni dei commi 1 e 10
dell'art. 12 si applicano agli interessi ed altri proventi
delle obbligazioni e titoli similari, con esclusione delle
cambiali finanziarie, emessi a partire dalla data del 30
giugno 1997 da societa' od enti, diversi dalle banche,
il cui capitale e' rappresentato da azioni non
negoziate in mercati regolamentati italiani ovvero
da quote, sempreche' detti interessi e proventi siano
divenuti esigibili successivamente alla dati di entrata in
vigore del presente decreto.
3. Per gli interessi e gli altri proventi delle
obbligazioni e titoli similari emessi fino al 31
dicembre 1988 da soggetti residenti, nonche' per i
certificati di deposito e di buoni fruttiferi emessi
fino alla data di entrata in vigore del presente decreto
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti a
tale ultima data. Continuano ad applicarsi le esenzioni
previste per gli interessi, premi ed altri frutti delle
obbligazioni e titoli similari emessi anteriormente alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni degli articoli da 3 a 6 si
applicano le plusvalenze, minusvalenze e agli altri
redditi diversi realizzati a partire dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
5. Agli effetti della determinazione delle
plusvalenze e minusvalenze di cui alla lettera c) del
comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato
dall'art. 3, comma 1, in deroga quanto stabilito
dall'art. 82 del predetto testo unico n. 917 del 1986, il
costo o valore di acquisto delle partecipazioni possedute
alla data di entrata in vigore del presente decreto puo'
essere adeguato, ai sensi del comma 5 dell'art. 2 del
decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102,
sulla base della variazione intervenuta fino al 30 giugno
1998.
6. Agli effetti della determinazione delle
plusvalenze e minusvalenze di cui alle lettere c) e
cbis) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato
dall'art. 3, comma 1, per le partecipazioni possedute
alla data di entrata in vigore del presente decreto, in
luogo del costo o valore di acquisto, puo' essere assunto:
a) nel caso dei titoli, quote o diritti, negoziati
in mercati regolamentati italiani, indicati nella citata
lettera cbis) del comma 1 dell'art. 81 del predetto testo
n. 917 del 1986, nel testo vigente anteriormente alla data
di entrata in vigore del presente decreto, il valore
risultante dalla media aritmetica dei prezzi rilevati
presso i medesimi mercati regolamentati nel mese
precedente alla predetta data;
b) nel caso dei titoli, quote o diritti, negoziati
in mercati regolamentati, indicati nella stessa lettera c)
del comma 1 dell'art. 81 del predetto testo unico n.
917 del 1986, nel testo vigente anteriormente alla data
di entrata in vigore del presente decreto, nonche' dei
titoli, quote o diritti, negoziati esclusivamente in
mercati regolamentati esteri, indicati nella lettera cbis)
del comma 1 dell'art. 81 del medesimo testo unico n. 917
del 1986, il valore risultante daIla media aritmetica
dei prezzi rilevati presso i medesimi mercati
regolamentati nel mese precedente alla predetta data a
condizione che le plusvalenze comprese nel predetto
valore siano assoggettate ad imposta sostitutiva con i
criteri stabiliti nel decreto-legge 28 gennaio 1991, n.
27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo
1991, n. 102;
c) nel caso dei titoli, quote o diritti non negoziati
in mercati regolamentati il valore alla predetta data
della frazione del patrimonio netto della societa',
associazione od ente rappresentata da tali titoli,
quote e diritti, determinato sulla base delle
risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente
alla medesima data, a condizione che le plusvalenze
comprese nel predetto valore siano assoggettate ad imposta
sostitutiva con i criteri stabiliti nel decreto-legge 28
gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 marzo 1991, n. 102.
7. Il valore assunto a riferimento per l'applicazione
dell'imposta sostitutiva indicata nel precedente
comma e' indicato nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto e l'imposta
sostitutiva e' versata entro il 30 novembre 1998 con le
modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze.
8. Per le partecipazioni gia' possedute alla data del
28 gennaio 1991, in luogo del costo o valore di
acquisto, nonche' del valore determinato sulla base dei
commi precedenti, puo' essere assunto:
a) nel caso dei titoli, quote o diritti negoziati
in mercati regolamentati, il valore risultante dalla
media dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti nel
corso dell'anno 1990 dalla borsa di valori di Milano o, in
difetto, dalle borse presso cui i titoli od i diritti
erano in tale periodo negoziati;
b) nel caso degli altri titoli, quote o diritti, il
valore alla data del 28 gennaio 1991 della frazione del
patrimonio netto della societa', associazione od ente
rappresentata da tali titoli, quote e diritti, determinato
sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato
anteriormente alla predetta data.
9. Nei casi indicati dalla lettera c) del comma 6,
nonche' dalla lettera b) del comma 8, e' in facolta' dei
possessori determinare il valore della frazione di
patrimonio netto rappresentato dai titoli, quote o diritti
ivi indicati sulla base di una relazione giurata di stima,
cui si applica l'art. 64 del codice di procedura
civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali,
nonche' nell'elenco dei revisori contabili. In tal caso
il valore periziato e' riferito all'intero patrimonio
sociale ed e' indicato, unitamente ai dati identificativi
dell'estensore della perizia, nella dichiarazione dei
redditi della societa', associazione od ente, relativa al
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto e reso noto ai soci, associati e
partecipanti che ne fanno richiesta. Qualora la relazione
giurata di stima sia predisposta per conto della stessa
societa' od ente nel quale e' posseduta la partecipazione
la relativa spesa e' deducibile dal reddito d'impresa
in quote costanti nell'esercizio in cui e' stata
sostenuta e nei quattro successivi.
