Art. 3.
  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a
lire  9.462  milioni  per  l'anno  1998  e  a  lire 4.731 milioni per
ciascuno  degli anni 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1998-2000,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica per l'anno
1998,   allo   scopo   utilizzando   l'accantonamento  relativo  alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 11 giugno 1998
              Il Presidente del Senato della Repubblica
   nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica,
            ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
                               MANCINO
                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
 Visto, il Guardasigilli: Flick