Art. 8.
             Coordinamento con le disposizioni contenute
            nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

  1.  Al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a)  nell'articolo  6,  comma  9,  primo  periodo,  le  parole: ",
competente  in  ragione  del loro domicilio fiscale," sono soppresse;
nel  medesimo  articolo, comma 10, l'ultimo periodo e' sostituito dal
seguente:  "Con  il  decreto  di  approvazione  dei  modelli  di  cui
all'articolo  8  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre  1973, n. 600, sono stabilite le modalita' di effettuazione
di tale comunicazione.";
    b) all'articolo 7:
      1)  nel  comma  11,  primo periodo, le parole: ", competente in
ragione del domicilio fiscale del soggetto gestore," sono soppresse;
      2)  nel  comma  12, primo periodo, le parole: ", allegandovi la
copia  delle  distinte  di  versamento dell'imposta sostitutiva" sono
soppresse;
      3) il comma 17 e' sostituito dal seguente:
  "17.  Con il decreto di approvazione dei modelli cui all'articolo 8
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e' approvato il modello di dichiarazione di cui al comma 12.";
    c) all'articolo 9, recante disposizioni per il rimborso d'imposta
per i sottoscrittori di quote di organismi di investimento collettivo
del risparmio italiano:
      1)  nel comma 4, quarto periodo, le parole ", entro il 31 marzo
di  ogni anno" sono soppresse; nel medesimo comma l'ultimo periodo e'
soppresso;
      2) il comma 5, e' sostituito dal seguente:
  "5.  Con decreto dell'Amministrazione finanziaria sono stabilite le
modalita' di attuazione delle disposizioni del presente articolo.";
    d) all'articolo 10:
      1)  nel  comma  1,  secondo  periodo, le parole: ", entro il 30
aprile di ciascun anno," sono soppresse;
      2) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
  "2.  I  soggetti di cui al comma 1, comunicano, altresi', i redditi
di capitale non imponibili o imponibili in misura ridotta, imputabili
a soggetti non residenti.
  3. Con il decreto di approvazione dei modelli di cui all'articolo 8
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600,  sono stabilite le modalita' per l'adempimento degli obblighi di
cui ai commi 1 e 2.".
  2.  Le parole: ", competente in ragione del domicilio fiscale della
societa'" sono soppresse nelle seguenti disposizioni:
    a) nell'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, della legge 23 marzo
1983, n. 77, concernente la disciplina tributaria dei fondi comuni di
investimento  mobiliare  aperti di diritto nazionale, come sostituito
dall'articolo  8,  comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461;
    b)  nell'articolo  11,  comma  2,  ultimo periodo, della legge 14
agosto  1993,  n. 344, concernente la disciplina tributaria dei fondi
comuni    di   investimento   mobiliare   chiusi,   come   sostituito
dall'articolo 8, comma 3, del predetto decreto n. 461 del 1997;
    c)   nell'articolo   11-bis,   comma   2,   ultimo  periodo,  del
decreto-legge   30   settembre   1983,   n.   512,   convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge 25 novembre 1983, n. 564, concernente la
disciplina   tributaria  dei  fondi  comuni  esteri  di  investimento
mobiliare,  come  sostituito  dall'articolo  8, comma 4, del predetto
decreto n. 461 del 1997.
  3.  Nell'articolo 27-ter, comma 9, secondo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente le
azioni  in deposito accentrato presso la Montetitoli S.p.a., inserito
dall'articolo  12, comma 5, del decreto legislativo 27 novembre 1997,
n.  461,  le  parole:  ",  anche  attraverso  l'utilizzo  di supporti
informatici" sono soppresse.
 
           Note all'art. 8:
            -  Il  testo dell'art. 6  del decreto  legislativo n. 461
          del 1997, come  modificato  dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
            "Art.    6  (Opzione    per l'applicazione   dell'imposta
          sostitutiva   su ciascuna  plusvalenza    o  altro  reddito
          diverso realizzato). - 1  . Il contribuente ha  facolta' di
          optare  per    l'applicazione dell'imposta sostitutiva   di
          cui   all'art.   5   su     ciascuna   delle    plusvalenze
          realizzate ai sensi delle lettere cbis) e cter) del comma 1
          dell'art.    81 del testo  unico delle imposte sui redditi,
          approvato con decreto del  Presidente  della Repubblica  22
          dicembre   1986, n.   917,   come modificato  dall'art.  3,
          comma  1,   con esclusione di quelle relative a depositi in
          valuta, a condizione  che i titoli, quote    o  certificati
          siano  in    custodia o in  amministrazione presso banche e
          societa' di intermediazione mobiliare   e altri    soggetti
          individuati    in appositi decreti del Ministro del tesoro,
          del  bilancio  e  della  programmazione  economica,      di
          concerto   con   il   Ministro   delle   finanze.   Per  le
          plusvalenze realizzate   mediante cessione a  termine    di
          valute  estere  ai sensi  della predetta lettera cter)  del
          comma 1 dell'art.  81 del testo unico n.    917  del  1986,
          nonche'  per i  differenziali positivi e gli altri proventi
          realizzati mediante i rapporti di cui alla lettera cquater)
          del citato   comma 1 dell'art.  81  o  i    rapporti  e  le
          cessioni di cui alla  lettera cquinquies dello stesso comma
          1,   l'opzione   puo'   essere      esercitata   sempreche'
          intervengano nei   predetti rapporti   o  cessioni,    come
          intermediari    professionali  o    come   controparti,   i
          soggetti indicati nel  precedente  periodo    del  presente
          comma,  con  cui  siano  intrattenuti rapporti di custodia,
          amministrazione, deposito.
