Art. 7.
                       Norme di coordinamento

  1.  Al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a)   nell'articolo   4,   comma   8,   secondo  periodo,  recante
disposizioni  per la determinazione di talune plusvalenze, le parole:
"ma   non   riscossi;"   sono  sostituite  dalle  seguenti:  "ma  non
riscossi,";
    b) nell'articolo 6, comma 6, primo periodo, concernente l'opzione
per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli
altri  redditi  diversi,  la  parola:  "avenuto"  e' sostituita dalla
seguente: "avvenuto";
    c)   nell'articolo   7,  concernente  l'imposta  sostitutiva  sul
risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio:
      1) al comma 5, secondo periodo, le parole: "a partire dall'anno
solare in cui sia superata la predetta percentuale" sono soppresse;
      2)  al  comma 7, secondo periodo, le parole: "per le quali sia'
stata"  sono sostituite dalle seguenti: "per le quali sia stata"; nel
medesimo  periodo  le  parole:  "del  comma  7" sono sostituite dalle
seguenti: "del comma 6";
    d)  nell'articolo  14,  concernente  il regime transitorio per le
ritenute  sui  redditi  di  capitale  e  l'imposta  sostitutiva sulle
plusvalenze e sugli altri redditi diversi:
      1)  nel  comma  4,  dopo  le  parole:  "si applicano alle" sono
inserite le seguenti: "plusvalenze,";
      2)  nel  comma  5,  le parole: "del 1996" sono sostituite dalle
seguenti: "del 1986";
      3)  nel comma 12, nel primo periodo, dopo le parole: "comma 1",
sono  inserite  le  seguenti:  ",  lettera  a),"; nel medesimo comma,
secondo  periodo, le parole: "degli altri commi del predetto articolo
11" sono sostituite dalle seguenti: "delle altre lettere del predetto
comma 1 dell'articolo 11";
    e)  all'articolo  15,  concernente  il  regime transitorio per le
gestioni individuali e gli organismi di investimento collettivo:
      1)  nel  comma  1,  le  parole: "nonche' per quelli inclusi nei
patrimoni  soggetti alle disposizioni di cui l'articolo 7 la ritenuta
di  cui  al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "la ritenuta del
12,50 per cento di cui al comma 3";
      2)  nel  comma  5,  le  parole:  "dei  commi  1, 2, 3 e 4" sono
sostituite dalle seguenti: "dei commi da 1 a 4";
      3)  nel  comma  6,  primo  periodo,  le  parole:  "n.  83" sono
sostituite dalle seguenti: "n. 84";
  2.  Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a)  nel  secondo  periodo  del  comma 1 dell'articolo 42, recante
disposizioni  per  la  determinazione  dei  redditi di capitale, come
modificato   dall'articolo  2,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto
legislativo  21  novembre  1997,  n.  461, le parole: "od affidati in
gestione,  qualora"  sono  sostituite dalle seguenti: "od affidati in
gestione. Qualora";
    b)  nel  terzo periodo della lettera c) del comma 1 dell'articolo
81,  concernente  le  plusvalenze realizzate con la cessione a titolo
oneroso  di  partecipazioni sociali, come sostituita dall'articolo 3,
comma  1,  lettera a), numero 2), del decreto legislativo 21 novembre
1997,  n.  461,  dopo  le  parole:  "La percentuale" sono inserite le
seguenti: "di diritti di voto e".
  3.  Nel  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 26, concernente le ritenute sugli interessi e sui
redditi  di  capitale,  come sostituito all'articolo 12, comma 1, del
decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461:
      1)  nel  comma  1,  ultimo periodo, le parole: "dell'anticipato
rimborso."   sono   sostituite   dalle   seguenti:   "dell'anticipato
rimborso";
      2)  nel  comma 2, primo periodo, le parole: "dai depositi" sono
sostituite dalle seguenti: "di depositi";
      3)  nel comma 4, quarto periodo, le parole: "a societa' in nome
collettivo."  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "a societa' in nome
collettivo,";
    b)  nella  lettera  f)  del  comma  3 dl'articolo 37-bis, recante
disposizioni  antielusive,  introdotto  dall'articolo 7, comma 1, del
decreto  legislativo  8 ottobre 1997, n. 358, le parole: "i beni ed i
rapporti  di  cui all'articolo 81, comma 1, lettere c), cbis) e cter)
del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi" sono sostituite dalla
seguenti:  "i  beni  ed  i  rapporti di cui all'articolo 81, comma 1,
lettere  da  c)  a  cquinquies),  del  testo  unico delle imposte sui
redditi".
  4.  Al  decreto  legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, concernente il
riordino  delle  imposte  sui  redditi applicabili alle operazioni di
cessione  e  di conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta
di partecipazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  nell'articolo 3, comma 3, relativo ai conferimenti di aziende
o  di  partecipazioni  di controllo o di collegamento, le parole: "e'
disciplinata  dal  decreto-legge  28 gennaio 1991, n. 27, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  25 marzo 1991, n. 102, concernente
l'assoggettamento  di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi" sono sostituite dalle seguenti: "e' disciplinata
dagli  articoli  81,  comma  1, lettere c) e cbis), e 82 del predetto
testo unico";
    b)  nell'articolo  6,  comma 2, lettera a), concernente il regime
dei  disavanzi  derivanti  da  operazioni  di  fusione o scissione di
societa',  dopo  le parole: "concernente le modalita' di applicazione
dell'imposta  sostitutiva"  sono  inserite  le  seguenti: "nonche' ai
sensi del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre
1997, n. 461".
  5.   Al   decreto  legislativo  1  aprile  1996,  n.  239,  recante
modificazioni  al  regime  fiscale  degli  interessi,  premi ed altri
frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a)  nell'articolo  2,  comma 2, primo periodo, le parole: "di cui
all'art. 1" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1";
    b) nell'articolo 3, comma 3, le parole: "lettere d), e), f) e g)"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "lettere  d) ed e)"; nello stesso
articolo,  comma  6,  le  parole: "di cui all'art. 1" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui all'articolo 2, comma 1";
    c)  nell'articolo 4, comma 2, le parole: "di cui all'art. 1" sono
sostituite dalle seguenti: "ivi indicati";
    d)  negli  articoli  5, commi 1 e 2, e 6, comma 1, le parole: "di
cui  all'art.  1", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:
"di cui all'articolo 2, comma 1".
 
           Note all'art. 7:
            -  Il  testo    del  comma  8  dell'art.  4 del   decreto
          legislativo n. 461 del 1997, come modificato  dal  presente
          decreto, e' il seguente:
            "8.    Le   plusvalenze e   gli   altri  proventi  di cui
          alla  lettera cquinquies)  del   comma  1   dell'art.   81,
          sono     costituiti     dalla  differenza  positiva  tra  i
          corrispettivi   percepiti ovvero le somme  od  il    valore
          normale   dei  beni rimborsati  ed  i corrispettivi  pagati
          ovvero le   somme corrisposte, aumentate    di  ogni  onere
          inerente  alla loro   produzione,    con  esclusione  degli
          interessi   passivi.  Dal corrispettivo  percepito e  dalla
          somma rimborsata  si scomputano   i redditi  di    capitale
          derivanti   dal rapporto  ceduto maturati  ma non riscossi,
          nonche'  i  redditi  di capitale  maturati  a  favore   del
          creditore  originario   ma non   riscossi. Si applicano  le
          disposizioni della lettera f) del comma 6".
            - Il testo    del  comma  6  dell'art.  6  del    decreto
          legislativo  n. 461 del 1997, colpe modificato dal presente
          decreto, e' il seguente:
            "6.  Agli effetti  del presente  articolo si    considera
          cessione    a  titolo  oneroso anche il   trasferimento dei
          titoli, quote, certificati o rapporti di cui al comma  1  a
          rapporti  di  custodia  o  amministrazione  di    cui    al
          medesimo  comma,  intestati  a   soggetti   diversi   dagli
          intestatari  del    rapporto di provenienza,  nonche' ad un
          rapporto di gestione  di cui  all'art.  7,  salvo che    il
          trasferimento   non      sia  avvenuto  per  successione  o
          donazione.  In tal caso la plusvalenza, il provento,     la
          minusvalenza     o   perdita    realizzate   mediante    il
          trasferimento sono  determinate con riferimento al  valore,
          calcolato  secondo  i    criteri  previsti  dal    comma  5
          dell'art.  7,  alla    data del trasferimento, dei  titoli,
          quote, certificati o  rapporti trasferiti ed i soggetti  di
          cui al comma 1, tenuti  al versamento dell'imposta, possono
          sospendere  l'esecuzione delle   operazioni   fino   a  che
          non   ottengano   dal      contribuente  provvista  per  il
          versamento dell'imposta dovuta. Nelle ipotesi   di  cui  al
          presente  comma  i   soggetti di cui al comma  1 rilasciano
          al   contribuente   apposita certificazione    dalla  quale
          risulti    il  valore   dei titoli,   quote, certificati  o
          rapporti trasferiti".
            - Il  testo dell'art. 7  del decreto  legislativo n.  461
          del  1997,  come  modificato  dal  presente  decreto, e' il
          seguente:
            "Art. 7 (Imposta  sostitutiva    sul  risultato  maturato
          delle gestioni individuali di portafoglio). - 1. I soggetti
          che  hanno  conferito a un soggetto abilitato ai  sensi del
          decreto legislativo  23 luglio 1996, n. 415, l'incarico  di
          gestire   masse patrimoniali costituite da somme di  denaro
          o  beni   non  relativi  all'impresa, possono  optare,  con
          riferimento ai redditi di capitale e  diversi di  cui  agli
          articoli 41 e 81, comma 1, lettere da  cbis) a cquinquies),
          del testo unico delle imposte  sui  redditi, approvato  con
          decreto   del Presidente  della Repubblica   22    dicembre
          1986,   n.   917,     come    modificati,  rispettivamente,
          dagli    articoli 1,   comma   3,   e   3, comma   1,   del
          presente decreto,  che concorrono  alla determinazione  del
          risultato della  gestione  ai  sensi  del    comma  4,  per
          l'applicazione  dell'imposta sostitutiva di cui al presente
          articolo.
            2.  Il contribuente   puo'   optare   per  l'applicazione
          dell'imposta   sostitutiva       mediante     comunicazione
          sottoscritta   rilasciata    al soggetto  gestore  all'atto
          della  stipula  del  contratto  e, nel caso dei rapporti in
          essere, anteriormente all'inizio del    periodo  d'imposta.
          L'opzione  ha  effetto  per  il    periodo d'imposta e puo'
          essere revocata solo entro  la scadenza di    ciascun  anno
          solare,  con effetto  per il periodo d'imposta  successivo.
