IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela
della concorrenza  e del  mercato, ed  in particolare  l'articolo 10,
comma 5;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato, espresso  nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi del 15 dicembre 1997;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 9 aprile 1998;
  Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  del
Ministro  dell'industria,   del  commercio  e   dell'artigianato,  di
concerto  con   il  Ministro  del   tesoro,  del  bilancio   e  della
programmazione economica;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente regolamento si intende:
    a) per legge, la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
  b)  per  Autorita', l'Autorita'  garante  della  concorrenza e  del
mercato di cui all'articolo 10 della legge;
  c)   per   collegio,  il   presidente   e   i  quattro   componenti
dell'Autorita';
  d)  per   uffici,  le  unita'  organizzative   istituite  ai  sensi
dell'articolo 10, comma 6, della legge;
  e) per bollettino, quello di cui all'articolo 26 della legge.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvata   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni di legge e' operato il  rinvio.  Restano
          invariati,   il     valore  e    l'efficacia  degli    atti
          legislativi qui trascritti.
 
           Note alle premesse:
            -  L'art.    87,  comma    quinto,  della    Costituzione
          stabilisce    che il Presidente  della Repubblica  promulga
          le  leggi ed  emana i  decreti aventi valore di legge  e  i
          regolamenti.
            -    La legge   10 ottobre   1990, n.  287 (Norme  per la
          tutela della concorrenza  e  del  mercato),  e'  pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale n.   240 del 13 ottobre 1990. Il
          testo dell'art. 10 e' il seguente:
            "Art. 10 (Autorita' garante  della    concorrenza  e  del
          mercato).  - 1.   E'   istituita l'Autorita'  garante della
          concorrenza e    del  mercato,  denominata  ai  fini  della
          presente legge Autorita', con sede in Roma.
            2.    L'Autorita'  opera   in   piena autonomia   e   con
          indipendenza  di giudizio  e di  valutazione ed  e'  organo
          collegiale costituito  dal presidente e da quattro  membri,
          nominati   con   determinazione   adottata   d'intesa   dai
          Presidenti  della  Camera   dei deputati e del Senato della
          Repubblica.  Il    presidente  e'    scelto   tra   persone
          di    notoria indipendenza che abbiano ricoperto  incarichi
          istituzionali di  grande  responsabilita'  e  rilievo.    I
          quattro   membri  sono    scelti  tra  persone  di  notoria
          indipendenza da  individuarsi tra magistrati del  Consiglio
          di   Stato,   della   Corte  dei  conti o  della  Corte  di
          cassazione, professori universitari ordinari  di    materie
          economiche  o  giuridiche, e   personalita' provenienti  da
          settori    economici  dotate    di  alta    e  riconosciuta
          professionalita'.
            3.    I membri   dell'Autorita' sono  nominati  per sette
          anni e  non possono essere  confermati. Essi   non  possono
          esercitare,  a    pena  di  decadenza,   alcuna   attivita'
          professionale  o   di   consulenza,   ne' possono    essere
          amministratori    o   dipendenti   di   enti   pubblici   o
          privati, ne' ricoprire  altri uffici pubblici di  qualsiasi
          natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per
          l'intera durata del mandato.
            4. L'Autorita' ha  diritto di corrispondere con  tutte le
          pubbliche amministrazioni  e  con  gli  enti  di    diritto
          pubblico,  e  di  chiedere ad essi,  oltre  a  notizie   ed
          informazioni,  la  collaborazione  per l'adempimento  delle
          sue  funzioni.  L'Autorita', in  quanto autorita' nazionale
          competente per  la tutela della concorrenza  e del mercato,
          intrattiene  con  gli  organi  delle  Comunita'  europee  i
          rapporti previsti dalla normativa comunitaria in materia.
            5.  Entro novanta  giorni dalla   data   di entrata    in
          vigore     della  presente    legge,    con  decreto    del
          Presidente    della  Repubblica,    su  proposta        del
          Ministro       dell'industria,      del    commercio      e
          dell'artigianato,     sentito     il      Ministro      del
          tesoro,        previa  deliberazione  del    Consiglio  dei
          Ministri,  sono    stabilite  procedure  istruttorie    che
          garantiscono   agli interessati  la piena  conoscenza degli
          atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione.
            6.   L'Autorita'  delibera   le   norme   concernenti  la
          propria organizzazione   e  il    proprio    funzionamento,
          quelle concernenti  il trattamento  giuridico ed  economico
          del    personale e   l'ordinamento delle  carriere, nonche'
          quelle dirette  a disciplinare  la gestione delle spese nei
          limiti previsti dalla presente legge, anche in deroga  alle
          disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato.
            7.  L'Autorita'    provvede all'autonoma   gestione delle
          spese  per il proprio funzionamento nei  limiti  del  fondo
          stanziato  a  tale  scopo  nel  bilancio  dello  Stato    e
          iscritto, con unico capitolo,   nello stato  di  previsione
          della  spesa del  Ministero dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato.  La  gestione  finanziaria  si svolge  in
          base  al bilancio di previsione approvato    dall'Autorita'
          entro  il  31 dicembre dell'anno  precedente  a quello  cui
          il  bilancio si  riferisce.  Il contenuto e   la  struttura
          del    bilancio  di  previsione,  il    quale deve comunque
          contenere    le  spese    indicate entro   i limiti   delle
          entrate previste,  sono stabiliti  dal regolamento  di  cui
          al  comma 6,  che disciplina  anche  le  modalita'  per  le
          eventuali   variazioni.   Il  rendiconto  della    gestione
          finanziaria,  approvato  entro    il  30  aprile  dell'anno
          successivo, e' soggetto al controllo della Corte dei conti.
          Il  bilancio preventivo  e il  rendiconto della    gestione
          finanziaria  sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica italiana.
            8.  Con   decreto del   Presidente   del   Consiglio  dei
          Ministri,  su proposta    del   Ministro    dell'industria,
          del    commercio    e dell'artigianato,  d'intesa   con  il
          Ministro  del   tesoro,  sono determinate   le   indennita'
          spettanti  al  presidente  e  ai  membri dell'Autorita'".
            -  Il   comma 1,   lettera b),  dell'art. 17  della legge
          n.  400/1988  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo    e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei  Ministri)
          come modificato dall'art.  17, comma 27, della    legge  15
          maggio  1997,    n.  127,   prevede che   con decreto   del
          Presidente della    Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei  Ministri,    sentito    il    parere    del
          Consiglio   di   Stato   che    deve  pronunciarsi    entro
          quarantacinque    giorni   dalla richiesta,  possano essere
          emanati  regolamenti per   l'attuazione e    l'integrazione
          delle  leggi  e dei   decreti legislativi recanti norme  di
          principio, esclusi quelli   relativi a   materie  riservate
          alla  competenza    regionale. Il comma  4    dello  stesso
          articolo   stabilisce   che    gli   anzidetti  regolamenti
          debbano    recare la denominazione di  "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio   di Stato  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione della Corte dei  conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
           Note all'art. 1:
            - Il testo  dell'art. 10 della legge n. 287  del 1990, e'
          riportato in nota alle premesse.
            - L'art.  26 della legge n.  287 del 1990 prevede  che le
          decisioni  sono  pubblicate  entro  venti  giorni    in  un
          apposito  bollettino, a cura della Presidenza del Consiglio
          dei Ministri.