10. Agli effetti della determinazione delle
plusvalenze e minusvalenze e degli altri proventi ed
oneri indicati nelle lettere cter), cquater) e cquinquies
del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato
dall'art. 3, comma 1, per i titoli, i certificati, i
diritti, le valute estere, i metalli preziosi allo stato
grezzo o monetato, gli strumenti finanziari, rapporti
o crediti posseduti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, il costo o valore di acquisto e' quello
risultante da documentazione di data certa, anche
proveniente dalle scritture contabili dei soggetti di
cui agli articoli 6 e 7. Tuttavia, limitatamente
alle plusvalenze e gli altri proventi divenuti
imponibili per effetto del presente decreto, a richiesta
dell'interessato, in luogo del costo o valore di
acquisto, puo' essere assunto:
a) nel caso dei titoli, diritti, valute estere,
metalli preziosi allo stato grezzo o monetato,
strumenti finanziari e rapporti, negoziati in mercati
regolamentati, il valore risultante dalla media aritmetica
dei prezzi rilevati nel mese precedente a quello di
entrata in vigore del presente decreto presso i
medesimi mercati regolamentati;
b) nel caso dei titoli, certificati, diritti,
valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o
monetato, strumenti finanziari e rapporti, non negoziati
in mercati regolamentati, nonche' per i crediti, il
valore alla data di entrata in vigore del presente
decreto risultante da apposita relazione giurata di
stima, la quale puo' essere effettuata, oltre che dai
soggetti indicati nel comma 9, anche dai soggetti di cui
agli articoli 6 e 7.
11. Per i rapporti in essere alla data di entrata in
vigore del presente decreto l'opzione di cui al comma 1
dell'art. 6 puo' essere esercitata entro il 30
settembre 1998. L'imposta dovuta sulle plusvalenze
realizzate e sugli altri redditi conseguiti entro il 31
ottobre 1998 dai contribuenti che hanno esercitato
l'opzione e' liquidata dai soggetti di cui al comma 1
dell'art. 6 entro il mese successivo a tale data, ed e'
versata entro il 15 dicembre 1998. A tal fine il
contribuente fornisce al soggetto incaricato
dell'applicazione dell'imposta gli elementi e la
documentazione necessari alla determinazione della
plusvalenza imponibile e costituire, in favore di tale
soggetto, apposita provvista per far fronte al pagamento
dell'imposta.
12. Le disposizioni dell'art. 10 e del comma 1,
lettera a), dell'art. 11 si applicano a partire dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. Le
disposizioni delle altre lettere del predetto comma 1
dell'art. 11 si applicano a partire dal periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
13. Agli effetti dell'applicazione del comma 9
dell'art. 82 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'art. 4, comma
1, per le partecipazioni, i titoli, i certificati, gli
strumenti finanziari e i rapporti posseduti ovvero in
essere alla data di entrata in vigore del presente decreto
si assume come data di acquisto la predetta data.".
- Il testo dell'art. 15 del decreto legislativo n. 461
del 1997, come modificato dal presente decreto, e il
seguente:
"Art. 15 (Regime transitorio per le gestioni
individuali e gli organismi d'investimento collettivo).
- 1. Per le obbligazioni e titoli similari detenuti alla
data di entrata in vigore del presente decreto dagli
organismi di investimento collettivo soggetti alle
disposizioni dell'art. 8, commi da 1 a 4, la ritenuta del
12,50 per cento di cui al comma 3 dell'art. 26 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
come sostituito dall'art. 12, comma 1, si applica sugli
interessi ed altri proventi maturati fino alla predetta
data di entrata in vigore del presente decreto ed e'
operata all'atto del pagamento, nonche' in caso di
cessione dei titoli medesimi.
2. Per gli interessi ed altri proventi soggetti alle
disposizioni di cui agli articoli 26, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, 2, comma 2, del decreto-legge 17 settembre
1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 437, 67 del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre 1993, n. 427, 7 del decreto-legge 8
gennaio 1996, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 marzo 1996, n. 110, conseguiti dai fondi di cui
all'art. 8, commi da 1 a 4, nonche' dalle gestioni di
cui all'art. 7 la ritenuta si applica sugli interessi ed
altri proventi maturati fino alla data di entrata in
vigore del presente decreto ed e' operata all'atto del
pagamento.
3. Per gli interessi ed altri proventi delle
obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 1 del
decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, detenuti alla
data di entrata in vigore del presente decreto dai
soggetti di cui all'art. 8, commi da 1 a 4, nonche'
dalle gestioni di cui all'art. 7 le operazioni di
accreditamento ed addebitamento del conto unico sono
eseguite limitatamente agli interessi ed altri proventi
maturati fino alla data medesima.
4. Per i proventi relativi alle quote di organismi di
investimento collettivo commercializzate nel territorio
dello Stato e soggette alle disposizioni dell'art.
