Art. 8.
Coordinamento con le disposizioni contenute
nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
1. Al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 6, comma 9, primo periodo, le parole: ",
competente in ragione del loro domicilio fiscale," sono soppresse;
nel medesimo articolo, comma 10, l'ultimo periodo e' sostituito dal
seguente: "Con il decreto di approvazione dei modelli di cui
all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, sono stabilite le modalita' di effettuazione
di tale comunicazione.";
b) all'articolo 7:
1) nel comma 11, primo periodo, le parole: ", competente in
ragione del domicilio fiscale del soggetto gestore," sono soppresse;
2) nel comma 12, primo periodo, le parole: ", allegandovi la
copia delle distinte di versamento dell'imposta sostitutiva" sono
soppresse;
3) il comma 17 e' sostituito dal seguente:
"17. Con il decreto di approvazione dei modelli cui all'articolo 8
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e' approvato il modello di dichiarazione di cui al comma 12.";
c) all'articolo 9, recante disposizioni per il rimborso d'imposta
per i sottoscrittori di quote di organismi di investimento collettivo
del risparmio italiano:
1) nel comma 4, quarto periodo, le parole ", entro il 31 marzo
di ogni anno" sono soppresse; nel medesimo comma l'ultimo periodo e'
soppresso;
2) il comma 5, e' sostituito dal seguente:
"5. Con decreto dell'Amministrazione finanziaria sono stabilite le
modalita' di attuazione delle disposizioni del presente articolo.";
d) all'articolo 10:
1) nel comma 1, secondo periodo, le parole: ", entro il 30
aprile di ciascun anno," sono soppresse;
2) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"2. I soggetti di cui al comma 1, comunicano, altresi', i redditi
di capitale non imponibili o imponibili in misura ridotta, imputabili
a soggetti non residenti.
3. Con il decreto di approvazione dei modelli di cui all'articolo 8
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, sono stabilite le modalita' per l'adempimento degli obblighi di
cui ai commi 1 e 2.".
2. Le parole: ", competente in ragione del domicilio fiscale della
societa'" sono soppresse nelle seguenti disposizioni:
a) nell'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, della legge 23 marzo
1983, n. 77, concernente la disciplina tributaria dei fondi comuni di
investimento mobiliare aperti di diritto nazionale, come sostituito
dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461;
b) nell'articolo 11, comma 2, ultimo periodo, della legge 14
agosto 1993, n. 344, concernente la disciplina tributaria dei fondi
comuni di investimento mobiliare chiusi, come sostituito
dall'articolo 8, comma 3, del predetto decreto n. 461 del 1997;
c) nell'articolo 11-bis, comma 2, ultimo periodo, del
decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 564, concernente la
disciplina tributaria dei fondi comuni esteri di investimento
mobiliare, come sostituito dall'articolo 8, comma 4, del predetto
decreto n. 461 del 1997.
3. Nell'articolo 27-ter, comma 9, secondo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente le
azioni in deposito accentrato presso la Montetitoli S.p.a., inserito
dall'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 27 novembre 1997,
n. 461, le parole: ", anche attraverso l'utilizzo di supporti
informatici" sono soppresse.
Note all'art. 8:
- Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo n. 461
del 1997, come modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
"Art. 6 (Opzione per l'applicazione dell'imposta
sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito
diverso realizzato). - 1 . Il contribuente ha facolta' di
optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di
cui all'art. 5 su ciascuna delle plusvalenze
realizzate ai sensi delle lettere cbis) e cter) del comma 1
dell'art. 81 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 3,
comma 1, con esclusione di quelle relative a depositi in
valuta, a condizione che i titoli, quote o certificati
siano in custodia o in amministrazione presso banche e
societa' di intermediazione mobiliare e altri soggetti
individuati in appositi decreti del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, di
concerto con il Ministro delle finanze. Per le
plusvalenze realizzate mediante cessione a termine di
valute estere ai sensi della predetta lettera cter) del
comma 1 dell'art. 81 del testo unico n. 917 del 1986,
nonche' per i differenziali positivi e gli altri proventi
realizzati mediante i rapporti di cui alla lettera cquater)
del citato comma 1 dell'art. 81 o i rapporti e le
cessioni di cui alla lettera cquinquies dello stesso comma
1, l'opzione puo' essere esercitata sempreche'
intervengano nei predetti rapporti o cessioni, come
intermediari professionali o come controparti, i
soggetti indicati nel precedente periodo del presente
comma, con cui siano intrattenuti rapporti di custodia,
amministrazione, deposito.