            2.  L'opzione di  cui al   comma 1   e' esercitata    con
          comunicazione   sottoscritta       contestualmente       al
          conferimento     dell'incarico      e  dell'apertura    del
          deposito   o conto  corrente o,  per i  rapporti in essere,
          anteriormente  all'inizio  del   periodo   d'imposta;   per
          i  rapporti  di    cui  alla lettera cquater)   del comma 1
          dell'art.  81 del testo  unico delle  imposte sui  redditi,
          approvato  con decreto  del Presidente   della   Repubblica
          22    dicembre   1986,   n.   917, e   per  i rapporti e le
          cessioni  di  cui  alla  lettera   cquinquies) del medesimo
          comma  1  dell'art.  81,  del  testo unico   n.   917   del
          1986,    come modificato  dall'art. 3,  comma 1,  l'opzione
          puo'  essere esercitata anche  all'atto della   conclusione
          del  primo    contratto  nel   periodo d'imposta   da   cui
          l'intervento  dell'intermediario  trae  origine.  L'opzione
          ha  effetto per  tutto il periodo  d'imposta e  puo' essere
          revocata entro la scadenza  di  ciascun  anno  solare,  con
          effetto  per  il periodo d'imposta   successivo. Con  uno o
          piu' decreti  del Ministro delle finanze,    da  pubblicare
          nella  Gazzetta    Ufficiale  entro  novanta  giorni  dalla
          pubblicazione del   presente decreto, sono    stabilite  le
          modalita'  per  l'esercizio e la revoca dell'opzione di cui
          al presente articolo.
            3. I soggetti di cui al    comma  1  applicano  l'imposta
          sostitutiva  di cui   all'art. 5  su  ciascuna plusvalenza,
          differenziale  positivo      o   provento   percepito   dal
          contribuente.      Qualora   tali  soggetti  non  siano  in
          possesso  dei   dati   e  delle   informazioni   necessarie
          per  l'applicazione   dell'imposta  sostitutiva di  cui  al
          comma 1   sulle  plusvalenze  e  gli    altri  redditi  ivi
          indicati,        devono    richiederle   al   contribuente,
          anteriormente all'effettuazione    delle  operazioni;    il
          contribuente    comunica      al    soggetto     incaricato
          dell'applicazione dell'imposta i   dati e  le  informazioni
          richieste,  consegnando,  anche in    copia,  la   relativa
          documentazione,    o,  in    mancanza,   una  dichiarazione
          sostitutiva     in   cui   attesti  i    predetti  dati  ed
          informazioni. I  soggetti di cui   al comma 1    sospendono
          l'esecuzione  delle  operazioni  a    cui  sono  tenuti  in
          relazione al  rapporto, fino a che    non    ottengono    i
          dati    e   le   informazioni   necessarie all'applicazione
          dell'imposta.  Nel  caso  di  inesatta  comunicazione,   il
          recupero dell'imposta sostitutiva non applicata o applicata
          in  misura inferiore e' effettuato esclusivamente  a carico
          del contribuente con applicazione delle sanzioni di cui  al
          terzo periodo del comma 11.
            4.    Per    l'applicazione  dell'imposta  su    ciascuna
          plusvalenza, differenziale      positivo    o      provento
          realizzato,     escluse   quelle realizzate   mediante   la
          cessione  a termine  di  valute  estere,  i soggetti di cui
          al comma 1,   nel caso  di  pluralita'  di  titoli,  quote,
          certificati   o     rapporti  appartenenti     a  categorie
          omogenee, assumono come costo   o valore di    acquisto  il
          costo  o  valore    medio  ponderato  relativo  a  ciascuna
          categoria  dei  predetti  titoli,  quote,   certificati   o
          rapporti.
            5.  Qualora    siano realizzate minusvalenze, perdite   o
          differenziali negativi i  soggetti  di  cui  al    comma  1
          computano in deduzione, fino a loro concorrenza,  l'importo
          delle    predette  minusvalenze,    perdite o differenziali
          negativi dalle   plusvalenze,  differenziali    positivi  o
          proventi   realizzati   nelle  successive operazioni  poste
          in  essere nell'ambito del  medesimo rapporto, nello stesso
          periodo  d'imposta e nei successivi ma non oltre il quarto.
          Qualora sia revocata l'opzione o sia chiuso  il rapporto di
          custodia, amministrazione    o  deposito  le  minusvalenze,
          perdite  o differenziali negativi possono essere portati in
          deduzione, non    oltre  il    quarto  periodo    d'imposta
          successivo    a quello   del realizzo,  dalle  plusvalenze,
          proventi e  differenziali positivi  realizzati  nell'ambito
          di altro  rapporto di cui al comma 1, intestato agli stessi
          soggetti   intestatari   del   rapporto   o   deposito   di
          provenienza,  ovvero  portate  in  deduzione ai  sensi  del
          comma  4 dell'art. 82 del testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del    Presidente  della
          Repubblica 22   dicembre 1986,   n.  917,  come  modificato
          dall'art.  4,  comma  1.    I  soggetti di cui   al comma 1
          rilasciano  al   contribuente    apposita    certificazione
          dalla    quale  risultino    i   dati   e   le informazioni
          necessarie  a  consentire  la deduzione   delle    predette
          minusvalenze,  perdite  o  differenziali negativi.
            6.    Agli effetti  del  presente articolo  si  considera
          cessione   a titolo oneroso anche  il    trasferimento  dei
          titoli,  quote,  certificati o rapporti di cui al comma 1 a
          rapporti  di  custodia  o  amminsitrazione  di    cui    al
          medesimo   comma,   intestati   a  soggetti  diversi  dagli
          intestatari del  rapporto di provenienza,   nonche'  ad  un
          rapporto  di gestione di  cui all'articolo 7,  salvo che il
          trasferimento    non  sia  avvenuto   per   successione   o
          donazione.    In tal caso la plusvalenza, il provento,   la
          minusvalenza    o   perdita    realizzate   mediante     il
          trasferimento sono  determinate con riferimento al  valore,
          calcolato  secondo  i    criteri  previsti  dal    comma  5
          dell'art. 7, alla   data del trasferimento,  dei    titoli,
          quote, certificati o  rapporti trasferiti ed i soggetti  di
          cui al comma 1, tenuti  al versamento dell'imposta, possono
          sospendere    l'esecuzione delle   operazioni   fino  a che
          non  ottengano  dal     contribuente   provvista   per   il
          versamento  dell'impsota  dovuta. Nelle ipotesi   di cui al
          presente comma i  soggetti di cui al comma    1  rilasciano
          al    contribuente    apposita certificazione   dalla quale
          risulti  il valore   dei titoli,   quote,  certificati    o
          rapporti trasferiti.
