Art. 10. I s p e z i o n i 1. Il collegio autorizza le ispezioni proposte dagli uffici presso chiunque sia ritenuto in possesso di documenti aziendali utili ai fini dell'istruttoria. Nei confronti delle amministrazioni pubbliche si chiede previamente l'esibizione degli atti. 2. I funzionari dell'Autorita' incaricati dal responsabile del procedimento di procedere alle ispezioni esercitano i loro poteri su presentazione di un atto scritto che precisi l'oggetto dell'accertamento e le sanzioni per il rifiuto, l'omissione o il ritardo, senza giustificato motivo, di fornire informazioni ed esibire documenti richiesti nel corso dell'ispezione, nonche' nel caso in cui siano fornite informazioni ed esibiti documenti non veritieri. 3. In ogni caso, non costituisce giustificato motivo di rifiuto o di omissione, ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 14, comma 5, della legge, l'opposizione: a) di vincoli di riservatezza o di competenza imposti da regolamenti aziendali o prescrizioni interne, anche orali; b) di esigenze di autotutela dal rischio di sanzioni fiscali o amministrative; c) di esigenze di tutela del segreto aziendale o industriale, salvo i casi in cui l'Autorita' riconosca particolari esigenze segnalate al riguardo. 4. Per documento si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni ed informali, formati e utilizzati ai fini dell'attivita' dell'impresa, indipendentemente dal livello di responsabilita' e rappresentativita' dell'autore del documento, nonche' ogni documento prodotto o contenuto su supporto informatico. 5. I funzionari di cui al comma 2 dispongono dei seguenti poteri: a) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto del soggetto nei cui confronti si svolge l'ispezione, con esclusione dei luoghi di residenza o di domicilio estranei all'attivita' aziendale oggetto dell'indagine; b) controllare i documenti di cui al comma 4; c) prendere copia dei documenti di cui alla lettera b); d) richiedere informazioni e spiegazioni orali. 6. Nel corso delle ispezioni i soggetti interessati possono farsi assistere da consulenti di propria fiducia, senza tuttavia che l'esercizio di tale facolta' comporti la sospensione dell'ispezione. 7. Di tutta l'attivita' svolta nel corso dell'ispezione, con particolare riferimento alle dichiarazioni e ai documenti acquisiti, e' redatto processo verbale secondo le modalita' di cui all'articolo 18. 8. Nello svolgimento dell'attivita' ispettiva l'Autorita' puo' avvalersi della collaborazione dei militari della Guardia di finanza, che, ai sensi dell'articolo 54, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, agiscono con i poteri e le facolta' previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e dalle altre norme tributarie.
Note all'art. 10: - Il testo dell'art. 14 della legge n. 287 del 1990 e' riportato in nota all'art. 6. - Il testo dell'art. 54, legge 6 febbraio 1996, n. 52, e' riportato in nota all'art. 8. - Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 dell'11 novembre 1972. - Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 ottobre 1973.