2. L'opzione di cui al comma 1 e' esercitata con
comunicazione sottoscritta contestualmente al
conferimento dell'incarico e dell'apertura del
deposito o conto corrente o, per i rapporti in essere,
anteriormente all'inizio del periodo d'imposta; per
i rapporti di cui alla lettera cquater) del comma 1
dell'art. 81 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e per i rapporti e le
cessioni di cui alla lettera cquinquies) del medesimo
comma 1 dell'art. 81, del testo unico n. 917 del
1986, come modificato dall'art. 3, comma 1, l'opzione
puo' essere esercitata anche all'atto della conclusione
del primo contratto nel periodo d'imposta da cui
l'intervento dell'intermediario trae origine. L'opzione
ha effetto per tutto il periodo d'imposta e puo' essere
revocata entro la scadenza di ciascun anno solare, con
effetto per il periodo d'imposta successivo. Con uno o
piu' decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale entro novanta giorni dalla
pubblicazione del presente decreto, sono stabilite le
modalita' per l'esercizio e la revoca dell'opzione di cui
al presente articolo.
3. I soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta
sostitutiva di cui all'art. 5 su ciascuna plusvalenza,
differenziale positivo o provento percepito dal
contribuente. Qualora tali soggetti non siano in
possesso dei dati e delle informazioni necessarie
per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al
comma 1 sulle plusvalenze e gli altri redditi ivi
indicati, devono richiederle al contribuente,
anteriormente all'effettuazione delle operazioni; il
contribuente comunica al soggetto incaricato
dell'applicazione dell'imposta i dati e le informazioni
richieste, consegnando, anche in copia, la relativa
documentazione, o, in mancanza, una dichiarazione
sostitutiva in cui attesti i predetti dati ed
informazioni. I soggetti di cui al comma 1 sospendono
l'esecuzione delle operazioni a cui sono tenuti in
relazione al rapporto, fino a che non ottengono i
dati e le informazioni necessarie all'applicazione
dell'imposta. Nel caso di inesatta comunicazione, il
recupero dell'imposta sostitutiva non applicata o applicata
in misura inferiore e' effettuato esclusivamente a carico
del contribuente con applicazione delle sanzioni di cui al
terzo periodo del comma 11.
4. Per l'applicazione dell'imposta su ciascuna
plusvalenza, differenziale positivo o provento
realizzato, escluse quelle realizzate mediante la
cessione a termine di valute estere, i soggetti di cui
al comma 1, nel caso di pluralita' di titoli, quote,
certificati o rapporti appartenenti a categorie
omogenee, assumono come costo o valore di acquisto il
costo o valore medio ponderato relativo a ciascuna
categoria dei predetti titoli, quote, certificati o
rapporti.
5. Qualora siano realizzate minusvalenze, perdite o
differenziali negativi i soggetti di cui al comma 1
computano in deduzione, fino a loro concorrenza, l'importo
delle predette minusvalenze, perdite o differenziali
negativi dalle plusvalenze, differenziali positivi o
proventi realizzati nelle successive operazioni poste
in essere nell'ambito del medesimo rapporto, nello stesso
periodo d'imposta e nei successivi ma non oltre il quarto.
Qualora sia revocata l'opzione o sia chiuso il rapporto di
custodia, amministrazione o deposito le minusvalenze,
perdite o differenziali negativi possono essere portati in
deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta
successivo a quello del realizzo, dalle plusvalenze,
proventi e differenziali positivi realizzati nell'ambito
di altro rapporto di cui al comma 1, intestato agli stessi
soggetti intestatari del rapporto o deposito di
provenienza, ovvero portate in deduzione ai sensi del
comma 4 dell'art. 82 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato
dall'art. 4, comma 1. I soggetti di cui al comma 1
rilasciano al contribuente apposita certificazione
dalla quale risultino i dati e le informazioni
necessarie a consentire la deduzione delle predette
minusvalenze, perdite o differenziali negativi.