            7.  Nel caso  di preleivo dei titoli, quote,  certificati
          o rapporti di cui al  comma 1 o di   loro  trasferimento  a
          rapporti    di custodia o amministrazione,  intestati  agli
          stessi  soggetti  intestatari  dei rapporti di provenienza,
          e comunque  di revoca dell'opzione di cui al comma 2,   per
          il  calcolo    della plusvalenza, reddito,   minusvalenza o
          perdita, ai fini dell'applicazoine dell'imposta sostitutiva
          di cui al precedente articolo, si assume il costo o  valore
          determinati  ai  sensi  dei commi   3 e 4  e si  applica il
          comma    12,  sulla  base     di  apposita   certificazione
          rilasciata dai soggetti di cui al comma 1.
            8.  L'opzione    non  puo'    essere  esercitata    e, se
          esercitata, perde effetto,   qualora  le   percentuali   di
          diritti    di    voto  o    di partecipazione rappresentate
          dalle partecipazioni, titoli   o  diritti  complessivamente
          posseduti   dal    contribuente,  anche    nell'ambito  dei
          rapporti di  cui al comma  1 o all'art.  7, siano superiori
          a quelle indicate nella  lettera c) del comma  1  dell'art.
          81  del    testo unico delle imposte sui redditi, approvato
          con decreto del Presidente della Repubblica  22    dicembre
          1986,    n. 917,   come modificato  dall'art. 3, comma   1.
          Se   il   superamento  delle   percentuali  e'     avvenuto
          successivamente    all'esercizio   dell'opzione,   per   la
          determinazione dei redditi  da  assoggettare    ad  imposta
          sostitutiva  ai sensi  del comma 1 dell'art.  5 si  applica
          il  comma 7.  Il   contribuente comunica   ai  soggetti  di
          cui  al    comma 1 il  superamento delle  percentuali entro
          quindici  giorni dalla  data in  cui sia  avvenuto o,    se
          precedente,  all'atto  della prima  cessione, ogniqualvolta
          tali soggetti,  sulla base dei  dati e delle   informazioni
          in    loro  possesso, non   siano in grado di verificare il
          superamento.
            Nel   caso  di   indebito  esercizio    dell'opzione    o
          di      omessa  comunicazione  si     applica  la  sanzione
          amministrativa dal 2 al  5 per cento   del  valore    delle
          partecipazioni,    titoli  o    diritti posseduti alla data
          della violazione.
            9. I    soggetti  di  cui  al    comma  1  provvedono  al
          versamento   diretto   dell'imposta         dovuta      dal
          contribuente  al   concessionario  della riscossione ovvero
          alla  sezione    di  tesoreria  provinciale,     entro   il
          quindicesimo  giorno  del secondo mese  successivo a quello
          in  cui e' stata    applicata,  trattenendone     l'importo
          su    ciascun      reddito  realizzato    o     ricevendone
          provvista     dal   contribuente.     Per    le  operazioni
          effettuate  con l'intervento di intermediari autorizzati ad
          operare nei mercati regolamentati italiani, l'operazione si
          considera effettuata, ai fini del  versamento,    entro  il
          termine  previsto per le relative liquidazioni.  I soggetti
          di cui  al    comma  1    rilasciano  al  contribuente  una
          attestazione  del  versamento  entro  il  mese successivo a
          quello in cui questo e' stato effettuato.
            10. I   soggetti  di    cui  al    comma  1    comunicano
          all'amministrazione   finanziaria     entro  il     termine
          stabilito  per la   presentazione della  dichiarazione  dei
          sostituti  d'imposta    dal  quarto comma   dell'art. 9 del
          decreto  del Presidente   della Repubblica    29  settembre
          1973,  n.  600, l'ammontare complessivo delle plusvalenze e
          degli  altri  proventi  e     quello     delle      imposte
          sostitutive   applicate  nell'anno  solare precedente.  Con
          il   decreto   di approvazione   dei   modelli    di    cui
          all'art. 8 del  decreto del Presidente della  Repubblica 29
          settembre  1973,  n.   600, sono stabilite  le modalita' di
          effettuazione  di tale comunicazione.
            11. Per  l'accertamento e  la riscossione    dell'imposta
          sostitutiva  non   dichiarata o  non versata  dai  soggetti
          di  cui al  comma 1  si applicano le disposizioni  previste
          in  materia  di  imposte sui redditi.  La  maggiore imposta
          accertata    e'  riscossa    mediante iscrizione   in ruoli
          suppletivi  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,    n.  602.  Si applica la
          sanzione amministrativa da una  a   due  volte  l'ammontare
          dell'imposta       non     dichiarata;     se   l'ammontare
          dell'imposta  non   dichiarata   e'  superiore a  cinquanta
          milioni  di lire  si  applica  la sanzione   amministrativa
          da  due    a  quattro volte. Per l'omesso  od insufficiente
          versamento   dell'imposta   si   applica   la      sanzione
          amministrativa del 50  per cento dell'imposta non versata.
            12.  Ai fini dell'applicazione della  disposizione di cui
          al comma 9 dell'art. 82 del testo unico delle  imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del    Presidente  della
          Repubblica  22    dicembre  1986,     n.  917,   introdotto
          dall'art.   4,   comma   1,  sulle  plusvalenze,  proventi,
          minusvalenze   e perdite   derivanti   da titoli,    quote,
          certificati    o  rapporti  per i quali e' stata esercitata
          l'opzione di cui al comma  1,  si  assume  come    data  di
          acquisto  la  data media   ponderata di acquisto relativa a
          ciascuna categoria dei predetti titoli, quote,  certificati
          o rapporti.".