          Con  uno o  piu' decreti  del Ministro delle finanze,    da
          pubblicare  nella Gazzetta   Ufficiale entro novanta giorni
          dalla  data  di   pubblicazione   del   presente   decreto,
          sono  stabilite le   modalita' per l'esercizio  e la revoca
          dell'opzione di cui al presente articolo.
            3.  Qualora sia  stata esercitata  l'opzione di   cui  al
          comma  2    i redditi   che   concorrono   a   formare   il
          risultato  della  gestione, determinati secondo  i  criteri
          stabiliti    dagli articoli 42 e  82 del testo  unico delle
          imposte  sui    redditi,  approvato    con  decreto     del
          Presidente   della  Repubblica 22  dicembre  1986,  n. 917,
          non   sono  soggetti  alle  imposte  sui  redditi,  nonche'
          all'imposta sostitutiva di cui al  comma 2 all'art. 5.  Sui
          redditi  di capitale  derivanti dalle attivita' finanziarie
          comprese nella massa patrimoniale  affidata in gestione non
          si applicano:
            a) l'imposta sostitutiva di cui  all'art. 2  del  decreto
          legislativo 1 aprile 1996, n. 239;
            b)  la    ritenuta prevista dal comma  2 dell'art. 26 del
          decreto del Presidente  della Repubblica  del 29  settembre
          1973,   n. 600,   sugli interessi  ed  altri  proventi  dei
          conti  correnti  bancari,  a condizione che   la   giacenza
          media   annua   non   sia   superiore   al 5   per    cento
          dell'attivo  medio  gestito; qualora   la banca depositaria
          sia soggetto diverso  dal  gestore  quest'ultimo    attesta
          la   sussistenza  delle condizioni ivi indicate per ciascun
          mandante;
            c) le  ritenute del 12,50  per cento previste  dai  commi
          3    e  3-bis  dell'art. 26 del predetto decreto n. 600 del
          1973;
            d) le ritenute  previste dai commi 1 e 4    dell'art.  27
          del medesimo decreto, con  esclusione delle  ritenute sugli
          utili    derivanti  dalle  partecipazioni     in   societa'
          estere  non   negoziate  in   mercati regolamentati;
            e)  la  ritenuta  prevista  dal  comma 1 dell'art. 10-ter
          della legge 23 marzo 1983, n. 77, come modificato dall'art.
          8, comma 5.
            4.  Il risultato  maturato della  gestione e'    soggetto
          ad    imposta  sostitutiva delle   imposte sui redditi  con
          l'aliquota  del    12,50  per  cento.  Il  risultato  della
          gestione  si determina sottraendo dal valore del patrimonio
          gestito al termine   di ciascun  anno  solare,    al  lordo
          dell'imposta    sostitutiva,   aumentato   dei prelievi   e
          diminuito  di conferimenti effettuati  nell'anno, i redditi
          maturati  nel periodo e soggetti a    ritenuta,  i  redditi
          che  concorrono  a  formare    il reddito complessivo   del
          contribuente,   i   redditi   esenti   o    comunque    non
          soggetti  ad    imposta maturati   nel periodo,  i proventi
          derivanti  da  quote    di  organismi    di    investimento
          collettivo  mobiliare   soggetti all'imposta sostitutiva di
          cui al successivo  art.  8,  nonche'  da  fondi  comuni  di
          investimento immobiliare di cui alla legge 25 gennaio 1994,
          n.  86,    ed  il valore   del patrimonio stesso all'inizio
          dell'anno. Il risultato   e' computato   al    netto  degli
          oneri  e delle  commissioni relative al patrimonio gestito.
            5.  La  valutazione  del patrimonio gestito all'inizio ed
          alla fine di  ciascun  periodo    d'imposta  e'  effettuata
          secondo   i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla
          Commissione nazionale per  le  societa'  e  la  borsa    in
          attuazione    del decreto legislativo   23 luglio  1996, n.
          415. Tuttavia nel caso dei titoli,  quote,  partecipazioni,
          certificati  o    rapporti  non    negoziati  in    mercati
          regolamentati,  il cui  valore complessivo medio  annuo sia
          superiore al   10 per   cento  dell'attivo  medio  gestito,
          essi sono  valutati secondo  il loro  valore normale, ferma
          restando  la    facolta'  del    contribuente di   revocare
          l'opzione  limitatamente  ai  predetti     titoli,   quote,
          partecipazioni,  certificati o  rapporti. Con  uno  o  piu'
          decreti    del    Ministro  delle    finanze,  sentita   la
          Commissione  nazionale   per le societa'  e la  borsa, sono
          stabilite le  modalita'  e  i  criteri  di  attuazione  del
          presente comma
            6. Nel  caso di contratti di  gestione avviati o conclusi
          in  corso  d'anno,  in    luogo del   patrimonio all'inizio
          dell'anno si  assume il patrimonio alla  data di    stipula
          del  contratto   ovvero in  luogo del patrimonio al termine
          dell'anno  si  assume  il  patrimonio  alla  chiusura   del
          contratto.
            7.  Il  conferimento  di  titoli,    quote, certificati o
          rapporti in una gestione per la quale sia stata  esercitata
          l'opzione di cui al comma 2    si  considera    cessione  a
          titolo    oneroso  ed    il  soggetto    gestore applica le
          disposizioni dei commi 5,  6, 9 e 12 dell'art. 6.  Tuttavia
          nel  caso  di    conferimento di strumenti finanziari   che
          formavano gia' oggetto di un contratto di gestione  per  il
          quale era stata esercitata l'opzione di cui  al comma 2, si
          assume  quale   valore di conferimento il  valore assegnato
          ai medesimi  ai fini  della determinazione  del  patrimonio
          alla  conclusione del precedente contratto di gestione; nel
          caso  di  conferimento di strumenti  finanziari per i quali
          sia stata esercitata  l'opzione di   cui all'art.    6,  si
          assume  quale    costo il valore, determinato  agli effetti
          dell'applicazione del comma  6 del citato articolo.
            8. Nel   caso di   prelievo di titoli,    quote,  valute,
          certificati  e  rapporti o  di loro  trasferimento ad altro
          deposito  o    rapporto  di'  custodia,  amministrazione  o
          gestione  di  cui    all'art.  6 ed al comma 1 del presente
          articolo, salvo che  il trasferimento non  sia avvenuto per
          successione  o  per  donazione,  e   comunque   di   revoca
          dell'opzione  di  cui  al precedente comma 2, ai fini della
          determinazione del risultato della gestione nel periodo  in
          cui    gli  stessi  sono  stati eseguiti, e' considerato il
          valore dei medesimi  il giorno del  prelievo,  adottando  i
          criteri di valutazione previsti al comma 5.
            9.    Nelle  ipotesi   di cui   al comma  8, ai  fini del
          calcolo  della  plusvalenza,    reddito,  minusvalenza    o
          perdita  relativi ai  titoli, quote, certificati,  valute e
          rapporti    prelevati  o trasferiti   o con riferimento  ai
          quali   sia   stata revocata   l'opzione,   si assume    il
          valore    dei  titoli,    quote,    certificati, valute   e
          rapporti che   ha concorso a   determinare  il    risultato
          della  gestione    assoggettato ad imposta   ai sensi   del
          medesimo   comma. In   tali ipotesi   il  soggetto  gestore
          rilascia  al    mandante    apposita   certificazione dalla
          quale risulti il valore  dei  titoli,  quote,  certificati,
          valute e rapporti.
            10.    Se in   un anno   il risultato  della gestione  e'
          negativo,  il corrispondente   importo e'   computato    in
          diminuzione  del    risultato della   gestione dei  periodi
          d'imposta successivi  ma  non oltre  il quarto per l'intero
          importo che trova capienza in essi.
            11.  L'imposta sostitutiva  di   cui   al comma   4    e'
          prelevata    dal  soggetto  gestore    ed  e'    versata al
          concessionario  della riscossione ovvero  alla  sezione  di
          tesoreria  provinciale  dello  Stato, competente in ragione
          del domicilio fiscale  del soggetto gestore, entro   il  28
          febbraio   di   ciascun   anno,   ovvero entro  il  secondo
          mese  solare successivo a quello in cui e'  stato  revocato
          il  mandato  di  gestione.    Il  soggetto  gestore    puo'
          effettuare, anche in  deroga al regolamento di gestione,  i
          disinvestimenti    necessari  al  versamento  dell'imposta,
          salvo  che  il  contribuente   non  fornisca   direttamente
          le    somme corrispondenti  entro  il  quindicesimo  giorno
          del  mese  nel  quale l'imposta stessa  e' versata;   nelle
          ipotesi  previste    al  comma   8 il soggetto gestore puo'
          sospendere  l'esecuzione delle prestazioni fino a  che  non
          ottenga  dal  contribuente  provvista per   il   versamento
          dell'imposta dovuta.
            12.     Contestualmente     alla     presentazione  della
          dichiarazione   dei  redditi  propri  il  soggetto  gestore
          presenta  la dichiarazione relativa alle imposte  prelevate
          sul complesso delle  gestioni, allegandovi la copia   delle
          distinte    di versamento   dell'imposta   sostitutiva.  Le
          modalita'   di     effettuazione  dei     versamenti  e  la
          presentazione della dichiarazione  prevista nel    presente
          comma    sono disciplinate   dalle disposizioni del decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600
          e  del  decreto   del   Presidente della   Repubblica    29
          settembre 1973, n. 602.
            13. Nel  caso in  cui alla conclusione  del contratto  il
          risultato  della gestione sia negativo, il soggetto gestore
          rilascia al mandante apposita  certificazione  dalla  quale
          risulti  l'importo  computabile in diminuzione ai sensi del
          comma 4  dell'art. 82, del testo unico delle imposte    sui
          redditi,  approvato   con   decreto   del Presidente  della
          Repubblica 22  dicembre 1986,   n. 917,    come  sostituito
          dall'art.  4, comma 1, lettera b), o, nel caso di esistenza
          od  apertura  di   depositi   o   rapporti   di   custodia,
          amministrazione  o gestione di cui all'art. 6 e al comma 1,
          intestati  al    contribuente  e per i quali sia esercitata
          l'opzione di  cui alle   medesime disposizioni, ai    sensi
          del    comma  5  dell'art.  6  o  del comma 10 del presente
          articolo. Ai fini del computo del periodo  temporale  entro
          cui  il risultato negativo e' computabile in diminuzione si
          tiene  conto  di    ciascun  periodo  d'imposta  in  cui il
          risultato negativo e' maturato.
            14.  L'opzione    non  puo'  essere    esercitata  e,  se
          esercitata,  perde effetto,   qualora  le   percentuali  di
          diritti  di    voto  o    di  partecipazione  rappresentate
          dalle  partecipazioni,  titoli   o diritti complessivamente
          posseduti  dal    contribuente,  anche    nell'ambito   dei
          rapporti di  cui al comma  1 o all'art.  6, siano superiori
          a  quelle indicate nella  lettera c) del comma  1 dell'art.