6. Agli effetti del presente articolo si considera
cessione a titolo oneroso anche il trasferimento dei
titoli, quote, certificati o rapporti di cui al comma 1 a
rapporti di custodia o amminsitrazione di cui al
medesimo comma, intestati a soggetti diversi dagli
intestatari del rapporto di provenienza, nonche' ad un
rapporto di gestione di cui all'articolo 7, salvo che il
trasferimento non sia avvenuto per successione o
donazione. In tal caso la plusvalenza, il provento, la
minusvalenza o perdita realizzate mediante il
trasferimento sono determinate con riferimento al valore,
calcolato secondo i criteri previsti dal comma 5
dell'art. 7, alla data del trasferimento, dei titoli,
quote, certificati o rapporti trasferiti ed i soggetti di
cui al comma 1, tenuti al versamento dell'imposta, possono
sospendere l'esecuzione delle operazioni fino a che
non ottengano dal contribuente provvista per il
versamento dell'impsota dovuta. Nelle ipotesi di cui al
presente comma i soggetti di cui al comma 1 rilasciano
al contribuente apposita certificazione dalla quale
risulti il valore dei titoli, quote, certificati o
rapporti trasferiti.
7. Nel caso di preleivo dei titoli, quote, certificati
o rapporti di cui al comma 1 o di loro trasferimento a
rapporti di custodia o amministrazione, intestati agli
stessi soggetti intestatari dei rapporti di provenienza,
e comunque di revoca dell'opzione di cui al comma 2, per
il calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o
perdita, ai fini dell'applicazoine dell'imposta sostitutiva
di cui al precedente articolo, si assume il costo o valore
determinati ai sensi dei commi 3 e 4 e si applica il
comma 12, sulla base di apposita certificazione
rilasciata dai soggetti di cui al comma 1.
8. L'opzione non puo' essere esercitata e, se
esercitata, perde effetto, qualora le percentuali di
diritti di voto o di partecipazione rappresentate
dalle partecipazioni, titoli o diritti complessivamente
posseduti dal contribuente, anche nell'ambito dei
rapporti di cui al comma 1 o all'art. 7, siano superiori
a quelle indicate nella lettera c) del comma 1 dell'art.
81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, come modificato dall'art. 3, comma 1.
Se il superamento delle percentuali e' avvenuto
successivamente all'esercizio dell'opzione, per la
determinazione dei redditi da assoggettare ad imposta
sostitutiva ai sensi del comma 1 dell'art. 5 si applica
il comma 7. Il contribuente comunica ai soggetti di
cui al comma 1 il superamento delle percentuali entro
quindici giorni dalla data in cui sia avvenuto o, se
precedente, all'atto della prima cessione, ogniqualvolta
tali soggetti, sulla base dei dati e delle informazioni
in loro possesso, non siano in grado di verificare il
superamento.
Nel caso di indebito esercizio dell'opzione o
di omessa comunicazione si applica la sanzione
amministrativa dal 2 al 5 per cento del valore delle
partecipazioni, titoli o diritti posseduti alla data
della violazione.
9. I soggetti di cui al comma 1 provvedono al
versamento diretto dell'imposta dovuta dal
contribuente al concessionario della riscossione ovvero
alla sezione di tesoreria provinciale, entro il
quindicesimo giorno del secondo mese successivo a quello
in cui e' stata applicata, trattenendone l'importo
su ciascun reddito realizzato o ricevendone
provvista dal contribuente. Per le operazioni
effettuate con l'intervento di intermediari autorizzati ad
operare nei mercati regolamentati italiani, l'operazione si
considera effettuata, ai fini del versamento, entro il
termine previsto per le relative liquidazioni. I soggetti
di cui al comma 1 rilasciano al contribuente una
attestazione del versamento entro il mese successivo a
quello in cui questo e' stato effettuato.
10. I soggetti di cui al comma 1 comunicano
all'amministrazione finanziaria entro il termine
stabilito per la presentazione della dichiarazione dei
sostituti d'imposta dal quarto comma dell'art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, l'ammontare complessivo delle plusvalenze e
degli altri proventi e quello delle imposte
sostitutive applicate nell'anno solare precedente. Con
il decreto di approvazione dei modelli di cui
all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, sono stabilite le modalita' di
effettuazione di tale comunicazione.
11. Per l'accertamento e la riscossione dell'imposta
sostitutiva non dichiarata o non versata dai soggetti
di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste
in materia di imposte sui redditi. La maggiore imposta
accertata e' riscossa mediante iscrizione in ruoli
suppletivi ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Si applica la
sanzione amministrativa da una a due volte l'ammontare
dell'imposta non dichiarata; se l'ammontare
dell'imposta non dichiarata e' superiore a cinquanta
milioni di lire si applica la sanzione amministrativa
da due a quattro volte. Per l'omesso od insufficiente
versamento dell'imposta si applica la sanzione
amministrativa del 50 per cento dell'imposta non versata.
12. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui
al comma 9 dell'art. 82 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto
dall'art. 4, comma 1, sulle plusvalenze, proventi,
minusvalenze e perdite derivanti da titoli, quote,
certificati o rapporti per i quali e' stata esercitata
l'opzione di cui al comma 1, si assume come data di
acquisto la data media ponderata di acquisto relativa a
ciascuna categoria dei predetti titoli, quote, certificati
o rapporti.".
- Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo n. 461
del 1997, come modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
"Art. 7 (Imposta sostitutiva sul risultato maturato
delle gestioni individuali di portafoglio). - 1. I soggetti
che hanno conferito a un soggetto abilitato ai sensi del
decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, l'incarico di
gestire masse patrimoniali costituite da somme di denaro
o beni non relativi all'impresa, possono optare, con
riferimento ai redditi di capitale e diversi di cui agli
articoli 41 e 81, comma 1, lettere da cbis) a cquinquies),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, come modificati, rispettivamente,
dagli articoli 1, comma 3, e 3, comma 1, del
presente decreto, che concorrono alla determinazione del
risultato della gestione ai sensi del comma 4, per
l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al presente
articolo.
2. Il contribuente puo' optare per l'applicazione
dell'imposta sostitutiva mediante comunicazione
sottoscritta rilasciata al soggetto gestore all'atto
della stipula del contratto e, nel caso dei rapporti in
essere, anteriormente all'inizio del periodo d'imposta.
L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta e puo'
essere revocata solo entro la scadenza di ciascun anno
solare, con effetto per il periodo d'imposta successivo.
Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro novanta giorni
dalla data di pubblicazione del presente decreto,
sono stabilite le modalita' per l'esercizio e la revoca
dell'opzione di cui al presente articolo.
3. Qualora sia stata esercitata l'opzione di cui al
comma 2 i redditi che concorrono a formare il
risultato della gestione, determinati secondo i criteri
stabiliti dagli articoli 42 e 82 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
non sono soggetti alle imposte sui redditi, nonche'
all'imposta sostitutiva di cui al comma 2 all'art. 5. Sui
redditi di capitale derivanti dalle attivita' finanziarie
comprese nella massa patrimoniale affidata in gestione non
si applicano:
a) l'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del decreto
legislativo 1 aprile 1996, n. 239;
b) la ritenuta prevista dal comma 2 dell'art. 26 del
decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre
1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei
conti correnti bancari, a condizione che la giacenza
media annua non sia superiore al 5 per cento
dell'attivo medio gestito; qualora la banca depositaria
sia soggetto diverso dal gestore quest'ultimo attesta
la sussistenza delle condizioni ivi indicate per ciascun
mandante;
c) le ritenute del 12,50 per cento previste dai commi
3 e 3-bis dell'art. 26 del predetto decreto n. 600 del
1973;
d) le ritenute previste dai commi l e 4 dell'art. 27
del medesimo decreto, con esclusione delle ritenute sugli
utili derivanti dalle partecipazioni in societa'
estere non negoziate in mercati regolamentati;
e) la ritenuta prevista dal comma 1 dell'art. 10-ter
della legge 23 marzo 1983, n. 77, come modificato dall'art.
8, comma 5.
4. Il risultato maturato della gestione e' soggetto
ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con
l'aliquota del 12,50 per cento. Il risultato della
gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio
gestito al termine di ciascun anno solare, al lordo
dell'imposta sostitutiva, aumentato dei prelievi e
diminuito di conferimenti effettuati nell'anno, i redditi
maturati nel periodo e soggetti a ritenuta, i redditi
che concorrono a formare il reddito complessivo del
contribuente, i redditi esenti o comunque non
soggetti ad imposta maturati nel periodo, i proventi
derivanti da quote di organismi di investimento
collettivo mobiliare soggetti all'imposta sostitutiva di
cui al successivo art. 8, nonche' da fondi comuni di
investimento immobiliare di cui alla legge 25 gennaio 1994,
n. 86, ed il valore del patrimonio stesso all'inizio
dell'anno. Il risultato e' computato al netto degli
oneri e delle commissioni relative al patrimonio gestito.
5. La valutazione del patrimonio gestito all'inizio ed
alla fine di ciascun periodo d'imposta e' effettuata
secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla
Commissione nazionale per le societa' e la borsa in
attuazione del decreto legislativo 23 luglio 1996, n.