            -  Il  testo dell'art. 7  del decreto  legislativo n. 461
          del 1997, come  modificato  dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
            "Art.  7  (Imposta  sostitutiva    sul risultato maturato
          delle gestioni individuali di portafoglio). - 1. I soggetti
          che hanno conferito a un soggetto abilitato ai   sensi  del
          decreto  legislativo  23 luglio 1996, n. 415, l'incarico di
          gestire  masse patrimoniali costituite da somme di   denaro
          o  beni   non  relativi  all'impresa, possono  optare,  con
          riferimento ai redditi di capitale e  diversi di  cui  agli
          articoli 41 e 81, comma 1, lettere da  cbis) a cquinquies),
          del testo unico delle imposte  sui  redditi, approvato  con
          decreto   del Presidente  della Repubblica   22    dicembre
          1986,   n.   917,     come    modificati,  rispettivamente,
          dagli    articoli 1,   comma   3,   e   3, comma   1,   del
          presente decreto,  che concorrono  alla determinazione  del
          risultato della  gestione  ai  sensi  del    comma  4,  per
          l'applicazione  dell'imposta sostitutiva di cui al presente
          articolo.
            2.  Il contribuente   puo'   optare   per  l'applicazione
          dell'imposta   sostitutiva       mediante     comunicazione
          sottoscritta   rilasciata    al soggetto  gestore  all'atto
          della  stipula  del  contratto  e, nel caso dei rapporti in
          essere, anteriormente all'inizio del    periodo  d'imposta.
          L'opzione  ha  effetto  per  il    periodo d'imposta e puo'
          essere revocata solo entro  la scadenza di    ciascun  anno
          solare,  con effetto  per il periodo d'imposta  successivo.
          Con  uno o  piu' decreti  del Ministro delle finanze,    da
          pubblicare  nella Gazzetta   Ufficiale entro novanta giorni
          dalla  data  di   pubblicazione   del   presente   decreto,
          sono  stabilite le   modalita' per l'esercizio  e la revoca
          dell'opzione di cui al presente articolo.
            3.    Qualora sia  stata esercitata  l'opzione di  cui al
          comma 2   i redditi   che   concorrono   a    formare    il
          risultato   della  gestione, determinati secondo  i criteri
          stabiliti  dagli articoli 42 e  82 del testo   unico  delle
          imposte   sui    redditi,  approvato    con  decreto    del
          Presidente  della  Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
          non    sono  soggetti  alle  imposte  sui  redditi, nonche'
          all'imposta sostitutiva di cui al  comma 2 all'art. 5.  Sui
          redditi di capitale  derivanti dalle attivita'  finanziarie
          comprese nella massa patrimoniale  affidata in gestione non
          si applicano:
            a)  l'imposta  sostitutiva di cui  all'art. 2 del decreto
          legislativo 1 aprile 1996, n. 239;
            b) la  ritenuta prevista dal comma   2 dell'art.  26  del
          decreto del Presidente  della Repubblica  del 29  settembre
          1973,    n.  600,    sugli  interessi ed altri proventi dei
          conti correnti bancari, a condizione  che    la    giacenza
          media    annua   non   sia   superiore   al 5   per   cento
          dell'attivo medio gestito; qualora   la  banca  depositaria
          sia  soggetto diverso  dal  gestore  quest'ultimo   attesta
          la  sussistenza  delle condizioni ivi indicate per  ciascun
          mandante;
            c)  le  ritenute del 12,50  per cento previste  dai commi
          3  e 3-bis dell'art. 26 del predetto  decreto  n.  600  del
          1973;
            d)  le  ritenute   previste dai commi l e 4  dell'art. 27
          del medesimo decreto, con  esclusione delle  ritenute sugli
          utili   derivanti dalle  partecipazioni      in    societa'
          estere  non   negoziate  in   mercati regolamentati;
            e)  la  ritenuta  prevista  dal  comma 1 dell'art. 10-ter
          della legge 23 marzo 1983, n. 77, come modificato dall'art.
          8, comma 5.
            4.  Il risultato  maturato della  gestione e'    soggetto
          ad    imposta  sostitutiva delle   imposte sui redditi  con
          l'aliquota  del    12,50  per  cento.  Il  risultato  della
          gestione  si determina sottraendo dal valore del patrimonio
          gestito al termine   di ciascun  anno  solare,    al  lordo
          dell'imposta    sostitutiva,   aumentato   dei prelievi   e
          diminuito  di conferimenti effettuati  nell'anno, i redditi
          maturati  nel periodo e soggetti a    ritenuta,  i  redditi
          che  concorrono  a  formare    il reddito complessivo   del
          contribuente,   i   redditi   esenti   o    comunque    non
          soggetti  ad    imposta maturati   nel periodo,  i proventi
          derivanti  da  quote    di  organismi    di    investimento
          collettivo  mobiliare   soggetti all'imposta sostitutiva di
          cui al successivo  art.  8,  nonche'  da  fondi  comuni  di
          investimento immobiliare di cui alla legge 25 gennaio 1994,
          n.  86,    ed  il valore   del patrimonio stesso all'inizio
          dell'anno. Il risultato   e' computato   al    netto  degli
          oneri  e delle  commissioni relative al patrimonio gestito.
            5.  La  valutazione  del patrimonio gestito all'inizio ed
          alla fine di  ciascun  periodo    d'imposta  e'  effettuata
          secondo   i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla
          Commissione nazionale per  le  societa'  e  la  borsa    in
          attuazione    del decreto legislativo   23 luglio  1996, n.
          415. Tuttavia nel caso dei titoli,  quote,  partecipazioni,
          certificati  o    rapporti  non    negoziati  in    mercati
          regolamentati,  il cui  valore complessivo medio  annuo sia
          superiore al   10 per   cento  dell'attivo  medio  gestito,
          essi sono  valutati secondo  il loro  valore normale, ferma
          restando  la    facolta'  del    contribuente di   revocare
          l'opzione  limitatamente  ai  predetti     titoli,   quote,
          partecipazioni,  certificati o rapporti a partire dall'anno
          solare in cui sia superata la predetta  percentuale.    Con
          uno  o  piu' decreti  del  Ministro delle  finanze, sentita
          la    Commissione nazionale   per le societa'  e la  borsa,
          sono stabilite le modalita' e i criteri di  attuazione  del
          presente comma.
