Art. 14.
              Comunicazione delle risultanze istruttorie
            e audizione finale delle imprese interessate
  1.  Il collegio,  verificata  la non  manifesta infondatezza  delle
proposte formulate dagli uffici  in relazione agli elementi probatori
acquisiti,  autorizza l'invio  della  comunicazione delle  risultanze
istruttorie alle imprese.
  2. Gli uffici  comunicano ai soggetti di cui  all'articolo 6, comma
4, il termine di chiusura  dell'istruttoria, nonche' le risultanze di
quest'ultima, almeno  trenta giorni prima della  scadenza del termine
stesso.
  3.  La  comunicazione  delle  risultanze  istruttorie  puo'  essere
effettuata  mediante  pubblicazione  nel bollettino  ovvero  mediante
altre forme di  pubblicita' idonee, stabilite di volta  in volta, nel
caso in cui per il  rilevante numero dei destinatari la comunicazione
personale risulti impossibile o  eccessivamente gravosa. In tal caso,
nella pubblicazione si deve tenere conto dell'interesse delle imprese
a che non vengano divulgati segreti commerciali.
  4. I soggetti di cui al  comma 2 possono presentare memorie scritte
e  documenti sino  a  cinque  giorni prima  del  termine di  chiusura
dell'istruttoria indicato nella suddetta comunicazione.
  5.  Le imprese  e  gli  enti interessati  hanno  diritto di  essere
sentiti dinanzi  al collegio. A  tal fine, essi devono  far pervenire
apposita  richiesta   entro  cinque  giorni  dal   ricevimento  della
comunicazione  delle  risultanze  istruttorie.  A  seguito  di  detta
richiesta,  il   collegio  fissa  la  data   dell'audizione,  che  e'
comunicata alle imprese.
  6. Il  collegio puo' inoltre  sentire gli altri soggetti  che hanno
preso parte al procedimento e ne facciano motivata richiesta.
  7.  Il  collegio  puo'  sentire  le  imprese  ed  enti  interessati
separatamente o  congiuntamente. In quest'ultimo caso  si deve tenere
conto  dell'interesse delle  imprese a  che non  vengano divulgati  i
segreti commerciali relativi alla propria attivita'.
  8.  Dell'audizione  e'  redatto  processo  verbale,  contenente  le
principali dichiarazioni rilasciate dalle parti, secondo le modalita'
di cui all'articolo 18.
  9. Completata  l'istruttoria, il  collegio adotta  il provvedimento
finale.