          81 del  testo unico delle imposte  sui  redditi,  approvato
          con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986,  n. 917,   come sostituita   dall'art.  3,  comma  1,
          lettera  a).  Se    il  superamento  delle  percentuali  e'
          avvenuto successivamente all'esercizio dell'opzione, per la
          determinazione dei redditi  da  assoggettare    ad  imposta
          sostitutiva  ai sensi  del comma 1 dell'art.  5 si  applica
          il  comma 9.  Il   contribuente comunica   ai  soggetti  di
          cui  al    comma 1 il  superamento delle  percentuali entro
          quindici  giorni dalla  data in  cui sia  avvenuto o,    se
          precedente,  all'atto  della prima  cessione, ogniqualvolta
          tali soggetti,  sulla base dei  dati e delle   informazioni
          in    loro possesso, non   siano in grado di  verificare il
          superamento.  Nel caso di  indebito esercizio  dell'opzione
          o    di omessa   comunicazione   si  applica a  carico  del
          contribuente  la sanzione  amministrativa dal  2 al  5  per
          cento  del valore  delle partecipazioni,  titoli o  diritti
          posseduti  alla data della violazione.
            15. Nel caso di revoca dell'opzione di  cui ai commi 8  e
          9, ai fini dell'applicazione  della disposizione  del comma
          9  dell'art.    82  del  testo    unico delle   imposte sui
          redditi, approvato   con decreto   del  Presidente    della
          Repubblica    22    dicembre  1986,    n. 917,   introdotto
          dall'art.   4, comma   1, la   data di    acquisizione  dei
          titoli,  quote, certificati, valute e rapporti si considera
          il 1 gennaio dell'anno in cui ha  effetto  la  revoca;  nel
          caso  di  chiusura del rapporto in corso d'anno la predetta
          data e' quella di chiusura del rapporto.
            16. Per  l'accertamento e la riscossione   delle  imposte
          sostitutive  non   dichiarate o  non versate  dai  soggetti
          di  cui al  comma 1  si applicano le disposizioni  previste
          in  materia  di  imposte sui redditi.  La  maggiore imposta
          accertata   e' riscossa   mediante  iscrizione    in  ruoli
          suppletivi  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre  1973,    n.  602.  Si  applica  la
          sanzione amministrativa da una  a   due  volte  l'ammontare
          dell'imposta        non     dichiarata;     se  l'ammontare
          dell'imposta non  dichiarata  e'   superiore a    cinquanta
          milioni   di lire  si  applica  la sanzione  amministrativa
          da due  a quattro volte. Per  l'omesso    od  insufficiente
          versamento   dell'imposta   si   applica   la      sanzione
          amministrativa del 50  per cento dell'imposta non versata.
            17.  Con  uno  o  piu'   decreti   del   Ministro   delle
          finanze,    da pubblicarsi nella  Gazzetta Ufficiale  entro
          centoventi  giorni dalla data  di entrata  in vigore    del
          presente   decreto,      e'   approvato     il  modello  di
          dichiarazione di cui al comma 12 e sono stabilite le  altre
          modalita'  di  attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
          presente articolo.".
            -  Il  testo dell'art. 14 del  decreto legislativo n. 461
          del 1997, come  modificato  dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
            "Art.   14   (Regime   transitorio  per le  ritenute  sui
          redditi  di capitale   e   l'imposta   sostitutiva    sulle
          plusvalenze    e    gli    altri  redditi diversi). - 1. Le
          disposizioni   degli articoli  1,  8,  comma  5,  e  12  si
          applicano  ai  redditi  di  capitale  divenuti  esigibili a
          partire dalla data   di entrata in    vigore  del  presente
          decreto,      nonche'   agli   utili      derivanti   dalla
          partecipazione  a societa'  od enti   soggetti  all'imposta
          sul  reddito  delle persone giuridiche di cui e' deliberata
          la  distribuzione  a partire   dalla   predetta   data.  Le
          disposizioni dell'art.  13 si  applicano agli  interessi ed
          altri  proventi  delle obbligazioni  e titoli  similari  la
          cui  prima   emissione avviene   a partire  dalla  data  di
          entrata   in      vigore   del  presente  decreto.  Per  le
          obbligazioni e  titoli similari   la cui   prima  emissione
          e'  avvenuta anteriormente,   le   disposizioni   dell'art.
          13   si   applicano   agli  interessi  e  altri    proventi
          maturati  a  partire  dalla   data di entrata in vigore del
          presente decreto, sempreche' la  vita  residua  del  titolo
          alla predetta data sia superiore a due anni.
            2. In deroga al comma 1 le  disposizioni dei commi 1 e 10
          dell'art.  12 si applicano agli interessi ed altri proventi
          delle obbligazioni e titoli similari, con esclusione  delle
          cambiali  finanziarie,  emessi a partire dalla  data del 30
          giugno  1997 da societa' od  enti, diversi dalle    banche,
          il   cui   capitale   e'   rappresentato   da   azioni  non
          negoziate  in    mercati  regolamentati   italiani   ovvero
          da  quote, sempreche'  detti  interessi  e  proventi  siano
          divenuti  esigibili successivamente alla dati di entrata in
          vigore del presente decreto.
            3.    Per  gli   interessi e   gli altri   proventi delle
          obbligazioni e titoli  similari   emessi   fino   al     31
          dicembre   1988   da   soggetti residenti,  nonche'  per  i
          certificati   di  deposito  e  di  buoni fruttiferi  emessi
          fino  alla data  di entrata in vigore  del presente decreto
          continuano   ad applicarsi   le   disposizioni   vigenti  a
          tale  ultima  data. Continuano   ad applicarsi le esenzioni
          previste per gli interessi, premi  ed  altri  frutti  delle
          obbligazioni  e  titoli similari emessi  anteriormente alla
          data di  entrata in  vigore del  presente decreto.
            4.  Le  disposizioni degli  articoli   da   3   a   6  si
          applicano    le  plusvalenze,  minusvalenze    e agli altri
          redditi  diversi realizzati a partire dalla data di entrata
          in vigore del presente decreto.
            5.    Agli   effetti    della   determinazione      delle
          plusvalenze    e minusvalenze di  cui alla  lettera c)  del
          comma  1 dell'art.  81 del testo  unico delle  imposte  sui
          redditi,  approvato    con  decreto    del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  come  modificato
          dall'art.  3,    comma  1,    in  deroga quanto   stabilito
          dall'art.  82 del predetto testo unico  n. 917 del 1986, il
          costo  o valore di acquisto delle partecipazioni  possedute
          alla  data di  entrata in  vigore del presente decreto puo'
          essere adeguato, ai sensi del comma 5 dell'art.    2    del
          decreto-legge   28   gennaio    1991,  n.  27,  convertito,
          con modificazioni, dalla   legge 25 marzo   1991,  n.  102,
          sulla   base della variazione intervenuta fino al 30 giugno
          1998.
            6.    Agli   effetti    della   determinazione      delle
          plusvalenze      e  minusvalenze  di cui alle lettere c)  e
          cbis) del comma  1  dell'art.  81  del  testo  unico  delle
          imposte   sui redditi, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come  modificato
          dall'art.  3,    comma 1, per   le partecipazioni possedute
          alla  data di entrata in vigore  del presente  decreto,  in
          luogo del  costo o valore di acquisto, puo' essere assunto:
            a)    nel caso  dei titoli,  quote  o diritti,  negoziati
          in  mercati regolamentati italiani, indicati  nella  citata
          lettera  cbis)  del comma 1 dell'art. 81 del predetto testo
          n. 917 del 1986, nel testo vigente anteriormente alla  data
          di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  il valore
          risultante  dalla  media  aritmetica  dei  prezzi  rilevati
          presso  i  medesimi    mercati  regolamentati    nel   mese
          precedente alla  predetta data;
            b)  nel caso  dei titoli,  quote  o diritti,    negoziati
          in  mercati regolamentati, indicati nella stessa lettera c)
          del  comma  1 dell'art.   81  del predetto  testo  unico n.
          917 del  1986,  nel testo  vigente anteriormente alla  data
          di entrata  in vigore del  presente decreto, nonche'    dei
          titoli,    quote   o diritti,  negoziati esclusivamente  in
          mercati regolamentati esteri, indicati  nella lettera cbis)
          del comma 1 dell'art.  81 del medesimo testo  unico n.  917
          del    1986, il valore risultante  daIla  media  aritmetica
          dei  prezzi    rilevati    presso     i  medesimi   mercati
          regolamentati  nel  mese  precedente  alla  predetta data a
          condizione   che le  plusvalenze    comprese  nel  predetto
          valore  siano assoggettate  ad  imposta sostitutiva  con  i
          criteri stabiliti  nel decreto-legge 28 gennaio 1991,    n.
          27,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 25 marzo
          1991, n. 102;
            c) nel  caso dei titoli, quote  o diritti  non  negoziati
          in  mercati regolamentati  il  valore  alla  predetta  data
          della   frazione   del patrimonio netto    della  societa',
          associazione  od    ente  rappresentata da   tali   titoli,
          quote   e diritti,    determinato    sulla    base    delle
          risultanze  dell'ultimo  bilancio  approvato  anteriormente
          alla medesima data, a    condizione  che  le    plusvalenze
          comprese nel  predetto valore siano assoggettate ad imposta
          sostitutiva  con  i  criteri stabiliti nel decreto-legge 28
          gennaio 1991,  n. 27, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 25 marzo 1991, n. 102.
            7.  Il  valore assunto   a riferimento per l'applicazione
          dell'imposta sostitutiva    indicata      nel    precedente
          comma    e'      indicato   nella dichiarazione dei redditi
          relativa al periodo  d'imposta  in  corso  alla  data    di
          entrata   in  vigore  del  presente   decreto  e  l'imposta
          sostitutiva e'  versata entro  il 30 novembre  1998 con  le
          modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze.
            8.  Per   le partecipazioni gia'  possedute alla data del
          28 gennaio 1991, in    luogo  del  costo    o  valore    di
          acquisto,  nonche'    del valore determinato sulla base dei
          commi precedenti, puo' essere assunto:
            a)  nel caso  dei  titoli,  quote o   diritti   negoziati
          in    mercati regolamentati,  il  valore  risultante  dalla
          media  dei  prezzi  di compenso o dei    prezzi  fatti  nel
          corso dell'anno 1990  dalla borsa di valori di Milano o, in
          difetto,  dalle    borse  presso  cui i titoli od i diritti
          erano in tale periodo negoziati;
            b) nel  caso degli altri  titoli, quote   o  diritti,  il
          valore  alla  data del  28 gennaio 1991  della frazione del
          patrimonio   netto della  societa',  associazione  od  ente
          rappresentata  da tali titoli, quote e diritti, determinato
          sulla  base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato
          anteriormente alla predetta data.