10-ter, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77,
detenute dai fondi di cui all'art. 8, commi da 1 a 4,
nonche' dalle gestioni di cui all'art. 7, la ritenuta del
12,50 per cento e' dovuta sui proventi maturati fino alla
data di entrata in vigore del presente decreto ed e'
versata dalla banca depositaria del fondo o della SICAV,
dal soggetto incaricato del collocamento in Italia di
cui all'art. 11-bis, comma 3, del decreto-legge 30
settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, o dal soggetto
gestore di cui all'art. 7 entro il 30 settembre 1998.
5. Il valore del patrimonio gestito soggetto alle
disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, alla data di
entrata in vigore del presente decreto e' assunto al
netto delle ritenute e delle imposte sostitutive
dovute ai sensi dei commi da 1 a 4.
6. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta
patrimoniale sostitutiva dovuta per l'anno 1998 dagli
organismi di investimento collettivo di cui agli
articoli 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 77,
14, comma 2, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.
84, 11, comma 2, della legge 14 agosto 1993, n. 344,
11-bis, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
novembre 1983, n. 649, il patrimonio netto del fondo
alla data del 30 giugno 1998 e' assunto quale
patrimonio netto alla data della cessazione del fondo.
L'imposta sostitutiva e' versata dalla societa' di
gestione del fondo, dalla SICAV, nonche' dal soggetto
incaricato del collocamento in Italia di cui all'art.
11-bis, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 1983, n.
512, convertito, con modificazioni, della legge 25
novembre 1983, n. 649, al concessionario della
riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale
dello Stato entro il 30 settembre 1998. Entro il
medesimo termine di cui al periodo precedente la
societa' di gestione del fondo, la SICAV, nonche' il
soggetto incaricato del collocamento in Italia di cui
all'art. 11-bis, comma 3, del predetto decreto-legge n. 512
del 1983, dichiarano i dati relativi all'imposta
sostitutiva versata.
7. Per gli incarichi di gestione gia' perfezionati
alla data di entrata in vigore della presente legge,
il contribuente puo' esercitare l'opzione per il regime
sostitutivo di cui al comma 1 dell'art. 7, presentando
la comunicazione di cui al comma 2 del medesimo
articolo, entro il 30 settembre successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto, a valere per
i redditi prodotti a partire da tale data.
8. Per la determinazione del costo o valore di
acquisto delle partecipazioni, titoli, certificati,
strumenti finanziari, valute e rapporti posseduti od in
essere alla data di entrata in vigore del presente
decreto ed affidati in gestione agli intermediari di cui
al comma 1 dell'art. 7, anche nel caso in cui sia
stata esercitata l'opzione ivi prevista si applicano le
disposizioni dell'art. 14.".
- Il testo dell'art. 42 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 42 (Determinazione del reddito di capitale).- 1.
Il reddito di capitale e' costituito dall'ammontare
degli interessi, utili o altri proventi percepiti nel
periodo di imposta, senza alcuna deduzione. Nei redditi
di cui alle lettere a), b), f), e g) del comma 1 dell'art.
41 e' compresa anche la differenza tra la somma percepita o
il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il
prezzo di emissione o la somma impiegata, apportata o
affidata in gestione, ovvero il valore normale dei beni
impiegati, apportati od affidati in gestione. Qualora la
differenza tra la somma percepita od il valore normale dei
beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione dei
titoli o certificati indicati nella lettera b) del comma 1
dell'art. 41 sia determinabile in tutto od in parte in
funzione di eventi o di parametri non ancora certi o
determinati alla data di emissione dei titoli o
certificati, la parte di detto importo, proporzionalmente
riferibile al periodo di tempo intercorrente fra la data di
emissione e quella in cui l'evento od il parametro
assumono rilevanza ai fini della determinazione della
differenza, si considera interamente maturata in capo al
possessore a tale ultima data. I proventi di cui alla
lettera gbis) del comma 1 dell'art. 41 sono costituiti
dalla differenza positiva tra i prezzi globali di
trasferimento dei titoli e delle valute. Da tale differenza
si scomputano gli interessi e gli altri proventi dei
titoli, non rappresentativi di partecipazioni, maturati
nel periodo di durata del rapporto, con esclusione dei
redditi esenti dalle imposte sui redditi. Nei proventi di
cui alla lettera gter) si comprende, oltre al compenso per
il mutuo, anche il controvalore degli interessi e degli
altri proventi dei titoli, non rappresentativi di
partecipazioni, maturati nel periodo di durata del
rapporto.".
- Il testo della lettera c) del comma 1 dell'art. 81
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, come modificata dal presente decreto, e'
il seguente:
"Art. 81 (Redditi diversi). - 1. Sono redditi
diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero
se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e
professioni o di imprese commerciali o da societa' in
nome collettivo e in accomandita semplice, ne' in
relazione alla qualita' di lavoratore dipendente:
a) -b) (Omissis);
c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo
oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce
cessione di partecipazioni qualificate la cessione di
azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra
partecipazione al capitale od al patrimonio delle
societa' di cui all'art. 5, escluse le associazioni di
cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui
all'art. 87, comma 1, lettere a), b) e d), nonche' la
cessione di diritti o titoli attraverso cui possono
essere acquisite le predette partecpazioni, qualora
le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti
rappresentino, complessivamente, una percentuale di
diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria
superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione
al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per
cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in
mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per i
diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite
partecipazioni si tiene conto delle percentuali
potenzialmente ricollegabili alle predette
partecipazioni. La percentuale di diritti di voto e di
partecipazione e' determinata tenendo conto di tutte le
cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorche'
nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si
applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed
i diritti posseduti rappresentano una percentuale di
diritti di voto o di partecipazione superiore alle
percentuali suindicate;".
