Art. 7. 
                        Competenze del MURST 
  1. A partire dal 1 gennaio 1999 gli stanziamenti  da  destinare  al
Consiglio nazionale delle ricerche  (CNR),  di  cui  all'articolo  11
della legge 22 dicembre 1977, n. 951, all'ASI,  di  cui  all'articolo
15, comma 1, lettera a), della  legge  30  maggio  1988,  n.  186,  e
all'articolo 5 della legge 31 maggio 1995, n.  233;  all'Osservatorio
geofisico sperimentale (OGS), di cui all'articolo 16, comma 2,  della
legge 30 novembre 1989, n. 399; agli enti  finanziati  dal  MURST  ai
sensi dell'articolo 1, comma 43, della legge  28  dicembre  1995,  n.
549, gia' concessi ai sensi dell'articolo 11,  terzo  comma,  lettera
d), della legge 5 agosto 1978, n.  468  e  successive  modificazioni,
sono determinati con unica autorizzazione di spesa ed affluiscono  ad
apposito fondo ordinario per gli enti e  le  istituzioni  di  ricerca
finanziati  dal  MURST,  istituito  nello  stato  di  previsione  del
medesimo Ministero. Al medesimo fondo affluiscono, a  partire  dal  1
gennaio 1999, i contributi all'Istituto nazionale per la fisica della
materia  (INFM),  di  cui  all'articolo  11,  comma  1,  del  decreto
legislativo 30 giugno  1994,  n.  506,  nonche'  altri  contributi  e
risorse finanziarie che saranno stabilite per legge in relazione alle
attivita'  dell'Istituto  nazionale  di   fisica   nucleare   (INFN),
dell'INFM e  relativi  laboratori  di  Trieste  e  di  Grenoble,  del
Programma nazionale di ricerche in Antartide, dell'Istituto nazionale
per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna. Il fondo  e'
determinato ai sensi dell'articolo 11, terzo comma, lettera d), della
legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e   successive   modificazioni   e
integrazioni.  Il  Ministro  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
programmazione economica, e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  2. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito annualmente tra gli enti
e le istituzioni  finanziati  dal  MURST  con  decreti  del  Ministro
dell'universita'  e  della   ricerca   scientifica   e   tecnologica,
comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati  previo
parere delle commissioni  parlamentari  competenti  per  materia,  da
esprimersi  entro  il  termine  perentorio  di  trenta  giorni  dalla
richiesta. Nelle more del perfezionamento dei predetti decreti  e  al
fine di assicurare l'ordinata prosecuzione delle attivita', il  MURST
e'  autorizzato  ad  erogare  acconti  agli  enti  sulla  base  delle
previsioni contenute negli schemi dei medesimi decreti,  nonche'  dei
contributi assegnati come competenza nel precedente anno. 
  3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo il Consiglio nazionale della scienza e tecnologia (CNST),
di cui all'articolo  11  della  legge  9  maggio  1989,  n.  168,  e'
soppresso. Sono fatti salvi le deliberazioni e gli atti adottati  dal
predetto organo fino alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  4. Alla legge 9 maggio 1989, n. 168,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni ed integrazioni: 
  a) nel comma 1 dell'articolo 2, la lettera b), e' sostituita  dalle
seguenti " b) valorizza  e  sostiene,  anche  con  adeguato  supporto
finanziario, la ricerca libera nelle  universita'  e  negli  enti  di
ricerca, nel rispetto delle autonomie previste dalla presente legge e
definite   nei   rispettivi   ordinamenti,   promuovendo    opportune
integrazioni e sinergie tra la ricerca pubblica e quella del  settore
privato, favorendone lo sviluppo nei settori di rilevanza strategica; 
bbis) sovrintende al monitoraggio del PNR, con riferimento anche alla
verifica della coerenza tra esso  e  i  piani  e  i  programmi  delle
amministrazioni dello Stato e degli enti da esse vigilati;  riferisce
al CIPE sull'attuazione del PNR; redige ogni  tre  anni  un  rapporto
sullo stato di attuazione del medesimo e sullo  stato  della  ricerca
nazionale; bter)  approva  i  programmi  pluriennali  degli  enti  di
ricerca, con  annesso  finanziamento  a  carico  dell'apposito  Fondo
istituito nel proprio stato di previsione, verifica il rispetto della
programmazione triennale del fabbisogno di personale, approva statuti
e regolamenti  di  enti  strumentali  o  agenzie  da  esso  vigilate,
esercita le funzioni di cui all'articolo 8 nei confronti  degli  enti
non strumentali, con esclusione di ogni altro atto di controllo o  di
approvazione di determinazioni  di  enti  o  agenzie,  i  quali  sono
comunque tenuti a comunicare al Ministero i bilanci"; 
  b) nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, le parole "sentito
il CNST" sono soppresse; 
  c) nel comma 1 dell'articolo 2, la lettera d) e'  sostituita  dalla
seguente " d) riferisce al Parlamento ogni anno in apposita audizione
sull'attuazione del PNR e sullo stato della ricerca nazionale"; 
  d) nelle lettere e) ed f) del comma 1  dell'articolo  2  le  parole
"sentito il CNST" sono soppresse; 
  e) nel comma 1 dell'articolo 2, la lettera g) e'  sostituita  dalla
seguente " g) coordina le funzioni  relative  all'Anagrafe  nazionale
delle ricerche, istituita ai sensi dell'articolo 63 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ridefinendone con
apposito  decreto  ministeriale  finalita'  ed   organizzazione,   ed
esercita altresi', nell'ambito di attivita' di ricerca scientifica  e
tecnologica, funzioni di supporto al monitoraggio e alla  valutazione
della ricerca, nonche' di previsione  tecnologica  e  di  analisi  di
impatto delle tecnologie"; 
    f) il comma 3 dell'articolo 2 e' soppresso; 
  g) i commi 1 e 2 dell'articolo 3  sono  soppressi  e  nel  comma  3
dell'articolo 3 le parole "sentito il CNST" sono soppresse; 
  h) nel comma 2 dell'articolo 8 le  parole  da  "il  quale"  fino  a
"richiesta" sono soppresse; 
    i) l'articolo 11 e' soppresso. 