            9. Nei   casi indicati dalla lettera   c)  del  comma  6,
          nonche'  dalla  lettera b) del comma 8, e'  in facolta' dei
          possessori  determinare  il  valore  della    frazione   di
          patrimonio netto  rappresentato dai titoli, quote o diritti
          ivi indicati sulla base di una  relazione giurata di stima,
          cui  si    applica  l'art.   64   del codice   di procedura
          civile, redatta da soggetti iscritti all'albo  dei  dottori
          commercialisti,  dei  ragionieri    e periti   commerciali,
          nonche'  nell'elenco dei  revisori contabili. In  tal  caso
          il  valore    periziato e'   riferito all'intero patrimonio
          sociale ed e'  indicato, unitamente ai dati  identificativi
          dell'estensore  della    perizia,  nella  dichiarazione dei
          redditi della societa', associazione  od ente,  relativa al
          periodo di  imposta in corso alla data di entrata in vigore
          del  presente  decreto  e  reso  noto  ai soci, associati e
          partecipanti  che ne fanno richiesta. Qualora la  relazione
          giurata  di stima  sia predisposta  per conto  della stessa
          societa'  od  ente nel quale e' posseduta la partecipazione
          la relativa spesa  e'   deducibile  dal  reddito  d'impresa
          in    quote    costanti  nell'esercizio  in  cui  e'  stata
          sostenuta e nei quattro successivi.
            10.    Agli     effetti   della    determinazione   delle
          plusvalenze   e minusvalenze e degli    altri  proventi  ed
          oneri   indicati nelle lettere cter), cquater) e cquinquies
          del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle imposte  sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22  dicembre 1986,   n. 917,    come  modificato
          dall'art.  3,  comma  1,  per  i titoli, i   certificati, i
          diritti, le valute estere, i metalli  preziosi  allo  stato
          grezzo  o  monetato,  gli  strumenti finanziari,   rapporti
          o   crediti posseduti  alla data  di entrata  in vigore del
          presente decreto, il costo  o valore di acquisto e'  quello
          risultante  da    documentazione  di  data  certa,    anche
          proveniente dalle scritture  contabili  dei   soggetti   di
          cui  agli   articoli   6   e   7.  Tuttavia,  limitatamente
          alle   plusvalenze    e   gli   altri    proventi  divenuti
          imponibili per  effetto del  presente decreto,  a richiesta
          dell'interessato,    in luogo   del   costo o   valore   di
          acquisto,  puo' essere assunto:
            a) nel    caso  dei  titoli,    diritti,  valute  estere,
          metalli  preziosi  allo    stato    grezzo    o   monetato,
          strumenti  finanziari  e   rapporti, negoziati  in  mercati
          regolamentati,  il valore risultante dalla media aritmetica
          dei    prezzi rilevati  nel  mese  precedente a  quello  di
          entrata   in vigore   del  presente    decreto  presso    i
          medesimi  mercati regolamentati;
            b)    nel    caso   dei   titoli, certificati,   diritti,
          valute   estere,  metalli  preziosi  allo  stato  grezzo  o
          monetato,  strumenti finanziari e rapporti,  non  negoziati
          in  mercati  regolamentati,  nonche' per   i crediti,    il
          valore   alla   data   di entrata  in  vigore del  presente
          decreto  risultante  da    apposita  relazione  giurata  di
          stima,  la  quale  puo'  essere effettuata, oltre che   dai
          soggetti indicati nel comma 9, anche dai  soggetti  di  cui
          agli articoli 6 e 7.
            11.  Per   i rapporti in  essere alla data  di entrata in
          vigore del presente decreto l'opzione di cui al    comma  1
          dell'art.  6  puo'  essere  esercitata    entro    il    30
          settembre   1998.   L'imposta   dovuta   sulle  plusvalenze
          realizzate  e   sugli altri redditi conseguiti  entro il 31
          ottobre  1998  dai contribuenti   che   hanno    esercitato
          l'opzione    e' liquidata dai   soggetti di cui al  comma 1
          dell'art. 6  entro il mese successivo a  tale data,  ed  e'
          versata  entro  il  15   dicembre 1998. A tal    fine    il
          contribuente   fornisce     al     soggetto      incaricato
          dell'applicazione    dell'imposta   gli   elementi   e   la
          documentazione  necessari    alla   determinazione    della
          plusvalenza   imponibile  e costituire, in  favore di  tale
          soggetto,  apposita provvista   per far fronte al pagamento
          dell'imposta.
            12.  Le  disposizioni dell'art.  10   e   del   comma  1,
          lettera    a),  dell'art. 11 si   applicano a partire dalla
          data di  entrata in vigore del   presente    decreto.    Le
          disposizioni   delle  altre  lettere  del predetto  comma 1
          dell'art. 11    si  applicano    a  partire    dal  periodo
          d'imposta  in corso  alla  data  di entrata  in  vigore del
          presente decreto.
            13.  Agli    effetti  dell'applicazione    del  comma   9
          dell'art.  82 del testo  unico delle  imposte sui  redditi,
          approvato  con decreto   del Presidente   della  Repubblica
          22   dicembre 1986,  n. 917,  introdotto dall'art. 4, comma
          1, per le partecipazioni,  i  titoli,  i  certificati,  gli
          strumenti  finanziari  e  i  rapporti  posseduti  ovvero in
          essere alla data di entrata in vigore del presente  decreto
          si assume come data di acquisto la predetta data.".
            -  Il  testo dell'art. 15 del  decreto legislativo n. 461
          del 1997,  come  modificato  dal  presente  decreto,  e  il
          seguente:
            "Art.     15  (Regime    transitorio  per    le  gestioni
          individuali e  gli organismi   d'investimento  collettivo).
          -  1. Per  le obbligazioni  e titoli similari detenuti alla
          data    di  entrata  in vigore del presente decreto   dagli
          organismi   di   investimento   collettivo soggetti    alle
          disposizioni dell'art. 8,  commi da 1 a 4, la  ritenuta del
          12,50  per cento di cui al comma 3 dell'art. 26 del decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973, n. 600,
          come  sostituito dall'art. 12, comma 1, si   applica  sugli
          interessi  ed  altri   proventi maturati fino alla predetta
          data di entrata in   vigore del presente  decreto    ed  e'
          operata    all'atto del   pagamento,   nonche' in  caso  di
          cessione  dei titoli medesimi.
            2. Per gli  interessi ed altri proventi    soggetti  alle
          disposizioni  di  cui    agli  articoli  26, comma   2, del
          decreto del    Presidente  della  Repubblica  29  settembre
          1973,  n.  600, 2, comma  2, del decreto-legge 17 settembre
          1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
          novembre  1992, n. 437,  67 del   decreto-legge  30  agosto
          1993,  n.  331, convertito, con  modificazioni, dalla legge
          29   ottobre 1993, n.   427,   7  del    decreto-legge    8
          gennaio 1996,  n.  6, convertito,  con modificazioni, dalla
          legge  6  marzo  1996,  n. 110, conseguiti dai fondi di cui
          all'art. 8,  commi da 1  a 4, nonche'  dalle gestioni    di
          cui  all'art. 7 la  ritenuta si applica sugli interessi  ed
          altri proventi maturati fino  alla  data  di  entrata    in
          vigore  del  presente  decreto  ed  e' operata all'atto del
          pagamento.
            3.  Per  gli     interessi  ed   altri   proventi   delle
          obbligazioni  e  degli  altri  titoli di cui all'art. 1 del
          decreto legislativo 1 aprile 1996, n.  239,  detenuti  alla
          data  di    entrata  in  vigore  del  presente  decreto dai
          soggetti  di   cui  all'art. 8,  commi  da 1  a  4, nonche'
          dalle gestioni  di  cui  all'art.   7 le   operazioni    di
          accreditamento    ed addebitamento  del  conto  unico  sono
          eseguite  limitatamente  agli interessi ed  altri  proventi
          maturati fino alla data medesima.
            4.  Per  i proventi relativi   alle quote di organismi di
          investimento collettivo  commercializzate nel    territorio
          dello    Stato  e    soggette alle disposizioni   dell'art.
          10-ter,   comma 1,   della legge   23 marzo  1983,  n.  77,
          detenute  dai  fondi  di   cui all'art. 8, commi da  1 a 4,
          nonche' dalle gestioni  di cui all'art. 7, la ritenuta  del
          12,50 per cento e'  dovuta sui proventi maturati  fino alla
          data di   entrata in vigore  del  presente  decreto  ed  e'
          versata  dalla banca depositaria del fondo  o della  SICAV,
          dal  soggetto incaricato  del collocamento  in Italia    di
          cui   all'art.   11-bis,  comma  3,  del  decreto-legge  30
          settembre 1983,  n.  512,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  25  novembre  1983,  n.  649,  o dal soggetto
          gestore di cui all'art. 7 entro il 30 settembre 1998.
            5. Il valore   del  patrimonio  gestito  soggetto    alle
          disposizioni  di  cui  agli  articoli 7 e 8, alla   data di
          entrata in vigore del presente decreto  e'   assunto     al
          netto    delle   ritenute    e   delle  imposte sostitutive
          dovute ai sensi dei commi da 1 a 4.
            6.  Ai    soli  fini   dell'applicazione     dell'imposta
          patrimoniale  sostitutiva  dovuta   per l'anno   1998 dagli
          organismi    di  investimento  collettivo  di    cui   agli
          articoli  9,   comma 2,  della legge  23 marzo 1983, n. 77,
          14, comma 2, del decreto legislativo 25  gennaio  1992,  n.
          84,  11,  comma  2,  della  legge  14  agosto 1993, n. 344,
          11-bis, comma 2, del  decreto-legge  30  settembre    1983,
          n.   512,   convertito,  con modificazioni, dalla  legge 25
          novembre  1983, n. 649,   il patrimonio netto    del  fondo
          alla    data    del 30   giugno   1998   e' assunto   quale
          patrimonio  netto alla  data  della cessazione  del  fondo.
          L'imposta  sostitutiva  e'    versata  dalla  societa'   di
          gestione del   fondo, dalla  SICAV,  nonche'  dal  soggetto
          incaricato    del  collocamento  in  Italia di cui all'art.
          11-bis, comma 3, del decreto-legge 30  settembre  1983,  n.
          512,   convertito,  con  modificazioni,  della    legge  25
          novembre  1983,  n.    649,    al    concessionario   della
          riscossione  ovvero  alla sezione  di tesoreria provinciale
          dello    Stato  entro  il  30    settembre  1998.  Entro il
          medesimo termine   di cui   al    periodo  precedente    la
          societa'    di gestione   del fondo,  la SICAV,  nonche' il
          soggetto incaricato   del collocamento  in  Italia  di  cui
          all'art. 11-bis, comma 3, del predetto decreto-legge n. 512
          del   1983,   dichiarano   i   dati   relativi  all'imposta
          sostitutiva versata.
