Art. 10. 
                          I s p e z i o n i 
  1. Il collegio autorizza le ispezioni proposte dagli uffici  presso
chiunque sia ritenuto in possesso di  documenti  aziendali  utili  ai
fini dell'istruttoria. Nei confronti delle amministrazioni  pubbliche
si chiede previamente l'esibizione degli atti. 
  2. I funzionari  dell'Autorita'  incaricati  dal  responsabile  del
procedimento di procedere alle ispezioni esercitano i loro poteri  su
presentazione   di   un   atto   scritto   che   precisi    l'oggetto
dell'accertamento e le sanzioni per  il  rifiuto,  l'omissione  o  il
ritardo,  senza  giustificato  motivo,  di  fornire  informazioni  ed
esibire documenti richiesti nel  corso  dell'ispezione,  nonche'  nel
caso in cui siano  fornite  informazioni  ed  esibiti  documenti  non
veritieri. 
  3. In ogni caso, non costituisce giustificato motivo di  rifiuto  o
di omissione,  ai  fini  dell'applicazione  delle  sanzioni  previste
dall'articolo 14, comma 5, della legge, l'opposizione: 
  a)  di  vincoli  di  riservatezza  o  di  competenza   imposti   da
regolamenti aziendali o prescrizioni interne, anche orali; 
  b) di esigenze di autotutela dal  rischio  di  sanzioni  fiscali  o
amministrative; 
  c) di esigenze di tutela del segreto aziendale o industriale, salvo
i casi in cui l'Autorita' riconosca particolari esigenze segnalate al
riguardo. 
  4.  Per  documento  si  intende  ogni   rappresentazione   grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del
contenuto di atti, anche interni ed informali, formati  e  utilizzati
ai fini dell'attivita' dell'impresa, indipendentemente dal livello di
responsabilita'  e  rappresentativita'  dell'autore  del   documento,
nonche' ogni documento prodotto o contenuto su supporto informatico. 
  5. I funzionari di cui al comma 2 dispongono dei seguenti poteri: 
  a) accedere a tutti i locali, terreni  e  mezzi  di  trasporto  del
soggetto nei cui confronti si svolge l'ispezione, con esclusione  dei
luoghi di residenza o di domicilio estranei  all'attivita'  aziendale
oggetto dell'indagine; 
    b) controllare i documenti di cui al comma 4; 
    c) prendere copia dei documenti di cui alla lettera b); 
    d) richiedere informazioni e spiegazioni orali. 
  6. Nel corso delle ispezioni i soggetti interessati  possono  farsi
assistere da  consulenti  di  propria  fiducia,  senza  tuttavia  che
l'esercizio di tale facolta' comporti la sospensione dell'ispezione. 
  7. Di  tutta  l'attivita'  svolta  nel  corso  dell'ispezione,  con
particolare riferimento alle dichiarazioni e ai documenti  acquisiti,
e' redatto processo verbale secondo le modalita' di cui  all'articolo
18. 
  8. Nello  svolgimento  dell'attivita'  ispettiva  l'Autorita'  puo'
avvalersi della collaborazione dei militari della Guardia di finanza,
che, ai sensi dell'articolo 54, comma 4, della legge 6 febbraio 1996,
n. 52, agiscono con i poteri e le facolta' previsti dai  decreti  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e  29  settembre
1973, n.  600,  e  successive  modificazioni,  e  dalle  altre  norme
tributarie. 
 
           Note all'art. 10: 
            - Il testo dell'art. 14 della legge n. 287  del  1990  e'
          riportato in nota all'art. 6. 
            - Il testo dell'art. 54, legge 6 febbraio 1996, n. 52, e'
          riportato in nota all'art. 8. 
            - Il D.P.R.  26  ottobre  1972,  n.  633  (Istituzione  e
          disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 292 dell'11 novembre 1972. 
            - Il D.P.R.  29  settembre  1973,  n.  600  (Disposizioni
          comuni  in  materia  di  accertamento  delle  imposte   sui
          redditi), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del
          16 ottobre 1973.