  5. Nel comma 9, secondo periodo, dell'articolo 51  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449, le parole da "previo parere" fino  a  "n.  59"
sono soppresse. 
  6. E'  abrogata  ogni  altra  vigente  disposizione  che  determina
competenze del CNST. 
  7. E' abrogato l'articolo  64  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, a partire dalla data di entrata in
vigore del decreto di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2
della legge 9 maggio 1989, n. 168, come modificata dalla  lettera  e)
del comma 4. 
  8. Fino alla data di insediamento dei CSN e dell'AST, l'articolo 4,
comma 3, lettera a), non si applica nella parte in cui sono  previste
loro osservazioni e  proposte  preliminarmente  all'approvazione  del
PNR. In sede di prima applicazione del presente decreto,  in  assenza
di approvazione del PNR, il Fondo speciale puo' essere ripartito, con
delibera  del  CIPE,  per  finanziare  interventi   di   ricerca   di
particolare rilevanza strategica. 
  9. I comitati nazionali di consulenza, il consiglio di presidenza e
la giunta amministrativa del CNR sono prorogati  fino  alla  data  di
entrata in vigore del decreto legislativo di riordino del CNR stesso,
da emanarsi ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera d), 14 e  18
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e comunque non oltre il 31 dicembre
1998. 
  10. L'Istituto nazionale per la ricerca scientifica  e  tecnologica
sulla montagna, di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 7  agosto
1997, n. 266, e' inserito tra gli enti di  ricerca  a  carattere  non
strumentale ed e' disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo
8 della legge 9 maggio 1989, n. 168,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni,  alle  quali  si  uniforma  il  decreto  del   Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica  previsto
dal predetto articolo 5, comma 4, della legge n. 266. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 5 giugno 1998 
                              SCALFARO 
                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei 
                                  Ministri 
                                                 Berlinguer, Ministro 
                                     dell'universita' e della ricerca 
                                  scientifica e tecnologica 
                                  Bassanini, Ministro per la funzione 
                                  pubblica e gli affari regionali 
 Visto, il Guardasigilli: Flick 
 
           Note all'art. 7:
            -  L'art.  11  della  legge  22    dicembre  1977, n. 951
          (Disposizioni per la formazione del bilancio di  previsione
          dello Stato) e' il seguente:
            "Art.    11.   - In  relazione  all'art.  18 del  decreto
          legislativo luogotenenziale 1  marzo 1945; n. 82,  ed  agli
          impegni  in   materia di personale non statale addetto agli
          istituti scientifici ed ai centri di studio,  di    cui  al
          decreto   legislativo   7   maggio     1948,  n.  1167,  lo
          stanziamento   relativo  e'    autorizzato  con    apposita
          disposizione    da inserire nella legge di approvazione del
          bilancio".
            - L'art.   15, comma 1,  lettera    a),  della  legge  30
          maggio  1988,  n.   186 (Istituzione  dell'Agenzia spaziale
          italiana)  stabilisce    che  le  entrate   dell'ASI   sono
          costituite  dal  contributo  a  carico  del  bilancio dello
          Stato.
            - La legge  31 maggio 1995, n. 233 reca:    "Disposizioni
          urgenti  per  il    risanamento    dell'Agenzia    spaziale
          italiana  (ASI)".  Il  testo dell'art. 5 e' il seguente:
            "Art.  5.  -  1. Ferme restando  le disposizioni della 30
          maggio 1988, n.  186, e  sulla base  di quanto    stabilito
          nella    deliberazione del Comitato   interministeriale per
          la  programmazione    economica  del     30  luglio   1991,
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 189 del 13 agosto
          1991, a decorrere  dal  1    gennaio  1996,  il  contributo
          italiano all'ASI per la gestione  delle attivita' spaziali,
          gia'  iscritto    in  un  unico  capitolo  dello   stato di
          previsione del  Ministero dell'universita' e della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica,  e'  suddiviso in due distinti
          capitoli di  bilancio: il   primo destinato   ai  programmi
          nazionali  e  bilaterali,    il    secondo    destinato  ai
          programmi   di   collaborazione dell'ESA.   Entrambi    gli
          stanziamenti,   che   insieme  concorrono  al finanziamento
          del  piano spaziale   nazionale, sono    determinati  dalla
          legge finanziaria ai  sensi dell'art. 11, comma 3,  lettera
          d),  della  legge  5  agosto 1978, n. 468,  come sostituito
          dall'art. 5 della legge 23   agosto 1988,   n.   362.    La
          gestione  dei  due stanziamenti  resta demandata all'ASI.
            2.  Le  spese  per  il   funzionarnento delle commissioni
          previste dalla presente legge sono a  carico  del  bilancio
          dell'ASI.