            7. Per  gli incarichi   di gestione  gia'    perfezionati
          alla  data di entrata  in  vigore  della   presente  legge,
          il  contribuente  puo' esercitare  l'opzione per  il regime
          sostitutivo  di   cui al  comma 1 dell'art.  7, presentando
          la  comunicazione    di    cui  al   comma 2   del medesimo
          articolo, entro  il 30  settembre successivo  alla data  di
          entrata  in vigore  del  presente  decreto, a  valere   per
          i  redditi prodotti a partire da tale data.
            8.    Per  la   determinazione del   costo   o valore  di
          acquisto    delle  partecipazioni,  titoli,    certificati,
          strumenti  finanziari,   valute e rapporti posseduti  od in
          essere alla   data di  entrata  in    vigore  del  presente
          decreto  ed  affidati in  gestione agli intermediari di cui
          al comma  1 dell'art.  7, anche   nel caso   in  cui    sia
          stata    esercitata  l'opzione ivi prevista si applicano le
          disposizioni dell'art. 14.".
            -  Il  testo  dell'art. 42 del  testo unico delle imposte
          sui redditi, approvato  con decreto  del Presidente   della
          Repubblica    22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal
          presente decreto, e' il seguente:
            "Art. 42 (Determinazione  del reddito di capitale).-   1.
          Il  reddito  di    capitale  e'   costituito dall'ammontare
          degli interessi,  utili o altri  proventi   percepiti   nel
          periodo  di  imposta,  senza  alcuna deduzione. Nei redditi
          di  cui alle lettere a), b), f), e g) del comma 1 dell'art.
          41 e' compresa anche la differenza tra la somma percepita o
          il  valore normale dei beni  ricevuti alla scadenza e    il
          prezzo  di  emissione o   la somma  impiegata, apportata  o
          affidata  in gestione, ovvero il valore  normale  dei  beni
          impiegati,  apportati  od  affidati in gestione. Qualora la
          differenza tra la somma percepita  od il valore normale dei
          beni ricevuti alla scadenza  e il prezzo di  emissione  dei
          titoli o certificati indicati nella  lettera b) del comma 1
          dell'art.    41  sia determinabile in tutto od in  parte in
          funzione di eventi o di  parametri  non  ancora    certi  o
          determinati   alla   data     di  emissione  dei  titoli  o
          certificati, la  parte di detto  importo, proporzionalmente
          riferibile al periodo di tempo intercorrente fra la data di
          emissione e  quella  in    cui  l'evento  od  il  parametro
          assumono    rilevanza  ai fini della  determinazione  della
          differenza,  si  considera  interamente maturata in capo al
          possessore a   tale ultima data. I  proventi  di  cui  alla
          lettera   gbis) del  comma 1 dell'art.  41 sono  costituiti
          dalla  differenza  positiva  tra  i  prezzi    globali   di
          trasferimento dei titoli e delle valute. Da tale differenza
          si  scomputano  gli  interessi  e  gli altri   proventi dei
          titoli, non  rappresentativi di   partecipazioni,  maturati
          nel periodo  di  durata del  rapporto,  con esclusione  dei
          redditi esenti  dalle imposte sui  redditi. Nei proventi di
          cui alla lettera gter) si comprende, oltre al  compenso per
          il  mutuo,  anche  il controvalore degli interessi  e degli
          altri  proventi    dei  titoli,  non   rappresentativi   di
          partecipazioni,   maturati   nel   periodo  di  durata  del
          rapporto.".
            - Il  testo della  lettera c)  del comma 1  dell'art.  81
          del  testo  unico  delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto del Presidente  della    Repubblica    22  dicembre
          1986,   n.  917, come  modificata  dal presente decreto, e'
          il seguente:
            "Art.   81 (Redditi   diversi).   -   1.  Sono    redditi
          diversi se  non costituiscono  redditi  di capitale  ovvero
          se    non  sono    conseguiti  nell'esercizio  di    arti e
          professioni  o di imprese commerciali   o da societa'    in
          nome    collettivo   e in   accomandita  semplice,  ne'  in
          relazione alla qualita' di lavoratore dipendente:
               a) -b) (Omissis);
            c)  le plusvalenze realizzate mediante  cessione a titolo
          oneroso  di  partecipazioni      qualificate.   Costituisce
          cessione  di    partecipazioni  qualificate  la cessione di
          azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di  ogni altra
          partecipazione  al  capitale    od  al    patrimonio  delle
          societa'  di  cui    all'art. 5, escluse le associazioni di
          cui al comma 3, lettera    c),  e  dei  soggetti    di  cui
          all'art.  87,    comma  1, lettere a), b) e  d), nonche' la
          cessione di  diritti    o  titoli  attraverso  cui  possono
          essere   acquisite   le   predette  partecpazioni,  qualora
          le partecipazioni,   i   diritti     o    titoli     ceduti
          rappresentino,  complessivamente,    una  percentuale    di
          diritti   di voto   esercitabili  nell'assemblea  ordinaria
          superiore al 2 o  al 20 per cento ovvero una partecipazione
          al   capitale od al patrimonio  superiore al 5 o  al 25 per
          cento, secondo  che si   tratti   di titoli   negoziati  in
          mercati  regolamentati  o di  altre  partecipazioni. Per  i
          diritti o  titoli attraverso cui possono  essere  acquisite
          partecipazioni   si   tiene  conto  delle       percentuali
          potenzialmente     ricollegabili       alle        predette
          partecipazioni.  La  percentuale  di  diritti  di voto e di
          partecipazione e'  determinata tenendo  conto di  tutte  le
          cessioni  effettuate   nel corso di  dodici mesi, ancorche'
          nei confronti di  soggetti diversi.   Tale disposizione  si
          applica  dalla data in cui  le partecipazioni, i titoli  ed
          i  diritti  posseduti rappresentano  una   percentuale   di
          diritti   di   voto   o  di partecipazione  superiore  alle
          percentuali suindicate;".
            - Il testo dell'art. 26 del decreto del Presidente  della
          Repubblica   29   settembre   1973,      n.  600,  recante:
          "Disposizioni  comuni in materia di   accertamento    delle
          imposte    sui   redditi",   come modificato   dal presente
          decreto, e' il seguente:
            "Art. 26 (Ritenute  sugli  interessi  e  sui  redditi  di
          capitale).  -  1.    I soggetti   indicati nel primo  comma
          dell'art. 23, che    hanno  emesso  obbligazioni  e  titoli
          similari operano una ritenuta del 27 per cento, con obbligo
          di  rivalsa,  sugli interessi ed altri proventi corrisposti
          ai  possessori. L'aliquota  della ritenuta  e' ridotta   al
          12,50    per  cento    per    le    obbligazioni   e titoli
          similari,  con  scadenza  non inferiore a diciotto  mesi, e
          per  le    cambiali  finanziarie.  Tuttavia,  se  i  titoli
          indicati nel precedente periodo sono  emessi da societa' od
          enti,      diversi  dalle  banche,    il  cui  capitale  e'
          rappresentato da  azioni    non  negoziate    in    mercati
          regolamentati    italiani ovvero   da quote, l'aliquota del
          12,50 per cento si applica a condizione che, al momento  di
          emissione, il  tasso  di  rendimento effettivo   non    sia
          superiore  al  tasso  ufficiale  di sconto aumentato di due
          terzi, per le obbligazioni ed i titoli  similari  negoziati
          in  mercati  regolamentati italiani   o collocati  mediante
          offerta  al pubblico  ai sensi  della disciplina vigente al
          momento  di  emissione,  ovvero  di    un  terzo,  per   le
          obbligazioni  e  titoli  similari   diversi dai precedenti.
          Qualora  il  rimborso  delle    obbligazioni e dei   titoli
          similari con  scadenza non inferiore a diciotto mesi, abbia
          luogo prima di tale scadenza,  sugli  interessi  e    altri
          proventi maturati fino  al momento dell'anticipato rimborso
          e' dovuta dall'emittente una somma pari al 20 per cento.
            2.  L'Ente    poste  italiane  e  le   banche operano una
          ritenuta  del 27 per cento, con obbligo di  rivalsa,  sugli
          interessi  ed  altri  proventi corrisposti ai   titolari di
          conti correnti e  di depositi,  anche se  rappresentati  da
          certificati.  La predetta ritenuta  e' operata dalle banche
          anche sui   buoni fruttiferi da  esse  emessi.    Non  sono
          soggetti alla ritenuta:
            a)   gli   interessi  e  gli altri  proventi  corrisposti
          da   banche italiane o   da filiali  italiane    di  banche
          estere  a banche  con sede all'estero o a filiali estere di
          banche italiane;
            b)   gli  interessi   derivanti  da   depositi  e   conti
          correnti intrattenuti   tra le   banche   ovvero    tra  le
          banche  e l'Ente  poste italiane;
            c)  gli  interessi  a  favore del   Tesoro sui depositi e
          conti correnti intestati   al    Ministero  del     tesoro,
          del      bilancio   e     della programmazione   economica,
          nonche'  gli   interessi  sul  "Fondo  di ammortamento  dei
          titoli  di Stato" di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge
          27  ottobre 1993, n. 43,  e sugli altri fondi   finalizzati
          alla gestione del debito pubblico.
            3.  Quando  gli interessi e gli altri  proventi di cui ai
          commi 1 e 2 sono dovuti da  soggetti  non    residenti,  le
          ritenute  ivi previste sono operate  dai  soggetti indicati
          nel  primo  comma dell'art.   23   che  intervengono  nella
          loro  riscossione,  con  l'aliquota del 27 ovvero del 12,50
          per cento, sugli interessi e gli altri proventi di  cui  al
          comma  1,  secondo  che  la  scadenza dei titoli sia o meno
          inferiore a diciotto mesi, nonche'  con l'aliquota  del  27
          per    cento, sugli  interessi ed altri proventi di  cui al
          comma 2,   indipendentemente dalla scadenza.    Qualora  il
          rimborso  delle obbligazioni e titoli similari con scadenza
          non inferiore a diciotto mesi, abbia luogo  prima  di  tale
          scadenza,  e'  dovuta  dai percipienti una somma pari al 20
          per  cento  degli  interessi  e    degli    altri  proventi
          maturati   fino  al momento  dell'anticipato rimborso. Tale
          somma e' prelevata dai   soggetti di  cui  al  primo  comma
          dell'art.  23    che intervengono   nella riscossione degli
          interessi ed altri  proventi  ovvero  nel    rimborso   nei
          confronti   di   soggetti residenti.  Quando i  soggetti di
          cui   al primo   comma dell'art.    23  intervengono  nelle
          cessioni  di    obbligazioni  o  titoli  similari emessi da
          soggetti non   residenti la  ritenuta  e'  operata    sugli
          interessi  ed  altri  proventi riconosciuti al  cedente nel
          corrispettivo. Il cedente od  il    possessore  del  titolo
          rendono   noti gli interessi e  gli altri proventi maturati
          durante il periodo  di possesso. La ritenuta non e' operata
          quando il  percipiente  certifichi    la  sua  qualita'  di
          soggetto  non    residente  ed    attesti   il   periodo di
          possesso    dei titoli.  La ritenuta del presente  comma e'
          operata con l'aliquota  del 12,50 per cento  anche    sugli
          interessi  ed    altri proventi delle  obbligazioni e degli
          altri titoli   di cui   all'art.  31    del  decreto    del
          Presidente  della  Repubblica   29 settembre  1973, n. 601,
          nonche' di  quelli con regime  fiscale  equiparato,  emessi
          all'estero     a     decorrere  dal    10  settembre  1992,
          indipendentemente dalla scadenza.