            6. Nel  caso di contratti di  gestione avviati o conclusi
          in  corso  d'anno,  in    luogo del   patrimonio all'inizio
          dell'anno si  assume il patrimonio alla  data di    stipula
          del  contratto   ovvero in  luogo del patrimonio al termine
          dell'anno  si  assume  il  patrimonio  alla  chiusura   del
          contratto.
            7.  Il  conferimento  di  titoli,    quote, certificati o
          rapporti in una gestione per la quale sia stata  esercitata
          l'opzione di cui al comma 2    si  considera    cessione  a
          titolo    oneroso  ed    il  soggetto    gestore applica le
          disposizioni dei commi 5,  6, 9 e 12 dell'art. 6.  Tuttavia
          nel  caso  di    conferimento di strumenti finanziari   che
          formavano gia' oggetto di un contratto di gestione  per  il
          quale era stata esercitata l'opzione di cui  al comma 2, si
          assume  quale   valore di conferimento il  valore assegnato
          ai medesimi  ai fini  della determinazione  del  patrimonio
          alla  conclusione del precedente contratto di gestione; nel
          caso di  conferimento di strumenti  finanziari per i  quali
          sia  stata  esercitata   l'opzione di   cui all'art.  6, si
          assume quale  costo il valore, determinato    agli  effetti
          dell'applicazione del comma  7 del citato articolo.
            8.  Nel    caso di   prelievo di titoli,   quote, valute,
          certificati e rapporti  o di  loro trasferimento  ad  altro
          deposito   o    rapporto  di  custodia,  amministrazione  o
          gestione di cui   all'art. 6 ed al  comma  1  del  presente
          articolo, salvo che  il trasferimento non  sia avvenuto per
          successione   o   per   donazione,  e  comunque  di  revoca
          dell'opzione di cui al precedente comma 2,  ai  fini  della
          determinazione  del risultato della gestione nel periodo in
          cui   gli stessi sono stati  eseguiti,  e'  considerato  il
          valore  dei  medesimi   il giorno del prelievo, adottando i
          criteri di valutazione previsti al comma 5.
            9.  Nelle ipotesi  di cui   al comma   8, ai    fini  del
          calcolo  della  plusvalenza,    reddito,  minusvalenza    o
          perdita  relativi ai  titoli, quote, certificati,  valute e
          rapporti  prelevati o trasferiti   o con  riferimento    ai
          quali    sia   stata revocata   l'opzione,   si assume   il
          valore   dei titoli,    quote,    certificati,  valute    e
          rapporti  che    ha concorso a   determinare il   risultato
          della gestione   assoggettato ad imposta   ai  sensi    del
          medesimo    comma.  In   tali ipotesi   il soggetto gestore
          rilascia al   mandante    apposita    certificazione  dalla
          quale  risulti  il  valore  dei titoli, quote, certificati,
          valute e rapporti.
            10.  Se in  un anno   il risultato   della gestione    e'
          negativo,    il corrispondente   importo e'   computato  in
          diminuzione del   risultato della   gestione dei    periodi
          d'imposta successivi  ma  non oltre  il quarto per l'intero
          importo che trova capienza in essi.
            11.    L'imposta sostitutiva   di   cui   al comma  4  e'
          prelevata   dal  soggetto  gestore    ed  e'    versata  al
          concessionario    della  riscossione ovvero alla sezione di
          tesoreria  provinciale dello Stato entro il 28 febbraio  di
          ciascun  anno,  ovvero entro   il   secondo   mese   solare
          successivo a quello in cui e'  stato revocato il mandato di
          gestione.    Il soggetto gestore  puo' effettuare, anche in
          deroga  al  regolamento  di  gestione,  i   disinvestimenti
          necessari  al  versamento  dell'imposta,  salvo    che   il
          contribuente    non   fornisca   direttamente   le    somme
          corrispondenti   entro   il  quindicesimo  giorno del  mese
          nel  quale l'imposta stessa   e' versata;    nelle  ipotesi
          previste    al comma  8 il soggetto gestore puo' sospendere
          l'esecuzione delle prestazioni fino a   che    non  ottenga
          dal     contribuente     provvista  per    il    versamento
          dell'imposta dovuta.
            12.    Contestualmente     alla     presentazione   della
          dichiarazione    dei  redditi  propri  il  soggetto gestore
          presenta la dichiarazione relativa alle  imposte  prelevate
          sul   complesso      delle   gestioni.   Le   modalita'  di
          effettuazione dei   versamenti e la  presentazione    della
          dichiarazione   prevista   nel   presente   comma      sono
          disciplinate dalle disposizioni del decreto del  Presidente
          della  Repubblica  29 settembre 1973,  n. 600 e del decreto
          del Presidente  della Repubblica   29 settembre   1973,  n.
          602.
            13. Nel  caso in  cui alla conclusione  del contratto  il
          risultato  della gestione sia negativo, il soggetto gestore
          rilascia al mandante apposita  certificazione  dalla  quale
          risulti  l'importo  computabile in diminuzione ai sensi del
          comma 4  dell'art. 82, del testo unico delle imposte    sui
          redditi,  approvato   con   decreto   del Presidente  della
          Repubblica 22  dicembre 1986,   n. 917,    come  sostituito
          dall'art.  4, comma 1, lettera b), o, nel caso di esistenza
          od  apertura  di   depositi   o   rapporti   di   custodia,
          amministrazione  o gestione di cui all'art. 6 e al comma 1,
          intestati  al    contribuente  e per i quali sia esercitata
          l'opzione di  cui alle   medesime disposizioni, ai    sensi
          del    comma  5  dell'art.  6  o  del comma 10 del presente
          articolo. Ai fini del computo del periodo  temporale  entro
          cui  il risultato negativo e' computabile in diminuzione si
          tiene  conto  di    ciascun  periodo  d'imposta  in  cui il
          risultato negativo e' maturato.
