Art. 14. Comunicazione delle risultanze istruttorie e audizione finale delle imprese interessate 1. Il collegio, verificata la non manifesta infondatezza delle proposte formulate dagli uffici in relazione agli elementi probatori acquisiti, autorizza l'invio della comunicazione delle risultanze istruttorie alle imprese. 2. Gli uffici comunicano ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 4, il termine di chiusura dell'istruttoria, nonche' le risultanze di quest'ultima, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine stesso. 3. La comunicazione delle risultanze istruttorie puo' essere effettuata mediante pubblicazione nel bollettino ovvero mediante altre forme di pubblicita' idonee, stabilite di volta in volta, nel caso in cui per il rilevante numero dei destinatari la comunicazione personale risulti impossibile o eccessivamente gravosa. In tal caso, nella pubblicazione si deve tenere conto dell'interesse delle imprese a che non vengano divulgati segreti commerciali. 4. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare memorie scritte e documenti sino a cinque giorni prima del termine di chiusura dell'istruttoria indicato nella suddetta comunicazione. 5. Le imprese e gli enti interessati hanno diritto di essere sentiti dinanzi al collegio. A tal fine, essi devono far pervenire apposita richiesta entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione delle risultanze istruttorie. A seguito di detta richiesta, il collegio fissa la data dell'audizione, che e' comunicata alle imprese. 6. Il collegio puo' inoltre sentire gli altri soggetti che hanno preso parte al procedimento e ne facciano motivata richiesta. 7. Il collegio puo' sentire le imprese ed enti interessati separatamente o congiuntamente. In quest'ultimo caso si deve tenere conto dell'interesse delle imprese a che non vengano divulgati i segreti commerciali relativi alla propria attivita'. 8. Dell'audizione e' redatto processo verbale, contenente le principali dichiarazioni rilasciate dalle parti, secondo le modalita' di cui all'articolo 18. 9. Completata l'istruttoria, il collegio adotta il provvedimento finale.