            3.  Il Ministro  del tesoro e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
            - L'art.  16, comma 2, della  legge 30 novembre 1989   n.
          399  (Norme  per  il   riordinamento osservatorio geofisico
          spaziale  di Trieste) e' il seguente:
            "2.   Il contributo   annuo    dello  Stato    in  favore
          dell'osservatono  geofisico    sperimentale  stabilito   in
          lire 15   milioni dall'art.   11 della  legge  11  febbraio
          1958, n. 73, e' elevato di lire 4.000 milioni per  ciascuno
          degli    anni   1989,   1990, 1991   e  1992.  A  decorrere
          dall'anno  1993,  il  predetto  contributo e'   determinato
          ai    sensi  dell'art.11,  terzo comma,   lettera d), della
          legge 5  agosto 1978, n.  468, e successive modificazioni".
            - L'art. 1, comma 43, della  legge 28 dicembre  1995,  n.
          549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e'
          il seguente:
            "43.  La  dotazione   dei capitoli di cui al comma  40 e'
          quantificata annualmente ai sensi dell'art.  11,  comma  3,
          lettera  d),  della  legge  5  agosto  1978, n.   468, come
          modificata dalla legge 23  agosto 1988, n.  362".
            - L'art. 11, terzo  comma,  lettera  d),  della  legge  5
          agosto 1978, n.  468, stabilisce  che la legge  finanziaria
          non  puo'   introdurre nuove imposte,  tasse e  contributi,
          ne' puo'   disporre   nuove o    maggiori  spese,  oltre  a
          quanto  previsto  dal presente   articolo. Essa contiene la
          determinazione,  in  apposita  tabella,    della  quota  da
          iscrivere  nel bilancio di ciascuno degli  anni considerati
          dal bilancio pluriennale per le leggi  di spesa  permanente
          la cui  quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria.
            - L'art.  11, comma 1, del  decreto legislativo 30 giugno
          1994,    n.        506    (Trasformazione   del   Consorzio
          interuniversitario nazionale per la fisica  della   materia
          in   Istituto  nazionale  per la  fisica  della materia) e'
          il seguente:
            "1.  I    contributi  dello  Stato   per il funzionamento
          dell'INFM sono iscritti  in  un apposito   capitolo   dello
          stato  di    previsione    del Ministero dell'universita' e
          della  ricerca scientifica e tecnologica e sono  trasferiti
          all'INFM senza vincolo di destinazione".
            -  Si    riporta  il testo   dell'art. 11   della legge 9
          maggio1989, n.  168:
            "Art.  11. -  1.  E'  istituito presso  il  Ministero  il
          Consiglio  nazionale  della    scienza e   della tecnologia
          (CNST), organo   di alta consulenza del    Ministro  e  del
          Consiglio   dei   Ministri,   nel      quale  la  comunita'
          scientifica concorre  alla definizione  degli indirizzi   e
          delle   linee   generali   della   ricerca   scientifica  e
          tecnologica.
            2. In particolare il CNST, ferma restando  la  competenza
          degli  altri organi   collegiali del  Ministero  e  del CNR
          da'  pareri e  formula proposte in ordine:
            a)  alla    relazione   sullo   stato   della     ricerca
          scientifica    e  tecnologica  di  cui all'art. 2, comma 1,
          lettera d);
            b)  agli atti  di programmazione  annuale o  pluriennale,
          generale, settoriale e  speciale della ricerca  scientifica
          e  tecnologica,  alle  priorita'  da   adottarsi nella loro
          attuazione,      alle   relative   risorse   nonche'   alla
          partecipazione  italiana    a programmi   internazionali di
          ricerca di cui rispettivamente all'art. 2, comma 1, lettere
          b) ed e);
            c)  alle   linee   di   sviluppo dei   diversi    settori
          scientifici    e tecnologici  in  relazione agli  obiettivi
          da  conseguire, anche   in funzione  delle  loro  possibili
          ricadute;
            d)  alle proposte del Ministro al CIPE di cui all'art. 3,
          comma 2;
               e) ad ogni altra questione ad esso sottoposta.
            3.  Il CNST  ha   una   durata di   quattro   anni;    e'
          presieduto  dal Ministro ed e' composto da:
            a)    due    membri    eletti    per    ciascuna    delle
          grandi    aree scientificodisciplinari individuate  con  il
          decreto  di cui al comma 6, in modo  da assicurare comunque
          una  equilibrata rappresentanza delle diverse componenti di
          cui allo stesso comma 6, lettera a);
            b)   dodici  membri   di  elevata    qualificazione    ed
          esperienza   scientifica      scelti      dal      Ministro
          nell'ambito    della    ricerca universitaria, di    quella
          pubblica    e  privata, sentite   le competenti commissioni
          della Camera dei deputati  e del Senato  della  Repubblica,
          ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14;
            c)  il  presidente del CNR;  il presidente dell'INFN;  il
          presidente  dell'Agenzia  spaziale   italiana   (ASI);   un
          rappresentante   designato  dal  CUN;    un  rappresentante
          designato  dalla  Conferenza permanente   dei  rettori;  un
          rappresentante  designato    dal Consiglio per  le ricerche
          astronomiche;    il   presidente o,   in   sua  assenza, un
          altro  membro dell'Accademia nazionale dei Lincei.