            14.  L'opzione    non  puo'  essere    esercitata  e,  se
          esercitata,  perde effetto,   qualora  le   percentuali  di
          diritti  di    voto  o    di  partecipazione  rappresentate
          dalle  partecipazioni,  titoli   o diritti complessivamente
          posseduti  dal    contribuente,  anche    nell'ambito   dei
          rapporti di  cui al comma  1 o all'art.  6, siano superiori
          a  quelle indicate nella  lettera c) del comma  1 dell'art.
          81 del  testo unico delle imposte  sui  redditi,  approvato
          con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986,  n. 917,   come sostituita   dall'art.  3,  comma  1,
          lettera  a).  Se    il  superamento  delle  percentuali  e'
          avvenuto successivamente all'esercizio dell'opzione, per la
          determinazione dei redditi  da  assoggettare    ad  imposta
          sostitutiva  ai sensi  del comma 1 dell'art.  5 si  applica
          il  comma 9.  Il   contribuente comunica   ai  soggetti  di
          cui  al    comma 1 il  superamento delle  percentuali entro
          quindici  giorni dalla  data in  cui sia  avvenuto o,    se
          precedente,  all'atto  della prima  cessione, ogniqualvolta
          tali soggetti,  sulla base dei  dati e delle   informazioni
          in    loro possesso, non   siano in grado di  verificare il
          superamento.  Nel caso di  indebito esercizio  dell'opzione
          o    di omessa   comunicazione   si  applica a  carico  del
          contribuente  la sanzione  amministrativa dal  2 al  5  per
          cento  del valore  delle partecipazioni,  titoli o  diritti
          posseduti  alla data della violazione.
            15. Nel caso di revoca dell'opzione di  cui ai commi 8  e
          9, ai fini dell'applicazione  della disposizione  del comma
          9  dell'art.    82  del  testo    unico delle   imposte sui
          redditi, approvato   con decreto   del  Presidente    della
          Repubblica    22    dicembre  1986,    n. 917,   introdotto
          dall'art.   4, comma   1, la   data di    acquisizione  dei
          titoli,  quote, certificati, valute e rapporti si considera
          il  1  gennaio  dell'anno  in cui ha effetto la revoca; nel
          caso di chiusura del rapporto in corso d'anno  la  predetta
          data e' quella di chiusura del rapporto.
            16.  Per   l'accertamento e la riscossione  delle imposte
          sostitutive non  dichiarate o  non versate   dai   soggetti
          di    cui  al    comma 1   si applicano   le   disposizioni
          previste     in   materia   di   imposte    sui  redditi.La
          maggiore  imposta accertata e' riscossa mediante iscrizione
          in   ruoli   suppletivi   ai   sensi  del    decreto    del
          Presidente    della Repubblica   29   settembre   1973,  n.
          602.  Si  applica  la  sanzione amministrativa  da  una   a
          due  volte   l'ammontare   dell'imposta  non dichiarata; se
          l'ammontare dell'imposta  non  dichiarata  e'  superiore  a
          cinquanta  milioni    di  lire  si    applica  la  sanzione
          amministrativa da due  a  quattro   volte.   Per   l'omesso
          od   insufficiente   versamento dell'imposta si applica  la
          sanzione amministrativa del  50 per cento dell'imposta  non
          versata.
            17.  Con   il decreto di approvazione  dei modelli di cui
          all'art. 8 del decreto   del Presidente   della  Repubblica
          29  settembre    1973, n.   600, e' approvato il modello di
          dichiarazione di cui al comma 12.".
            - Il  testo dell'art. 9  del decreto  legislativo n.  461
          del  1997,  come  modificato  dal  presente  decreto, e' il
          seguente:
            "Art.  9  (Rimborso d'imposta  per  i  sottoscrittori  di
          quote      di  organismi  di  investimento  collettivo  del
          risparmio italiani). - 1. I soggetti   non   residenti  che
          hanno    conseguito   proventi erogati   da organismi    di
          investimento    collettivo   soggetti     alle      imposte
          sostitutive  di  cui  all'art.  8  hanno    diritto  ad  un
          pagamento da parte del Tesoro  italiano di una somma   pari
          al 15 per  cento dei proventi erogati.
            2.  Ai   fini dell'applicazione  del comma 1  e' provento
          il reddito conseguito   dal sottoscrittore   per    effetto
          della  distribuzione   di proventi da parte dell'organismo,
          nonche' la differenza tra il valore di    riscatto  e    il
          valore   medio ponderato  di  sottoscrizione o  di acquisto
          delle quote.  In ogni caso quale valore  di  sottoscrizione
          o  acquisto   si assume   il  valore della  quota  rilevato
          dai  prospetti periodici previsti  per ciascun organismo di
          investimento collettivo di cui al  citato art. 8,  relativi
          alla data  di acquisto delle quote medesime.
            3.  Le  disposizioni    dei commi 1 e 2 si  applicano nei
          confronti dei soggetti residenti   in Stati con    i  quali
          sono  in    vigore  convenzioni per   evitare   la   doppia
          imposizione      sul      reddito      che       consentano
          all'amministrazione     finanziaria    di   acquisire    le
          informazioni necessarie  per accertare  la sussistenza  dei
          requisiti,  sempreche' tali soggetti  non  risiedano  negli
          Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati
          con  il    decreto  del Ministro   delle finanze emanato ai
          sensi  del comma 7-bis dell'art. 76 del  testo unico  delle
          imposte    sui    redditi,  approvato   con   decreto   del
          Presidente  della Repubblica 22  dicembre 1986, n.  917. Ai
          fini della  sussistenza del requisito  della  residenza  si
          applicano le  norme  previste  nelle singole convenzioni.