415. Tuttavia nel caso dei titoli, quote, partecipazioni,
certificati o rapporti non negoziati in mercati
regolamentati, il cui valore complessivo medio annuo sia
superiore al 10 per cento dell'attivo medio gestito,
essi sono valutati secondo il loro valore normale, ferma
restando la facolta' del contribuente di revocare
l'opzione limitatamente ai predetti titoli, quote,
partecipazioni, certificati o rapporti a partire dall'anno
solare in cui sia superata la predetta percentuale. Con
uno o piu' decreti del Ministro delle finanze, sentita
la Commissione nazionale per le societa' e la borsa,
sono stabilite le modalita' e i criteri di attuazione del
presente comma.
6. Nel caso di contratti di gestione avviati o conclusi
in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio
dell'anno si assume il patrimonio alla data di stipula
del contratto ovvero in luogo del patrimonio al termine
dell'anno si assume il patrimonio alla chiusura del
contratto.
7. Il conferimento di titoli, quote, certificati o
rapporti in una gestione per la quale sia stata esercitata
l'opzione di cui al comma 2 si considera cessione a
titolo oneroso ed il soggetto gestore applica le
disposizioni dei commi 5, 6, 9 e 12 dell'art. 6. Tuttavia
nel caso di conferimento di strumenti finanziari che
formavano gia' oggetto di un contratto di gestione per il
quale era stata esercitata l'opzione di cui al comma 2, si
assume quale valore di conferimento il valore assegnato
ai medesimi ai fini della determinazione del patrimonio
alla conclusione del precedente contratto di gestione; nel
caso di conferimento di strumenti finanziari per i quali
sia stata esercitata l'opzione di cui all'art. 6, si
assume quale costo il valore, determinato agli effetti
dell'applicazione del comma 7 del citato articolo.
8. Nel caso di prelievo di titoli, quote, valute,
certificati e rapporti o di loro trasferimento ad altro
deposito o rapporto di custodia, amministrazione o
gestione di cui all'art. 6 ed al comma 1 del presente
articolo, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per
successione o per donazione, e comunque di revoca
dell'opzione di cui al precedente comma 2, ai fini della
determinazione del risultato della gestione nel periodo in
cui gli stessi sono stati eseguiti, e' considerato il
valore dei medesimi il giorno del prelievo, adottando i
criteri di valutazione previsti al comma 5.
9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, ai fini del
calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o
perdita relativi ai titoli, quote, certificati, valute e
rapporti prelevati o trasferiti o con riferimento ai
quali sia stata revocata l'opzione, si assume il
valore dei titoli, quote, certificati, valute e
rapporti che ha concorso a determinare il risultato
della gestione assoggettato ad imposta ai sensi del
medesimo comma. In tali ipotesi il soggetto gestore
rilascia al mandante apposita certificazione dalla
quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati,
valute e rapporti.
10. Se in un anno il risultato della gestione e'
negativo, il corrispondente importo e' computato in
diminuzione del risultato della gestione dei periodi
d'imposta successivi ma non oltre il quarto per l'intero
importo che trova capienza in essi.
11. L'imposta sostitutiva di cui al comma 4 e'
prelevata dal soggetto gestore ed e' versata al
concessionario della riscossione ovvero alla sezione di
tesoreria provinciale dello Stato entro il 28 febbraio di
ciascun anno, ovvero entro il secondo mese solare
successivo a quello in cui e' stato revocato il mandato di
gestione. Il soggetto gestore puo' effettuare, anche in
deroga al regolamento di gestione, i disinvestimenti
necessari al versamento dell'imposta, salvo che il
contribuente non fornisca direttamente le somme
corrispondenti entro il quindicesimo giorno del mese
nel quale l'imposta stessa e' versata; nelle ipotesi
previste al comma 8 il soggetto gestore puo' sospendere
l'esecuzione delle prestazioni fino a che non ottenga
dal contribuente provvista per il versamento
dell'imposta dovuta.
12. Contestualmente alla presentazione della
dichiarazione dei redditi propri il soggetto gestore
presenta la dichiarazione relativa alle imposte prelevate
sul complesso delle gestioni. Le modalita' di
effettuazione dei versamenti e la presentazione della
dichiarazione prevista nel presente comma sono
disciplinate dalle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602.