            4. I  membri del  CNST sono   nominati con   decreto  del
          Ministro.  I  membri   di cui   al  comma 3,  lettere  a) e
          b),   non possono   essere immediatamente   rieletti      o
          confermati,   ne'   possono  appartenere contemporaneamente
          al CUN,  ai  suoi comitati  consultivi ovvero  ai  comitati
          nazionali di consulenza del CNR.
            5.   Il   CNST   si   avvale   di   supporti  tecnici  ed
          organizzativi; a questo fine      e'     istituito       un
          apposito    ufficio   di    segreteria tecnicoorganizzativa
          presso    il  Ministero.   Il CNST si   puo' avvalere della
          collaborazione   e del  contributo  di    competenza  degli
          organismi preposti alla  ricerca scientifica  e tecnologica
          dell'universita'  e  degli  enti  pubblici  di  ricerca, in
          particolare del CNR.
            6. Entro   tre mesi dalla data    di  entrata  in  vigore
          della  presente  legge,   con decreto   del Presidente  del
          Consiglio  dei Ministri,  su proposta     del     Ministro,
          sono           individuate       le       grandi       aree
          scientificodisciplinari,   in numero    non  superiore    a
          dodici,      tenuto   conto      delle      classificazioni
          internazionali,  sentiti  i  comitati consultivi  del  CUN,
          previsti  dall'art.    67  del decreto del Presidente della
          Repubblica   11   luglio   1980,   n.   382,   riuniti   in
          apposita  assemblea,  l'assemblea  plenaria  dei   comitati
          nazionali di consulenza del CNR, ai sensi della  legge    2
          marzo  1963,  n. 283, modificata dalla legge 8 luglio 1986,
          n. 360,  nonche' il CNST costituito ai sensi del comma   7.
          Con  lo stesso  decreto sono  disciplinate le  modalita' di
          elezione  dei  membri    di  cui  al comma 3,   lettera a),
          l'organizzazione  ed  il   funzionamento   del   CNST,   in
          osservanza dei seguenti criteri:
            a)    per    ciascuna   area      scientificodisciplinare
          l'elettorato  attivo  e  passivo     e'   conferito      ai
          professori,  gli  assistenti  del ruolo  ad esaurimento  ed
          ai  ricercatori universitari  nonche' ai  ricercatori degli
          enti pubblici   di ricerca    operanti  nelle    discipline
          comprese nell'area stessa;
            b)  le  deliberazioni    del Consiglio sono adottate   in
          conformita' ai  principi  che  regolano  l'attivita'  degli
          organi collegiali pubblici;
            c) alle deliberazioni  e ai resoconti delle  riunioni del
          Consiglio e' assicurata un'adeguata pubblicita';
            d)    il  Consiglio    puo'  svolgere   audizioni e   far
          intervenire  alle proprie riunioni, senza diritto di  voto,
          esperti esterni;
               e) il Consiglio adotta un proprio regolamento interno.
            7.  Nella   prima applicazione   della presente legge  il
          CNST   ha una durata   di due   anni  e    la    componente
          elettiva   di cui  al comma  3, lettera  a),  e' costituita
          da   un   membro    eletto  da    ciascuno    dei  comitati
          consultivi    del  CUN  e    dei  comitati  nazionali    di
          consulenza del  CNR. Ai   membri   nominati ai   sensi  del
          presente  comma non  si applica il disposto di cui al comma
          4, secondo periodo".
            -  Il  testo  vigente dell'art. 2,   comma 1, lettera b),
          della legge 9 maggio  1989, n.  168, come   modificato  dal
          presente decreto,  e' il seguente:
            "Art. 1 (Funzioni). - 1. Il Ministro:
              a) (omissis);
            b)  valorizza    e sostiene, anche con  adeguato supporto
          finanziario, la  ricerca libera  nelle universita'  e negli
          enti di   ricerca, nel rispetto  delle  autonomie  previste
          dalla presente legge e definite nei rispettivi ordinamenti,
          promuovendo   opportune  integrazioni  e  sinergie  tra  la
          ricerca pubblica e  quella del settore privato, favorendone
          lo sviluppo nei settori di rilevanza strategica;
            b-bis)  sovrintende    al  monitoraggio    del  PNR,  con
          riferimento  anche alla verifica della  coerenza tra esso e
          i piani  e i programmi delle amministrazioni dello Stato  e
          degli      enti   da   esse  vigilati;  riferisce  al  CIPE
          sull'attuazione del   PNR;  redige  ogni    tre  anni    un
          rapporto  sullo stato   di attuazione del  medesimo e sullo
          stato  delle ricerca nazionale;
            b-ter) approva  i programmi pluriennali   degli  enti  di
          ricerca,   con   annesso      finanziamento   a      carico
          dell'apposito  Fondo istituito  nel proprio    stato     di
          previsione,       verifica      il      rispetto      della
          programmazione  triennale  del  fabbisogno  di   personale,
          approva  statuti e   regolamenti   di   enti  strumentali o
          agenzie  da  esso  vigilate, esercita le funzione   di  cui
          all'art.  8 nei confronti  degli enti non strumentali,  con
          esclusione   di ogni   altro atto    di  controllo    o  di
          approvazione    di   determinazioni di  enti  o  agenzie, i
          quali  sono comunque tenuti a  comunicare  al  Ministero  i
          bilanci;
            c)   procede   alla   ripartizione   degli   stanziamenti
          iscritti   nel bilancio   del   Ministero destinati    alle
          universita'   sulla base  di criteri oggettivi definiti con
          suo decreto,  volti  anche  ad  assicurare  un  equilibrato
          sviluppo  delle  sedi  universitarie,  sentiti  il CUN e la
          Conferenza  permanente  dei  rettori    delle   universita'
          italiane,  e  agli enti   di  ricerca,  nel  rispetto delle
          previsioni  delle  leggi  di settore;