            3-bis.  I  soggetti indicati  nel  primo  comma dell'art.
          23,   che corrispondono i proventi di  cui  alle    lettere
          gbis)  e  gter)  del comma 1 dell'art.  41 del testo  unico
          delle imposte  sui    redditi  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917,
          ovvero  intervengono  nella  loro riscossione  operano  sui
          predetti proventi una ritenuta   con l'aliquota  del  12,50
          per  cento ovvero con la maggiore aliquota a cui  sarebbero
          assoggettabili  gli  interessi ed altri proventi dei titoli
          sottostanti    nei  confronti  dei   soggetti   cui   siano
          imputabili i proventi derivanti  dai rapporti ivi indicati.
          Nel  caso  dei  rapporti indicati nella   lettera gbis), la
          predetta ritenuta e' operata,  in luogo della ritenuta   di
          cui al comma  3, anche sugli interessi e gli altri proventi
          dei titoli ivi indicati, maturati nel periodo di durata dei
          predetti rapporti.
            4.  Le    ritenute previste nei  commi da 1  a 3-bis sono
          applicate  a  titolo  di  acconto  nei  confronti  di:   a)
          imprenditori  individuali, se i titoli, i  depositi e conti
          correnti,  nonche' i rapporti da   cui gli  interessi    ed
          altri    proventi derivano   sono relativi   all'impresa ai
          sensi  dell'art.  77  del  testo unico  delle  imposte  sui
          redditi, approvato   con decreto   del  Presidente    della
          Repubblica    22 dicembre 1986, n. 917; b) societa' in nome
          collettivo, in accomandita semplice ed equiparate   di  cui
          all'art.  5 del  testo unico delle  imposte sui redditi; c)
          societa'  ed  enti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 87
          del  medesimo testo  unico  e stabili   organizzazioni  nel
          territorio dello Stato  delle societa' e degli  enti di cui
          alla  lettera d) del predetto articolo. La  ritenuta di cui
          al  comma  3-bis    e'  applicata a titolo   di    acconto,
          qualora   i  proventi  derivanti   dai  titoli  sottostanti
          non    sarebbero assoggettabili   a  ritenuta  a titolo  di
          imposta nei confronti dei soggetti  a cui siano  imputabili
          i  proventi derivanti   dai   rapporti   ivi   indicati. Le
          predette  ritenute  sono applicate   a   titolo   d'imposta
          nei  confronti    dei    soggetti   esenti dall'imposta sul
          reddito delle persone  giuridiche ed in   ogni altro  caso.
          Non sono  soggetti tuttavia a ritenuta i  proventi indicati
          nei  commi   3  e  3-bis  corrisposti  a societa'  in  nome
          collettivo  in accomandita semplice ed  equiparate  di  cui
          all'art.  5  del testo unico, alle societa' ed  enti di cui
          alle  lettere a) e b)  dell'art. 87 del testo  unico  delle
          imposte   sui    redditi,  approvato    con  decreto    del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre   1986, n.  917,  e
          alle stabili organizzazioni delle  societa' ed enti  di cui
          alla lettera  d) dello stesso art. 87.
            5.  I   soggetti indicati   nel primo comma  dell'art. 23
          operano una ritenuta   del 12,50   per cento    a    titolo
          d'acconto,    con  obbligo   di rivalsa,   sui redditi   di
          capitale  da essi  corrisposti, diversi  da quelli indicati
          nei commi   precedenti e   da quelli   per  i    quali  sia
          prevista  l'applicazione   di altra  ritenuta alla  fonte o
          di imposte sostitutive  delle imposte  sui redditi.   Se  i
          percipienti  non    sono residenti   nel territorio   dello
          Stato o  stabili organizzazioni  di soggetti non  residenti
          la  predetta ritenuta  e' applicata  a titolo d'imposta  ed
          e'  operata    anche sui proventi conseguiti nell'esercizio
          d'impresa  commerciale.    L'aliquota  della  ritenuta   e'
          stabilita  al 27 per cento se  i percipienti sono residenti
          negli Stati   o territori a regime  fiscale    privilegiato
          individuati  con  il    decreto  del Ministro delle finanze
          emanato ai sensi del comma 7-bis  dell'art.  76  del  testo
          unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
          Presidente della Repubblica  22 dicembre 1986,  n. 917.  La
          predetta    ritenuta e' operata  anche sugli  interessi  ed
          altri  proventi  dei prestiti  di denaro   corrisposti    a
          stabili     organizzazioni   estere  di  imprese residenti,
          non appartenenti  all'impresa  erogante, e  si applica    a
          titolo  d'imposta sui proventi che  concorrono a formare il
          reddito di soggetti non residenti ed a titolo d'acconto, in
          ogni altro caso.".
            -   Il   testo dell'art.    37-bis    del    decreto  del
          Presidente    della  Repubblica  n.  600  del  1973,   come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente:
            "Art.  37-bis (Diposizioni   antielusive).   -   1.  Sono
          inopponibili  all'amministrazione  finanziaria gli  atti, i
          fatti e   i negozi, anche collegati tra    loro,  privi  di
          valide  ragioni economiche,  diretti ad aggirare obblighi o
          divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad  ottenere
          riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.
            2.  L'amministrazione finanziaria  disconosce i  vantaggi
          tributari conseguiti mediante gli atti,  i fatti e i negozi
          di    cui  al comma 1, applicando le imposte determinate in
          base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute
          per     effetto     del     comportamento      inopponibile
          all'amministrazione.
            3.  Le  disposizioni    dei  commi 1 e 2 si   applicano a
          condizione che, nell'ambito del  comportamento  di  cui  al
          comma  2,  siano  utilizzate  una  o  piu'  delle  seguenti
          operazioni:
            a)   trasformazioni, fusioni,    scissioni,  liquidazioni
          volontarie  e  distribuzioni  ai soci di somme prelevate da
          voci del patrimonio netto diverse  da  quelle  formate  con
          utili;
            b)  conferimenti   in societa', nonche'  negozi aventi ad
          oggetto il trasferimento o il godimento di aziende;
               c) cessioni di crediti;
               d) cessioni di eccedenze d'imposta;
            e) operazioni  di cui al  decreto legislativo 30 dicembre
          1992,   n.    544,       recante      disposizioni      per
          l'adeguamento   alle   direttive comunitarie  relative   al
          regime     fiscale   di   fusioni,  scissioni, conferimenti
          d'attivo e scambi di azioni;
            f)  operazioni, da   chiunque   effettuate,   incluse  le
          valutazioni, aventi ad oggetto  i beni e i  rapporti di cui
          all'art.    81,  comma 1, lettere da   c) a  c -quinquies),
          del testo  unico delle  imposte sui redditi,  approvato con
          decreto del  Presidente della  Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917.".
            - Il  testo    dell'art.  3  del  decreto  legislativo  8
          ottobre  1997, n.  358 (Riordino  delle imposte sui redditi
          applicabili alle operazioni di cessione e  conferimento  di
          aziende,  fusione,  scissione e permuta di partecipazioni),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del  24  ottobre
          1997, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
            "Art.  3  (Conferimenti di aziende o di partecipazioni di
          controllo   o   di   collegamento).      -   1.   Ai   fini
          dell'applicazione  delle  disposizioni di  cui  all'art. 54
          del  testo  unico  delle imposte  sui   redditi,  approvato
          con  decreto  del Presidente  della Repubblica  22 dicembre
          1986, n. 917,   e di quelle di   cui all'art.  1,  per    i
          conferimenti di aziende e di  partecipazioni di controllo o
          di    collegamento  ai  sensi  dell'art.  2359  del  codice
          civile, contenente disposizioni in  materia  di    societa'
          controllate    e   collegate,   effettuati    tra  soggetti
          residenti   in   Italia   nell'esercizio      di    imprese
          commerciali,    si  considera  valore    di realizzo quello
          attribuito    alle  partecipazioni,  ricevute   in   cambio
          dell'oggetto    conferito,  nelle  scritture  contabili del
          soggetto   conferente   ovvero,  se    superiore,    quello
          attribuito  all'azienda  o  alle  partecipazioni  conferite
          nelle scritture contabili del soggetto conferitario.
            2.   Per i   conferimenti   di  aziende    situate    nel
          territorio    dello Stato,  le  disposizioni  del  comma  1
          si    applicano    anche    se    il  conferente    o    il
          conferitario    e'  un    soggetto    non   residente   nel
          territorio stesso.
            3.   Qualora   il   conferimento   abbia    ad    oggetto
          l'unica      azienda   dell'imprenditore   individuale,  la
          cessione,  anche a titolo gratuito, delle    partecipazioni
          ricevute   a   seguito   del    conferimento,  si considera
          effettuata nell'esercizio  d'impresa,  ed  e' fatta   salva
          l'applicazione  dell'art.   16, comma   1, lettera  g), del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente  della  Repubblica   22   dicembre
          1986,  n. 917,  concernente  la  tassazione separata  delle
          plusvalenze   realizzate   mediante   cessione  a    titolo
          oneroso    di    aziende,   qualora     ne   sussistano   i
          presupposti,    con  riferimento      alla    data      del
          conferimento;      la    cessione     delle partecipazioni,
          effettuata oltre   i   tre anni    dal  conferimento,    e'
          disciplinata  dagli  articoli  81,  comma  1,  lettere c) e
          cbis), e 82 del predetto testo    unico,  assumendo    come
          costo  delle    partecipazioni  il  valore  attribuito alle
          stesse ai sensi del presente articolo.".
