Art. 13.
                 Accesso ai documenti e riservatezza
                     delle informazioni raccolte
  1.  Il  diritto  di  accesso ai  documenti  formati  o  stabilmente
detenuti dall'Autorita' nei procedimenti concernenti intese, abusi di
posizione dominante  ed operazioni di concentrazione  e' riconosciuto
nel  corso  dell'istruttoria  dei  procedimenti  stessi  ai  soggetti
direttamente interessati di cui all'articolo 7, comma 1.
  2. Qualora  i documenti di  cui al comma 1  contengano informazioni
riservate   di  carattere   personale,  commerciale,   industriale  e
finanziario,   relative   a   persone  ed   imprese   coinvolte   nei
procedimenti,  il diritto  di accesso  e' consentito,  in tutto  o in
parte,  nei limiti  in  cui  cio' sia  necessario  per assicurare  il
contraddittorio.
  3. I  documenti che  contengono segreti commerciali  sono sottratti
all'accesso.   Qualora  essi   forniscano   elementi   di  prova   di
un'infrazione o elementi essenziali per  la difesa di un'impresa, gli
uffici ne consentono l'accesso, limitatamente a tali elementi.
  4. Nel consentire  l'accesso nei casi di  cui ai commi 2 e  3 e nel
rispetto  dei  criteri  ivi  contenuti,  gli  uffici  tengono  conto,
adottando  tutti  i   necessari  accorgimenti,  dell'interesse  delle
persone e delle  imprese a che le informazioni riservate  o i segreti
commerciali non vengano divulgati.
  5. Sono  sottratti all'accesso le  note, le proposte ed  ogni altra
elaborazione degli  uffici con funzione  di studio e  di preparazione
del contenuto di atti.
  6. Possono  essere sottratti  all'accesso, in tutto  o in  parte, i
verbali delle adunanze  del collegio, nonche' i  documenti inerenti a
rapporti  tra  l'Autorita'  e  le  istituzioni  dell'Unione  europea,
nonche'  tra l'Autorita'  e  gli organi  di altri  Stati  o di  altre
organizzazioni internazionali, dei quali non sia stata autorizzata la
divulgazione.
  7.  I soggetti  che intendono  salvaguardare la  riservatezza o  la
segretezza delle  informazioni fornite devono presentare  agli uffici
una  apposita   richiesta,  che  deve  contenere   l'indicazione  dei
documenti o  delle parti di  documenti che si ritiene  debbano essere
sottratti all'accesso, specificandone i motivi.
  8.  L'ufficio,   ove  non  ritenga  sussistenti   gli  elementi  di
riservatezza  o   di  segretezza  addotti  a   giustificazione  delle
richieste di  cui al comma  7, ne da' comunicazione  agli interessati
con provvedimento motivato.
  9.  Nel  caso  di   comunicazioni,  informazioni,  dichiarazioni  o
richieste  presentate in  forma singola  o  congiunta da  una o  piu'
imprese,  possono  essere  presentate separatamente  in  allegato  le
informazioni  coperte da  segreto aziendale  o industriale.  Analoghe
cautele possono  essere richieste dalle imprese  con riferimento alle
eventuali audizioni congiunte ed alle verbalizzazioni.
  10.   L'ufficio  puo'   disporre   motivatamente  il   differimento
dell'accesso ai documenti  richiesti sino a quando  non sia accertata
la loro rilevanza ai fini della prova delle infrazioni e comunque non
oltre   la  comunicazione   delle  risultanze   istruttorie  di   cui
all'articolo 14.
  11. Il diritto di accesso  si esercita mediante richiesta scritta e
motivata, sulla quale il responsabile del procedimento provvede entro
trenta giorni, informandone il collegio.
  12.  Il  collegio  determina,   con  delibera  da  pubblicarsi  nel
bollettino, le modalita' di esercizio del diritto di accesso, nonche'
i costi di riproduzione.