            d)  riferisce  al  Parlamento   ogni  anno  in   apposita
          audizione  sull'attuazione  del  PNR  e  sullo  stato delle
          ricerca nazionale;
            e) coordina  le attivita'   connesse alla  partecipazione
          italiana  a programmi   di   istruzione  universitaria    e
          ricerca    scientifica    e  tecnologica  comunitari     ed
          internazionali,  nonche'    la rappresentanza italiana   in
          materia  di    istruzione  universitaria   e   di   ricerca
          scientifica  e  tecnologica  nelle    sedi  internazionali,
          d'intesa con il Ministro degli affari  esteri e, in  quelle
          comunitarie,  anche con il Ministro  per  il  coordinamento
          delle   politiche  comunitarie.  Gli accordi internazionali
          in materia   di istruzione  universitaria    e  di  ricerca
          scientifica    e   tecnologica,       che   riguardano   le
          amministrazioni dello  Stato, le  universita'  e  gli  enti
          pubblici  di ricerca  per programmi di  rilevanza nazionale
          e internazionale,  sono stipulati, fatti  salvi i  principi
          di   autonomia di  cui al  titolo II,  previa intesa con il
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica;
            f)    propone  al   Comitato   interministeriale   per la
          programmazione economica (CIPE) programmi di incentivazione
          e sostegno della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  nel
          settore privato;
            g)    coordina    le    funzioni  relative   all'Anagrafe
          nazionale  delle ricerche, istituita ai sensi dell'art.  63
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  11    luglio
          1980,   n.   382,     ridefinendone  con  apposito  decreto
          ministeriale     finalita'    ed    organizzazione,      ed
          esercita  altresi',    nell'ambito     di   attivita'    di
          ricerca   scientifica  e tecnologica, funzioni di  supporto
          al  monitoraggio e alla valutazione della  ricerca, nonche'
          di previsione  tecnologica e  di analisi  di impatto  delle
          tecnologie.
             3. (Soppresso)".
            - Il  testo vigente degli articoli  3 e 8 della  legge n.
          168/1989,  come  modificati  dal  presente  decreto,  e' il
          seguente:
            "Art. 3, commi 1 e 2 (soppressi).
            3.  Il  Ministro, d'intesa con   le altre amministrazioni
          dello  Stato,  con  le  universita'  e  con      gli   enti
          interessati, definisce, iniziative di  ricerca  di   comune
          interesse   e   ne   promuove  la  coordinata attuazione. A
          tal fine il   Ministro conclude specifici  accordi,  con  i
          quali  sono  definiti i  programmi,  con  l'indicazione dei
          relativi  obiettivi,    i    tempi    di    attuazione,  il
          reperimento  delle  risorse finanziarie e le  modalita'  di
          finanziamento".
            "Art.  8.  -  2.  Gli  enti e le istituzioni pubbliche di
          ricerca di cui al   comma   l   son    individuati      con
          decreto   del   Presidente  della Repubblica.  Il   decreto
          viene    adottato   sentite    le   competenti  commissioni
          della  Camera  dei deputati  e del Senato della Repubblica,
          dal  Consiglio  dei Ministri,  su  proposta  del  Ministro.
          In   prima applicazione,  il decreto  e' emanato  entro sei
          mesi dalla   data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge".
            -  Il  Consiglio  nazionale  della   scienza e tecnologia
          (CNST), di cui all'art. 11 della legge 9  maggio  1989,  n.
          168, e' soppresso.
            -  L'art.  51, comma 9, della  legge 27 dicembre 1997, n.
          449  (Misure  per  la     stabilizzazione   della   finanza
          pubblica),    come  modificato  dal presente decreto, e' il
          seguente:
            "Art. 51. -  A partire dall'anno 1998, il Ministro    del
          tesoro,  del bilancio e  della programmazione  economica su
          proposta   del Ministro  dell'universita'      e      della
          ricerca   scientifica    e    tecnologica trasferisce,  con
          proprio    decreto,  all'unita'    previsionale  di    base
          ''Ricerca  scientifica'',  capitolo  7520,  dello  stato di
          previsione del Ministero dell'universita' e  della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica, al fine di costituire, insieme
          alle risorse ivi gia' disponibili, un Fondo speciale per lo
          sviluppo  della  ricerca  di   interesse   strategico,   da
          assegnare    al finanziamento   di  specifici  progetti, un
          importo  opportunamente  differenziato   e   comunque   non
          superiore  al  5  per  cento  di    ogni  stanziamento   di
          bilancio autorizzato   o   da autorizzare    a  favore  del
          Consiglio  nazionale  delle ricerche, dell'Agenzia spaziale
          italiana, dell'Istituto   nazionale di  fisica    nucleare,
          dell'Istituto  nazionale    di   fisica    della   materia,
          dell'Osservatorio   geofisico  sperimentale,    del  Centro
          italiano  ricerche    aerospaziali,  dell'Ente per le nuove
          tecnologie, l'energia e l'ambiente,  del Fondo speciale per
          la  ricerca applicata di  cui all'art.  4 della legge    25
          ottobre  1968,  n.   1089,  nonche'   delle  disponibilita'
          a    valere   sulle autorizzazioni di  spesa    di  cui  al
          decreto-legge  22    ottobre 1992, n.  415, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 19 dicembre 1992, n.  488.  Il
          Ministro dell'universita'  e  della  ricerca scientifica  e
          tecnologica,  con  proprio decreto   emanato   dopo    aver
          acquisito    il  parere   delle   competenti    commissioni
          parlamentari,  determina  le priorita'   e   le   modalita'
          di   impiego  del  Fondo  per  specifici progetti".