            - Il  testo    dell'art.  6  del  decreto  legislativo  8
          ottobre  1997,  n.    358,  come  modificato  dal  presente
          decreto, e' il seguente:
            "Art. 6 (Regime dei disavanzi  derivanti da operazioni di
          fusione o scissione di societa').  - 1. I  maggiori  valori
          iscritti  in  bilancio per   effetto della  imputazione dei
          disavanzi da   annullamento o   da concambio  derivanti  da
          operazioni   di     fusione  o  scissione  di  societa'  si
          considerano   fiscalmente  riconosciuti  se    assoggettati
          all'imposta sostitutiva indicata nell'art. 1.  L'incremento
          di patrimonio netto a fronte del disavanzo  da concambio si
          considera  formato  con utili di cui all'art. 41,  comma 1,
          lettera e), del testo   unico delle  imposte  sui  redditi,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
          dicembre   1986,   n.   917,     concernente   gli    utili
          derivanti    dalla  partecipazione  in    societa'  ed enti
          soggetti  all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
            2.    I  maggiori    valori    iscritti  per      effetto
          dell'imputazione    del disavanzo  da   annullamento  delle
          azioni     o       quote     si     intendono   fiscalmente
          riconosciuti       senza    l'applicazione     dell'imposta
          sostitutiva, fino a  concorrenza  dell'importo  complessivo
          netto:
            a)   delle   plusvalenze,   diminuite   delle   eventuali
          minusvalenze,  rilevanti    ai    fini    dell'applicazione
          dell'imposta    sostitutiva,   ai sensi   dell'art.  2  del
          decreto-legge    28  gennaio  1991,   n.   27,  convertito,
          con  modificazioni,   dalla legge   2 marzo  1991, n.  102,
          concernente le  modalita' di  applicazione della    imposta
          sostitutiva  nonche' ai sensi del comma 1  dell'art. 5, del
          decreto legislativo 21 novembre   1997, n.   461,  o    che
          sono  state   assoggettate ad  imposta sostitutiva ai sensi
          del presente decreto;
            b) dei maggiori e dei minori valori, rispetto ai relativi
          valori di acquisizione,  derivanti dalla   cessione   delle
          azioni    o quote,  che hanno concorso a formare il reddito
          di un'impresa residente;
            c) delle  svalutazioni nonche'  delle rivalutazioni delle
          azioni o quote che hanno concorso a formare il  reddito  di
          un'impresa  residente  o  che per disposizione di legge non
          concorrono  a  formarlo,  nemmeno  in  caso  di  successivo
          realizzo.
            3.  Ai  fini dell'applicazione del   comma 2, la societa'
          incorporante o beneficiaria deve  documentare i  componenti
          positivi    e negativi di reddito  relativi alle  azioni  o
          quote  annullate, realizzate  dalla societa' stessa  e  dai
          precedenti possessori.
            4. I soggetti che intendono  avvalersi delle disposizioni
          dei  commi  1  e  2  devono  chiederne l'applicazione nella
          dichiarazione dei redditi relativa al  periodo di   imposta
          in    cui ha effetto   la fusione  o la scissione.  Restano
          ferme, in  caso  contrario,  le disposizioni  in materia di
          fusioni e di scissioni di societa' attualmente vigenti.".
            - Il  testo dell'art. 2 del  decreto legislativo 1 aprile
          1996,  n.    239  (Modificazioni  al regime fiscale   degli
          interessi, premi ed altri frutti   delle  obbligazioni    e
          titoli    similari, pubblici   e privati), pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n.    102  del  3  maggio    1996,  come
          modificato dal presente articolo, e' il seguente:
            "Art.  2  (Imposta  sostitutiva sugli interessi, premi ed
          altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari per i
          soggetti residenti). -  1.  Sono    soggetti  ad    imposta
          sostitutiva    delle imposte  sui redditi nella misura  del
          12,50  per cento, gli  interessi ed   altri proventi  delle
          obbligazioni e  titoli similari di cui all'art.  1, nonche'
          gli interessi ed altri proventi delle  obbligazioni e degli
          altri  tittoli  di  cui    all'art.  31    del  decreto del
          Presidente della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,  ed
          equiparati,  emessi  in  Italia, per la parte maturata  nel
          periodo  di possesso,   percepiti dai    seguenti  soggetti
          residenti nel territorio dello Stato:
            a) persone fisiche;
            b)  soggetti    di cui all'art.  5 del  testo unico delle
          imposte  sui  redditi,     approvato  con     decreto   del
          Presidente  della    Repubblica 22 dicembre 1986,   n. 917,
          escluse le societa'  in nome   collettivo,  in  accomandita
          semplice e quelle ad esse equiparate;
            c)  enti  di  cui  all'art. 87,   comma 1, lettera c) del
          medesimo  testo  unico,  ivi  compresi  quelli  dicati  nel
          successivo art. 88;
            d)  fondi   d'investimento immobiliare di  cui alla legge
          25 gennaio 1994, n. 86;  fondi pensione di cui  al  decreto
          legislativo 21 aprile 1993, n. 124;
            f)    soggetti     esenti   dall'imposta    sul   reddito
          delle  persone giuridiche.
            2.   L'imposta sostitutiva   di cui   al   comma  1    e'
          applicata  dalle banche, dalle  societa' di intermediazione
          mobiliare,    dalle  societa'  fiduciarie,  dagli agenti di
          cambio   e da  altri  soggetti  espressamente  indicati  in
          appositi    decreti del Ministro delle  finanze di concerto
          con  il  Ministro  del  tesoro, residenti  in  Italia,  che
          comunque intervengono nella  riscossione  degli  interessi,
          premi   ed  altri  frutti  ovvero,  anche  in  qualita'  di
          acquirenti, nei trasferimenti dei titoli  di      cui    al
          comma    1.    Ai   fini    dell'applicazione  dell'imposta
          sostitutiva, per trasferimento dei titoli  si intendono  le
          cessioni  e  qualunque  altro    atto, a titolo   oneroso o
          gratuito, che   comporta  il  mutamento  della  titolarita'
          giuridica dei titoli.
            3.    Per    i buoni   postali   di   risparmio l'imposta
          sostitutiva    e'  applicata  dall'Ente    poste   italiane
          conformemente  a    quanto disposto dall'art.  5, comma  2.
          Con  decreto del  Ministro delle  finanze, di concerto  con
          il    Ministro  del tesoro e con il  Ministro delle poste e
          delle telecomunicazioni  su  proposta    del  consiglio  di
          amministrazione  dell'Ente    poste   italiane,     possono
          essere  stabilite  particolari modalita' applicative  della
          presente disciplina, anche  agli effetti dell'art. 7.".
            - Il  testo dell'art. 3 del  decreto legislativo 1 aprile
          1996, n.  239, come modificato dal presente articolo, e' il
          seguente:
            "Art. 3 (Istituzione  di  un    conto  unico  presso  gli
          intermediari    per    la    determinazione    dell'imposta
          sostitutiva). - 1. Gli  intermediari  di  cui  all'art.  2,
          comma  2,  istituiscono  un  ''conto  unico''  destinato ad
          accogliere   le  seguenti    registrazioni    relative   ad
          operazioni  effettuate  per conto  o a favore dei  soggetti
          di cui al  comma 1 del medesimo articolo:
            a)   accredito dell'ammontare   dell'imposta  sostitutiva
          commisurata  all'importo  degli   interessi, premi  o altri
          frutti   scaduti, nonche' alla differenza  tra    la  somma
          corrisposta  alla  scadenza   ed il prezzo di emissione dei
          titoli;
            b)  accredito  dell'ammontare  dell'imposta   sostitutiva
          commisurata  ai  redditi    di    cui    alla   lettera a),
          riconosciuti  al  venditore  nel corrispettivo, sia in modo
          esplicito che implicito;
            c)  addebito  dell'ammontare    dell'imposta  sostitutiva
          commisurata  ai  redditi    di    cui  alla    lettera   a)
          riconosciuti dall'acquirente   nel  corrispettivo,  sia  in
          modo esplicito che implicito.
            I  medesimi  intermediari  provvedono,   con pari valuta,
          all'addebito, nei casi di cui   alle lettere a)  e  b),  ed
          all'accredito,  nel  caso  di  cui  alla  lettera  c),  dei
          corrispondenti importi ai soggetti  indicati  nell'art.  2,
          comma  1,  per  conto   o a favore dei  quali le operazioni
          sono effettuate.
             2. Ai fini dell'applicazione del comma 1:
            a)  l'accredito di  cui alla  lettera  a) del    predetto
          comma  deve essere effettuato con riferimento al  giorno di
          scadenza delle cedole e dei titoli;
            b) gli  accrediti e gli  addebiti di cui alle  lettere b)
          e    c)  del  predetto comma devono essere effettuati   con
          riferimento alla data di regolamento delle operazioni.
            3  Gli accrediti  e gli  addebiti  di cui   al comma    1
          non    vengono  operati   con riferimento   alle operazioni
          effettuate per   conto o    a  favore  degli  organismi  di
          investimento  e  dei  fondi  di  cui all'art. 2, comma   1,
          lettere  d), ed  e). Alla  fine di  ciascun mese,  la banca
          depositaria accredita    sul  ''conto    unico''  l'imposta
          sostitutiva di cui all'art. 2  relativa ai seguenti redditi
          conseguiti   nel   medesimo  mese     dall'organismo     di
          investimento  o  dal  fondo e   maturati   nel  periodo  di
          possesso:
               a) interessi, premi ed altri frutti scaduti;
            b)  interessi,  premi  ed  altri frutti  conseguiti,  sia
          in  modo esplicito che implicito, a seguito di cessione dei
          titoli.
            La     banca  depositaria   preleva,  con   pari  valuta,
          le   somme  corrispondenti  all'imposta  sostitutiva    dal
          patrimonio  dell'organismo di investimento o  del fondo. Ai
          fini  dell'applicazione del presente comma  si  considerano
          ceduti per primi i titoli acquisiti per ultimi.
            4.      Se  in    una    operazione  intervengono    piu'
          intermediari  di    cui  all'art.  2,  comma  2,  l'imposta
          sostitutiva  relativa  a  tale operazione e'  accreditata o
          addebitata al  ''conto unico''   dell'intermediario  presso
          il    quale   il   soggetto,   per conto  o  a  favore  del
          quale l'operazione  e'  stata  effettuata,  intrattiene  il
          rapporto di deposito o di gestione dei titoli.
            5.   Il trasferimento  ad  un altro  deposito  costituito
          presso  il medesimo  o altro  intermediario, e'  equiparato
          ad  un'operazione di compravendita   agli    effetti  delle
          lettere    b)    e   c) del   comma   1, intendendosi   per
          redditi   riconosciuti  nel  corrispettivo  quelli maturati
          fino alla data in cui l'operazione si considera eseguita.