            4.    Nel caso  di organismi  di investimento  collettivo
          di    diritto  italiano  le  cui    quote  o  azioni  siano
          sottoscritte  esclusivamente da soggetti  non residenti  di
          cui   al primo   periodo del    comma  3,    gli  organismi
          medesimi sono esenti dall'imposta sostitutiva sul risultato
          della  gestione    di cui all'art. 9   della legge 23 marzo
          1983, n. 77.  Qualora  venga richiesta  dal soggetto    non
          residente     l'emissione  di  certificati  al    portatore
          rappresentativi delle quote   sottoscritte  o  comunque  in
          tutti  i  casi in cui risulti che la proprieta' delle quote
          sia  stata a  qualsiasi titolo  trasferita a   un  soggetto
          diverso  da quelli di  cui al primo  periodo del precedente
          comma  3, sull'intero provento  afferente le   quote,   dal
          momento    della sottoscrizione   al momento  del riscatto,
          si  applica la  disciplina  prevista per  gli organismi  di
          investimento  in   valori mobiliari,   di diritto    estero
          situati    negli   Stati   membri    dell'Unione   europea,
          conformi  alle direttive   comunitarie, le   cui quote    o
          azioni  siano collocate  nel territorio dello Stato, di cui
          all'art.  10-ter  della citata legge n.  77 del  1983, come
          modificato   dall'art.  8,    comma  5.  La    ritenuta  e'
          applicata   dalla  banca  depositaria    dell'organismo  di
          investimento. La banca     depositaria   e'     tenuta    a
          comunicare      all'amministrazione   finanziaria,      con
          riferimento  ai proventi  distribuiti e  alle somme erogate
          a fronte di riscatti nel periodo  d'imposta  precedente,  i
          dati  identificativi  dei soggetti beneficiari  delle somme
          comunque erogate dall'organismo di investimento.
            5. Con   decreto  dell'amministrazione  finanziaria  sono
          stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni del
          presente articolo.".
            -  Il  testo dell'art. 10 del  decreto legislativo n. 461
          del 1997, come  modificato  dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
            "Art.  10.  (Obblighi a carico   di intermediari ed altri
          soggetti  che  intervengono  in    operazioni   fiscalmente
          rilevanti). -  1. Sempreche' non sia esercitata la facolta'
          di opzione di cui agli articoli 6 e 7, i notai nonche'  gli
          intermediari  professionali,  anche    se diversi da quelli
          indicati  nei predetti articoli 6  e 7, e le   societa'  ed
          enti emittenti,   che  comunque   intervengano,  anche   in
          qualita'    di controparti,  nelle cessioni  e  nelle altre
          operazioni che    possono  generare  redditi  di  cui  alle
          lettere  da c) a cquinquies) del comma 1 dell'art. 81,  del
          testo  unico    delle  imposte sui   redditi, approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n.  917,  come    modificato    dall'art.  3,    comma   1,
          rilasciano alle   parti   la relativa       certificazione.
          Gli    stessi    soggetti    comunicano all'amministrazione
          finanziaria  i   dati  relativi   alle  singole  operazioni
          effettuate   nell'anno   precedente;  nei  confronti  delle
          societa'  emittenti  la disposizione  si  applica  anche in
          caso    di  annotazione  del trasferimento delle azioni   o
          delle quote sociali. Le disposizioni del    presente  comma
          non  si  applicano alle  cessioni ed altre  operazioni  che
          generino  plusvalenze  od  altri proventi   non  imponibili
          nei   confronti dei  soggetti non residenti.  Le violazioni
          degli obblighi previsti  dal presente comma, per    effetto
          delle   quali   risulti   impedita   l'identificazione  dei
          soggetti cui le operazioni si riferiscono, sono  punite con
          la   sanzione amministrativa da   lire un  milione  a  lire
          dieci milioni.
            2.  I soggetti di cui al comma 1, comunicano, altresi', i
          redditi di capitale non imponibili o imponibili  in  misura
          ridotta, imputabili a soggetti non residenti.
            3.  Con  il  decreto  di  approvazione dei modelli di cui
          all'art. 8 del decreto del  Presidente della Repubblica  29
          settembre 1973,  n. 600, sono stabilite le   modalita'  per
          l'adempimento degli  obblighi di cui ai commi 1 e 2.
            4.      Gli    obblighi     di   rilevazione     previsti
          dall'art.   l  del decreto-legge 28 giugno 1990,   n.  167,
          convertito,  con  modificazioni, dalla   legge   4   agosto
          1990,  n.   227,  non  si  applicano  per  i  trasferimenti
          da    e  verso l'estero relativi   ad operazioni effettuate
          nell'ambito dei contratti   e  dei  rapporti  di  cui  agli
          articoli  6  e  7 del presente   decreto, relativamente  ai
          quali il  contribuente abbia esercitato le opzioni previste
          negli articoli stessi.".
            - Il testo del comma 2 dell'art. 9 della legge  23  marzo
          1983,  n.  77  (Istituzione  e  disciplina dei fondi comuni
          d'investimento  mobiliare),  pubblicata  nella     Gazzetta
          Ufficiale    n. 85 del  28 marzo  1983, come modificato dal
          presente decreto, e' il seguente:
            "2. Sul risultato della gestione del  fondo  maturato  in
          ciascun  anno la societa' di gestione preleva un  ammontare
          pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo  di
          imposta  sostitutiva.  Il  risultato  della    gestione  si
          determina  sottraendo dal  valore del  patrimonio netto del
          fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva
          accantonata,    aumentato dei   rimborsi   e   dei proventi
          eventualmente distribuiti  nell'anno e   diminuito    delle
          sottoscrizioni    effettuate nell'anno,   il   valore   del
          patrimonio netto   del   fondo   all'inizio dell'anno  e  i
          proventi  derivanti  dalla  partecipazione  ad organismi di
          investimento   collettivo   del   risparmio   soggetti   ad
          imposta sostitutiva, nonche' i  proventi  esenti  e  quelli
          soggetti  a  ritenuta  a  titolo  d'imposta.  Il valore del
          patrimonio netto del fondo  all'inizio  e  alla    fine  di
          ciascun  anno    e'  desunto  dai   prospetti di   cui alla
          lettera d) del comma 1 dell'art.    5  relativi  alla  fine
          dell'anno.  Nel  caso di fondi comuni avviati o  cessati in
          corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio  dell'anno
          si  assume    il  patrimonio  alla  data di avvio del fondo
          ovvero in luogo  del  patrimonio  alla  fine  dell'anno  si
          assume  il patrimonio   alla data di cessazione del  fondo.