            -   Dalla  data     di  entrata  in  vigore  del  decreto
          ministeriale di cui alla lettera e) del comma 4 dell'art. 2
          della legge 9 maggio 1989, n.  168,  e'   abrogato   l'art.
          64     del   decreto   del  Presidente  della Repubblica 11
          luglio 1980, n. 382, il quale cosi' recitava:
            "Art.  64.  -  All'Anagrafe  nazionale   delle   ricerche
          affluiranno   tutte   le  notizie  relative  alle  ricerche
          comunque finanziate, in tutto o in  parte,  con    fondi  a
          carico  del    bilancio  dello Stato o   di bilanci di enti
          pubblici.  Sono  fatte  salve  le   disposizioni   relative
          alla protezione dei segreti.
            Le  amministrazioni,  gli istituti e  gli enti pubblici e
          privati che svolgono  attivita' di  ricerca scientifica   e
          tecnologica    per poter accedere ai finanziamenti pubblici
          devono  essere  iscritti  in  apposito  schedario  a   cura
          dell'Anagrafe nazionale delle ricerche.
            Le  amministrazioni  e gli enti  erogatori sono tenuti  a
          comunicare  all'Anagrafe   nazionale      i   finanziamenti
          concessi per  l'attivita' di ricerca.
            Le    universita',   le facolta',   i  dipartimenti,  gli
          istituti,  il Consiglio nazionale delle ricerche e le altre
          amministrazioni ed enti interessati potranno   accedere  ai
          dati dell'Anagrafe  nazionale delle ricerche.
             All'Anagrafe sovrintende un comitato cosi' composto:
            1)  il  Ministro  della  pubblica  istruzione  o  un  suo
          delegato;
            2) il   Ministro per   il coordinamento    della  ricerca
          scientifica e tecnologica o un suo delegato;
              3) un rappresentante del Ministro della sanita';
            4)  un   rappresentante del Ministro dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato;
              5) un rappresentante del Ministro dell'agricoltura;
            6)  un  rappresentante    del  Ministro  per   i     beni
          culturali  e ambientali;
            7)   un  rappresentante  del  Consiglio  nazionale  delle
          ricerche;
            8) due  rappresentanti degli enti   ed istituti  pubblici
          di   ricerca  designati    dal  Ministro    incaricato  del
          coordinamento della  ricerca scientifica e tecnologica;
            9)  due   rappresentanti   eletti   dai   rettori   delle
          Universita';
            10)      due   rappresentanti    eletti    dal  Consiglio
          universitario nazionale;
            11) il  dirigente generale  dell'istruzione universitaria
          o  un suo delegato.
            Le   funzioni   di   segretario   sono svolte    da    un
          funzionario   del Ministero  della pubblica  istruzione con
          qualifica non  inferiore a primo dirigente.
            Il   comitato  si  avvarra'  per  i  supporti  tecnici  e
          amministrativi dei mezzi  a    disposizione  del  Ministero
          della pubblica istruzione  e del relativo personale".
            -  Per il  testo dell'art. 11 della  legge 15 marzo 1997,
          n. 59, si veda la nota  alle premesse. Si riporta il  testo
          degli articoli 14 e 18:
            "Art.  14.  -  Nell'attuazione  della  delega di cui alla
          lettera b) del  comma    1  dell'art.    11,    il  Governo
          perseguira'    l'obiettivo di   una complessiva   riduzione
          dei  costi   amministrativi  e  si  atterra', oltreche'  ai
          principi generali desumibili  dalla legge 7 agosto 1990, n.
          241,    e    successive    modificazioni,    dal    decreto
          legislativo    3  febbraio  1993,  n.  29,  e    successive
          modificazioni, dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio
          1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:
            a)   fusione   o   soppressione  di  enti  con  finalita'
          omologhe   o complementari, trasformazione di  enti  per  i
          quali  l'autonomia  non  sia  necessaria  o  funzionalmente
          utile in ufficio dello Stato   o di  altra  amministrazione
          pubblica,  ovvero  in    struttura  di  universita', con il
          consenso della medesima, ovvero   liquidazione  degli  enti
          inutili; per i casi di cui alla presente lettera il Governo
          e'  tenuto  a presentare contestuale piano  di utilizzo del
          personale ai sensi  dell'art. 12, comma 1, lettera  s),  in
          carico ai suddetti enti;
            b)    trasformazione   in   associazioni   o in   persone
          giuridiche   di diritto  privato    degli  enti    che  non
          svolgono    funzioni  o    servizi di rilevante   interesse
          pubblico   nonche'    di  altri    enti    per    il    cui
          funzionamento non e' necessaria  la personalita' di diritto
          pubblico;  trasformazione in  ente pubblico economico  o in
          societa'  di diritto privato di enti   ad  alto  indice  di
          autonomia  finanziaria;   per i casi di  cui alla  presente
          lettera  il Governo  e'  tenuto a   presentare  contestuale
          piano    di utilizzo del  personale ai sensi  dell'art. 12,
          comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;
            c) omogeneita'  di organizzazione per enti   omologhi  di
          comparabile  rilevanza,  anche    sotto  il   profilo delle
          procedure di  nomina degli organi  statutari, e   riduzione
          funzionale     del  numero    di  componenti  degli  organi
          collegiali;
            d) razionalizzazione  ed omogeneizzazione  dei poteri  di
          vigilanza ministeriale,   con   esclusione,    di    norma,
          di         rappresentanti   ministeriali  negli  organi  di
          amministrazione, e nuova  disciplina  del  commissariamento
          degli enti;
            e)    contenimento delle  spese  di  funzionamento, anche
          attraverso ricorso obbligatorio a forme di  comune utilizzo
          di contraenti ovvero di  organi,  in    analogia  a  quanto
          previsto  dall'art. 20,  comma 7, del decreto   legislativo
          3     febbraio     1993,   n.      29,    e      successive
          modificazioni;
            f)   programmazione   atta  a  favorire  la  mobilita'  e
          l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche".