            6. Qualora i titoli  di cui all'art. 2, comma 1,   al  di
          fuori  delle  ipotesi   di   trasferimento effettuato   con
          l'intervento   di uno   dei soggetti  intermediari  di  cui
          all'art.    2,  comma 2, vengano immessi in un  deposito di
          pertinenza di   soggetti   diversi da    quelli  nei    cui
          confronti si applica l'imposta sostitutiva, l'intermediario
          presso  il quale   e'  costituito  il   deposito  accredita
          il     ''conto      unico''   dell'ammontare   dell'imposta
          sostitutiva  commisurata  ai  redditi  di  cui  al comma 1,
          lettera a), maturati fino alla data dell'immissione.
            7.  Per  le operazioni  indicate  nel  presente articolo,
          che  non comportino  il pagamento   di corrispettivi,    il
          soggetto      che   dispone   l'operazione   deve   versare
          all'intermediario l'ammontare dell'imposta  sostitutiva  da
          accreditare  nel  ''conto  unico''.  L'intermediario  ha la
          facolta' di non   eseguire l'incarico ricevuto o  di    non
          effettuare  la restituzione   materiale   dei  titoli  fino
          a    quando  il  soggetto interessato non    abbia  versato
          l'imposta sostitutiva  dovuta ai sensi del presente comma.
            8.  Il saldo   positivo fra gli accrediti e gli  addebiti
          nel ''conto unico''  risultante alla  fine di  ciascun mese
          deve essere  versato secondo le  modalita' e   nei  termini
          previsti   dall'art. 4.  Il saldo negativo  costituisce  il
          primo  addebito  del   mese successivo.   Con  decreto  del
          Ministro  delle  finanze   di concerto con il  Ministro del
          tesoro sono stabiliti  i  termini  e  le  modalita'  per  i
          rimborsi.
            9.  Per i titoli senza cedola aventi durata non superiore
          a 12 mesi, di cui all'ultimo periodo dell'art.  1, comma 2,
          del decreto-legge 19 settembre 1986,  n.  556,  convertito,
          con  modificazioni, dalla legge 17 novembre  1986,  n. 759,
          le   disposizioni   dei commi   precedenti    si  applicano
          coerentemente   con  la previsione  contenuta  nel  periodo
          anzidetto,  secondo la   quale la differenza tra il  valore
          nominale ed il prezzo di emissione e' considerata interesse
          anticipato.".
            - Il  testo dell'art. 4 del  decreto legislativo 1 aprile
          1996, n.  239, come modificato dal presente articolo, e' il
          seguente:
            "Art.  4  (Disposizioni    in  tema  di  versamento,   di
          accertamento  e  di  sanzioni).  -  1.  I soggetti di   cui
          all'art. 2, comma 2,  provvedono  al  versamento    diretto
          dell'imposta  sostitutiva risultante  dal  saldo mensiledel
          conto   unico di  cui all'art.  3, al  concessionario della
          riscossione  ovvero    presso  la  sezione  di    tesoreria
          provinciale  dello  Stato, competenti  in ragione  del loro
          domicilio fiscale,  entro il quindicesimo  giorno del  mese
          successivo a  quello di  riferimento.   Entro il    termine
          previsto  dal    quarto comma dell'art. 9   del decreto del
          Presidente  della Repubblica  29 settembre 1973,   n.  600,
          per  la presentazione   della  dichiarazione  dei sostituti
          di   imposta,   gli  stessi  soggetti    devono  comunicare
          all'Amministrazione    finanziaria  i  dati concernenti   i
          versamenti  relativi all'anno   solare precedente,  con  le
          modalita'  previste con decreto del Ministro  delle finanze
          da  pubblicarsi nella  Gazzetta Ufficiale entro centottanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto.
            2.  I  soggetti  di  cui all'art. 2, comma 1, che abbiano
          percepito nel periodo d'imposta interessi, premi  ed  altri
          frutti delle obbligazioni e titoli  similari ivi  indicati,
          sui  quali   non sia  stata applicata l'imposta sostitutiva
          ai sensi degli   articoli 2  e  3,  devono  indicare  nella
          dichiarazione  annuale    dei  redditi    la  parte   degli
          interessi, premi ed altri frutti maturata   nel periodo  di
          possesso  ed  incassata, in  modo  esplicito  o  implicito,
          nel   relativo   periodo   d'imposta, versando    l'imposta
          sostitutiva   con   le  modalita'  e  nei  termini previsti
          per il   versamento a saldo  delle  imposte    sui  redditi
          dovute in base alla dichiarazione.
            3.      Gli      uffici   procedono     al     controllo,
          all'accertamento  e    alla  riscossione  delle     imposte
          sostitutive   non dichiarate o  non versate dai soggetti di
          cui al comma 2  del  presente    articolo,  a  norma  delle
          disposizioni  contenute  nel  decreto  del Presidente della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e    del  decreto  del
          Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.  La
          maggiore imposta accertata e' riscossa mediante  iscrizione
          in    ruoli  suppletivi ai sensi  del citato decreto n. 602
          del 1973. Si  applica la pena pecuniaria   da una  a    due
          volte   l'ammontare   dell'imposta  non  dichiarata  o  non
          versata; se l'ammontare dell'imposta non    versata  o  non
          dichiarata  e'  superiore    a cinquanta milioni di lire si
          applica la pena pecuniaria da due a quattro volte.
            4.  Nei confronti  dei   soggetti di   cui all'art.    2,
          comma 2,  la disposizione del  comma 3  si applica  in caso
          di   omessa      o  inesatta  applicazione     dell'imposta
          sostitutiva ai   sensi   dell'art.   3  o    di  violazione
          dell'obbligo  di  versamento di cui al comma 1.  In caso di
          versamento tardivo si applica  la  soprattassa  del  3  per
          cento  o  del  40 per     cento    a    seconda    che   il
          versamento    venga    effettuato rispettivamente entro  od
          oltre tre giorni dalla scadenza del termine.  La violazione
          dell'obbligo  di    comunicazione di cui   al comma   1, e'
          sanzionata  con  la  pena  pecuniaria  di  lire   cinquanta
          milioni; nel caso di invio con  ritardo non superiore ad un
          mese    la pena pecuniaria e' ridotta a un quinto. Ciascuna
          violazione degli altri obblighi posti a carico degli stessi
          soggetti e'   sanzionato con la  pena  pecuniaria  di  lire
          cinquecentomila.
            5.   Nel  caso  in  cui  gli  uffici  accertino  che  gli
          intermediari di cui al comma  2 dell'art.  2 non    abbiano
          applicato  in    tutto o   in parte l'imposta   sostitutiva
          sugli  interessi,  premi ed   altri frutti,   al  pagamento
          della stessa nonche' degli  interessi di cui all'art. 9 del
          decreto  del    Presidente  della Repubblica   29 settembre
          1973,  n. 602, sono tenuti in solido sia    l'intermediario
          che  il contribuente, ferma restando  l'applicazione  delle
          sanzioni   previste   dal   comma 4   nei  confronti  degli
          intermediari medesimi.".
            - Il  testo dell'art. 5 del  decreto legislativo 1 aprile
          1996, n.  239, come modificato dal presente articolo, e' il
          seguente:
            "Art.     5    (Casi     particolari    di   assolvimento
          dell'imposta sostitutiva). - 1.  Gli  interessi,  premi  ed
          altri  frutti  dei  titoli di cui   all'art. 2,   comma  1,
          conseguiti, anche   dai   soggetti di   cui  all'art.    2,
          comma    1,    nell'esercizio   di  attivita'  commerciali,
          assoggettati ad imposta sostitutiva  di    cui  all'art.  2
          concorrono,  in  deroga  alle  disposizioni    di  cui agli
          articoli 3, comma  3, 58, comma 1, lettera   b),  e    108,
          comma    1,  del testo   unico delle   imposte sui redditi,
          approvato con  decreto del  Presidente della  Repubblica 22
          dicembre 1986,  n. 917,  a formare il  reddito d'impresa  e
          l'imposta sostitutiva assolta si  scomputa ai  sensi  degli
          articoli 19  e 93 del predetto testo unico.
            2.  Per  i    titoli  di  cui  all'art. 2, comma   1, non
          depositati presso gli intermediari di cui all'art. 2, comma
          2, gli interessi,  premi,  ed  altri  frutti,  da  chiunque
          percepiti    alla  scadenza delle cedole o del titolo, sono
          in ogni  caso soggetti   all'imposta sostitutiva    a  cura
          dell'intermediario  che li eroga. Qualora  i redditi di cui
          al periodo precedente siano corrisposti direttamente    dal
          soggetto  che ha emesso il  titolo,  l'imposta  sostitutiva
          e'    applicata    da     quest'ultimo  soggetto     e   le
          disposizioni  dell'art.    3  non   si applicano   se detto
          soggetto non rientra fra gli intermediari di  cui  all'art.
          2,  comma 2.  Restano  fermi i  termini e  le modalita'  di
          versamento,   nonche'  le  disposizioni    in    tema    di
          accertamento  e  di  sanzioni,  previsti dall'art. 4.".
            - Il  testo dell'art. 6 del  decreto legislativo 1 aprile
          1996, n.  239, come modificato dal presente articolo, e' il
          seguente:
            "Art. 6  (Regime fiscale per  i soggetti  non residenti).
          -    1.  Non sono soggetti   ad imposizione  gli interessi,
          premi ed   altri frutti  delle    obbligazioni  e    titoli
          similari    di    cui  all'art.   2, comma   1 percepiti da
          soggetti residenti in Stati  con i quali  siano  in  vigore
          convenzioni per  evitare la doppia imposizione  sul reddito
          stipulate  dalla   Repubblica italiana,   sempreche'   tali
          convenzioni  consentano all'Amministrazione     finanziaria
          di   acquisire    le   informazioni necessarie ad accertare
          la  sussistenza  dei  requisiti    da  parte  degli  aventi
          diritto.   Ai   fini   della   sussistenza   del  requisito
          della residenza si   applicano le  norme  previste    dalle
          singole  convenzioni.    Non    sono altresi'   soggetti ad
          imposizione  gli    interessi  ed    altri  proventi  delle
          obbligazioni  e  titoli    similari  percepiti da   enti od
          organismi internazionali  costituiti  in  base  ad  accordi
          internazionali resi esecutivi in Italia.
            2. L'imposta  sostitutiva di  cui all'art.  2 si  applica
          comunque,  secondo  le  modalita'  di  cui  all'art. 3, nei
          confronti di:
            a) soggetti non residenti diversi da  quelli  di  cui  al
          comma 1;
            b)  soggetti  residenti   negli Stati o territori di  cui
          all'art. 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del    Presidente  della
          Repubblica  22    dicembre 1986,   n. 917, come individuati
          dai decreti   del Ministro  delle    finanze  di    cui  al
          medesimo comma 7-bis.".