13. Nel caso in cui alla conclusione del contratto il
risultato della gestione sia negativo, il soggetto gestore
rilascia al mandante apposita certificazione dalla quale
risulti l'importo computabile in diminuzione ai sensi del
comma 4 dell'art. 82, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito
dall'art. 4, comma 1, lettera b), o, nel caso di esistenza
od apertura di depositi o rapporti di custodia,
amministrazione o gestione di cui all'art. 6 e al comma 1,
intestati al contribuente e per i quali sia esercitata
l'opzione di cui alle medesime disposizioni, ai sensi
del comma 5 dell'art. 6 o del comma 10 del presente
articolo. Ai fini del computo del periodo temporale entro
cui il risultato negativo e' computabile in diminuzione si
tiene conto di ciascun periodo d'imposta in cui il
risultato negativo e' maturato.
14. L'opzione non puo' essere esercitata e, se
esercitata, perde effetto, qualora le percentuali di
diritti di voto o di partecipazione rappresentate
dalle partecipazioni, titoli o diritti complessivamente
posseduti dal contribuente, anche nell'ambito dei
rapporti di cui al comma 1 o all'art. 6, siano superiori
a quelle indicate nella lettera c) del comma 1 dell'art.
81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, come sostituita dall'art. 3, comma 1,
lettera a). Se il superamento delle percentuali e'
avvenuto successivamente all'esercizio dell'opzione, per la
determinazione dei redditi da assoggettare ad imposta
sostitutiva ai sensi del comma 1 dell'art. 5 si applica
il comma 9. Il contribuente comunica ai soggetti di
cui al comma 1 il superamento delle percentuali entro
quindici giorni dalla data in cui sia avvenuto o, se
precedente, all'atto della prima cessione, ogniqualvolta
tali soggetti, sulla base dei dati e delle informazioni
in loro possesso, non siano in grado di verificare il
superamento. Nel caso di indebito esercizio dell'opzione
o di omessa comunicazione si applica a carico del
contribuente la sanzione amministrativa dal 2 al 5 per
cento del valore delle partecipazioni, titoli o diritti
posseduti alla data della violazione.
15. Nel caso di revoca dell'opzione di cui ai commi 8 e
9, ai fini dell'applicazione della disposizione del comma
9 dell'art. 82 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto
dall'art. 4, comma 1, la data di acquisizione dei
titoli, quote, certificati, valute e rapporti si considera
il 1 gennaio dell'anno in cui ha effetto la revoca; nel
caso di chiusura del rapporto in corso d'anno la predetta
data e' quella di chiusura del rapporto.
16. Per l'accertamento e la riscossione delle imposte
sostitutive non dichiarate o non versate dai soggetti
di cui al comma 1 si applicano le disposizioni
previste in materia di imposte sui redditi.La
maggiore imposta accertata e' riscossa mediante iscrizione
in ruoli suppletivi ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602. Si applica la sanzione amministrativa da una a
due volte l'ammontare dell'imposta non dichiarata; se
l'ammontare dell'imposta non dichiarata e' superiore a
cinquanta milioni di lire si applica la sanzione
amministrativa da due a quattro volte. Per l'omesso
od insufficiente versamento dell'imposta si applica la
sanzione amministrativa del 50 per cento dell'imposta non
versata.
17. Con il decreto di approvazione dei modelli di cui
all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e' approvato il modello di
dichiarazione di cui al comma 12.".
- Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo n. 461
del 1997, come modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
"Art. 9 (Rimborso d'imposta per i sottoscrittori di
quote di organismi di investimento collettivo del
risparmio italiani). - 1. I soggetti non residenti che
hanno conseguito proventi erogati da organismi di
investimento collettivo soggetti alle imposte
sostitutive di cui all'art. 8 hanno diritto ad un
pagamento da parte del Tesoro italiano di una somma pari
al 15 per cento dei proventi erogati.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 e' provento
il reddito conseguito dal sottoscrittore per effetto
della distribuzione di proventi da parte dell'organismo,
nonche' la differenza tra il valore di riscatto e il
valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto
delle quote. In ogni caso quale valore di sottoscrizione
o acquisto si assume il valore della quota rilevato
dai prospetti periodici previsti per ciascun organismo di
investimento collettivo di cui al citato art. 8, relativi
alla data di acquisto delle quote medesime.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano nei
confronti dei soggetti residenti in Stati con i quali
sono in vigore convenzioni per evitare la doppia
imposizione sul reddito che consentano
all'amministrazione finanziaria di acquisire le
informazioni necessarie per accertare la sussistenza dei
requisiti, sempreche' tali soggetti non risiedano negli
Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati
con il decreto del Ministro delle finanze emanato ai
sensi del comma 7-bis dell'art. 76 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai
fini della sussistenza del requisito della residenza si
applicano le norme previste nelle singole convenzioni.