            "Art. 18.  - 1.   Nell'attuazione della delega    di  cui
          all'art.  11,  comma  1,  lettera  d),  il Governo, oltre a
          quanto previsto dall'art. 14  della  presente    legge,  si
          attiene   ai    seguenti  ulteriori    principi  e  criteri
          direttivi:
            a)   individuazione   di   una    sede    di    indirizzo
          strategico  e  di coordinamento  della  politica  nazionale
          della    ricerca,   anche   con riferimento alla dimensione
          europea e internazionale della ricerca;
            b) riordino, secondo  criteri  di  programmazione,  degli
          enti  operanti  nel  settore,   della loro   struttura, del
          loro funzionamento  e delle procedure  di  assunzione   del
          personale,   nell'intento   di   evitare duplicazioni per i
          medesimi obiettivi, di promuovere  e di  collegare  realta'
          operative  di eccellenza, di  assicurare il massimo livello
          di flessibilita', di autonomia e di efficienza, nonche' una
          piu' agevole stipula di  intese,  accordi  di  programma  e
          consorzi;
            c)  ridefinire  la  disciplina  e  lo  snellimento  delle
          procedure per  il  sostegno  della  ricerca    scientifica,
          tecnologica   e  spaziale     e  per  la  promozione    del
          trasferimento   e   della   diffusione  della    tecnologia
          nell'industria,    in    particolare    piccola  e   media,
          individuando  un momento  decisionale  unitario   al   fine
          di    evitare,   anche   con   il riordino   degli   organi
          consultivi  esistenti,  sovrapposizioni   di interventi  da
          parte  delle amministrazioni pubbliche  di cui all'art.  1,
          comma  2,  del  decreto  legislativo   3   febbraio   1993,
          n.    29, riordinando   gli  enti  operanti    nel  settore
          secondo  criteri  di programmazione   e   di   valutazione,
          in  aggiunta    a    quelli    previsti  dall'art. 14 della
          presente  legge,  favorendo  inoltre   la   mobilita'   del
          personale  e  prevedendo    anche  forme  di partecipazione
          dello Stato ad organismi  costituiti dalle   organizzazioni
          imprenditoriali   e      dagli   enti   di   settore  o  di
          convenzionamento con essi;
            d)  previsione   di  organismi,   strumenti  e  procedure
          per   la valutazione dei    risultati  dell'attivita'    di
          ricerca   e dell'impatto dell'innovazione tecnologica sulla
          vita economica e sociale;
            e)       riordino     degli       organi      consultivi,
          assicurando         una   rappresentanza,  oltre  che  alle
          componenti universitarie e degli enti di ricerca, anche  al
          mondo della produzione e dei servizi;
            f) programmazione  e coordinamento dei flussi  finanziari
          in   ordine  agli  obiettivi  generali  della  politica  di
          ricerca;
            g)   adozione    di    misure    che    valorizzino    la
          professionalita'    e  l'autonomia  dei  ricercatori  e  ne
          favoriscano la mobilita' interna ed  esterna  tra  enti  di
          ricerca, universita', scuola e imprese.
            2.     In  sede    di  prima    attuazione  e    ai  fini
          dell'adeguamento alla vigente     normativa     comunitaria
          in     materia,   il    Ministro dell'universita'  e  della
          ricerca   scientifica  e   tecnologica   e' autorizzato  ad
          aggiornare,    con propri decreti, i limiti,  le forme e le
          modalita'  di  intervento   e  di  finanziamento   previsti
          dalle  disposizioni  di  cui  al  n.    41 dell'allegato 1,
          previsto dall'art. 20, comma  8,   della  presente   legge,
          ferma      restando    l'applicazione dell'art. 11, secondo
          comma, della legge  17 febbraio 1982, n. 46,  ai  programmi
          di ricerca finanziati a totale carico dello Stato.
            3.    Il   Ministro dell'universita'   e   della  ricerca
          scientifica  e tecnologica, entro quattro mesi  dalla  data
          di  entrata in vigore della presente legge,  trasmette alle
          Camere  una relazione sulle  linee di riordino del  sistema
          della ricerca, nella quale:
            a)  siano  censiti e individuati i soggetti gia' operanti
          nel settore o da  istituire,  articolati  per  tipologie  e
          funzioni;
            b)  sia  indicata la  natura della loro  autonomia e  dei
          rispettivi meccanismi di governo e di funzionamento;
            c)   sia   delineata  la   tipologia   degli   interventi
          per    la programmazione  e la   valutazione, nonche'    di
          quelli   riguardanti la professionalita' e la mobilita' dei
          ricercatori".