- Il testo dell'art. 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante:
"Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi", come modificato dal presente
decreto, e' il seguente:
"Art. 26 (Ritenute sugli interessi e sui redditi di
capitale). - 1. I soggetti indicati nel primo comma
dell'art. 23, che hanno emesso obbligazioni e titoli
similari operano una ritenuta del 27 per cento, con obbligo
di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti
ai possessori. L'aliquota della ritenuta e' ridotta al
12,50 per cento per le obbligazioni e titoli
similari, con scadenza non inferiore a diciotto mesi, e
per le cambiali finanziarie. Tuttavia, se i titoli
indicati nel precedente periodo sono emessi da societa' od
enti, diversi dalle banche, il cui capitale e'
rappresentato da azioni non negoziate in mercati
regolamentati italiani ovvero da quote, l'aliquota del
12,50 per cento si applica a condizione che, al momento di
emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia
superiore al tasso ufficiale di sconto aumentato di due
terzi, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati
in mercati regolamentati italiani o collocati mediante
offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al
momento di emissione, ovvero di un terzo, per le
obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti.
Qualora il rimborso delle obbligazioni e dei titoli
similari con scadenza non inferiore a diciotto mesi, abbia
luogo prima di tale scadenza, sugli interessi e altri
proventi maturati fino al momento dell'anticipato rimborso
e' dovuta dall'emittente una somma pari al 20 per cento.
2. L'Ente poste italiane e le banche operano una
ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli
interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di
conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da
certificati. La predetta ritenuta e' operata dalle banche
anche sui buoni fruttiferi da esse emessi. Non sono
soggetti alla ritenuta:
a) gli interessi e gli altri proventi corrisposti
da banche italiane o da filiali italiane di banche
estere a banche con sede all'estero o a filiali estere di
banche italiane;
b) gli interessi derivanti da depositi e conti
correnti intrattenuti tra le banche ovvero tra le
banche e l'Ente poste italiane;
c) gli interessi a favore del Tesoro sui depositi e
conti correnti intestati al Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica,
nonche' gli interessi sul "Fondo di ammortamento dei
titoli di Stato" di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge
27 ottobre 1993, n. 43, e sugli altri fondi finalizzati
alla gestione del debito pubblico.
3. Quando gli interessi e gli altri proventi di cui ai
commi 1 e 2 sono dovuti da soggetti non residenti, le
ritenute ivi previste sono operate dai soggetti indicati
nel primo comma dell'art. 23 che intervengono nella
loro riscossione, con l'aliquota del 27 ovvero del 12,50
per cento, sugli interessi e gli altri proventi di cui al
comma 1, secondo che la scadenza dei titoli sia o meno
inferiore a diciotto mesi, nonche' con l'aliquota del 27
per cento, sugli interessi ed altri proventi di cui al
comma 2, indipendentemente dalla scadenza. Qualora il
rimborso delle obbligazioni e titoli similari con scadenza
non inferiore a diciotto mesi, abbia luogo prima di tale
scadenza, e' dovuta dai percipienti una somma pari al 20
per cento degli interessi e degli altri proventi
maturati fino al momento dell'anticipato rimborso. Tale
somma e' prelevata dai soggetti di cui al primo comma
dell'art. 23 che intervengono nella riscossione degli
interessi ed altri proventi ovvero nel rimborso nei
confronti di soggetti residenti. Quando i soggetti di
cui al primo comma dell'art. 23 intervengono nelle
cessioni di obbligazioni o titoli similari emessi da
soggetti non residenti la ritenuta e' operata sugli
interessi ed altri proventi riconosciuti al cedente nel
corrispettivo. Il cedente od il possessore del titolo
rendono noti gli interessi e gli altri proventi maturati
durante il periodo di possesso. La ritenuta non e' operata
quando il percipiente certifichi la sua qualita' di
soggetto non residente ed attesti il periodo di
possesso dei titoli. La ritenuta del presente comma e'
operata con l'aliquota del 12,50 per cento anche sugli
interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli
altri titoli di cui all'art. 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,
nonche' di quelli con regime fiscale equiparato, emessi
all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992,
indipendentemente dalla scadenza.
3-bis. I soggetti indicati nel primo comma dell'art.
23, che corrispondono i proventi di cui alle lettere
gbis) e gter) del comma 1 dell'art. 41 del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
ovvero intervengono nella loro riscossione operano sui
predetti proventi una ritenuta con l'aliquota del 12,50
per cento ovvero con la maggiore aliquota a cui sarebbero
assoggettabili gli interessi ed altri proventi dei titoli
sottostanti nei confronti dei soggetti cui siano
imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi indicati.
Nel caso dei rapporti indicati nella lettera gbis), la
predetta ritenuta e' operata, in luogo della ritenuta di
cui al comma 3, anche sugli interessi e gli altri proventi
dei titoli ivi indicati, maturati nel periodo di durata dei
predetti rapporti.
