Art. 8.
                      Autorizzazione provvisoria
  1. L'ufficio provinciale della  motorizzazione civile che riceve la
domanda, presentata in duplice originale, appone su ciascun esemplare
di domanda  il timbro  dell'ufficio, la  data di  presentazione della
domanda e il  numero di protocollo attribuito alla  stessa. Uno degli
esemplari  di domanda  viene  riconsegnato al  richiedente mentre  il
secondo originale,  corredato dalla  documentazione, resta  agli atti
dell'ufficio.
  2. Trascorsi inutilmente sessanta  giorni dalla presentazione della
domanda, la  copia vidimata  dall'ufficio provinciale  costituisce, a
tutti  gli effetti,  autorizzazione provvisoria  fino al  rilascio di
quella definitiva. In tal caso la data di presentazione della domanda
ed il  numero di  protocollo della  stessa costituiscono  gli estremi
dell'autorizzazione  da  annotare  sulla carta  di  circolazione  dei
veicoli di cui si chiede l'immatricolazione.
  3. L'autorizzazione provvisoria e' valida  fino al 31 dicembre 1999
e comunque per non meno di centoventi giorni.
  4.   Il   secondo   originale    della   domanda   viene   ritirato
contestualmente al rilascio dell'autorizzazione definitiva attribuita
all'impresa. Questa  conserva la  stessa data e  lo stesso  numero di
protocollo della domanda.