            - L'art. 5, comma 4, della  legge 7 agosto 1997,  n.  266
          (Interventi urgenti per l'economia), e' il seguente:
            "4.  E'  istituito  l'Istituto nazionale   per la ricerca
          scientifica e tecnologica  sulla  montagna,   al   fine  di
          coordinare    e    promuovere  l'attivita'  di  studio e di
          ricerca nel settore, in collaborazione con regioni,    enti
          locali,   istituti   e   centri   interessati   europei   e
          internazionali.       Con    decreto        del    Ministro
          dell'universita'   e      della  ricerca  scientifica     e
          tecnologica sono determinati,  in coerenza con obiettivi di
          funzionalita', efficienza ed economicita',  gli  organi  di
          amministrazione  e  controllo,  la  sede,   le modalita' di
          costituzione e di  funzionamento,  le  procedure  per    la
          definizione   e   l'attuazione   dei   programmi        per
          l'assunzione    e   l'utilizzo    del   personale,      per
          l'erogazione    delle risorse.   In  favore  dell'Istituto,
          per  l'avvio delle attivita', e' autorizzato un  contributo
          dello Stato pari a lire 500  milioni per  il 1997,  lire  2
          miliardi   per  il 1998  e lire  3 miliardi per il 1999. Al
          funzionamento dell'Istituto si  provvede  con  il  concorso
          finanziario  dei    soggetti che aderiscono  alle attivita'
          del medesimo".
            - Si  riporta il testo  dell'art. 8 della  legge 9 maggio
          1989, n.  168:
            "Art.  8. -  1. Il  CNR,  l'Istituto nazionale  di fisica
          nucleare (INFN), gli Osservatori astronomici, astrofisici e
          vesuviano,  nonche'  gli  enti  e   istituzioni   pubbliche
          nazionali  di  ricerca  a  carattere  non strumentale hanno
          autonomia   scientifica,   organizzativa,   finanziaria   e
          contabile   ai  sensi  dell'art.  33 della  Costituzione  e
          si  danno ordinamenti   autonomi,    nel   rispetto   delle
          loro   finalita' istituzionali, con propri regolamenti.
            2.  Gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca di cui
          al comma 1 sono  individuati con  decreto   del  Presidente
          della  Repubblica.    Il  decreto viene adottato sentite le
          competenti commissioni della Camera dei  deputati   e   del
          Senato della  Repubblica,  dal  Consiglio  dei Ministri, su
          proposta  del    Ministro, il quale   avra' preventivamente
          acquisito il  parere del CNST,   parere che  dovra'  essere
          espresso,  a  pena  di   decadenza, entro sessanta   giorni
          dalla richiesta.  In prima applicazione,   il decreto    e'
          emanato    entro sei  mesi dalla  data di entrata in vigore
          della presente legge.
             3. Gli enti di cui al presente articolo:
            a)  svolgono   attivita'  di   ricerca  scientifica   nel
          rispetto dell'autonomia   di   ricerca   delle    strutture
          scientifiche  e  della liberta' di ricerca dei ricercatori,
          singoli  o  associati,  in  coerenza con   le    rispettive
          funzioni    istituzionali    e      nel    quadro     della
          programmazione nazionale;
            b)   gestiscono   programmi  di    ricerca  di  interesse
          nazionale, attuati anche  in   collaborazione   con   altri
          enti     pubblici     e    privati,    e  partecipano  alla
          elaborazione,  al  coordinamento  ed  alla  esecuzione   di
          programmi di ricerca comunitari ed internazionali;
            e)         provvedono        all'istituzione,        alla
          organizzazione   e   al funzionamento delle   strutture  di
          ricerca  e    di  servizio,   anche per quanto concerne   i
          connessi    aspetti  amministrativi,  finanziari     e   di
          gestione;
            d)   esercitano   la   propria  autonomia  finanziaria  e
          contabile ai sensi del comma 5.
            4. I regolamenti di cui al comma 1  sono  deliberati  nel
          rispetto  dei  limiti  e  delle  procedure  stabiliti dalla
          apposita legge di attuazione dei  principi   di   autonomia
          di    cui  al   presente   articolo   e   sono trasmessi al
          Ministro  che esercita i controlli di   legittimita'  e  di
          merito.  I  controlli    di  legittimita'  e di merito   si
          esercitano nelle forme di  cui all'art.  6, commi 9  e  10;
          il  controllo di  merito e' esercitato  nella  forma  della
          richiesta  motivata   di   riesame  nel termine  perentorio
          di  sessanta giorni  dalla  loro  comunicazione, decorso il
          quale  si intendono approvati. I  regolamenti sono  emanati
          dagli enti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
            5.  Agli  enti di cui al  presente articolo si estendono,
          in quanto compatibili  con i  rispettivi ordinamenti,    le
          norme  in materia  di autonomia finanziaria e contabile  di
          cui  ai  commi  1,  4,  5,    6, 7 e 8 dell'art.    7.   Il
          regolamento      di      amministrazione,    finanza      e
          contabilita'  di ciascuno degli enti  di ricerca e' emanato
          secondo le procedure  previste dalle  rispettive  normative
          ed  e'  sottoposto al controllo del Ministro nelle forme di
          cui al comma 4".