4. Le ritenute previste nei commi da 1 a 3-bis sono
applicate a titolo di acconto nei confronti di: a)
imprenditori individuali, se i titoli, i depositi e conti
correnti, nonche' i rapporti da cui gli interessi ed
altri proventi derivano sono relativi all'impresa ai
sensi dell'art. 77 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) societa' in nome
collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui
all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi; c)
societa' ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 87
del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato delle societa' e degli enti di cui
alla lettera d) del predetto articolo. La ritenuta di cui
al comma 3-bis e' applicata a titolo di acconto,
qualora i proventi derivanti dai titoli sottostanti
non sarebbero assoggettabili a ritenuta a titolo di
imposta nei confronti dei soggetti a cui siano imputabili
i proventi derivanti dai rapporti ivi indicati. Le
predette ritenute sono applicate a titolo d'imposta
nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul
reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro caso.
Non sono soggetti tuttavia a ritenuta i proventi indicati
nei commi 3 e 3-bis corrisposti a societa' in nome
collettivo in accomandita semplice ed equiparate di cui
all'art. 5 del testo unico, alle societa' ed enti di cui
alle lettere a) e b) dell'art. 87 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
alle stabili organizzazioni delle societa' ed enti di cui
alla lettera d) dello stesso art. 87.
5. I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23
operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo
d'acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di
capitale da essi corrisposti, diversi da quelli indicati
nei commi precedenti e da quelli per i quali sia
prevista l'applicazione di altra ritenuta alla fonte o
di imposte sostitutive delle imposte sui redditi. Se i
percipienti non sono residenti nel territorio dello
Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti
la predetta ritenuta e' applicata a titolo d'imposta ed
e' operata anche sui proventi conseguiti nell'esercizio
d'impresa commerciale. L'aliquota della ritenuta e'
stabilita al 27 per cento se i percipienti sono residenti
negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato
individuati con il decreto del Ministro delle finanze
emanato ai sensi del comma 7-bis dell'art. 76 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La
predetta ritenuta e' operata anche sugli interessi ed
altri proventi dei prestiti di denaro corrisposti a
stabili organizzazioni estere di imprese residenti,
non appartenenti all'impresa erogante, e si applica a
titolo d'imposta sui proventi che concorrono a formare il
reddito di soggetti non residenti ed a titolo d'acconto, in
ogni altro caso.".
- Il testo dell'art. 37-bis del decreto del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, come
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 37-bis (Diposizioni antielusive). - 1. Sono
inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i
fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di
valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o
divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere
riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.
2. L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi
tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi
di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in
base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute
per effetto del comportamento inopponibile
all'amministrazione.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a
condizione che, nell'ambito del comportamento di cui al
comma 2, siano utilizzate una o piu' delle seguenti
operazioni:
a) trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni
volontarie e distribuzioni ai soci di somme prelevate da
voci del patrimonio netto diverse da quelle formate con
utili;
b) conferimenti in societa', nonche' negozi aventi ad
oggetto il trasferimento o il godimento di aziende;
c) cessioni di crediti;
d) cessioni di eccedenze d'imposta;
e) operazioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 544, recante disposizioni per
l'adeguamento alle direttive comunitarie relative al
regime fiscale di fusioni, scissioni, conferimenti
d'attivo e scambi di azioni;
f) operazioni, da chiunque effettuate, incluse le
valutazioni, aventi ad oggetto i beni e i rapporti di cui
all'art. 81, comma 1, lettere da c) a c -quinquies),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.".
- Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 8
ottobre 1997, n. 358 (Riordino delle imposte sui redditi
applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di
aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre
1997, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 3 (Conferimenti di aziende o di partecipazioni di
controllo o di collegamento). - 1. Ai fini
dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 54
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e di quelle di cui all'art. 1, per i
conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o
di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice
civile, contenente disposizioni in materia di societa'
controllate e collegate, effettuati tra soggetti
residenti in Italia nell'esercizio di imprese
commerciali, si considera valore di realizzo quello
attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio
dell'oggetto conferito, nelle scritture contabili del
soggetto conferente ovvero, se superiore, quello
attribuito all'azienda o alle partecipazioni conferite
nelle scritture contabili del soggetto conferitario.
2. Per i conferimenti di aziende situate nel
territorio dello Stato, le disposizioni del comma 1
si applicano anche se il conferente o il
conferitario e' un soggetto non residente nel
territorio stesso.
3. Qualora il conferimento abbia ad oggetto
l'unica azienda dell'imprenditore individuale, la
cessione, anche a titolo gratuito, delle partecipazioni
ricevute a seguito del conferimento, si considera
effettuata nell'esercizio d'impresa, ed e' fatta salva
l'applicazione dell'art. 16, comma 1, lettera g), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, concernente la tassazione separata delle
plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo
oneroso di aziende, qualora ne sussistano i
presupposti, con riferimento alla data del
conferimento; la cessione delle partecipazioni,
effettuata oltre i tre anni dal conferimento, e'
disciplinata dagli articoli 81, comma 1, lettere c) e
cbis), e 82 del predetto testo unico, assumendo come
costo delle partecipazioni il valore attribuito alle
stesse ai sensi del presente articolo.".
- Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 8
ottobre 1997, n. 358, come modificato dal presente
decreto, e' il seguente:
"Art. 6 (Regime dei disavanzi derivanti da operazioni di
fusione o scissione di societa'). - 1. I maggiori valori
iscritti in bilancio per effetto della imputazione dei
disavanzi da annullamento o da concambio derivanti da
operazioni di fusione o scissione di societa' si
considerano fiscalmente riconosciuti se assoggettati
all'imposta sostitutiva indicata nell'art. 1. L'incremento
di patrimonio netto a fronte del disavanzo da concambio si
considera formato con utili di cui all'art. 41, comma 1,
lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, concernente gli utili
derivanti dalla partecipazione in societa' ed enti
soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
2. I maggiori valori iscritti per effetto
dell'imputazione del disavanzo da annullamento delle
azioni o quote si intendono fiscalmente
riconosciuti senza l'applicazione dell'imposta
sostitutiva, fino a concorrenza dell'importo complessivo
netto:
a) delle plusvalenze, diminuite delle eventuali
minusvalenze, rilevanti ai fini dell'applicazione
dell'imposta sostitutiva, ai sensi dell'art. 2 del
decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 marzo 1991, n. 102,
concernente le modalita' di applicazione della imposta
sostitutiva nonche' ai sensi del comma 1 dell'art. 5, del
decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, o che
sono state assoggettate ad imposta sostitutiva ai sensi
del presente decreto;
b) dei maggiori e dei minori valori, rispetto ai relativi
valori di acquisizione, derivanti dalla cessione delle
azioni o quote, che hanno concorso a formare il reddito
di un'impresa residente;
c) delle svalutazioni nonche' delle rivalutazioni delle
azioni o quote che hanno concorso a formare il reddito di
un'impresa residente o che per disposizione di legge non
concorrono a formarlo, nemmeno in caso di successivo
realizzo.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, la societa'
incorporante o beneficiaria deve documentare i componenti
positivi e negativi di reddito relativi alle azioni o
quote annullate, realizzate dalla societa' stessa e dai
precedenti possessori.
4. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni
dei commi 1 e 2 devono chiederne l'applicazione nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta
in cui ha effetto la fusione o la scissione. Restano
ferme, in caso contrario, le disposizioni in materia di
fusioni e di scissioni di societa' attualmente vigenti.".
- Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 1 aprile
1996, n. 239 (Modificazioni al regime fiscale degli
interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e
titoli similari, pubblici e privati), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996, come
modificato dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 2 (Imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed
altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari per i
soggetti residenti). - 1. Sono soggetti ad imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del
12,50 per cento, gli interessi ed altri proventi delle
obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 1, nonche'
gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli
altri tittoli di cui all'art. 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed
equiparati, emessi in Italia, per la parte maturata nel
periodo di possesso, percepiti dai seguenti soggetti
residenti nel territorio dello Stato:
a) persone fisiche;
b) soggetti di cui all'art. 5 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
escluse le societa' in nome collettivo, in accomandita
semplice e quelle ad esse equiparate;
c) enti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del
medesimo testo unico, ivi compresi quelli dicati nel
successivo art. 88;
d) fondi d'investimento immobiliare di cui alla legge
25 gennaio 1994, n. 86; fondi pensione di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124;
f) soggetti esenti dall'imposta sul reddito
delle persone giuridiche.
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e'
applicata dalle banche, dalle societa' di intermediazione
mobiliare, dalle societa' fiduciarie, dagli agenti di
cambio e da altri soggetti espressamente indicati in
appositi decreti del Ministro delle finanze di concerto
con il Ministro del tesoro, residenti in Italia, che
comunque intervengono nella riscossione degli interessi,
premi ed altri frutti ovvero, anche in qualita' di
acquirenti, nei trasferimenti dei titoli di cui al
comma 1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta
sostitutiva, per trasferimento dei titoli si intendono le
cessioni e qualunque altro atto, a titolo oneroso o
gratuito, che comporta il mutamento della titolarita'
giuridica dei titoli.
3. Per i buoni postali di risparmio l'imposta
sostitutiva e' applicata dall'Ente poste italiane
conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 2.
Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con
il Ministro del tesoro e con il Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni su proposta del consiglio di
amministrazione dell'Ente poste italiane, possono
essere stabilite particolari modalita' applicative della
presente disciplina, anche agli effetti dell'art. 7.".
- Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 1 aprile
1996, n. 239, come modificato dal presente articolo, e' il
seguente:
"Art. 3 (Istituzione di un conto unico presso gli
intermediari per la determinazione dell'imposta
sostitutiva). - 1. Gli intermediari di cui all'art. 2,
comma 2, istituiscono un ''conto unico'' destinato ad
accogliere le seguenti registrazioni relative ad
operazioni effettuate per conto o a favore dei soggetti
di cui al comma 1 del medesimo articolo:
a) accredito dell'ammontare dell'imposta sostitutiva
commisurata all'importo degli interessi, premi o altri
frutti scaduti, nonche' alla differenza tra la somma
corrisposta alla scadenza ed il prezzo di emissione dei
titoli;
b) accredito dell'ammontare dell'imposta sostitutiva
commisurata ai redditi di cui alla lettera a),
riconosciuti al venditore nel corrispettivo, sia in modo
esplicito che implicito;
c) addebito dell'ammontare dell'imposta sostitutiva
commisurata ai redditi di cui alla lettera a)
riconosciuti dall'acquirente nel corrispettivo, sia in
modo esplicito che implicito.
