Art. 5.
       Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca

  1.  E'  istituito, presso il MURST, il comitato di indirizzo per la
valutazione  della  ricerca (CIVR), composto da non piu' di 7 membri,
anche  stranieri,  di comprovata qualificazione ed esperienza, scelti
in  una pluralita' di ambiti metodologici e disciplinari. Il comitato
opera  per  il  sostegno  alla qualita' e alla migliore utilizzazione
della  ricerca  scientifica e tecnologica nazionale, secondo autonome
determinazioni  con  il compito di indicare i criteri generali per le
attivita'  di  valutazione dei risultati della ricerca, di promuovere
la  sperimentazione,  l'applicazione  e la diffusione di metodologie,
tecniche  e  pratiche  di valutazione, degli enti e delle istituzioni
scientifiche  e  di  ricerca,  dei programmi e progetti scientifici e
tecnologici  e  delle  attivita' di ricerca, favorendo al riguardo il
confronto  e  la cooperazione tra le diverse istituzioni operanti nel
settore, nazionali e internazionali.
  2.  Con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito
il  Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, sono nominati i componenti
del  comitato e ne e' determinata la durata del mandato. I dipendenti
pubblici  possono  essere  collocati in aspettativa per la durata del
mandato. Il comitato elegge nel suo seno il presidente.
  3.  Il  comitato,  d'intesa  con  le  amministrazioni  dello Stato,
collabora con strutture interne alle medesime per la definizione e la
progettazione  di attivita' di valutazione di enti di ricerca da esse
vigilati  o finanziati, nonche' di progetti e programmi di ricerca da
esse  realizzati  o  coordinati.  Al comitato possono ricorrere anche
altre pubbliche amministrazioni.
  4.  Le indennita' spettanti ai membri del comitato sono determinate
con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica, a valere sullo stato di previsione del MURST.
  5.  Il comitato predispone rapporti periodici sull'attivita' svolta
e  una relazione annuale in materia di valutazione della ricerca, che
trasmette  al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica,   ai   Ministri  interessati  e  al  CIPE.  Il  Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e tecnologica cura la
pubblicazione  e  la  diffusione  dei  rapporti e delle relazioni del
comitato.
  6.  Le  competenze  di  indirizzo  e di promozione del comitato non
possono  essere  delegate  ad  altri  soggetti. Il comitato si avvale
della segreteria tecnica di cui all'articolo 2, comma 3, del presente
decreto  e  puo'  ricorrere,  limitatamente  a  specifici adempimenti
strumentali,  a  societa'  od  enti  prescelti  ai  sensi del decreto
legislativo  17  marzo  1995,  n.  157  e successive modificazioni ed
integrazioni, in materia di appalti di servizi.
 
           Nota all'art. 5:
            -  Il decreto   legislativo 17 marzo 1995, n.  157, reca:
          "Attuazione della   92/50/CEE  in    materia    di  appalti
          pubblici  di servizi".  Per maggior chiarezza ri riporta il
          testo dell'art. 3:
            "Art.  3.   - 1.   Gli appalti  pubblici di  servizi sono
          contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto   tra  un
          prestatore  di servizi e un'amministrazione  aggiudicatrice
          di  cui  all'art.  2,  aventi   ad oggetto  la  prestazione
          dei servizi elencati negli allegati 1 e 2.
            2. Per gli appalti di servizi di cui all'allegato 2 e per
          quelli  in cui il valore di tali servizi  prevalga rispetto
          a quello dei servizi di cui all'allegato   1,  il  presente
          decreto  si applica limitatamente ai soli articoli 8, comma
          3, 20 e 21.
            3.  Gli   appalti  che,   insieme  alla  prestazione   di
          servizi,  comprendono  anche  l'esecuzione  di lavori, sono
          considerati appalti di servizi  qualora i  lavori  assumano
          funzione   accessoria      rispetto   ai   servizi   e  non
          costituiscano l'oggetto principale dell'appalto.
            4. Gli appalti  che includono forniture e   servizi  sono
          considerati  appalti di servizi quando il valore  totale di
          questi e' superiore  al  valore  delle  forniture  comprese
          nell'appalto.
            5.  Il   presente decreto  si applica anche  agli appalti
          di servizi sovvenzionati,   in    misura    superiore    al
          50   per   cento,   da un'amministrazione aggiudicatrice ed
          aggiudicati  dall'ente o soggetto sovvenzionato e collegati
          agli appalti di lavori di  cui all'art. 3, comma    2,  del
          decreto  del    Presidente della   Repubblica 19   dicembre
          1991, n. 406".