4. Nel caso di organismi di investimento collettivo
di diritto italiano le cui quote o azioni siano
sottoscritte esclusivamente da soggetti non residenti di
cui al primo periodo del comma 3, gli organismi
medesimi sono esenti dall'imposta sostitutiva sul risultato
della gestione di cui all'art. 9 della legge 23 marzo
1983, n. 77. Qualora venga richiesta dal soggetto non
residente l'emissione di certificati al portatore
rappresentativi delle quote sottoscritte o comunque in
tutti i casi in cui risulti che la proprieta' delle quote
sia stata a qualsiasi titolo trasferita a un soggetto
diverso da quelli di cui al primo periodo del precedente
comma 3, sull'intero provento afferente le quote, dal
momento della sottoscrizione al momento del riscatto,
si applica la disciplina prevista per gli organismi di
investimento in valori mobiliari, di diritto estero
situati negli Stati membri dell'Unione europea,
conformi alle direttive comunitarie, le cui quote o
azioni siano collocate nel territorio dello Stato, di cui
all'art. 10-ter della citata legge n. 77 del 1983, come
modificato dall'art. 8, comma 5. La ritenuta e'
applicata dalla banca depositaria dell'organismo di
investimento. La banca depositaria e' tenuta a
comunicare all'amministrazione finanziaria, con
riferimento ai proventi distribuiti e alle somme erogate
a fronte di riscatti nel periodo d'imposta precedente, i
dati identificativi dei soggetti beneficiari delle somme
comunque erogate dall'organismo di investimento.
5. Con decreto dell'amministrazione finanziaria sono
stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni del
presente articolo.".
- Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo n. 461
del 1997, come modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
"Art. 10. (Obblighi a carico di intermediari ed altri
soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente
rilevanti). - 1. Sempreche' non sia esercitata la facolta'
di opzione di cui agli articoli 6 e 7, i notai nonche' gli
intermediari professionali, anche se diversi da quelli
indicati nei predetti articoli 6 e 7, e le societa' ed
enti emittenti, che comunque intervengano, anche in
qualita' di controparti, nelle cessioni e nelle altre
operazioni che possono generare redditi di cui alle
lettere da c) a cquinquies) del comma 1 dell'art. 81, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, come modificato dall'art. 3, comma 1,
rilasciano alle parti la relativa certificazione.
Gli stessi soggetti comunicano all'amministrazione
finanziaria i dati relativi alle singole operazioni
effettuate nell'anno precedente; nei confronti delle
societa' emittenti la disposizione si applica anche in
caso di annotazione del trasferimento delle azioni o
delle quote sociali. Le disposizioni del presente comma
non si applicano alle cessioni ed altre operazioni che
generino plusvalenze od altri proventi non imponibili
nei confronti dei soggetti non residenti. Le violazioni
degli obblighi previsti dal presente comma, per effetto
delle quali risulti impedita l'identificazione dei
soggetti cui le operazioni si riferiscono, sono punite con
la sanzione amministrativa da lire un milione a lire
dieci milioni.
2. I soggetti di cui al comma 1, comunicano, altresi', i
redditi di capitale non imponibili o imponibili in misura
ridotta, imputabili a soggetti non residenti.
3. Con il decreto di approvazione dei modelli di cui
all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, sono stabilite le modalita' per
l'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 2.
4. Gli obblighi di rilevazione previsti
dall'art. l del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
1990, n. 227, non si applicano per i trasferimenti
da e verso l'estero relativi ad operazioni effettuate
nell'ambito dei contratti e dei rapporti di cui agli
articoli 6 e 7 del presente decreto, relativamente ai
quali il contribuente abbia esercitato le opzioni previste
negli articoli stessi.".