I medesimi intermediari provvedono, con pari valuta,
all'addebito, nei casi di cui alle lettere a) e b), ed
all'accredito, nel caso di cui alla lettera c), dei
corrispondenti importi ai soggetti indicati nell'art. 2,
comma 1, per conto o a favore dei quali le operazioni
sono effettuate.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1:
a) l'accredito di cui alla lettera a) del predetto
comma deve essere effettuato con riferimento al giorno di
scadenza delle cedole e dei titoli;
b) gli accrediti e gli addebiti di cui alle lettere b)
e c) del predetto comma devono essere effettuati con
riferimento alla data di regolamento delle operazioni.
3 Gli accrediti e gli addebiti di cui al comma 1
non vengono operati con riferimento alle operazioni
effettuate per conto o a favore degli organismi di
investimento e dei fondi di cui all'art. 2, comma 1,
lettere d), ed e). Alla fine di ciascun mese, la banca
depositaria accredita sul ''conto unico'' l'imposta
sostitutiva di cui all'art. 2 relativa ai seguenti redditi
conseguiti nel medesimo mese dall'organismo di
investimento o dal fondo e maturati nel periodo di
possesso:
a) interessi, premi ed altri frutti scaduti;
b) interessi, premi ed altri frutti conseguiti, sia
in modo esplicito che implicito, a seguito di cessione dei
titoli.
La banca depositaria preleva, con pari valuta,
le somme corrispondenti all'imposta sostitutiva dal
patrimonio dell'organismo di investimento o del fondo. Ai
fini dell'applicazione del presente comma si considerano
ceduti per primi i titoli acquisiti per ultimi.
4. Se in una operazione intervengono piu'
intermediari di cui all'art. 2, comma 2, l'imposta
sostitutiva relativa a tale operazione e' accreditata o
addebitata al ''conto unico'' dell'intermediario presso
il quale il soggetto, per conto o a favore del
quale l'operazione e' stata effettuata, intrattiene il
rapporto di deposito o di gestione dei titoli.
5. Il trasferimento ad un altro deposito costituito
presso il medesimo o altro intermediario, e' equiparato
ad un'operazione di compravendita agli effetti delle
lettere b) e c) del comma 1, intendendosi per
redditi riconosciuti nel corrispettivo quelli maturati
fino alla data in cui l'operazione si considera eseguita.
6. Qualora i titoli di cui all'art. 2, comma 1, al di
fuori delle ipotesi di trasferimento effettuato con
l'intervento di uno dei soggetti intermediari di cui
all'art. 2, comma 2, vengano immessi in un deposito di
pertinenza di soggetti diversi da quelli nei cui
confronti si applica l'imposta sostitutiva, l'intermediario
presso il quale e' costituito il deposito accredita
il ''conto unico'' dell'ammontare dell'imposta
sostitutiva commisurata ai redditi di cui al comma 1,
lettera a), maturati fino alla data dell'immissione.
7. Per le operazioni indicate nel presente articolo,
che non comportino il pagamento di corrispettivi, il
soggetto che dispone l'operazione deve versare
all'intermediario l'ammontare dell'imposta sostitutiva da
accreditare nel ''conto unico''. L'intermediario ha la
facolta' di non eseguire l'incarico ricevuto o di non
effettuare la restituzione materiale dei titoli fino
a quando il soggetto interessato non abbia versato
l'imposta sostitutiva dovuta ai sensi del presente comma.
8. Il saldo positivo fra gli accrediti e gli addebiti
nel ''conto unico'' risultante alla fine di ciascun mese
deve essere versato secondo le modalita' e nei termini
previsti dall'art. 4. Il saldo negativo costituisce il
primo addebito del mese successivo. Con decreto del
Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del
tesoro sono stabiliti i termini e le modalita' per i
rimborsi.
9. Per i titoli senza cedola aventi durata non superiore
a 12 mesi, di cui all'ultimo periodo dell'art. 1, comma 2,
del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759,
le disposizioni dei commi precedenti si applicano
coerentemente con la previsione contenuta nel periodo
anzidetto, secondo la quale la differenza tra il valore
nominale ed il prezzo di emissione e' considerata interesse
anticipato.".
- Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 1 aprile
1996, n. 239, come modificato dal presente articolo, e' il
seguente:
"Art. 4 (Disposizioni in tema di versamento, di
accertamento e di sanzioni). - 1. I soggetti di cui
all'art. 2, comma 2, provvedono al versamento diretto
dell'imposta sostitutiva risultante dal saldo mensiledel
conto unico di cui all'art. 3, al concessionario della
riscossione ovvero presso la sezione di tesoreria
provinciale dello Stato, competenti in ragione del loro
domicilio fiscale, entro il quindicesimo giorno del mese
successivo a quello di riferimento. Entro il termine
previsto dal quarto comma dell'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
per la presentazione della dichiarazione dei sostituti
di imposta, gli stessi soggetti devono comunicare
all'Amministrazione finanziaria i dati concernenti i
versamenti relativi all'anno solare precedente, con le
modalita' previste con decreto del Ministro delle finanze
da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, che abbiano
percepito nel periodo d'imposta interessi, premi ed altri
frutti delle obbligazioni e titoli similari ivi indicati,
sui quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva
ai sensi degli articoli 2 e 3, devono indicare nella
dichiarazione annuale dei redditi la parte degli
interessi, premi ed altri frutti maturata nel periodo di
possesso ed incassata, in modo esplicito o implicito,
nel relativo periodo d'imposta, versando l'imposta
sostitutiva con le modalita' e nei termini previsti
per il versamento a saldo delle imposte sui redditi
dovute in base alla dichiarazione.