          La  societa' di  gestione  versa  l'imposta sostitutiva  al
          concessionario  della riscossione ovvero  alla  sezione  di
          tesoreria  provinciale dello Stato, entro il 28 febbraio di
          ogni anno.".
            - Il testo del comma 2  dell'art.    11  della  legge  14
          agosto  1993, n.   344   (Istituzione   e   disciplina  dei
          fondi    comuni    di    investimento  mobiliare   chiusi),
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 205  del 1 settembre 1993,  come    modificato
          dal presente decreto, e' il seguente:
            "2.  Sul  risultato  della gestione del fondo maturato in
          ciascun anno la societa' di gestione preleva un   ammontare
          pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo  di
          imposta  sostitutiva.  Il  risultato  della    gestione  si
          determina  sottraendo dal  valore del  patrimonio netto del
          fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva
          accantonata,   aumentato dei   rimborsi   e   dei  proventi
          eventualmente  distribuiti    nell'anno,    il valore   del
          patrimonio   netto del   fondo all'inizio dell'anno  e    i
          proventi  di  partecipazione   ad organismi di investimento
          collettivo    del    risparmio    soggetti    ad    imposta
          sostitutiva,  nonche' i proventi esenti e quelli soggetti a
          ritenuta a titolo d'imposta. Il valore del patrimonio netto
          del fondo all'inizio e alla   fine di   ciascun  anno    e'
          desunto  dai  prospetti di  cui alla lettera c) del comma 1
          dell'art.   5 relativi alla fine  dell'anno.  Nel  caso  di
          fondi  comuni  avviati o  cessati in corso d'anno, in luogo
          del  patrimonio  all'inizio  dell'anno  si   assume      il
          patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del
          patrimonio  alla  fine  dell'anno  si  assume il patrimonio
          alla  data  di  cessazione  del    fondo.  La  societa'  di
          gestione   versa  l'imposta sostitutiva  al  concessionario
          della  riscossione  ovvero  alla   sezione   di   tesoreria
          provinciale  dello  Stato,  entro  il  28  febbraio di ogni
          anno.".
            -   Il testo   del   comma   2, dell'art.   11-bis    del
          decretolegge    30  settembre  1983,  n.  512 (Disposizioni
          relative ad alcune ritenute alla fonte  sugli  interessi  e
          altri        proventi   di   capitale),   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 25 novembre  1983, n. 649,  come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente:
            "2.  Sulla  parte del risultato  della gestione del fondo
          maturato in ciascun  anno proporzionalmente  corrispondente
          alle  quote collocate nello  Stato, il  soggetto incaricato
          del collocamento  e' tenuto  a versare un ammontare pari al
          12,50 per  cento  del  risultato  medesimo  a  titolo    di
          imposta   sostitutiva.   Il  risultato  della  gestione  si
          determina sottraendo dal  valore del patrimonio netto   del
          fondo  alla  fine   dell'anno     al   lordo   dell'imposta
          sostitutiva  accantonata, aumentato  dei  rimborsi   e  dei
          proventi  eventualmente  distribuiti nell'anno e  diminuito
          delle  sottoscrizioni effettuate  nell'anno, il valore  del
          patrimonio netto  del  fondo  all'inizio dell'anno   e    i
          proventi  di  partecipazione ad  organismi di  investimento
          collettivo   del      risparmio   soggetti      ad  imposta
          sostitutiva, nonche'  i proventi esenti e quelli   soggetti
          a  ritenuta  a titolo d'imposta.  Nel caso di fondi  comuni
          avviati  o  cessati  in corso   d'anno,   in   luogo    del
          patrimonio  all'inizio  dell'anno si assume   il patrimonio
          alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio
          alla fine dell'anno si assume il patrimonio  alla  data  di
          cessazione del fondo.
            L'imposta    sostitutiva    e'   versata   dal   soggetto
          incaricato  del collocamento  nel  territorio  dello  Stato
          al   concessionario   della riscossione ovvero alla sezione
          di tesoreria provinciale dello Stato, competente in ragione
          del domicilio fiscale della  societa' entro il 28  febbraio
          dell'anno successivo.".
            -  Il testo del comma 9  dell'art. 27-ter del decreto del
          Presidente della  Repubblica   n. 600   del   1973,    come
          modificato  dal  presente decreto, e' il seguente:
            "9.   Con   uno   o   piu'  decreti  del  Ministro  delle
          finanze,  da pubblicare    nella   Gazzetta      Ufficiale,
          possono      essere   previste modalita' semplificate   per
          l'attribuzione ai soggetti   non  residenti  del    credito
          d'imposta     sui   dividendi,  nei  casi    in  cui  detta
          attribuzione  sia    prevista  dalla   convenzione   contro
          le    doppie imposizioni   stipulata   fra l'Italia   e  il
          Paese  di     residenza     del   beneficiario      e   per
          l'acquisizione  della documentazione  di cui  ai commi  4 e
          6    nei casi  in  cui le  azioni  siano depositate  presso
          organismi esteri di  investimento  collettivo  aderenti  al
          sistema  Monte Titoli.   Con   gli stessi  decreti  possono
          essere approvati   modelli  uniformi    per  l'acquisizione
          dell'attestazione    di  cui   al comma   4, lettera  b), e
          puo'   essere previsto   che   la  medesima    attestazione
          produca  effetti   anche ai   fini dell'applicazione  delle
          disposizioni contenute negli articoli 6  e  7  del  decreto
          legislativo  1  aprile  1996,  n.  239,    purche'  da essa
          risulti la sussistenza delle  condizioni di cui all'art.  6
          dello stesso decreto.".