- Il testo del comma 2 dell'art. 9 della legge 23 marzo
1983, n. 77 (Istituzione e disciplina dei fondi comuni
d'investimento mobiliare), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 85 del 28 marzo 1983, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"2. Sul risultato della gestione del fondo maturato in
ciascun anno la societa' di gestione preleva un ammontare
pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di
imposta sostitutiva. Il risultato della gestione si
determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del
fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva
accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi
eventualmente distribuiti nell'anno e diminuito delle
sottoscrizioni effettuate nell'anno, il valore del
patrimonio netto del fondo all'inizio dell'anno e i
proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di
investimento collettivo del risparmio soggetti ad
imposta sostitutiva, nonche' i proventi esenti e quelli
soggetti a ritenuta a titolo d'imposta. Il valore del
patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di
ciascun anno e' desunto dai prospetti di cui alla
lettera d) del comma 1 dell'art. 5 relativi alla fine
dell'anno. Nel caso di fondi comuni avviati o cessati in
corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno
si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo
ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si
assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo.
La societa' di gestione versa l'imposta sostitutiva al
concessionario della riscossione ovvero alla sezione di
tesoreria provinciale dello Stato, entro il 28 febbraio di
ogni anno.".
- Il testo del comma 2 dell'art. 11 della legge 14
agosto 1993, n. 344 (Istituzione e disciplina dei
fondi comuni di investimento mobiliare chiusi),
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 205 del 1 settembre 1993, come modificato
dal presente decreto, e' il seguente:
"2. Sul risultato della gestione del fondo maturato in
ciascun anno la societa' di gestione preleva un ammontare
pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di
imposta sostitutiva. Il risultato della gestione si
determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del
fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva
accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi
eventualmente distribuiti nell'anno, il valore del
patrimonio netto del fondo all'inizio dell'anno e i
proventi di partecipazione ad organismi di investimento
collettivo del risparmio soggetti ad imposta
sostitutiva, nonche' i proventi esenti e quelli soggetti a
ritenuta a titolo d'imposta. Il valore del patrimonio netto
del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno e'
desunto dai prospetti di cui alla lettera c) del comma 1
dell'art. 5 relativi alla fine dell'anno. Nel caso di
fondi comuni avviati o cessati in corso d'anno, in luogo
del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il
patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del
patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio
alla data di cessazione del fondo. La societa' di
gestione versa l'imposta sostitutiva al concessionario
della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria
provinciale dello Stato, entro il 28 febbraio di ogni
anno.".
- Il testo del comma 2, dell'art. 11-bis del
decretolegge 30 settembre 1983, n. 512 (Disposizioni
relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi e
altri proventi di capitale), convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, come
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"2. Sulla parte del risultato della gestione del fondo
maturato in ciascun anno proporzionalmente corrispondente
alle quote collocate nello Stato, il soggetto incaricato
del collocamento e' tenuto a versare un ammontare pari al
12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di
imposta sostitutiva. Il risultato della gestione si
determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del
fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta
sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei
proventi eventualmente distribuiti nell'anno e diminuito
delle sottoscrizioni effettuate nell'anno, il valore del
patrimonio netto del fondo all'inizio dell'anno e i
proventi di partecipazione ad organismi di investimento
collettivo del risparmio soggetti ad imposta
sostitutiva, nonche' i proventi esenti e quelli soggetti
a ritenuta a titolo d'imposta. Nel caso di fondi comuni
avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del
patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio
alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio
alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di
cessazione del fondo.
L'imposta sostitutiva e' versata dal soggetto
incaricato del collocamento nel territorio dello Stato
al concessionario della riscossione ovvero alla sezione
di tesoreria provinciale dello Stato, competente in ragione
del domicilio fiscale della societa' entro il 28 febbraio
dell'anno successivo.".
- Il testo del comma 9 dell'art. 27-ter del decreto del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, come
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"9. Con uno o piu' decreti del Ministro delle
finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,
possono essere previste modalita' semplificate per
l'attribuzione ai soggetti non residenti del credito
d'imposta sui dividendi, nei casi in cui detta
attribuzione sia prevista dalla convenzione contro
le doppie imposizioni stipulata fra l'Italia e il
Paese di residenza del beneficiario e per
l'acquisizione della documentazione di cui ai commi 4 e
6 nei casi in cui le azioni siano depositate presso
organismi esteri di investimento collettivo aderenti al
sistema Monte Titoli. Con gli stessi decreti possono
essere approvati modelli uniformi per l'acquisizione
dell'attestazione di cui al comma 4, lettera b), e
puo' essere previsto che la medesima attestazione
produca effetti anche ai fini dell'applicazione delle
disposizioni contenute negli articoli 6 e 7 del decreto
legislativo 1 aprile 1996, n. 239, purche' da essa
risulti la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 6
dello stesso decreto.".