3. Gli uffici procedono al controllo,
all'accertamento e alla riscossione delle imposte
sostitutive non dichiarate o non versate dai soggetti di
cui al comma 2 del presente articolo, a norma delle
disposizioni contenute nel decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La
maggiore imposta accertata e' riscossa mediante iscrizione
in ruoli suppletivi ai sensi del citato decreto n. 602
del 1973. Si applica la pena pecuniaria da una a due
volte l'ammontare dell'imposta non dichiarata o non
versata; se l'ammontare dell'imposta non versata o non
dichiarata e' superiore a cinquanta milioni di lire si
applica la pena pecuniaria da due a quattro volte.
4. Nei confronti dei soggetti di cui all'art. 2,
comma 2, la disposizione del comma 3 si applica in caso
di omessa o inesatta applicazione dell'imposta
sostitutiva ai sensi dell'art. 3 o di violazione
dell'obbligo di versamento di cui al comma 1. In caso di
versamento tardivo si applica la soprattassa del 3 per
cento o del 40 per cento a seconda che il
versamento venga effettuato rispettivamente entro od
oltre tre giorni dalla scadenza del termine. La violazione
dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 1, e'
sanzionata con la pena pecuniaria di lire cinquanta
milioni; nel caso di invio con ritardo non superiore ad un
mese la pena pecuniaria e' ridotta a un quinto. Ciascuna
violazione degli altri obblighi posti a carico degli stessi
soggetti e' sanzionato con la pena pecuniaria di lire
cinquecentomila.
5. Nel caso in cui gli uffici accertino che gli
intermediari di cui al comma 2 dell'art. 2 non abbiano
applicato in tutto o in parte l'imposta sostitutiva
sugli interessi, premi ed altri frutti, al pagamento
della stessa nonche' degli interessi di cui all'art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, sono tenuti in solido sia l'intermediario
che il contribuente, ferma restando l'applicazione delle
sanzioni previste dal comma 4 nei confronti degli
intermediari medesimi.".
- Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 1 aprile
1996, n. 239, come modificato dal presente articolo, e' il
seguente:
"Art. 5 (Casi particolari di assolvimento
dell'imposta sostitutiva). - 1. Gli interessi, premi ed
altri frutti dei titoli di cui all'art. 2, comma 1,
conseguiti, anche dai soggetti di cui all'art. 2,
comma 1, nell'esercizio di attivita' commerciali,
assoggettati ad imposta sostitutiva di cui all'art. 2
concorrono, in deroga alle disposizioni di cui agli
articoli 3, comma 3, 58, comma 1, lettera b), e 108,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, a formare il reddito d'impresa e
l'imposta sostitutiva assolta si scomputa ai sensi degli
articoli 19 e 93 del predetto testo unico.
2. Per i titoli di cui all'art. 2, comma 1, non
depositati presso gli intermediari di cui all'art. 2, comma
2, gli interessi, premi, ed altri frutti, da chiunque
percepiti alla scadenza delle cedole o del titolo, sono
in ogni caso soggetti all'imposta sostitutiva a cura
dell'intermediario che li eroga. Qualora i redditi di cui
al periodo precedente siano corrisposti direttamente dal
soggetto che ha emesso il titolo, l'imposta sostitutiva
e' applicata da quest'ultimo soggetto e le
disposizioni dell'art. 3 non si applicano se detto
soggetto non rientra fra gli intermediari di cui all'art.
2, comma 2. Restano fermi i termini e le modalita' di
versamento, nonche' le disposizioni in tema di
accertamento e di sanzioni, previsti dall'art. 4.".
- Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 1 aprile
1996, n. 239, come modificato dal presente articolo, e' il
seguente:
"Art. 6 (Regime fiscale per i soggetti non residenti).
- 1. Non sono soggetti ad imposizione gli interessi,
premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli
similari di cui all'art. 2, comma 1 percepiti da
soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore
convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito
stipulate dalla Repubblica italiana, sempreche' tali
convenzioni consentano all'Amministrazione finanziaria
di acquisire le informazioni necessarie ad accertare
la sussistenza dei requisiti da parte degli aventi
diritto. Ai fini della sussistenza del requisito
della residenza si applicano le norme previste dalle
singole convenzioni. Non sono altresi' soggetti ad
imposizione gli interessi ed altri proventi delle
obbligazioni e titoli similari percepiti da enti od
organismi internazionali costituiti in base ad accordi
internazionali resi esecutivi in Italia.
2. L'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 si applica
comunque, secondo le modalita' di cui all'art. 3, nei
confronti di:
a) soggetti non residenti diversi da quelli di cui al
comma 1;
b) soggetti residenti negli Stati o territori di cui
all'art. 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come individuati
dai decreti del Ministro delle finanze di cui al
medesimo comma 7-bis.".