Art. 12.
                          Segreto di ufficio
  1.  Le informazioni  raccolte  in applicazione  della  legge e  del
presente regolamento possono essere  utilizzate soltanto per lo scopo
per il quale sono state richieste e, ai sensi dell'articolo 14, comma
3, della legge sono tutelate dal segreto d'ufficio anche nei riguardi
delle pubbliche amministrazioni, fatti salvi gli obblighi di denuncia
di cui  all'articolo 331 del codice  di procedura penale e  quelli di
collaborazione con le istituzioni delle Comunita' europee di cui agli
articoli 1, comma 2, e 10, comma 4, della legge n. 287/1990.
 
           Note all'art. 12:
            -  Il   testo dell'art. 14  della legge 10  ottobre 1990,
          n.  287, e' riportato in nota all'art. 6.
             - Il testo dell'art. 331 del c.p.p. e' il seguente:
            "Art. 331 (Denuncia da parte   di  pubblici  ufficiali  e
          incaricati  di  un  pubblico servizio).   - 1. Salvo quanto
          stabilito   dall'art. 347, i pubblici   ufficiali  e    gli
          incaricati  di un  pubblico servizio  che, nell'esercizio o
          a  causa   delle loro funzioni  o del  loro servizio, hanno
          notizia di reato  perseguibile  di  ufficio,  devono  farne
          denuncia per iscritto, anche quando non  sia individuata la
          persona alla quale il reato e' attribuito.
            2.  La  denuncia e' presentata  o trasmessa senza ritardo
          al  pubblico  ministero  o  a  un  ufficiale   di   polizia
          giudiziaria.
            3.  Quando  piu' persone sono obbligate alla denuncia per
          il  medesimo  fatto,  esse   possono   anche   redigere   e
          sottoscrivere un unico atto.
            4.    Se,  nel    corso  di    un procedimento   civile o
          ammininistrativo, emerge  un  fatto    nel  quale  si  puo'
          configurare   un reato perseguibile di ufficio, l'autorita'
          che procede  redige e trasmette senza ritardo  la  denuncia
          al pubblico ministero.
            -  Il testo dell'art. 1 della legge n. 287 del 1990 e' il
          seguente:
            "Art.  1  (Ambito   di   applicazione e   rapporti    con
          l'ordinamento  comunitario).  -  1.  Le  disposizioni della
          presente  legge  in  attuazione   dell'art.   41      della
          Costituzione   a    tutela  e  garanzia  del    diritto  di
          iniziativa  economica,  si  applicano  alle  intese,   agli
          abusi    di  posizione  dominante  e alle concentrazioni di
          imprese che non ricadono nell'ambito di  applicazione degli
          articoli  65    e/o  66    del  Trattato  istitutivo  della
          Comunita'  europea    del  carbone  e  dell'acciaio,  degli
          articoli 85 e/o 86 del  Trattato istitutivo della Comunita'
          economica europea (CEE),  dei regolamenti  della CEE o   di
          atti  comunitari con efficacia normativa equiparata.
            2.    L'Autorita'  garante    della   concorrenza e   del
          mercato  di    cui  all'art.  10,  di  seguito   denominata
          Autorita',  qualora  ritenga  che  una fattispecie   al suo
          esame   non rientri   nell'ambito di    applicazione  della
          presente  legge  ai  sensi  del    comma  1,  ne informa la
          Commissione delle Comunita' europee,   cui trasmette  tutte
          le  informazioni in suo possesso.
            3    .   Per le   fattispecie   in  relazione  alle quali
          risulti  gia' iniziata una procedura presso  la Commissione
          delle Comunita' europee in  base alle   norme    richiamate
          nel   comma  1, l'Autorita'  sospende l'istruttoria,  salvo
          che per  gli  eventuali   aspetti di   esclusiva  rilevanza
          nazionale.
            4. L'interpretazione  delle norme contenute nel  presente
          titolo   e'   effettuata      in      base     ai  principi
          dell'ordinamento  delle   Comunita' europee in  materia  di
          disciplina della concorrenza".
            -  Il  testo  dell'art. 10 della legge n. 287 del 1990 e'
          riportato in nota alle premesse.